Autore: blob
-
Art. 2881 — Nuova iscrizione dell’ipoteca
Salvo diversa disposizione di legge [1197 comma 3, 1276, 2926 comma 2, 2927 comma 2], se la causa estintiva dell’obbligazione è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all’ipoteca [2879], e l’iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla…
-
Art. 2882 — Formalità per la cancellazione
La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell’atto contenente il consenso del creditore.Per quest’atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837.
-
Art. 2883 — Capacità per consentire la cancellazione
Chi non ha la capacità richiesta per liberare il debitore non può consentire la cancellazione dell’iscrizione, se non è assistito dalle persone il cui intervento è necessario per la liberazione [320, 374, 375, 394, 424].Il rappresentante legale dell’incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non…
-
Art. 2884 — Cancellazione ordinata con sentenza
La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.] o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti [586, 794 c.p.c.].
-
Art. 2885 — Cancellazione sotto condizione
Se è stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra condizione, la cancellazione non può essere eseguita se non si fa constatare al conservatore che la condizione è stata adempiuta.
-
Art. 2886 — Formalità per la cancellazione
Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l’atto su cui la richiesta è fondata [2882, 2884].La cancellazione di un’iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all’iscrizione medesima, con l’indicazione del titolo dal quale è stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la…
-
Art. 2887 — Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all’ordine
La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell’obbligazione risultante da un titolo all’ordine è consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l’atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale è restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l’annotazione della cancellazione.La cancellazione dell’ipoteca importa la perdita del diritto…
-
Art. 2888 — Rifiuto di cancellazione
Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un’iscrizione, il richiedente può proporre reclamo all’autorità giudiziaria [737 c.p.c.].
-
Art. 2889 — Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo [2643 n. 6] e non è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facoltà di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto [792 c.p.c.].Tale facoltà spetta all’acquirente anche dopo il pignoramento, purché nel termine…
-
Art. 2890 — Notificazione
L’acquirente deve far notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario, ai creditori iscritti [2827 ss.], nel domicilio da essi eletto [2844] e al precedente proprietario un atto nel quale siano indicati: 1) il titolo, la data del medesimo e la data della sua trascrizione; 2) la qualità e la situazione dei beni col numero del catasto…
-
Art. 2891 — Diritto dei creditori di far vendere i beni
Entro il termine di quaranta giorni [2892] dalla notificazione indicata dall’articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti o dei relativi fideiussori ha diritto di richiedere l’espropriazione dei beni [795 c.p.c.] con ricorso al presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile [16, 26, 795 c.p.c.], purché adempia le condizioni che seguono: 1) che…
-
Art. 2892 — Divieto di proroga dei termini
I termini fissati dal secondo comma dell’articolo 2889 e dal primo comma dell’articolo 2891 non possono essere prorogati.
-
Art. 2893 — Mancata richiesta dell’incanto
Se l’incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall’articolo 2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo che l’acquirenteha posto a disposizione dei creditori a norma dell’articolo 2890, n. 3.La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato depositato il prezzo e si è provveduto nei modi indicati…
-
Art. 2894 — Effetti del mancato deposito del prezzo
Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine stabilito dall’articolo 792 del codice di procedura civile, la richiesta di liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, salva la responsabilità del richiedente per i danni verso i creditori iscritti.
-
Art. 2895 — Desistenza del creditore
La desistenza del creditore che ha richiesto l’incanto non può impedire l’espropriazione, a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti [500, 629 c.p.c.].
-
Art. 2896 — Aggiudicazione al terzo acquirente
Se l’aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il decreto di trasferimento [586 c.p.c.] deve essere annotato in margine alla trascrizione dell’atto di acquisto [2643 n. 6].
-
Art. 2897 — Regresso dell’acquirente divenuto compratore all’incanto
Il terzo acquirente al quale è stato aggiudicato l’immobile ha regresso contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita [2866].
