Autore: blob
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Art. 785 — Donazione in riguardo di matrimonio
La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi [784 c.c.], si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio [805 c.c.].L’annullamento del matrimonio…
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Art. 786 — Donazione a ente non riconosciuto [ABROGATO]
[La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l’istanza per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati dall’ultimo comma dell’articolo 782. Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario.]
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Art. 787 — Errore sul motivo della donazione
La donazione può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall’atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità [624 comma 2, 794, 1428 ss. c.c.].
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Art. 788 — Motivo illecito
Il motivo illecito [1345 c.c.] rende nulla la donazione quando risulta dall’atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità [626 c.c.].
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Art. 789 — Inadempimento o ritardo nell’esecuzione
Il donante, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’eseguire la donazione, è responsabile soltanto per dolo o per colpa grave [798 c.c.].
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Art. 790 — Riserva di disporre di cose determinate
Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi [796 c.c.].
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Art. 791 — Condizione di riversibilità
Il donante può stipulare la riversibilità delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di preminenza del donatario e dei suoi discendenti [792 c.c.].Nel caso in cui la donazione è fatta con generica indicazione della riversibilità, questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche dei…
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Art. 792 — Effetti della riversibilità
Il patto di riversibilità [791 c.c.] produce l’effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso o ipoteca, ad eccezione dell’ipoteca iscritta a garanzia della dote o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non sono sufficienti, e nel caso soltanto…
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Art. 793 — Donazione modale
La donazione può essere gravata da un onere [794, 797 c.c.].Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata.Per l’adempimento dell’onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato [1174 c.c.], anche durante la vita del donante stesso [648 c.c.].La risoluzione per inadempimento [1453 c.c.] dell’onere, se preveduta nell’atto di donazione,…
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Art. 794 — Onere illecito o impossibile
L’onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante [v. 788 c.c.].
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Art. 795 — Divieto di sostituzione
Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà.La nullità delle sostituzioni non importa nullità della donazione.
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Art. 796 — Riserva di usufrutto
È permesso al donante di riservare l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un’altra persona o anche di più persone, ma non successivamente [978 ss. c.c.].
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Art. 797 — Garanzia per evizione
Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario, per l’evizione che questi può soffrire delle cose donate, nei casi seguenti: 1) se ha espressamente promesso la garanzia; 2) se l’evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui; 3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario [793 c.c.], o di…
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Art. 798 — Responsabilità per vizi della cosa
Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo [789 c.c.].
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Art. 799 — Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle
La nullità della donazione [775, 779 c.c.], da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante [377, 428 c.c.] che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione [590, 1423, 1444, 2034 c.c.].
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Art. 800 — Cause di revocazione
La donazione può essere revocata [805 c.c.] per ingratitudine o per sopravvenienza di figli [803 c.c.].
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Art. 801 — Revocazione per ingratitudine
La domanda di revocazione per ingratitudine [800 c.c.] non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell’articolo 463, ovvero si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente…
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Art. 802 — Termini e legittimazione ad agire
La domanda di revocazione per causa d’ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l’anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione [2652 n. 1, 2964 c.c.].Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario…
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Art. 803 — Revocazione per sopravvenienza di figli
Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono [805 c.c.] essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante [800 c.c.]. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio [250, ss., 687 c.c.], salvo che si provi…
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Art. 804 — Termine per l’azione
L’azione di revocazione per sopravvenienza di figli [803 c.c.] deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente ovvero della notizia dell’esistenza del figlio o discendente, ovvero dell’avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio.Il donante non può proporre o proseguire l’azione dopo la morte del figlio…
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Art. 805 — Donazioni irrevocabili
Non possono revocarsi per causa d’ingratitudine [801 c.c.], né per sopravvenienza di figli [803 c.c.], le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.
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Art. 806 — Inammissibilità della rinunzia preventiva
Non è valida la rinunzia preventiva alla revocazione della donazione per ingratitudine [801 c.c.] o per sopravvenienza di figli [803 c.c.].
