Autore: blob
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Art. 692 — Sostituzione fedecommissaria
Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell’interdetto [414 ss. c.c.] possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l’obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima [536 ss. c.c.], a favore della persona o degli enti che, sotto la…
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Art. 693 — Diritti e obblighi dell’istituito
L’istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può altresì compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.All’istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l’usufruttuario [981 ss. c.c.].[Se l’istituito…
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Art. 694 — Alienazione dei beni
L’autorità giudiziaria può consentire l’alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione di ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie [692 c.c.; 747, 748 c.p.c.].
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Art. 695 — Diritti dei creditori personali dell’istituito
I creditori personali dell’istituito possono agire soltanto sui frutti [820 c.c.] dei beni che formano oggetto della sostituzione.
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Art. 696 — Devoluzione al sostituito
L’eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell’istituito.Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell’incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell’incapace.
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Art. 697 — Sostituzione fedecommissaria nei legati
Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati [697 c.c.].
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Art. 698 — Usufrutto successivo
La disposizione, con la quale è lasciato a più persone [678] successivamente l’usufrutto [796], una rendita o un’annualità, ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne.
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Art. 699 — Premi di nuzialità, opere di assistenza e simili
È valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l’erogazione periodica, in perpetuo o a tempo, di somme determinate per premi di nuzialità o di natalità, sussidi per l’avviamento a una professione o a un’arte, opere di assistenza, o per altri fini di pubblica utilità, a favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria o…
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Art. 700 — Facoltà di nomina e di sostituzione
Il testatore può nominare [701 c.c.] uno o più esecutori testamentari [629 c. 3 c.c.] e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare [702 c.c.], altro o altri in loro sostituzione.Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente [708 c.c.], salvo che il testatore abbia diviso tra…
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Art. 701 — Persone capaci di essere nominate
Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di obbligarsi [394, 414 ss., 424, 1425 c.c.].Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario.
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Art. 702 — Accettazione e rinunzia alla nomina
L’accettazione della nomina di esecutore testamentario [700 c.c.] o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione [456 c.c.], e deve essere annotata nel registro delle successioni.L’accettazione non può essere sottoposta a condizione [633, 1353 c.c.] o a termine [637, 1184 c.c.].L’autorità…
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Art. 703 — Funzioni dell’esecutore testamentario
L’esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto [706 c.c.].A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte [707, 709 c.c.].Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione [702 c.c.],…
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Art. 704 — Rappresentanza processuale
Durante la gestione dell’esecutore testamentario, le azioni relative all’eredità [533 c.c.] devono essere proposte anche nei confronti dell’esecutore [102 c.p.c.]. Questi ha facoltà d’intervenire [105 c.p.c.] nei giudizi promossi dall’erede e può esercitare le azioni relative all’esercizio del suo ufficio.
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Art. 705 — Apposizione di sigilli e inventario
L’esecutore testamentario fa apporre i sigilli [752 ss. c.c.] quando tra i chiamati all’eredità vi sono minori [2 c.c.], assenti [48 ss. c.c.], interdetti [414 c.c.] o persone giuridiche [11 c.c.].Egli in tal caso fa redigere l’inventario dei beni dell’eredità in presenza dei chiamati all’eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati [769 ss.…
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Art. 706 — Divisione da compiersi dall’esecutore testamentario
Il testatore può disporre che l’esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione [713 c.c.] tra gli eredi dei beni dell’eredità. In questo caso si osserva il disposto dell’articolo 733.Prima di procedere alla divisione l’esecutore testamentario deve sentire gli eredi.
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Art. 707 — Consegna dei beni all’erede
L’esecutore testamentario deve consegnare all’erede, che ne fa richiesta, i beni dell’eredità che non sono necessari all’esercizio del suo ufficio.Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine [633, 637 c.c.], se l’erede dimostra di averli già soddisfatti, od…
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Art. 708 — Disaccordo tra più esecutori testamentari
Se gli esecutori che devono agire congiuntamente [700 c.c.] non sono d’accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l’autorità giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi.
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Art. 709 — Conto della gestione
L’esecutore testamentario deve rendere il conto [263 c.c.] della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l’anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l’anno [703 c.c.].Egli è tenuto, in caso di colpa [703, 2043 c.c.] al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.Gli esecutori testamentari, quando…
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Art. 710 — Esonero dell’esecutore testamentario
Su istanza di ogni interessato, l’autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi [703, 709 c.2 c.c.], per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.L’autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l’esecutore e può disporre opportuni accertamenti.
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Art. 711 — Retribuzione
L’ufficio dell’esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità.
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Art. 712 — Spese
Le spese fatte dall’esecutore testamentario per l’esercizio del suo ufficio sono a carico dell’eredità [511 c.c.].
