Autore: blob
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Art. 1608 — Garanzie per il pagamento della pigione
Nelle locazioni di case non mobiliate l’inquilino può essere licenziato se non fornisce la casa di mobili sufficienti [2764] o non presta altre garanzie idonee ad assicurare il pagamento della pigione.
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Art. 1609 — Piccole riparazioni a carico dell’inquilino
Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell’articolo 1576 devono essere eseguite dall’inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito [1590, 1807].Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.
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Art. 1610 — Spurgo di pozzi e di latrine
Lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.
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Art. 1611 — Incendio di casa abitata da più inquilini
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’incendio [1589], proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.La disposizione del comma precedente non si applica se si…
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Art. 1612 — Recesso convenzionale del locatore
Il locatore che si è riservata la facoltà di recedere dal contratto [1373] per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata nel termine stabilito dagli usi locali [657 c.p.c.].
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Art. 1613 — Facoltà di recesso degli impiegati pubblici
Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possono, nonostante patto contrario, recedere dal contratto nel caso di trasferimento, purché questo non sia stato disposto su loro domanda.Tale facoltà si esercita mediante disdetta motivata, e il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della disdetta.
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Art. 1614 — Morte dell’inquilino
Nel caso di morte dell’inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione [1594], gli eredi possono recedere dal contratto [1373] entro tre mesi dalla morte.Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi [1627].
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Art. 1615 — Gestione e godimento della cosa produttiva
Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l’affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa [1618, 1619] e dell’interesse della produzione [1619, 1620]. A lui spettano i frutti [820, 821] e le altre utilità della cosa [41 Cost.].
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Art. 1616 — Affitto senza determinazione di tempo
Se le parti non hanno determinato la durata dell’affitto, ciascuna di esse può recedere dal contratto [1373] dando all’altra un congruo preavviso [1596].Sono salvi le norme corporative e gli usi che dispongano diversamente [art. 8 delle preleggi].
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Art. 1617 — Obblighi del locatore
Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze [817], in istato da servire all’uso e alla produzione a cui è destinata [1575 n. 1].
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Art. 1618 — Inadempimenti dell’affittuario
Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto [1453], se l’affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa, se non osserva le regole della buona tecnica [1176 comma 2], ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa [1615].
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Art. 1619 — Diritto di controllo
Il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l’affittuario osserva gli obblighi che gli incombono [1618, 1662].
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Art. 1620 — Incremento della produttività della cosa
L’affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purché esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all’interesse della produzione [1592, 1615].
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Art. 1621 — Riparazioni
Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l’affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell’affittuario [1576, 2153, 2764].
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Art. 1622 — Perdite determinate da riparazioni
Se l’esecuzione delle riparazioni che sono a carico del locatore [1621] determina per l’affittuario una perdita superiore al quinto del reddito annuale, o, nel caso di affitto non superiore a un anno, al quinto del reddito complessivo, l’affittuario può domandare una riduzione del fitto in ragione della diminuzione del reddito oppure, secondo le circostanze, lo…
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Art. 1623 — Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale
Se, in conseguenza di una disposizione di legge, di una norma corporativa o di un provvedimento dell’autorità riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo…
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Art. 1624 — Divieto di subaffitto. Cessione dell’affitto
L’affittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore [1594].La facoltà di cedere l’affitto comprende quella di subaffittare; la facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere l’affitto.
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Art. 1625 — Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione
Se si è convenuto che l’affitto possa sciogliersi in caso di alienazione, l’acquirente che voglia dare licenza all’affittuario, deve osservare la disposizione dell’articolo 1616 [1603].Quando l’affitto ha per oggetto un fondo rustico la licenza deve essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell’anno agrario in corso alla scadenza del…
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Art. 1626 — Incapacità o insolvenza dell’affittuario
L’affitto si scioglie per l’interdizione [414], l’inabilitazione [415] o l’insolvenza dell’affittuario [80 l. fall.], salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l’esatto adempimento degli obblighi dell’affittuario [1179].
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Art. 1627 — Morte dell’affittuario
Nel caso di morte dell’affittuario, il locatore e gli eredi dell’affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto [1373] mediante disdetta comunicata all’altra parte con preavviso di sei mesi [1614].Se l’affitto ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta ha effetto per la fine dell’anno agrario in corso alla scadenza del termine di…
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Art. 1628 — Durata minima dell’affitto
Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l’affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo così stabilito.
