Autore: blob
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Art. 56 — Ritorno dell’assente o prova della sua esistenza
Se durante il possesso temporaneo l’assente ritorna o è provata l’esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l’adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell’articolo 48.I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora [1219] continuano a godere i…
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Art. 57 — Prova della morte dell’assente
Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell’assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari.Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
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Art. 58 — Dichiarazione di morte presunta dell’assente
Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente il tribunale competente secondo l’art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell’articolo 50, può con sentenza [56] dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia.In nessun caso la sentenza può…
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Art. 59 — Termine per la rinnovazione dell’istanza
L’istanza [58], quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.
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Art. 60 — Altri casi di dichiarazione di morte presunta
Oltre che nel caso indicato nell’articolo 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti: 1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e…
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Art. 61 — Data della morte presunta
Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell’articolo precedente, la sentenza [729 c.p.c.] determina il giorno e possibilmente l’ora a cui risale la scomparsa nell’operazione bellica o nell’infortunio, e nel caso indicato dal numero 2 il giorno a cui risale l’ultima notizia [66].Qualora non possa determinarsi l’ora, la morte presunta si ha per avvenuta…
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Art. 62 — Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta
La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall’articolo 60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell’atto di morte.Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell’articolo 50 [726 c.p.c.].Il tribunale,…
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Art. 63 — Effetti della dichiarazione di morte presunta dell’assente
Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell’articolo 58 [730 c.p.c.], coloro che ottennero l’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente [50 e ss. c.c.] o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.Coloro ai quali fu concesso l’esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all’articolo 50 conseguono l’esercizio definitivo dei diritti…
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Art. 64 — Immissione nel possesso e inventario
Se non v’è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni [50], gli aventi diritto indicati nei capoversi dell’articolo 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell’articolo 58 [730 c.p.c.].Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l’inventario dei beni [769 ss.…
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Art. 65 — Nuovo matrimonio del coniuge
Divenuta eseguibile la sentenza [730 c.p.c.] che dichiara la morte presunta [58], il coniuge può contrarre nuovo matrimonio [68, 117 c.c.].
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Art. 66 — Prova dell’esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta
La persona di cui è stata dichiarata la morte presunta [58], se ritorna o ne è provata l’esistenza, recupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito.Essa ha altresì diritto di pretendere…
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Art. 67 — Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte
La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l’accertamento della morte [66] possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta [66, 726 c.p.c.].
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Art. 68 — Nullità del nuovo matrimonio
Il matrimonio contratto a norma dell’articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l’esistenza.Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo [128].La nullità non può essere pronunciata nel caso in cui è accertata la morte [66, 67, 149], anche se avvenuta in una…
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Art. 69 — Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l’esistenza
Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l’esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto è nato [4, 58, 60, 66].
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Art. 70 — Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l’esistenza
Quando s’apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s’ignora l’esistenza, la successione è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto di rappresentazione.Coloro ai quali è devoluta la successione devono innanzitutto procedere all’inventario dei beni [769 ss. c.p.c.] e…
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Art. 71 — Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l’esistenza
Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità [533] né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s’ignora l’esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione [2934] o dell’usucapione [1158 ss.].La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora [53,…
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Art. 72 — Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale è stata dichiarata la morte presunta
Quando s’apre una successione [456] alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui è stata dichiarata la morte presunta [58 ss.], coloro ai quali, in sua mancanza, è devoluta la successione devono innanzitutto procedere all’inventario dei beni.
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Art. 73 — Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta
Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l’esistenza al momento dell’apertura della successione [456], essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità [533] e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in…
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Art. 74 — Parentela
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi…
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Art. 75 — Linee della parentela
Sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra.
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Art. 76 — Computo dei gradi
Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite .Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
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Art. 77 — Limite della parentela
La legge non riconosce il vincolo di parentela [74, 87, 572] oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
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Art. 78 — Affinità
L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge [76].Nella linea e nel grado [75, 76] in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge.L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati [434 n.…
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Art. 79 — Effetti
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento [80, 81].
