Autore: blob
-
Art. 903 — Luci nel muro proprio o nel muro comune
Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.Se il muro è comune, nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell’altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire [885].
-
Art. 904 — Diritto di chiudere le luci
La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza.Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.
-
Art. 905 — Distanza per l’apertura di vedute dirette e balconi
Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo.Non si possono parimenti costruire balconi o…
-
Art. 906 — Distanza per l’apertura di vedute laterali od oblique
Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto.
-
Art. 907 — Distanza delle costruzioni dalle vedute
Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell’articolo 905.Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta…
-
Art. 908 — Scarico delle acque piovane
Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino.Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.
-
Art. 909 — Diritto sulle acque esistenti nel fondo
Il proprietario del suolo ha diritto di utilizzare le acque in esso esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche e per le acque sotterranee.Egli può anche disporne a favore d’altri, qualora non osti il diritto di terzi; ma, dopo essersi servito delle acque, non può divertirle in danno d’altri fondi.
-
Art. 910 — [Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo] [ABROGATO]
[Il proprietario di un fondo limitato o attraversato da un’acqua non pubblica, che corre naturalmente e sulla quale altri non ha diritto, può, mentre essa trascorre, farne uso per l’irrigazione dei suoi terreni e per l’esercizio delle sue industrie, ma deve restituire le colature e gli avanzi al corso ordinario.]
-
Art. 911 — Apertura di nuove sorgenti e altre opere
Chi vuole aprire sorgenti, stabilire capi o aste di fonte e in genere eseguire opere per estrarre acque dal sottosuolo o costruire canali o acquedotti, oppure scavarne, profondarne o allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio o variarne la forma, deve, oltre le distanze stabilite nell’articolo 891, osservare le maggiori distanze ed eseguire le…
-
Art. 912 — Conciliazione di opposti interessi
Se sorge controversia tra i proprietari a cui un’acqua non pubblica può essere utile, la autorità giudiziaria deve valutare l’interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all’agricoltura o all’industria dall’uso a cui l’acqua è destinata o si vuol destinare.L’autorità giudiziaria può assegnare un’indennità ai proprietari che sopportino diminuzione…
-
Art. 913 — Scolo delle acque
Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l’opera dell’uomo.Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.Se per opere di sistemazione agraria dell’uno o dell’altro fondo si rende necessaria una modificazione…
-
Art. 914 — Consorzi per regolare il deflusso delle acque
Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere ad opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l’autorità amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d’ufficio, può costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse [863, 865].Si applicano a tale consorzio…
-
Art. 915 — Riparazioni di sponde e argini
Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari…
-
Art. 916 — Rimozione degli ingombri
Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini.
-
Art. 917 — Spese per la riparazione, costruzione o rimozione
Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l’ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le…
-
Art. 918 — Consorzi volontari
Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui.L’adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da atto scritto [1350 n. 13, 1418].Il regolamento del consorzio è deliberato dalla maggioranza calcolata in base all’estensione…
-
Art. 919 — Scioglimento del consorzio
Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando è deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa è domandata da uno degli interessati.
-
Art. 920 — Norme applicabili
Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, si applicano ai consorzi volontari ivi indicati le norme stabilite per la comunione.
-
Art. 921 — Consorzi coattivi
Nel caso indicato dall’articolo 918, il consorzio può anche essere costituito d’ufficio dall’autorità amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario.Il consorzio può anche procedere all’espropriazione dei singoli diritti mediante il pagamento delle dovute…
-
Art. 923 — Cose suscettibili di occupazione
Le cose mobili [812] che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione.Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.
-
Art. 924 — Sciami di api
Il proprietario di sciami di api ha diritto di inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni di inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.
-
Art. 925 — Animali mansuefatti
Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno.Essi appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.
-
Art. 926 — Migrazione di colombi, conigli e pesci
I conigli o pesci che passano ad un’altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o con frode.La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.
-
Art. 927 — Cose ritrovate
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario [930], e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco [928] del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
-
Art. 928 — Pubblicazione del ritrovamento
Il sindaco rende nota la consegna [927] per mezzo di pubblicazione nell’albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
-
Art. 929 — Acquisto di proprietà della cosa ritrovata
Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata.Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
-
Art. 930 — Premio dovuto al ritrovatore
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata [927].Se tale somma o prezzo eccede euro 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice…
-
Art. 931 — Equiparazione del possessore o detentore al proprietario
Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.
-
Art. 932 — Tesoro
Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario.Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà…
-
Art. 933 — Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici
I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali.Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili.
-
Art. 934 — Opere fatte sopra o sotto il suolo
Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.