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Art. 1629 — Fondi destinati al rimboschimento
L’affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento può essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni.
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Art. 1630 — Affitto senza determinazione di tempo
L’affitto a tempo indeterminato di un fondo soggetto a rotazione di colture si reputa stipulato per il tempo necessario affinché l’affittuario possa svolgere e portare a compimento il normale ciclo di avvicendamento delle colture praticate nel fondo.Se il fondo non è soggetto ad avvicendamento di colture, l’affitto si reputa fatto per il tempo necessario alla…
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Art. 1631 — Estensione del fondo
Per l’affitto a misura, oppure a corpo con indicazione della misura, nel caso di eccesso o di difetto dell’estensione del fondo rispetto alla misura indicata, i diritti e le obbligazioni delle parti sono determinati secondo le norme contenute nel capo della vendita [1537].
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Art. 1632 — Miglioramenti [ABROGATO]
[Se una parte intende compiere sul fondo affittato determinati miglioramenti che non ne trasformino profondamente l’ordinamento produttivo, e l’altra si oppone, il giudice, sentite le parti, può autorizzarne l’esecuzione qualora nei modi e nelle forme stabilite dalla legge speciale, l’autorità competente riconosca che i miglioramenti sono di sicura utilità per il fondo e per la…
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Art. 1633 — Diritti derivanti dall’esecuzione dei miglioramenti [ABROGATO]
[Il locatore che ha eseguito i miglioramenti ha diritto di aumentare il fitto in proporzione dell’incremento del reddito fondiario che ne e derivato, tenuto conto degli eventuali contributi dello Stato o degli enti pubblici, con decorrenza dal tempo in cui l’incremento si e verificato.L’affittuario che ha eseguito i miglioramenti ha diritto a una indennità corrispondente…
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Art. 1634 — Inderogabilità [ABROGATO]
[Le disposizioni dei due articoli precedenti sono inderogabili.]
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Art. 1635 — Perdita fortuita dei frutti negli affitti pluriennali
Se, durante l’affitto convenuto per più anni, almeno la metà dei frutti di un anno non ancora separati perisce per caso fortuito, l’affittuario può domandare una riduzione del fitto, salvo che la perdita trovi compenso nei precedenti raccolti.Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la riduzione è determinata alla fine dell’affitto, eseguito il…
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Art. 1636 — Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali
Se l’affitto ha la durata di un solo anno, e si è verificata la perdita per caso fortuito di almeno la metà dei frutti, l’affittuario può essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non superiore alla metà.
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Art. 1637 — Accollo di casi fortuiti
L’affittuario può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari [1643]. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili.È nullo il patto [1418] col quale l’affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.
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Art. 1638 — Espropriazione per pubblico interesse
In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l’affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d’indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.
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Art. 1639 — Canone di affitto
Il fitto può consistere anche in una quota ovvero in una quantità fissa o variabile dei frutti del fondo locato.
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Art. 1640 — Scorte morte
Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che sono state consegnate all’affittuario all’inizio dell’affitto, con determinazione della specie, qualità e quantità, devono, anche se stimate, essere restituite al locatore alla fine dell’affitto, nella stessa specie, qualità e quantità e, se si tratta di scorte fisse, come macchinari e attrezzi nello stesso stato d’uso. L’eccedenza…
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Art. 1641 — Scorte vive
Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, è stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salvi le norme corporative o i patti diversi.
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Art. 1642 — Proprietà del bestiame consegnato
Qualora il bestiame consegnato all’affittuario sia stato determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualità, dell’età e del peso, anche se ne è stata fatta stima, la proprietà di esso rimane al locatore. Tuttavia l’affittuario può disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria [1645].
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Art. 1643 — Rischio della perdita di bestiame
Il rischio della perdita del bestiame è a carico dell’affittuario dal momento in cui questo ha ricevuto, se non è stato diversamente pattuito [1637].
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Art. 1644 — Accrescimenti e frutti del bestiame
L’affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l’accrescimento e ogni altro provento che ne deriva [1615].Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.