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Art. 713 — Facoltà di domandare la divisione
I coeredi possono sempre domandare la divisione [715, 1111 c.c.].Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età [2 c.c.], il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato [715 c.c.].Egli può anche disporre che la divisione dell’eredità…
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Art. 714 — Godimento separato di parte dei beni
Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l’usucapione [1158 ss. c.c.] per effetto di possesso esclusivo 1102 c.c.].
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Art. 715 — Casi d’impedimento alla divisione
Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito [462 c.c.] la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla filiazione di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né può aver…
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Art. 716 — Divisione di beni costituiti in patrimonio familiare [ABROGATO]
[Nella divisione dei beni ereditari non si possono comprendere i beni costituenti il patrimonio familiare prima che tutti i figli abbiano raggiunta la maggiore età, salvo il caso previsto dal secondo comma dell’articolo 175.]
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Art. 717 — Sospensione della divisione per ordine del giudice
L’autorità giudiziaria [786, 787 c.p.c.], su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell’eredità o di alcuni beni, qualora l’immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario [1111 c.c.].
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Art. 718 — Diritto ai beni in natura
Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell’eredità [733, 734, 1114 c.c.], salve le disposizioni degli articoli seguenti.
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Art. 719 — Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari
Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell’asse concordano nella necessità della vendita [1470 c.c.] per il pagamento dei debiti [530 c.c.] e pesi ereditari [752 ss. c.c.], si procede alla vendita all’incanto dei beni mobili [747 c.p.c.] e, se occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi…
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Art. 720 — Immobili non divisibili
Se nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili [560 c.c.], o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia [722, 846 c.c.] o dell’igiene, e la divisione dell’intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi…
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Art. 721 — Vendita degli immobili
I patti e le condizioni della vendita [1470 c.c.] degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti [719 c. 2 c.c.], sono stabiliti dall’autorità giudiziaria.
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Art. 722 — Beni indivisibili nell’interesse della produzione nazionale
In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell’eredità vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell’interesse della produzione nazionale [846 c.c.].
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Art. 723 — Resa dei conti
Dopo la vendita [1470 c.c.], se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili [719 c.c.] si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell’eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli [728 c.c.] o rimborsi che si devono tra loro i condividenti [2817…
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Art. 724 — Collazione e imputazione
I coeredi tenuti a collazione [747 c.c.], a norma del capo II di questo titolo [737 ss. c.c.], conferiscono tutto ciò che è stato loro donato.Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di…
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Art. 725 — Prelevamenti
Se i beni donati non sono conferiti in natura [746, 750 c.c.], o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell’articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote [1113 c. 4 c.c.].I prelevamenti, per quanto è possibile, si…
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Art. 726 — Stima e formazione delle parti
Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti [753 c.c.].Eseguita la stima, si procede alla formazione [727 c.c.] di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote [469, 727 c.c.].
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Art. 727 — Norme per la formazione delle porzioni
Salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell’entità di ciascuna quota [1114 c.c.].Si deve tuttavia evitare, per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno…
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Art. 728 — Conguagli in danaro
L’ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro [723, 2817 n. 2, 2834 c.c.].
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Art. 729 — Assegnazione o attribuzione delle porzioni
L’assegnazione delle porzioni eguali è fatta [730 c.c.] mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione. Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si può procedere per estrazione a sorte.
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Art. 730 — Deferimento delle operazioni a un notaio
Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di questo, in mancanza di accordo, è fatta con decreto dal tribunale del luogo dell’aperta successione.Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell’autorità giudiziaria competente, che…
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Art. 731 — Suddivisioni tra stirpi
Le norme sulla divisione dell’intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe [469 c.c.].
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Art. 732 — Diritto di prelazione
Il coerede, che vuol alienare [1542-1547 c.c.] a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine [2964 c.c.] di due mesi dall’ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i…
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Art. 733 — Norme date dal testatore per la divisione
Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni [727 c.c.], queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l’effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore [718 c.c.].Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede…
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Art. 734 — Divisione fatta dal testatore
Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile [556 c.c.] .Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del…
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Art. 735 — Preterizione di eredi e lesione di legittima
La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari [536 c.c.] o degli eredi istituiti è nulla [553 c.c.].Il coerede che è stato leso nella quota di riserva può esercitare l’azione di riduzione contro gli altri coeredi [554 554 c.c.].
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Art. 736 — Consegna dei documenti
Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati [2646 c.c.].I documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l’obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia…
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Art. 737 — Soggetti tenuti alla collazione
I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione [744 c.c.] direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile [556…
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Art. 738 — Limiti della collazione per il coniuge
Non sono soggetti a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge [783 c.c.].
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Art. 739 — Donazioni ai discendenti o al coniuge dell’erede. Donazioni a coniugi
L’erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge [569 c.c.], ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.