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Art. 807 — Effetti della revocazione
Revocata la donazione per ingratitudine [801 c.c.] o sopravvenienza di figli [803 c.c.], il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda [808, 1148 c.c.].Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e…
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Art. 808 — Effetti nei riguardi dei terzi
La revocazione per ingratitudine [801 c.c.] o per sopravvenienza di figli [803 c.c.] non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa [807 c.c.].Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali che ne diminuiscono il valore, deve…
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Art. 809 — Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità
Le liberalità anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall’articolo 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine [801 c.c.] e per sopravvenienza di figli [803 c.c.] nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari [553 ss.].Questa disposizione non si…
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Art. 811 — Disciplina corporativa [ABROGATO]
[I beni sono sottoposti alla disciplina dell’ordinamento corporativo in relazione alla loro funzione economica e alle esigenze della produzione nazionale.]
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Art. 812 — Distinzione dei beni
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati…
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Art. 813 — Distinzione dei diritti
Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.
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Art. 814 — Energie
Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico.
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Art. 815 — Beni mobili iscritti in pubblici registri
I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.
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Art. 816 — Universalità di mobili
È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria [727, 994].Le singole cose componenti l’universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.
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Art. 817 — Pertinenze
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.
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Art. 818 — Regime delle pertinenze
Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto.Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.
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Art. 819 — Diritti dei terzi sulle pertinenze
La destinazione di una cosa al servizio o all’ornamento di un’altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi [818]. Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore, quando la cosa principale è un bene immobile o un bene…
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Art. 820 — Frutti naturali e frutti civili
Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.Finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa [516 c.p.c.]. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura…
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Art. 821 — Acquisto dei frutti
I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri. In quest’ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione.Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto.I frutti civili si…
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Art. 822 — Demanio pubblico
Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare [942], la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti [945], i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade,…
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Art. 823 — Condizione giuridica del demanio pubblico
I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.Spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa,…
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Art. 824 — Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali
I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell’articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico [823, 829 comma 1].Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali [11, 825].
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Art. 825 — Diritti demaniali su beni altrui
Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico [823], i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l’utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli…
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Art. 826 — Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni
I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni [11, 828, 829].Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato [828 comma 2] le foreste che a norma delle leggi in materia…
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Art. 827 — Beni immobili vacanti
I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato [823, 826; Cost. 119].
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Art. 828 — Condizione giuridica dei beni patrimoniali
I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni [826] sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice [11].I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile [826] non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti…
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Art. 829 — Passaggio di beni dal demanio al patrimonio
Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato [826, 827] dev’essere dichiarato dall’autorità amministrativa. Dell’atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e…
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Art. 830 — Beni degli enti pubblici non territoriali
I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali.Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 828.
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Art. 831 — Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto
I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano .Gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa…
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Art. 832 — Contenuto del diritto
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico [Cost. 42, 43, 44].
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Art. 833 — Atti d’emulazione
Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.
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Art. 834 — Espropriazione per pubblico interesse
Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità.Le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.
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Art. 835 — Requisizioni
Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario è dovuta una giusta indennità.Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.
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Art. 836 — Vincoli ed obblighi temporanei
Per le cause indicate dall’articolo precedente l’autorità amministrativa, nei limiti e con le forme stabiliti da leggi speciali, può sottoporre a particolari vincoli od obblighi [Cost. 44] di carattere temporaneo le aziende commerciali e agricole.
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Art. 837 — Ammassi
Allo scopo di regolare la distribuzione di determinati prodotti agricoli o industriali nell’interesse della produzione nazionale sono costituiti gli ammassi.Le norme per il conferimento dei prodotti negli ammassi sono contenute in leggi speciali.
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Art. 838 — Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico
Salve le disposizioni delle leggi penali [499 c.p.] e di polizia [nonché le norme dell’ordinamento corporativo] e le disposizioni particolari concernenti beni determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l’esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, può farsi luogo all’espropriazione dei…
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Art. 839 — Beni di interesse storico e artistico
Le cose di proprietà privata, immobili o mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico [Cost. 9 comma 2] sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali.
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Art. 840 — Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo
La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere. Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi…
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Art. 841 — Chiusura del fondo
Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo.
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Art. 842 — Caccia e pesca
Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso [841], nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall’autorità.Per l’esercizio della pesca…
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Art. 843 — Accesso al fondo
Il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.Se l’accesso cagiona danno, è dovuta un’adeguata indennità.Il proprietario deve parimenti permettere l’accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi…
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Art. 844 — Immissioni
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni…
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Art. 845 — Regole particolari per scopi di pubblico interesse
La proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi speciali e dalle disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.
