Autore: blob
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Art. 1004 — Spese a carico dell’usufruttuario
Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell’usufruttuario.Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione [1015].
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Art. 1005 — Riparazioni straordinarie
Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.L’usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l’usufrutto, l’interesse [1284]…
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Art. 1006 — Rifiuto del proprietario alle riparazioni
Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l’esecuzione senza giusto motivo, è in facoltà dell’usufruttuario di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere rimborsate alla fine dell’usufrutto senza interesse. A garanzia del rimborso l’usufruttuario ha diritto di ritenere l’immobile riparato [2756; 152].
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Art. 1007 — Rovina parziale di edificio accessorio
Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, per vetustà o caso fortuito, rovini soltanto in parte l’edificio che formava accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto.
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Art. 1008 — Imposte e altri pesi a carico dell’usufruttuario
L’usufruttuario è tenuto, per la durata dei suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito.Per l’anno in corso al principio e alla fine dell’usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l’usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto.
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Art. 1009 — Imposte e altri pesi a carico del proprietario
Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l’usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, è tenuto il proprietario, ma l’usufruttuario gli deve corrispondere l’interesse della somma pagata [983 comma 2, 1005 comma 3].Se l’usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell’usufrutto [1011].
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Art. 1010 — Passività gravanti su eredità in usufrutto
L’usufruttuario di un’eredità o di una quota di eredità è obbligato a pagare per intero, o in proporzione della quota, le annualità e gli interessi dei debiti o dei legati da cui l’eredità stessa sia gravata.Per il pagamento del capitale dei debiti o dei legati, che si renda necessario durante l’usufrutto, è in facoltà dell’usufruttuario…
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Art. 1011 — Ritenzione per le somme anticipate
Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell’articolo 1009 e dal secondo comma dell’articolo 1010, l’usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta [748, 1006, 1502; 152].
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Art. 1012 — Usurpazioni durante l’usufrutto e azioni relative alle servitù
Se durante l’usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario, l’usufruttuario è tenuto a fargliene denunzia e, omettendola, è responsabile dei danni che eventualmente siano derivati al proprietario [1586, 1777].L’usufruttuario può far riconoscere l’esistenza delle servitù a favore del fondo o l’inesistenza di quelle che si pretende di esercitare…
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Art. 1013 — Spese per le liti
Le spese delle liti che riguardano tanto la proprietà quanto l’usufrutto sono sopportate dal proprietario e dall’usufruttuario in proporzione del rispettivo interesse.
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Art. 1014 — Estinzione dell’usufrutto
Oltre quanto è stabilito dall’articolo 979, l’usufrutto si estingue [1350 n. 5, 2814]: 1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni; 2) per la riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona [1072, 1253]; 3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito [1016, 1019].
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Art. 1015 — Abusi dell’usufruttuario
L’usufrutto può anche cessare per l’abuso che faccia l’usufruttuario del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli [981] o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni.L’autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare che l’usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di…
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Art. 1016 — Perimento parziale della cosa
Se una sola parte della cosa soggetta all’usufrutto perisce, l’usufrutto si conserva sopra ciò che rimane [1018].
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Art. 1017 — Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi
Se il perimento della cosa non è conseguenza di caso fortuito, l’usufrutto si trasferisce sull’indennità dovuta dal responsabile del danno [1000].
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Art. 1018 — Perimento dell’edificio
Se l’usufrutto è stabilito sopra un fondo, del quale fa parte un edificio, e questo viene in qualsiasi modo a perire, l’usufruttuario ha diritto di godere dell’area e dei materiali [1016].La stessa disposizione si applica se l’usufrutto è stabilito soltanto sopra un edificio. In tal caso, però, il proprietario, se intende costruire un altro edificio,…
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Art. 1019 — Perimento di cosa assicurata dall’usufruttuario
Se l’usufruttuario ha provveduto all’assicurazione della cosa o al pagamento dei premi per la cosa già assicurata, l’usufrutto si trasferisce sull’indennità dovuta dall’assicuratore.Se è perito un edificio e il proprietario intende ricostruirlo con la somma conseguita come indennità, l’usufruttuario non può opporsi. L’usufrutto in questo caso si trasferisce sull’edificio ricostruito. Se però la somma impiegata…
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Art. 1020 — Requisizione o espropriazione
Se la cosa è requisita o espropriata per pubblico interesse [834], l’usufrutto si trasferisce sull’indennità relativa.