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Art. 740 — Donazioni fatte all’ascendente dell’erede
Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all’ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all’eredità di questo.
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Art. 741 — Collazione di assegnazioni varie
È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all’esercizio di una attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita [1919, 1923 c.c.] a loro favore o per pagare i loro debiti.
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Art. 742 — Spese non soggette a collazione
Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione [147] e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze [809].Le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle…
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Art. 743 — Società contratta con l’erede
Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società [2247 c.c.] contratta senza frode [1344 c.c.] tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa [2704 c.c.].
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Art. 744 — Perimento della cosa donata
Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario [1256 c.c.].
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Art. 745 — Frutti e interessi
I frutti [820 c.c.] delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione [456 c.c.].
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Art. 746 — Collazione d’immobili
La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura [748 c.c.] o con l’imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce [2645 c.c.].Se l’immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l’imputazione [747, 749 c.c.].
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Art. 747 — Collazione per imputazione
La collazione per imputazione [746, 750 c.c.] si fa avuto riguardo al valore dell’immobile al tempo della aperta successione [456 c.c.].
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Art. 748 — Miglioramenti, spese e deterioramenti
In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione [456, 1150 c.c.].Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie [1150] da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa 1150, 1152…
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Art. 749 — Miglioramenti e deterioramenti dell’immobile alienato
Nel caso in cui l’immobile è stato alienato [746 c. 2 c.c.] dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall’acquirente devono essere computati a norma dell’articolo precedente [art. 556 del c.c.].
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Art. 750 — Collazione di mobili
La collazione dei mobili [751 c.c.] si fa soltanto per imputazione [747 c.c.], sulla base del valore che essi avevano al tempo dell’aperta successione [456 c.c.].Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle, e il donatario le ha già consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il…
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Art. 751 — Collazione del danaro
La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell’eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all’epoca dell’aperta successione [1277 c.c.].Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili…
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Art. 752 — Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi
I coeredi contribuiscono tra loro [1295, 1315, 1318, 1319, 1546 c.c.] al pagamento dei debiti e pesi ereditari [754, 755, 756 c.c.] in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto [662, 663 c.c.].
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Art. 753 — Immobili gravati da rendita redimibile
Ogni coerede, quando i beni immobili dell’eredità sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile [1865 ss., 1869 c.c.], può chiedere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie [726 c.c.]. Se uno dei coeredi si oppone, decide l’autorità giudiziaria. Se i coeredi…
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Art. 754 — Pagamento dei debiti e rivalsa
Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione [1295 c.c.] della loro quota ereditaria [1315, 1316, 1318 c.c.] e ipotecariamente per l’intero [2809 c. 2 c.c.]. Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi [1299 c.c.] soltanto la…
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Art. 755 — Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede
In caso d’insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi [752, 754, 1299 c. 2 c.c.].
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Art. 756 — Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti
Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari [495, 668 c.c.] salvo ai creditori l’azione ipotecaria sul fondo legato e l’esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi [752 c.c.].
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Art. 757 — Diritto dell’erede sulla propria quota
Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all’incanto [719, 720 c.c.], e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari [2646, 2825 c.c.].
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Art. 758 — Garanzia tra coeredi
I coeredi si devono vicendevole garanzia [797 c.c.] per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione [759, 760, 1483 c.c.].La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell’atto di divisione, o se il coerede soffre l’evizione per propria colpa [1487 c.c.].
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Art. 759 — Evizione subita da un coerede
Se alcuno dei coeredi subisce evizione [1483 c.c.], il valore del bene evitto, calcolato al momento dell’evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall’articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell’evizione e tenuto conto dello stato in cui si…
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Art. 760 — Inesigibilità di crediti
Non è dovuta garanzia per l’insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi [727, 1267 c.c.], se l’insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione.La garanzia della solvenza del debitore di una rendita [1864, 1868 c.c.] è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.
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Art. 761 — Annullamento per violenza o dolo
La divisione può essere annullata quando è l’effetto di violenza [1453 ss. c.c.] o di dolo [768, 1439 c.c.].L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto [1442 c.c.].
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Art. 762 — Omissione di beni ereditari
L’omissione di uno o più beni dell’eredità [494 c.c.] non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa [734 c.c.].
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Art. 763 — Rescissione per lesione
La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto [766, 767, 1448, 2652 n. 1 c.c.].La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all’entità della quota ad…
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Art. 764 — Atti diversi dalla divisione
L’azione di rescissione [763 c.c.] è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.L’azione non è ammessa [765 c.c.] contro la transazione con la quale si è posto fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell’atto fatto in luogo della…
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Art. 765 — Vendita del diritto ereditario fatta al coerede
L’azione di rescissione non è ammessa [764 c.c.] contro la vendita del diritto ereditario [477, 1542 ss. c.c.] fatta senza frode [1344 c.c.] a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.