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Art. 80 — Restituzione dei doni
Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto [785].La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s’è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti [2964 ss.].
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Art. 81 — Risarcimento dei danni
La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età [2] o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell’articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all’altra parte per…
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Art. 82 — Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico
Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede [7 Cost.] e delle leggi speciali sulla materia.
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Art. 83 — Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato
Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.
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Art. 84 — Età
I minori di età non possono contrarre matrimonio [117].Il tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni [90, 165].Il…
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Art. 85 — Interdizione per infermità di mente
Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente [102, 116, 119, 414].Se l’istanza di interdizione è soltanto promossa [417], il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio [104]; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato [324…
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Art. 86 — Libertà di stato
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio [65, 68, 102, 116, 117, 124; 562 c.p.] o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso precedente.
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Art. 87 — Parentela, affinità, adozione
Non possono contrarre matrimonio fra loro [117 c.c.]: 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta [legittimi o naturali] [75 c.c.]; 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini [101, 116 comma 2 c.c.]; 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4) gli affini in linea retta [78…
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Art. 88 — Delitto
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra [117 c.c., 56, 575 ss. c.p.].Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
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Art. 89 — Divieto temporaneo di nuove nozze
Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all’articolo 3, n. 2, lettere b) ed f),…
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Art. 90 — Assistenza del minore
Con il decreto di cui all’articolo 84 il tribunale [38] o la corte d’appello nominano, se le circostanze lo esigono [165], un curatore speciale che assista il minore [2] nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali [159 ss. c.c.].
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Art. 91 — Diversità di razza o di nazionalità [ABROGATO]
[I matrimoni tra persone appartenenti a razze diversi sono soggetti alle limitazioni poste dalle leggi speciali.Le leggi speciali determinano anche le condizioni che devono osservarsi per i matrimoni dei cittadini italiani con persone di nazionalità straniera.]
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Art. 92 — Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali [ABROGATO]
[Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell’art. 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali e’ richiesto l’assenso del Re .]
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Art. 93 — Pubblicazione
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile [100, 101, 116, 134, 135].[La pubblicazione consiste nell’affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o…
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Art. 94 — Luogo della pubblicazione
La pubblicazione deve essere richiesta [96] all’ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza [43] ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi [106].[Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza] .[L’ufficiale dello stato civile cui si domanda la…
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Art. 95 — Durata della pubblicazione [ABROGATO]
[L’atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive.]
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Art. 96 — Richiesta della pubblicazione
La richiesta della pubblicazione [94] deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.
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Art. 97 — Documenti per la pubblicazione [ABROGATO]
[Chi richiede la pubblicazione deve presentare all’ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell’atto di nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi.Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare all’ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la…
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Art. 98 — Rifiuto della pubblicazione
L’ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto [112, 136].Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero [737 c.p.c.].
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Art. 99 — Termine per la celebrazione del matrimonio
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
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Art. 100 — Riduzione del termine e omissione della pubblicazione
Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione [95]. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l’omissione della pubblicazione, quando gli sposi…
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Art. 101 — Matrimonio in imminente pericolo di vita
Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l’ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione [93] e senza l’assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa [84, 86, 87 nn. 1,…
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Art. 102 — Persone che possono fare opposizione
I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a curatela, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.Il diritto…
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Art. 103 — Atto di opposizione
L’atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all’opponente il diritto di farla [102], le cause dell’opposizione, e contenere l’elezione di domicilio [47] nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.[L’atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e all’ufficiale dello stato civile del comune nel…
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Art. 104 — Effetti dell’opposizione
[L’opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalle legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa l’opposizione].Se l’opposizione è respinta, l’opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero [102], può essere condannato al risarcimento dei danni.
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Art. 105 — Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali [ABROGATO]
[Le disposizioni di questa sezione e della precedente non si applicano al Re Imperatore e alla Famiglia reale.]
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Art. 106 — Luogo della celebrazione
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale [110] davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione [93, 94, 109, 137, 138, 116 comma 2].