-
Art. 935 — Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui
Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione non è chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non può farsi senza che si rechi grave danno all’opera costruita o senza che perisca la piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la…
-
Art. 936 — Opere fatte da un terzo con materiali propri
Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d’opera oppure l’aumento…
-
Art. 937 — Opere fatte da un terzo con materiali altrui
Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un terzo con materiali altrui, il proprietario di questi può rivendicarli, previa separazione a spese del terzo, se la separazione può ottenersi senza grave danno delle opere e del fondo.La rivendicazione non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha…
-
Art. 938 — Occupazione di porzione di fondo attiguo
Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l’autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell’edificio e del suolo occupato. Il costruttore è…
-
Art. 939 — Unione e commistione
Quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione. In caso diverso, la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a…
-
Art. 940 — Specificazione
Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d’opera. In questo ultimo caso la cosa…
-
Art. 941 — Alluvione
Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto è disposto dalle leggi speciali.
-
Art. 942 — Terreni abbandonati dalle acque correnti
I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull’altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.Quanto…
-
Art. 943 — Laghi e stagni
Il terreno che l’acqua copre quando essa è all’altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorché il volume dell’acqua venga a scemare.Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l’acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.
-
Art. 944 — Avulsione
Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l’opposta riva, il proprietario del fondo al quale si è unita la parte staccata ne acquista la proprietà. Deve però pagare all’altro proprietario un’indennità nei…
-
Art. 945 — Isole e unioni di terra
Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico.[Se l’isola si è formata per avulsione [944], il proprietario del fondo, da cui è avvenuto il distacco, ne conserva la proprietà. La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso,…
-
Art. 946 — Alveo abbandonato
Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l’antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.
-
Art. 947 — Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso
Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall’attività antropica ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.La disposizione dell’art. 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei…
-
Art. 948 — Azione di rivendicazione
Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l’esercizio dell’azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l’attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore,…
-
Art. 949 — Azione negatoria
Il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio.Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno [15 c.p.c.].
-
Art. 950 — Azione di regolamento di confini
Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.Ogni mezzo di prova è ammesso.In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.
-
Art. 951 — Azione per apposizione di termini
Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.
-
Art. 952 — Costituzione del diritto di superficie
Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà [934, 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810 n. 3].Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo [956].
-
Art. 953 — Costituzione a tempo determinato
Se la costituzione del diritto è stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione [934].
-
Art. 954 — Estinzione del diritto di superficie
L’estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine [953] importa l’estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I diritti gravanti sul suolo si estendono alla costruzione, salvo, per le ipoteche, il disposto del primo comma dell’articolo 2816.I contratti di locazione, che hanno per oggetto la costruzione, non durano, se non per l’anno in corso…
-
Art. 955 — Costruzioni al disotto del suolo
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui è concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.
-
Art. 956 — Divieto di proprietà separata delle piantagioni
Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo [952 comma 2].
-
Art. 957 — Disposizioni inderogabili
L’enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, è regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti.Il titolo [1158, 2810, 2812] non può tuttavia derogare alle norme contenute negli articoli 958, secondo comma, 961, secondo comma, 962, 965, 968, 971 e 973.
-
Art. 958 — Durata
L’enfiteusi può essere perpetua o a tempo.L’enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai venti anni [957 comma 2].
-
Art. 959 — Diritti dell’enfiteuta
L’enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali [840].Il diritto dell’enfiteuta si estende alle accessioni [817, 934 ss.].
-
Art. 960 — Obblighi dell’enfiteuta
L’enfiteuta ha l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico. Questo può consistere in una somma di danaro ovvero in una quantità fissa di prodotti naturali [2763].L’enfiteuta non può pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilità del fondo o perdita di frutti.
-
Art. 961 — Pagamento del canone
L’obbligo del pagamento del canone [2763] grava solidalmente su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell’enfiteuta finché dura la comunione [1295].Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde per gli obblighi inerenti all’enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione.
-
Art. 962 — Revisione del canone [ABROGATO]
[Decorsi almeno dieci anni dalla costituzione dell’enfiteusi, e successivamente dopo eguale periodo di tempo, le parti possono chiedere una revisione del canone, qualora questo sia divenuto troppo tenue o troppo gravoso in relazione al valore attuale del fondo. Tale valore determina senza tener conto dei miglioramenti arrecati dall’enfiteuta di deterioramenti dovuti a causa a lui…
-
Art. 963 — Perimento totale o parziale del fondo
Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l’enfiteusi si estingue.Se è perita una parte notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato al valore della parte residua, l’enfiteuta, secondo le circostanze, può chiedere una congrua riduzione del canone, o rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla…
-
Art. 964 — Imposte e altri pesi
Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell’enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali [1009].Se in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non può eccedere l’ammontare del canone.