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Art. 1021 — Uso
Chi ha il diritto d’uso di una cosa [540] può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia [1023].I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.
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Art. 1022 — Abitazione
Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia [540 comma 2, 1023].
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Art. 1023 — Ambito della famiglia
Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che è cominciato il diritto d’uso o d’abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto è sorto la persona non avesse contratto matrimonio. Si comprendono inoltre i figli adottivi [291 ss.] e i figli riconosciuti, anche se l’adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il…
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Art. 1024 — Divieto di cessione
I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione.
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Art. 1025 — Obblighi inerenti all’uso e all’abitazione
Chi ha l’uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa è tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie [1004] e al pagamento dei tributi come l’usufruttuario.Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della…
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Art. 1026 — Applicabilità delle norme sull’usufrutto
Le disposizioni relative all’usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all’uso e all’abitazione.
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Art. 1027 — Contenuto del diritto
La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario [1072].
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Art. 1028 — Nozione dell’utilità
L’utilità può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante. Può del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo.
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Art. 1029 — Servitù per vantaggio futuro
È ammessa la costituzione di una servitù per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.È ammessa altresì a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l’edificio è costruito o il fondo è…
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Art. 1030 — Prestazioni accessorie
Il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l’esercizio della servitù da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti [1070].
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Art. 1031 — Costituzione delle servitù
Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente. Possono anche essere costituite per usucapione [1061, 1062] o per destinazione del padre di famiglia [1062].
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Art. 1033 — Obbligo di dare passaggio alle acque
Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per gli usi agrario industriali [1034 ss.].Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini…
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Art. 1034 — Apertura di nuovo acquedotto
Chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il necessario acquedotto, ma non può far defluire le acque negli acquedotti già esistenti e destinati al corso di altre acque.Il proprietario del fondo soggetto alla servitù può tuttavia impedire la costruzione, consentendo il passaggio nei propri acquedotti già esistenti, qualora ciò non…
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Art. 1035 — Attraversamento di acquedotti
Chi vuol condurre l’acqua per il fondo altrui può attraversare al disopra o al disotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purché esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi [1046].
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Art. 1036 — Attraversamento dei fiumi o di strade
Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle strade e sulle acque [1046].
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Art. 1037 — Condizioni per la costituzione della servitù
Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che può disporre dell’acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio; che la medesima è sufficiente per l’uso al quale si vuol destinare; che il passaggio richiesto è il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei…
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Art. 1038 — Indennità per l’imposizione della servitù
Prima d’imprendere la costruzione dell’acquedotto, chi vuol condurre acqua per il fondo altrui deve pagare il valore, secondo la stima, dei terreni da occupare, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, oltre l’indennità per i danni, ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti o da altro deterioramento…
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Art. 1039 — Indennità per il passaggio temporaneo
Qualora il passaggio delle acque sia domandato per un tempo non maggiore di nove anni, il pagamento dei valori e delle indennità indicati dall’articolo precedente è ristretto alla sola metà, ma con l’obbligo, scaduto il termine, di rimettere le cose nel primitivo stato.Il passaggio temporaneo può essere reso perpetuo prima della scadenza del termine mediante…
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Art. 1040 — Uso dell’acquedotto
Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non può immettervi maggiore quantità d’acqua, se l’acquedotto non ne è capace o ne può venir danno al fondo servente.Se l’introduzione di una maggior quantità d’acqua esige nuove opere, queste non possono farsi, se prima non se ne determinano la natura e la qualità e non si paga…
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Art. 1041 — Letto dell’acquedotto
È sempre in facoltà del proprietario del fondo servente di far determinare stabilmente il letto dell’acquedotto con l’apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se però di tale facoltà egli non ha fatto uso al tempo della concessione dell’acquedotto, deve sopportare la metà delle spese occorrenti.
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Art. 1042 — Obblighi inerenti all’uso di corsi contigui a fondi altrui
Se un corso d’acqua impedisce ai proprietari dei fondi contigui l’accesso ai medesimi, o la continuazione dell’irrigazione o dello scolo delle acque, coloro che si servono di quel corso sono obbligati, in proporzione del beneficio che ne ritraggono, a costruire e a mantenere i ponti e i loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro…
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Art. 1043 — Scarico coattivo
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio delle acque si applicano anche se il passaggio è domandato al fine di scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere nel suo fondo.Lo scarico può essere anche domandato per acque impure, purché siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o molestia.