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Art. 846 — Minima unità colturale [ABROGATO]
[Nei trasferimenti di proprietà, nelle divisioni e nelle assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti di diritti reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale. S’intende per minima unità colturale l’estensione di…
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Art. 847 — Determinazione della minima unità colturale [ABROGATO]
[L’estensione della minima unità sarà determinata distintamente per zone, avuto riguardo all’ordinamento produttivo e alla situazione demografica locale, con provvedimento dell’autorità amministrativa, da adottarsi sentite le associazioni professionali.]
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Art. 848 — Sanzione dell’inosservanza [ABROGATO]
[Gli atti compiuti contro il divieto dell’articolo 846 possono essere annullati dall’autorità giudiziaria, su istanza del pubblico ministero. L’azione si prescrive in tre anni dalla data della trascrizione dell’atto.]
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Art. 849 — Fondi compresi entro maggiori unità fondiarie
Indipendentemente dalla formazione del consorzio previsto dall’articolo seguente, il proprietario di terreni entro i quali sono compresi appezzamenti appartenenti ad altri, di estensione inferiore alla minima unità colturale, può domandare che gli sia trasferita la proprietà di questi ultimi, pagandone il prezzo, allo scopo di attuare una migliore sistemazione delle unità fondiarie. In caso di…
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Art. 850 — Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria
Quando più terreni contigui e inferiori alla minima unità colturale appartengono a diversi proprietari, può, su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell’autorità amministrativa, essere costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi.Per la costituzione del consorzio si applicano…
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Art. 851 — Trasferimenti coattivi
Il consorzio indicato dall’articolo precedente può predisporre il piano di riordinamento.Per la migliore sistemazione delle unità fondiarie può procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; può anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.
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Art. 852 — Terreni esclusi dai trasferimenti
Dai trasferimenti coattivi previsti dall’articolo precedente sono esclusi: 1) gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o colonica; 2) i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenze dei medesimi; 3) le aree fabbricabili; 4) gli orti, i giardini, i parchi; 5) i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o…
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Art. 853 — Trasferimento dei diritti reali
Nei trasferimenti coattivi [851] le servitù prediali sono abolite, conservate o create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione [1031].Gli altri diritti reali di godimento sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio e, qualora non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo assegnato in…
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Art. 854 — Notifica e trascrizione del piano di riordinamento
Il piano di riordinamento deve essere preventivamente portato a cognizione degli interessati, e contro di esso è ammesso reclamo in via amministrativa, nelle forme e nei termini stabiliti da leggi speciali.Il provvedimento amministrativo di approvazione definitiva del piano dev’essere trascritto presso l’ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni [2645].
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Art. 855 — Effetti dell’approvazione del piano di riordinamento
Con l’approvazione del piano di riordinamento [851] si operano i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali [922]; sono anche costituite le servitù imposte nel piano stesso [856, 1032].
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Art. 856 — Competenza dell’autorità giudiziaria
Nelle materie indicate dagli articoli 850 e seguenti è salva la competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti degli interessati. L’autorità giudiziaria non può tuttavia con le sue decisioni provocare una revisione del piano di riordinamento, ma può procedere alla conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.Il credito relativo è…
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Art. 857 — Terreni soggetti a bonifica
Per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause…
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Art. 858 — Comprensorio di bonifica e piano delle opere
Il comprensorio di bonifica e il piano generale dei lavori e di attività coordinate sono determinati e pubblicati a norma della legge speciale.
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Art. 859 — Opere di competenza dello Stato
Il piano generale indicato dall’articolo precedente stabilisce quali opere di bonifica siano di competenza dello Stato [860].
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Art. 860 — Concorso dei proprietari nella spesa
I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.
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Art. 861 — Opere di competenza dei privati
I proprietari degli immobili indicati dall’articolo precedente sono obbligati a eseguire, in conformità del piano generale di bonifica e delle connesse direttive di trasformazione agraria, le opere di competenza privata che siano di interesse comune a più fondi o d’interesse particolare a taluno di essi.
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Art. 862 — Consorzi di bonifica
All’esecuzione, alla manutenzione e all’esercizio delle opere di bonifica può provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari interessati.A tali consorzi possono essere anche affidati l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle altre opere d’interesse comune a più fondi o d’interesse particolare a uno di essi.I consorzi sono costituiti per decreto del Presidente della Repubblica e,…
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Art. 863 — Consorzi di miglioramento fondiario
Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche consorzi per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica.Essi sono persone giuridiche private. Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione…
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Art. 864 — Contributi consorziali
I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l’imposta fondiaria [2775].