-
Art. 965 — Disponibilità del diritto dell’enfiteuta
L’enfiteuta può disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi [968], sia per atto di ultima volontà [587, 2648].Per l’alienazione del diritto dell’enfiteuta non è dovuta alcuna prestazione al concedente.Nell’atto costitutivo può essere vietato all’enfiteuta di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non maggiore…
-
Art. 966 — Prelazione a favore del concedente [ABROGATO]
[In caso di vendita del diritto dell’enfiteuta, il concedente e preferito a parità di condizioni. L’enfiteuta deve notificare al concedente la proposta di alienazione, indicandone il prezzo; il concedente deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni. In mancanza della notificazione, il concedente, entro un anno dalla notizia della vendita, può riscattare…
-
Art. 967 — Diritti e obblighi dell’enfiteuta e del concedente in caso di alienazione
In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta è obbligato solidalmente col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti.Il precedente enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi, prima che sia stato notificato l’atto di acquisto al concedente [1264].In caso di alienazione del diritto del concedente, l’acquirente non può pretendere l’adempimento degli obblighi dell’enfiteuta prima che a…
-
Art. 968 — Subenfiteusi
La subenfiteusi non è ammessa [957 comma 2].
-
Art. 969 — Ricognizione
Il concedente può richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio [2720].Per l’atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione. Le spese dell’atto sono a carico del concedente.
-
Art. 970 — Prescrizione del diritto dell’enfiteuta
Il diritto dell’enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per venti anni [2934].
-
Art. 971 — Affrancazione
Se più sono gli enfiteuti, l’affrancazione può promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalità. In questo caso l’affrancante subentra nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone.Se più sono i concedenti, l’affrancazione può effettuarsi per la quota che spetta a ciascun…
-
Art. 972 — Devoluzione
Il concedente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico [2653 n. 2]: 1) se l’enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all’obbligo di migliorarlo; 2) se l’enfiteuta è in mora nel pagamento di due annualità di canone [1219]. La devoluzione non ha luogo se l’enfiteuta ha effettuato il pagamento dei canoni maturati prima che sia…
-
Art. 973 — Clausola risolutiva espressa
La dichiarazione del concedente di valersi della clausola risolutiva espressa [1456] non impedisce l’esercizio del diritto di affrancazione.
-
Art. 974 — Diritti dei creditori dell’enfiteuta
I creditori dell’enfiteuta possono intervenire nel giudizio di devoluzione [2900] per conservare le loro ragioni, valendosi all’uopo anche del diritto di affrancazione che spetti all’enfiteuta; possono offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione per l’avvenire [149].I creditori, che hanno iscritto ipoteca contro l’enfiteuta anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione [2653, n. 2, 2815]…
-
Art. 975 — Miglioramenti e addizioni
Quando cessa l’enfiteusi, all’enfiteuta spetta il rimborso dei miglioramenti nella misura dell’aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali sono accertati al tempo della riconsegna [1592].Se in giudizio è stata fornita qualche prova della sussistenza in genere dei miglioramenti, all’enfiteuta compete la ritenzione del fondo fino a quando non è soddisfatto…
-
Art. 976 — Locazioni concluse dall’enfiteuta
Per le locazioni concluse dall’enfiteuta si applicano le norme dell’articolo 999 [954, 1596, 1599].
-
Art. 977 — Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo che sia disposto diversamente dalle leggi speciali.
-
Art. 978 — Costituzione
L’usufrutto è stabilito dalla legge, o dalla volontà dell’uomo [587, 785, 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2648]. Può anche acquistarsi per usucapione.
-
Art. 979 — Durata
La durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario.L’usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trent’anni.
-
Art. 980 — Cessione dell’usufrutto
L’usufruttuario può cedere il proprio diritto [965] per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo [1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810].La cessione deve essere notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l’usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.
-
Art. 981 — Contenuto del diritto di usufrutto
L’usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica [986, 996, 1015, 2561 2].Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo.
-
Art. 982 — Possesso della cosa
L’usufruttuario ha diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l’usufrutto, salvo quanto è disposto dall’articolo 1002.