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Art. 107 — Forma della celebrazione
Nel giorno indicato dalle parti l’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni [137], anche se parenti [74], dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente [111], l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito…
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Art. 108 — Inapponibilità di termini e condizioni
La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine [1184] né a condizione [1353].Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l’ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione…
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Art. 109 — Celebrazione in un comune diverso
Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell’articolo 106, l’ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell’articolo 99, richiede per iscritto l’ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.La richiesta è menzionata nell’atto di celebrazione [107, 130] e in esso…
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Art. 110 — Celebrazione fuori della casa comunale
Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all’ufficio dello stato civile, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale [106], l’ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l’articolo 107 [137, 138].
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Art. 111 — Celebrazione per procura
I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura [287].La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all’estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l’altro…
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Art. 112 — Rifiuto della celebrazione
L’ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge [84 ss., 93 ss., 98, 138].Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l’indicazione dei motivi [98, 138].Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero [737…
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Art. 113 — Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile
Si considera celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità [116 disp.…
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Art. 114 — Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali [ABROGATO]
[Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia reale l’ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato.Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell’articolo 111.]
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Art. 115 — Matrimonio del cittadino all’estero
Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo [84 ss. c.c.], anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite.[La pubblicazione deve anche farsi nello Stato a norma degli articoli 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nello Stato, la pubblicazione si fa nel comune…
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Art. 116 — Matrimonio dello straniero nello Stato
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio [nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.]Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute…
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Art. 117 — Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88
Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86 [c.p. 556], 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi [124], dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero [125] e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale [125, 127, 191, 785; 70, 100 c.p.c.].Il matrimonio contratto in violazione dell’articolo 84 può essere impugnato…
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Art. 118 — Difetto di età [ABROGATO]
[Il matrimonio contratto da persone, delle quali anche una sola non e pervenuta all’età fissata nel primo comma dell’articolo 84, non può essere impugnato quando è trascorso un mese dal raggiungimento di tale età.Non può neppure essere impugnato per difetto di età della moglie, quando la moglie è rimasta incinta.]
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Art. 119 — Interdizione
Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero [125; c.p.c. 69, 70] e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo [117, 127] se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione [421] passata in giudicato, ovvero se l’interdizione è stata pronunziata…
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Art. 120 — Incapacità di intendere o di volere
Il matrimonio può essere impugnato [127] da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto [85, 102, 119], provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace…
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Art. 121 — Mancanza di assenso [ABROGATO]
[Il matrimonio contratto senza l’assenso prescritto dall’articolo 90 può essere impugnato dalla persona della quale era richiesto l’assenso e da quello degli sposi per il quale l’assenso era necessario.L’azione non può essere proposta quando il matrimonio è stato espressamente o tacitamente approvato dalla persona della quale era richiesto l’assenso, o quando sono trascorsi tre mesi…
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Art. 122 — Violenza ed errore
Il matrimonio può essere impugnato [127] da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza [129, 1434] o determinato da timore di eccezionale gravità [1437] derivante da cause esterne allo sposo.Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull’identità della…
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Art. 123 — Simulazione
Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti [143].L’azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima…
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Art. 124 — Vincolo di precedente matrimonio
Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l’unione civile tra persone dello stesso sesso dell’altro coniuge [86, 117; 556]; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata [34, 295 c.p.c.].
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Art. 125 — Azione del pubblico ministero
L’azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi [117].
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Art. 126 — Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio
Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio [146, 150 ss., 232 2, 234]; può ordinarla anche d’ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori [2] o interdetti [414].
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Art. 127 — Intrasmissibilità dell’azione
L’azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell’attore.
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Art. 128 — Matrimonio putativo
Se il matrimonio è dichiarato nullo [68, 117-127], gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da…
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Art. 129 — Diritti dei coniugi in buona fede
Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l’obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell’altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri [156]…
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Art. 129 bis — Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo
Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio [68, 117 ss. c.c.] è tenuto a corrispondere all’altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L’indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. È tenuto altresì a…
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Art. 130 — Atto di celebrazione del matrimonio
Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l’atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile [107, 109, 162].Il possesso di stato [131], quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l’atto di celebrazione [132].