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Art. 1044 — Bonifica
Ferme le disposizioni delle leggi sulla bonifica e sul vincolo forestale, il proprietario che intende prosciugare o bonificare le sue terre con fognature, con colmate o altri mezzi ha diritto, premesso il pagamento dell’indennità e col minor danno possibile, di condurre per fogne o per fossi le acque di scolo attraverso i fondi che separano…
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Art. 1045 — Utilizzazione di fogne o di fossi altrui
I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fossi altrui, o che altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in forza dell’articolo precedente, hanno facoltà di servirsene per risanare i loro fondi, a condizione che non ne venga danno ai fondi già risanati e che essi sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le opere…
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Art. 1046 — Norme per l’esecuzione delle opere
Nell’esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell’articolo 1033 e degli articoli 1035 e 1036.
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Art. 1047 — Contenuto della servitù
Chi ha diritto di deviare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi può, qualora sia necessario, appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde, con l’obbligo però di pagare l’indennità e di fare e mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni danno.
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Art. 1048 — Obblighi degli utenti
Nella derivazione e nell’uso delle acque a norma del precedente articolo, deve evitarsi tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni vicendevole pregiudizio che possa provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla diversione delle acque medesime.
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Art. 1049 — Somministrazione di acqua a un edificio
Se a una casa o alle sue dipendenze manca l’acqua necessaria per l’alimentazione degli uomini o degli animali e per gli altri usi domestici, e non è possibile procurarla senza eccessivo dispendio, il proprietario del fondo vicino deve consentire che sia dedotta l’acqua di sopravanzo nella misura indispensabile per le necessità anzidette.Prima che siano iniziati…
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Art. 1050 — Somministrazione di acqua a un fondo
Le norme stabilite dall’articolo precedente si applicano anche se il proprietario di un fondo non ha acqua per irrigarlo, quando le acque del fondo vicino consentono una parziale somministrazione, dopo soddisfatto ogni bisogno domestico, agricolo o industriale.Le disposizioni di questo articolo e del precedente non si applicano nel caso in cui delle acque si dispone…
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Art. 1051 — Passaggio coattivo
Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l’accesso…
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Art. 1052 — Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso
Le disposizioni dell’articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato.Il passaggio può essere concesso dall’autorità giudiziaria [2643 nn. 4 e 14, 2932] solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle…
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Art. 1053 — Indennità
Nei casi previsti dai due articoli precedenti è dovuta un’indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio.Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario che lo domanda deve prima d’imprendere le opere o di iniziare il passaggio, pagare il valore della zona predetta…
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Art. 1054 — Interclusione per effetto di alienazione o di divisione
Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha il diritto di ottenere dall’altro contraente il passaggio senza alcuna indennità [154].La stessa norma si applica in caso di divisione.
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Art. 1055 — Cessazione dell’interclusione
Se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente. Quest’ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma l’autorità giudiziaria può disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla durata della servitù e al danno sofferto. Se l’indennità fu convenuta in annualità,…
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Art. 1056 — Passaggio di condutture elettriche
Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia [714-717 bis cod. nav.].
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Art. 1057 — Passaggio di vie funicolari
Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario e industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformità delle leggi in materia.
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Art. 1058 — Modi di costituzione
Le servitù prediali possono essere costituite per contratto o per testamento.
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Art. 1059 — Servitù concessa da uno dei comproprietari
La servitù concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non è costituita se non quando gli altri l’hanno anch’essi concessa unitamente o separatamente [1108 comma 3].La concessione, però, fatta da uno dei comproprietari, indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente e i suoi eredi o aventi causa a non porre impedimento all’esercizio del diritto…
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Art. 1060 — Servitù costituite dal nudo proprietario
Il proprietario può, senza il consenso dell’usufruttuario, imporre sul fondo le servitù che non pregiudicano il diritto di usufrutto [1078].
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Art. 1061 — Servitù non apparenti
Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione [158] o per destinazione del padre di famiglia [1062].Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
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Art. 1062 — Destinazione del padre di famiglia
La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa…
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Art. 1063 — Norme regolatrici
L’estensione e l’esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti.
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Art. 1064 — Estensione del diritto di servitù
Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne.Se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l’ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso.
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Art. 1065 — Esercizio conforme al titolo o al possesso
Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l’estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.
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Art. 1066 — Possesso delle servitù
Nelle questioni di possesso delle servitù si ha riguardo alla pratica dell’anno antecedente e, se si tratta di servitù esercitate a intervalli maggiori di un anno, si ha riguardo alla pratica dell’ultimo godimento.