-
Art. 983 — Accessioni
L’usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa [817 ss., 934 ss., 1998].Se il proprietario dopo l’inizio dell’usufrutto, con il consenso dell’usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni, l’usufruttuario è tenuto a corrispondere gli interessi [1284] sulle somme impiegate [1005, 1009]. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o…
-
Art. 984 — Frutti
I frutti naturali e i frutti civili [820, 821] spettano all’usufruttuario per la durata del suo diritto.Se il proprietario e l’usufruttuario si succedono nel godimento della cosa entro l’anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di maggiore durata, l’insieme di tutti i frutti si ripartisce fra l’uno e l’altro in proporzione della durata…
-
Art. 985 — Miglioramenti
L’usufruttuario ha diritto a un’indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa [157].L’indennità si deve corrispondere nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti.L’autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento dell’indennità prevista dai commi precedenti sia fatto…
-
Art. 986 — Addizioni
L’usufruttuario può eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa [981].Egli ha diritto di toglierle alla fine dell’usufrutto, qualora ciò possa farsi senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta all’usufruttuario una indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa e…
-
Art. 987 — Miniere, cave e torbiere
L’usufruttuario gode delle cave e torbiere già aperte e in esercizio all’inizio dell’usufrutto. Non ha facoltà di aprirne altre senza il consenso del proprietario.Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso, l’usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine dell’usufrutto.Se il permesso è stato ottenuto dal…
-
Art. 988 — Tesoro
Il diritto dell’usufruttuario non si estende al tesoro che si scopra durante l’usufrutto, salve le ragioni che gli possono competere come ritrovatore.
-
Art. 989 — Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto
Se nell’usufrutto sono compresi boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di alto fusto destinati alla produzione di legna, l’usufruttuario può procedere ai tagli ordinari, curando il mantenimento dell’originaria consistenza dei boschi o dei filari, e provvedendo, se occorre, alla loro ricostituzione.Circa il modo, l’estensione, l’ordine e l’epoca dei tagli, l’usufruttuario è tenuto a…
-
Art. 990 — Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti
Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente spettano al proprietario. L’usufruttuario può servirsi di essi soltanto per le riparazioni che sono a suo carico [1004].
-
Art. 991 — Alberi fruttiferi
Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all’usufruttuario, ma questi ha l’obbligo di sostituirne altri.
-
Art. 992 — Pali per vigne e per altre coltivazioni
L’usufruttuario può prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione.
-
Art. 993 — Semenzai
L’usufruttuario può servirsi dei piantoni dei semenzai, ma deve osservare la pratica costante della regione per il tempo e il modo dell’estrazione e per la rimessa dei virgulti.
-
Art. 994 — Perimento delle mandre o dei greggi
Se l’usufrutto è stabilito sopra una mandra o un gregge, l’usufruttuario è tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantità dei nati, dopo che la mandra o il gregge [816] ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo. Se la mandra o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all’usufruttuario, questi non…
-
Art. 995 — Cose consumabili
Se l’usufrutto comprende cose consumabili, l’usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l’obbligo di pagarne il valore al termine dell’usufrutto secondo la stima convenuta.Mancando la stima, è in facoltà dell’usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l’usufrutto o di restituirne altre in eguale qualità e quantità [1258].
-
Art. 996 — Cose deteriorabili
Se l’usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco, l’usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l’uso al quale sono destinate, alla fine dell’usufrutto è soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano [1001].
-
Art. 997 — Impianti, opifici e macchinari
Se l’usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari che hanno una destinazione produttiva, l’usufruttuario è tenuto a riparare e a sostituire durante l’usufrutto le parti che si logorano, in modo da assicurare il regolare funzionamento delle cose suddette. Se l’usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni [1004], il proprietario, al termine dell’usufrutto, è…
-
Art. 998 — Scorte vive e morte
Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantità e qualità. L’eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell’usufrutto.
-
Art. 999 — Locazioni concluse dall’usufruttuario
Le locazioni concluse dall’usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell’usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell’usufrutto.Se la cessazione dell’usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se…
-
Art. 1000 — Riscossione di capitali
Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d’usufrutto [1998], è necessario il concorso del titolare del credito e dell’usufruttuario. Il pagamento fatto a uno solo di essi non è opponibile all’altro, salve in ogni caso le norme relative alla cessione dei crediti.Il capitale riscosso dev’essere investito in modo fruttifero e su di…
-
Art. 1001 — Obbligo di restituzione. Misura della diligenza
L’usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell’usufrutto, salvo quanto è disposto dall’articolo 995.Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
-
Art. 1002 — Inventario e garanzia
L’usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano.Egli è tenuto a fare a sue spese l’inventario dei beni, previo avviso al proprietario [218]. Quando l’usufruttuario è dispensato dal fare l’inventario, questo può essere richiesto dal proprietario a sue spese.L’usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia [278]. Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i genitori…
-
Art. 1003 — Mancanza o insufficienza della garanzia
Se l’usufruttuario non presta la garanzia a cui è tenuto, si osservano le disposizioni seguenti: gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione, salva la facoltà dell’usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una casa compresa nell’usufrutto. L’amministrazione è affidata, con il consenso dell’usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo scelto di comune accordo…