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Art. 131 — Possesso di stato
Il possesso di stato, conforme all’atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma [107, 132, 238].
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Art. 133 — Prova della celebrazione risultante da sentenza penale
Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale [654], l’iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.
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Art. 134 — Omissione di pubblicazione
Sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 41 a euro 206 gli sposi e l’ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione [93 ss.].
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Art. 135 — Pubblicazione senza richiesta o senza documenti
È punito con la sanzione amministrativa da euro 20 a euro 103 l’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all’articolo 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell’articolo 97.
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Art. 136 — Impedimenti conosciuti dall’ufficiale dello stato civile
L’ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 309.
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Art. 137 — Incompetenza dell’ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni
È punito con la sanzione amministrativa da euro 30 a euro 206 l’ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente [106, 109].La stessa pena si applica all’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni 107, 110; disp. att. 116].
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Art. 138 — Altre infrazioni
È punito con la sanzione amministrativa stabilita nell’articolo 135 l’ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli articoli 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.
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Art. 139 — Cause di nullità note a uno dei coniugi
Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio [117 ss.], l’abbia lasciata ignorare all’altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con la sanzione amministrativa da euro 41 a euro 206.
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Art. 140 — Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze
La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell’articolo 89, l’ufficiale che lo celebra e l’altro coniuge sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 20 a euro 82.
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Art. 141 — Competenza
[I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale].
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Art. 142 — Limiti d’applicazione delle precedenti disposizioni
Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave.
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Art. 143 — Diritti e doveri reciproci dei coniugi
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri [151, 160, 316; 29, 30 Cost.].Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale [146], alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione [107, 146; 570 c.p.].Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie…
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Art. 143 bis — Cognome della moglie
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze [156 bis, 328].
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Art. 143 ter — Cittadinanza della moglie [ABROGATO]
[La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera.]
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Art. 144 — Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia
I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa [29 Cost].A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
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Art. 145 — Intervento del giudice
In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l’intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, dai figli conviventi che abbiano compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capaci di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata.Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna…
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Art. 146 — Allontanamento dalla residenza familiare
Il diritto all’assistenza morale e materiale previsto dall’articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare [144], rifiuta di tornarvi. La proposizione della domanda di separazione [150 ss.] o di annullamento [117 ss.] o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di…
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Art. 147 — Doveri verso i figli
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315 bis [107, 155, 279, 330, 333; 30 Cost.; 570-572 c.p.].
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Art. 148 — Concorso negli oneri
I coniugi devono adempiere l’obbligazione di cui all’articolo 147, secondo quanto previsto dall’articolo 316 bis.
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Art. 149 — Scioglimento del matrimonio
Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge [65, 68].Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell’articolo 82 o dell’articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge [191].
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Art. 150 — Separazione personale
È ammessa la separazione personale dei coniugi [155, 156, 156 bis, 191, 297, 548, 585; 70, 706 ss. c.p.c.].La separazione può essere giudiziale [151] o consensuale [158] [232, 234; 708 c.p.c.].Il diritto di chiedere la separazione giudiziale [706 c.p.c.] o la omologazione di quella consensuale [711 c.p.c.] spetta esclusivamente ai coniugi.
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Art. 151 — Separazione giudiziale
La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole.Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia…
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Art. 152 — Separazione per condanna penale [ABROGATO]
[La separazione può essere anche chiesta contro il coniuge che è stato condannato alla pena dell’ergastolo o della reclusione per un tempo superiore ai cinque anni, ovvero è stato sottoposto all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, tranne il caso in cui la condanna o l’interdizione è anteriore al matrimonio e l’altro coniuge ne è consapevole.]
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Art. 153 — Separazione per non fissata residenza [ABROGATO]
[La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza giusto motivo, non fissa una residenza, o, avendone i mezzi, ricusa di fissarla in modo conveniente alla sua condizione.]