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Art. 1645 — Riconsegna del bestiame
Nel caso previsto dall’articolo 1642, al termine del contratto l’affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualità, età e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di qualità o di quantità contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo, l’affittuario deve restituire bestiame di…
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Art. 1646 — Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante
L’affittuario uscente deve mettere a disposizione di chi subentra nella coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per i lavori dell’anno seguente; il nuovo affittuario deve lasciare al precedente i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per il consumo dei foraggi e per le raccolte che restano da fare.Per l’ulteriore determinazione dei…
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Art. 1647 — Nozione
Quando l’affitto ha per oggetto un fondo che l’affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative [1654, 2079].
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Art. 1648 — Casi fortuiti ordinari
Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell’affittuario, può disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l’affittuario ha assunte a suo carico [1637], si verifica la perdita di almeno la metà dei frutti del fondo [1654].
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Art. 1649 — Subaffitto
Se il locatore consente il subaffitto, questo è considerato come locazione diretta tra il locatore e il nuovo affittuario [1549, 1654].
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Art. 1650 — Morte dell’affittuario [ABROGATO]
[Nel caso di morte dell’affittuario, fermo quanto e disposto dall’articolo 1627, il locatore puo sostituirsi immediatamente agli eredi nella conduzione del fondo. In tal caso egli ha diritto di prelevare sul raccolto le spese erogate.]
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Art. 1651 — Miglioramenti [ABROGATO]
[Se l’affittuario senza essere autorizzato dal locatore, ha eseguito miglioramenti di durevole utilità per il fondo e per la produzione, il giudice può attribuirgli un’indennità, salvo che i miglioramenti siano il risultato dell’ordinata e razionale coltivazione.La sussistenza dei miglioramenti deve essere accertata alla fine di ciascun anno agrario nel quale sono stati eseguiti, e l’indennità…
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Art. 1652 — Anticipazioni all’affittuario
Qualora l’affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore è tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo.Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale.
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Art. 1653 — Sostituzione del locatore all’affittuario [ABROGATO]
[Qualora, per mancanza di mezzi dell’affittuario, si verifichino nella coltivazione deficienze tali che possono compromettere il raccolto, il locatore, dopo averne dato preavviso all’affittuario, puo sostituirsi a lui nell’esecuzione dei lavori necessari e urgenti, salvo il diritto di prelevare sul raccolto le spese erogate, e senza pregiudizio dell’applicabilita dell’articolo 1618.]
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Art. 1655 — Nozione
L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione [2082] dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
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Art. 1656 — Subappalto
L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente [1670].
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Art. 1657 — Determinazione del corrispettivo
Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice.
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Art. 1658 — Fornitura della materia
La materia necessaria a compiere l’opera deve essere fornita dall’appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.
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Art. 1659 — Variazioni concordate del progetto
L’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera se il committente non le ha autorizzate.L’autorizzazione si deve provare per iscritto.Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l’appaltatore, se il prezzo dell’intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.
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Art. 1660 — Variazioni necessarie del progetto
Se per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo.Se l’importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze,…
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Art. 1661 — Variazioni ordinate dal committente
Il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L’appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell’opera era stato determinato globalmente [1659].La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti,…
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Art. 1662 — Verifica nel corso di esecuzione dell’opera
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.Quando, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare a tali…
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Art. 1663 — Denuncia dei difetti della materia
L’appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell’opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.
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Art. 1664 — Onerosità o difficoltà dell’esecuzione
Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza…
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Art. 1665 — Verifica e pagamento dell’opera
Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l’opera compiuta [1666].La verifica deve essere fatta dal committente appena l’appaltatore lo mette in condizioni di poterla eseguire.Se, nonostante l’invito fattogli dall’appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l’opera si…
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Art. 1666 — Verifica e pagamento di singole partite
Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l’appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell’opera eseguita.Il pagamento fa presumere l’accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti [181 disp. att.].
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Art. 1667 — Difformità e vizi dell’opera
L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera [1665] e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall’appaltatore.Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare…
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Art. 1668 — Contenuto della garanzia per difetti dell’opera
Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore [1223].Se però le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la…
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Art. 1669 — Rovina e difetti di cose immobili
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti…
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Art. 1670 — Responsabilità dei subappaltatori
L’appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento [1667, 1668, 1669].