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Art. 766 — Stima dei beni
Per conoscere se vi è lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione.
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Art. 767 — Facoltà del coerede di dare il supplemento
Il coerede contro il quale è promossa l’azione di rescissione [763 c.c.] può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all’attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati [1450 c.c.].
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Art. 768 — Alienazione della porzione ereditaria
Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più ammesso a impugnare la divisione per dolo [1439 c.c.] o violenza [1434 c.c.], se l’alienazione è seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza era cessata.Il coerede non perde il diritto di proporre l’impugnazione, se la vendita…
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Art. 768 bis — Nozione
È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.
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Art. 768 ter — Forma
A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico.
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Art. 768 quater — Partecipazione
Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al…
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Art. 768 quinquies — Vizi del consenso
Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.L’azione si prescrive nel termine di un anno.
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Art. 768 sexies — Rapporti con i terzi
All’apertura della successione dell’imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell’articolo 768 quater, aumentata degli interessi legali.L’inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell’articolo 768 quinquies.
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Art. 768 septies — Scioglimento
Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia [768 bis c.c.] nei modi seguenti: 1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo; 2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri…
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Art. 768 octies — Controversie
Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
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Art. 769 — Definizione
La donazione è il contratto [1321 c.c.]col quale, per spirito di liberalità [770, 809 c.c.], una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione [770, 771, 772 c.c.].
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Art. 770 — Donazione rimuneratoria
È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione[437, 632, 742, 797, 805 c.c.].Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi [809 c.c.].
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Art. 771 — Donazione di beni futuri
La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri [1348], è nulla rispetto a questi [1419, 1421 c.c.], salvo che si tratti di frutti non ancora separati [820 c.c.].Qualora oggetto della donazione sia un’universalità di cose [816 c.c.] e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé,…
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Art. 772 — Donazione di prestazioni periodiche
La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall’atto una diversa volontà.
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Art. 773 — Donazione a più donatari
La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s’intende fatta per parti uguali, salvo che dall’atto risulti una diversa volontà.È valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri [674 c.c.].
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Art. 774 — Capacità di donare
Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni [2, 394, 424, 427 c.c.]. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall’inabilitato [776, 785 c.c.] nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 165 e 166.Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato…
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Art. 775 — Donazione fatta da persona incapace d’intendere o di volere
La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, [414 c.c.] si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta [429, 591 n. 3 c.c.], può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa [377, 428,…
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Art. 776 — Donazione fatta dall’inabilitato
La donazione fatta dall’inabilitato [415, 774 c.c.], anche se anteriore alla sentenza di inabilitazione [421 c.c.] o alla nomina del curatore provvisorio [419 c.c.], può essere annullata se fatta dopo che è stato promosso il giudizio di inabilitazione.Il curatore dell’inabilitato per prodigalità [415 c.2 c.c.] può chiedere l’annullamento della donazione, anche se fatta nei sei…
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Art. 777 — Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci
Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace [2 c. 1 c.c.] da essi rappresentata.Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell’interdetto o dell’inabilitato [785 c.c.].
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Art. 778 — Mandato a donare
È nullo [1418 ss. c.c.] il mandato [1703 c.c.] con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l’oggetto della donazione.È peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore…
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Art. 779 — Donazione a favore del tutore o protutore
È nulla la donazione [1418 c.c.] a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo [385, 388 c.c.].Si applicano le disposizioni dell’articolo 599.
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Art. 780 — Donazione al figlio naturale non riconoscibile [ABROGATO]
[E’ nulla la donazione fatta dal genitore al figlio naturale, se la filiazione non puo essere riconosciuta o dichiarata.La nullità non si estende agli assegni fatti dal genitore in occasione del matrimonio o per la sistemazione professionale del figlio nella misura consentita dalle condizioni economiche e sociali del donante.La nullità può essere fatta valere dal…
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Art. 781 — Donazione tra coniugi
I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l’uno all’altro alcuna liberalità, salve quelle conformi agli usi.
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Art. 782 — Forma della donazione
La donazione deve [1875 c.c.] essere fatta per atto pubblico [1350 n. 13, 2699 c.c.], sotto pena di nullità [783, 799, 1350 comma 1, 1421, 1422, 2725, 2739 c.c.]. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell’atto medesimo della donazione, ovvero in una…
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Art. 783 — Donazioni di modico valore
La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico [782 c.c.], purché vi sia stata la tradizione [781 c.c.].La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.
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Art. 784 — Donazione a nascituri
La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito [462 c.c.], ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benché non ancora concepiti [463, 785 c.c.].L’accettazione della donazione a favore di nascituri benché non concepiti, è regolata dalle disposizioni degli articoli 320 e 321.Salvo diversa…