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Art. 865 — Espropriazione per inosservanza degli obblighi
Quando l’inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari [860, 861] risulta tale da compromettere l’attuazione del piano di bonifica, può farsi luogo all’espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al proprietario inadempiente, osservate le disposizioni della legge speciale.L’espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa richiesta, o, in mancanza, a favore di altra…
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Art. 866 — Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi
Anche indipendentemente da un piano di bonifica [857, 858], i terreni di qualsiasi natura e destinazione possono essere sottoposti a vincolo idrogeologico, osservate le forme e le condizioni stabilite dalla legge speciale, al fine di evitare che possano con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.L’utilizzazione dei terreni e…
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Art. 867 — Sistemazione e rimboschimento dei terreni vincolati
Al fine del rimboschimento e del rinsaldamento i terreni vincolati possono essere assoggettati a espropriazione, a occupazione temporanea o a sospensione dell’esercizio del pascolo, nei modi e con le forme stabilite dalle leggi in materia.
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Art. 868 — Regolamento protettivo dei corsi d’acqua
I proprietari d’immobili situati in prossimità di corsi d’acqua che arrecano o minacciano danni all’agricoltura, ad abitati o a manufatti d’interesse pubblico sono obbligati, anche indipendentemente da un piano di bonifica, a contribuire all’esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d’acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali.
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Art. 869 — Piani regolatori
I proprietari d’immobili nei comuni dove sono formati piani regolatori devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti.
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Art. 870 — Comparti
Quando è prevista la formazione di comparti, costituenti unità fabbricabili con speciali modalità di costruzione e di adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l’attuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l’esecuzione delle opere. In mancanza di accordo, può procedersi…
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Art. 871 — Norme di edilizia e di ornato pubblico
Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali.La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le costruzioni nelle località sismiche.
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Art. 872 — Violazione delle norme di edilizia
Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall’articolo precedente sono stabilite da leggi speciali.Colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate [2933].
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Art. 873 — Distanze nelle costruzioni
Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore [878].
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Art. 874 — Comunione forzosa del muro sul confine
Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione, per tutta l’altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l’estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del…
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Art. 875 — Comunione forzosa del muro che non è sul confine
Quando il muro si trova ad una distanza dal confine minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino può chiedere la comunione del muro [885, 903] soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della metà del muro,…
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Art. 876 — Innesto nel muro sul confine
Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine solo per innestarvi un capo del proprio muro, non ha l’obbligo di renderlo comune a norma dell’articolo 874, ma deve pagare un’indennità per l’innesto.
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Art. 877 — Costruzioni in aderenza
Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.Questa norma si applica anche nel caso previsto dall’articolo 875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.
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Art. 48 — Curatore dello scomparso
Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell’ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza [43], su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi [565] o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti la persona in…
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Art. 49 — Dichiarazione di assenza
Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l’articolo precedente, che sia dichiarata l’assenza.
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Art. 50 — Immissione nel possesso temporaneo dei beni
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l’assenza [730 c.p.c.], il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente [587], se vi sono.Coloro che sarebbero eredi testamentari [592 c.c.] o legittimi [587, 565], se l’assente fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia…
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Art. 51 — Assegno alimentare a favore del coniuge dell’assente
Il coniuge dell’assente [117], oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi [159] e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare [433] da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l’entità del patrimonio dell’assente.
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Art. 52 — Effetti della immissione nel possesso temporaneo
L’immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell’inventario dei beni.Essa attribuisce a coloro che l’ottengono e ai loro successori l’amministrazione dei beni dell’assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell’articolo seguente.
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Art. 53 — Godimento dei beni
Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all’assente il terzo delle rendite.
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Art. 54 — Limiti alla disponibilità dei beni
Coloro che hanno ottenuto l’immissione nel possesso temporaneo dei beni [50] non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno [2784], se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale.Il tribunale nell’autorizzare questi atti dispone circa l’uso e l’impiego delle somme ricavate [725 ss. c.p.c.].
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Art. 55 — Immissione di altri nel possesso temporaneo
Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale [821].