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Art. 1671 — Recesso unilaterale dal contratto
Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
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Art. 1672 — Impossibilità di esecuzione dell’opera
Se il contratto si scioglie perché l’esecuzione dell’opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell’opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile [1675, 2228], in proporzione del prezzo pattuito per l’opera intera.
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Art. 1673 — Perimento o deterioramento della cosa
Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l’opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora [1207] a verificarla [1655], il perimento o il deterioramento è a carico dell’appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia [1658].Se la materia è stata fornita in tutto…
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Art. 1674 — Morte dell’appaltatore
Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell’appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente può sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell’appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell’opera o del servizio [81 l.fall.].
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Art. 1675 — Diritti e obblighi degli eredi dell’appaltatore
Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell’appaltatore [1674], il committente è tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili.Il committente…
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Art. 1676 — Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente
Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.
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Art. 1677 — Prestazione continuativa o periodica di servizi
Se l’appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione [1559].
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Art. 1677 bis — Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose
Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in…
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Art. 1678 — Nozione
Col contratto [1321] di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo [2761], a trasferire persone [1681] o cose da un luogo a un altro [1683, 2951].
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Art. 1679 — Pubblici servizi di linea
Coloro [2951 comma 4] che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto [1678] di persone o di cose sono obbligati a accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell’atto di concessione e rese note al pubblico.I trasporti devono eseguirsi…
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Art. 1680 — Limiti di applicabilità delle norme
Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d’acqua o per via d’aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.
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Art. 878 — Muro di cinta
Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un’altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall’articolo 873.Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d’appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri…
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Art. 879 — Edifici non soggetti all’obbligo delle distanze o a comunione forzosa
Alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti al demanio pubblico e quelli soggetti allo stesso regime [824], né gli edifici che sono riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia. Il vicino non può neppure usare della facoltà concessa dall’articolo 877.Alle costruzioni che si fanno in confine con…
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Art. 880 — Presunzione di comunione del muro divisorio
Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune [881] fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto [903].Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi…
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Art. 881 — Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio
Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo.Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro, e gli uni e gli altri…
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Art. 882 — Riparazioni del muro comune
Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti.Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall’obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione,…
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Art. 883 — Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune
Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro comune può rinunziare alla comunione di questo, ma deve farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino.
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Art. 884 — Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune
Il comproprietario di un muro comune può fabbricare appoggiandovi le sue costruzioni e può immettervi travi, purché le mantenga a distanza di cinque centimetri dalla superficie opposta, salvo il diritto dell’altro comproprietario di fare accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli voglia collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi…
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Art. 885 — Innalzamento del muro comune
Ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata [903]. Anche questa può dal vicino essere resa comune a norma dell’articolo 874.Se il muro non è atto a sostenere la sopredificazione, colui che l’esegue è tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a…
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Art. 886 — Costruzione del muro di cinta
Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione di muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati [888]. L’altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.
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Art. 887 — Fondi a dislivello negli abitati
Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l’altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all’altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.Il muro deve essere costruito per metà sul terreno…
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Art. 888 — Esonero dal contributo nelle spese
Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo, senza diritto a compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito. In tal caso il muro è di proprietà di colui che l’ha costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo…
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Art. 889 — Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi
Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.Per i tubi d’acqua pura o lurida, per quelli di gas…
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Art. 890 — Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi
Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in…
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Art. 891 — Distanze per canali e fossi
Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se…
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Art. 892 — Distanze per gli alberi
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine: 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli…
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Art. 893 — Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi
Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le…
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Art. 894 — Alberi a distanza non legale
Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.
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Art. 895 — Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale
Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l’albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di filare situato lungo il confine.
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Art. 896 — Recisione di rami protesi e di radici
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai…
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Art. 896 bis — Distanze minime per gli apiari
Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l’apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri…
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Art. 897 — Comunione di fossi
Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni [881].Se uno o più di tali segni sono…
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Art. 898 — Comunione di siepi
Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in…
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Art. 899 — Comunione di alberi
Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l’autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la…
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Art. 900 — Specie di finestre
Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.
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Art. 901 — Luci
Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono: 1) essere munite di un’inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati; 2) avere il lato inferiore a un’altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento…
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Art. 902 — Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci
L’apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall’articolo 901.Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell’articolo predetto.