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Art. 1067 — Divieto di aggravare o di diminuire l’esercizio della servitù
Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente [1065, 1069].Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo [1068].
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Art. 1068 — Trasferimento della servitù in luogo diverso
Il proprietario del fondo servente non può trasferire l’esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente.Tuttavia, se l’originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell’altro fondo un luogo…
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Art. 1069 — Opere sul fondo servente
Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge [1030].Se però le opere giovano anche…
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Art. 1070 — Abbandono del fondo servente
Il proprietario del fondo servente, quando è tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l’uso o per la conservazione della servitù, può sempre liberarsene, rinunziando alla proprietà del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante [1104, 2643, n. 5].Nel caso in cui l’esercizio della servitù sia limitato a…
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Art. 1071 — Divisione del fondo dominante o del fondo servente
Se il fondo dominante viene diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza che però si renda più gravosa la condizione del fondo servente.Se il fondo servente viene diviso e la servitù ricade su una parte determinata del fondo stesso, le altre parti sono liberate.
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Art. 1072 — Estinzione per confusione
La servitù si estingue quando in una sola persona si riunisce la proprietà del fondo dominante con quella del fondo servente [1014 n. 2, 2862].
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Art. 1073 — Estinzione per prescrizione
La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni.Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servitù negativa o di servitù per il cui esercizio non è necessario il fatto dell’uomo, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato…
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Art. 1074 — Impossibilità di uso e mancanza di utilità
L’impossibilità di fatto di usare della servitù e il venir meno dell’utilità della medesima non fanno estinguere la servitù, se non è decorso il termine indicato dall’articolo precedente.
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Art. 1075 — Esercizio limitato della servitù
La servitù esercitata in modo da trarne un’utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero [158].
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Art. 1076 — Esercizio della servitù non conforme al titolo o al possesso
L’esercizio di una servitù in un tempo diverso da quello determinato dal titolo o dal possesso non ne impedisce l’estinzione per prescrizione.
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Art. 1077 — Servitù costituite sul fondo enfiteutico
Le servitù costituite dall’enfiteuta [959] sul fondo enfiteutico cessano quando l’enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per devoluzione.
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Art. 1078 — Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico, [dotale] o in usufrutto
Le servitù costituite dall’enfiteuta [959] a favore del fondo enfiteutico non cessano con l’estinguersi dell’enfiteusi. Lo stesso vale per le servitù costituite dall’usufruttuario a favore del fondo di cui ha l’usufrutto [o dal marito a favore del fondo dotale].
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Art. 1079 — Accertamento della servitù e altri provvedimenti di tutela
Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l’esistenza contro chi ne contesta l’esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni.
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Art. 1080 — Presa d’acqua continua
Il diritto alla presa d’acqua continua si può esercitare in ogni istante [1084 ss.].
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Art. 1081 — Modulo d’acqua
Nelle servitù in cui è convenuta ed espressa una costante quantità di acqua, la quantità deve esprimersi in relazione al modulo.Il modulo è l’unità di misura dell’acqua corrente.Esso è un corpo d’acqua che scorre nella costante quantità di cento litri al minuto secondo e si divide in decimi, centesimi e millesimi.
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Art. 1082 — Forma della bocca e dell’edificio derivatore
Quando, per la derivazione di una data e costante quantità di acqua corrente, è stata determinata la forma della bocca e dell’edificio derivatore, le parti non possono chiederne la modificazione per eccedenza o deficienza d’acqua, salvo che l’eccedenza o la deficienza provenga da variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso delle acque in esso…
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Art. 1083 — Determinazione della quantità d’acqua
Quando la quantità d’acqua non è stata determinata, ma la derivazione è stata fatta per un dato scopo , s’intende concessa la quantità necessaria per lo scopo medesimo, e chi vi ha interesse può in ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione in modo che ne venga assicurato l’uso necessario e impedito l’eccesso. Se…
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Art. 1084 — Norme regolatrici della servitù
Per l’esercizio della servitù di presa d’acqua, quando non dispone il titolo o non è possibile riferirsi al possesso, si osservano gli usi locali.In mancanza di tali usi si osservano le disposizioni dei tre articoli seguenti.
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Art. 1085 — Tempo d’esercizio della servitù
Il diritto alla presa d’acqua si esercita, per l’acqua estiva, dall’equinozio di primavera a quello d’autunno; per l’acqua iemale, dall’equinozio d’autunno a quello di primavera.La distribuzione d’acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali.L’uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in…
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Art. 1086 — Distribuzione per ruota
Nelle distribuzioni per ruota il tempo che impiega l’acqua per giungere alla bocca di derivazione dell’utente si consuma a suo carico, e la coda dell’acqua appartiene a quello di cui cessa il turno.
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Art. 1087 — Acque sorgenti o sfuggite
Nei canali soggetti a distribuzione per ruota le acque sorgenti o sfuggite, ma contenute nell’alveo del canale, non possono trattenersi o derivarsi da un utente che al tempo del suo turno.
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Art. 1088 — Variazione del turno tra gli utenti
Gli utenti dei medesimi canali possono variare o permutare tra loro il turno, purché tale cambiamento non rechi danno agli altri.
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Art. 1089 — Acqua impiegata come forza motrice
Chi ha diritto di servirsi dell’acqua come forza motrice non può, senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.
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Art. 1090 — Manutenzione del canale
Nella servitù di presa o di condotta d’acqua, quando il titolo non dispone altrimenti, il proprietario del fondo servente può domandare che il canale sia mantenuto convenientemente spurgato e le sue sponde siano tenute in istato di buona manutenzione a spese del proprietario del fondo dominante.
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Art. 1091 — Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell’acqua
Se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell’acqua di una fonte o di un canale è tenuto verso gli utenti ad eseguire le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell’acqua fino al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifici, a conservare l’alveo e le…
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Art. 1092 — Deficienza dell’acqua
La deficienza dell’acqua deve essere sopportata da chi ha diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui la deficienza si verifica.Tra i diversi utenti la deficienza dell’acqua deve essere sopportata prima da quelli che hanno titolo o possesso più recente, e tra utenti in parità di condizione dall’ultimo utente.Tuttavia l’autorità giudiziaria, con provvedimento…
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Art. 1093 — Riduzione della servitù
Se la servitù dà diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti indipendenti dalla volontà del proprietario si verifica una diminuzione dell’acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo servente, il proprietario di questo può chiedere una riduzione della servitù, avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo. In questo caso…
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Art. 1094 — Servitù attiva degli scoli
Gli scoli o acque colaticce derivanti dall’altrui fondo possono costituire oggetto di servitù a favore del fondo che li riceve, all’effetto di impedire la loro diversione.
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Art. 1095 — Usucapione della servitù attiva degli scoli
Nella servitù attiva degli scoli il termine per l’usucapione comincia a decorrere dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante ha fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a vantaggio del proprio fondo [1061].Quando sul fondo servente è aperto un cavo destinato a raccogliere e…
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Art. 1096 — Diritti del proprietario del fondo servente
La servitù degli scoli non toglie al proprietario del fondo servente il diritto di usare liberamente dell’acqua a vantaggio del suo fondo, di cambiare la coltivazione di questo e di abbandonarne in tutto o in parte l’irrigazione.
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Art. 1097 — Diritto agli avanzi d’acqua
Quando l’acqua è concessa, riservata o posseduta per un determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di ciò che ne sopravanza, tale uso non può variarsi a danno del fondo a cui la restituzione è dovuta [1098].
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Art. 1098 — Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d’acqua
Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d’acqua [1094, 1097] non può deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso corpo, ma deve lasciarli discendere nella totalità a favore del fondo dominante.
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Art. 1099 — Sostituzione di acqua viva
Il proprietario del fondo soggetto alla servitù degli scoli o degli avanzi d’acqua può sempre liberarsi da tale servitù mediante la concessione e l’assicurazione al fondo dominante di un corpo di acqua viva, la cui quantità è determinata dall’autorità giudiziaria, tenuto conto di tutte le circostanze [912].
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Art. 1100 — Norme regolatrici
Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il titolo o la legge [258 ss. cod. nav.] non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti.
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Art. 1101 — Quote dei partecipanti
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali.Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi [1105] quanto nei pesi [1104] della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.
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Art. 1102 — Uso della cosa comune
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in…
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Art. 1103 — Disposizione della quota
Ciascun partecipante può disporre del suo diritto [1059] e cedere ad altri il godimento della cosa [1102] nei limiti della sua quota [873 cod. nav.].Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI [2825].
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Art. 1104 — Obblighi dei partecipanti
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto.La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa.Il cessionario del partecipante è…