-
Art. 2898 — Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede
Nel caso in cui il titolo d’acquisto del terzo acquirente comprende mobili e immobili, o comprende più immobili, gli uni ipotecati e gli altri liberi, ovvero non tutti gravati dalle stesse iscrizioni, situati nella giurisdizione dello stesso tribunale o in diverse giurisdizioni di tribunali, alienati per un unico prezzo ovvero per prezzi distinti, il prezzo…
-
Art. 2899 — Divieto di rinunzia a un’ipoteca a danno di altro creditore
Il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli è stata fatta la notificazione indicata dall’articolo 2890, se si tratta del processo di liberazione dalle ipoteche, o dopo la notificazione del provvedimento che dispone la vendita, in caso di espropriazione [2891; 569 c.p.c.], non può rinunziare alla sua ipoteca [2879] sopra uno di…
-
Art. 2900 — Condizioni, modalità ed effetti
Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura…
-
Art. 2901 — Condizioni
Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare [2652 n. 5] che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni [524, 1113], quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio…
-
Art. 2902 — Effetti
Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato.Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace, se…
-
Art. 2903 — Prescrizione dell’azione
L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto [2935].
-
Art. 2904 — Rinvio
Sono salve le disposizioni sull’azione revocatoria in materia fallimentare [64 – 70 l. fall.] e in materia penale [192 c.p. ss.].
-
Art. 2905 — Sequestro nei confronti del debitore o del terzo
Il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile [671 c.p.c.].Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l’azione per far dichiarare l’inefficacia dell’alienazione.
-
Art. 2906 — Effetti
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento [2843, 2913].Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il pagamento eseguito dal debitore, qualora l’opposizione sia stata proposta nei casi e con le forme…
-
Art. 2907 — Attività giurisdizionale
Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su domanda di parte [99 c.p.c.] e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero [67, 85 comma 2, 102 comma 5, 117, 119, 125, 336, 417, 418, 848, 2098, 2409, 2487; 69 c.p.c.] o d’ufficio [6 l. fall.].La tutela giurisdizionale dei diritti, nell’interesse…
-
Art. 2908 — Effetti costitutivi delle sentenze
Nei casi previsti dalla legge [2932], l’autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
-
Art. 2909 — Cosa giudicata
L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa [1306].
-
Art. 2910 — Oggetto dell’espropriazione
Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile [474 c.p.c. ss.].Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito [2858, 2868] o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato…
-
Art. 2911 — Beni gravati da pegno o ipoteca
Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno.Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall’ipoteca .La stessa disposizione si applica se il creditore ha…
-
Art. 2912 — Estensione del pignoramento
Il pignoramento [491, 513 c.p.c.] comprende gli accessori, le pertinenze [818] e i frutti della cosa pignorata [2865].
-
Art. 2913 — Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato
Non hanno effetto [2747] in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione [498 c.p.c.] gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede [1153] per i mobili non iscritti in pubblici registri [815, 2693].
-
Art. 2914 — Alienazioni anteriori al pignoramento
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento: 1) le alienazioni di beni immobili [812] o di beni mobili iscritti in pubblici registri [815], che siano state trascritte successivamente al pignoramento [1707, 2644, 2684, 2693]; 2) le cessioni di crediti che siano state notificate al…
-
Art. 2915 — Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili [812] o beni mobili iscritti in pubblici registri [815, 2683, 2687], e, negli altri casi, se non hanno data certa…
-
Art. 2916 — Ipoteche e privilegi
Nella distribuzione della somma ricavata dall’esecuzione [509 c.p.c.] non si tiene conto: 1) delle ipoteche, anche se giudiziali [2818], iscritte dopo il pignoramento; 2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l’iscrizione, [2762, 2766 comma 3] se questa ha luogo dopo il pignoramento; 3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
-
Art. 2917 — Estinzione del credito pignorato
Se oggetto del pignoramento è un credito, l’estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione.
-
Art. 2918 — Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione [498 c.p.c. ss.], se non sono trascritte anteriormente al pignoramento.Le cessioni e le liberazioni per un tempo inferiore ai tre anni…
-
Art. 2919 — Effetto traslativo della vendita forzata
La vendita forzata [503 c.p.c. ss.] trasferisce all’acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subìto l’espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede [1153].Non sono però opponibili all’acquirente i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante [2913 ss.] e…
-
Art. 2920 — Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta
Se oggetto della vendita è una cosa mobile, coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall’esecuzione [541 c.p.c. ss.], non possono farle valere nei confronti dell’acquirente di buona fede, né possono ripetere dai creditori la somma distribuita.Resta ferma la…
-
Art. 2921 — Evizione
L’acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l’evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta [510 c.p.c.], può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l’eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.Se…
-
Art. 2922 — Vizi della cosa. Lesione
Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa [1490].Essa non può essere impugnata per causa di lesione.
-
Art. 2923 — Locazioni
Le locazioni consentite da chi ha subìto l’espropriazione sono opponibili all’acquirente se hanno data certa anteriore al pignoramento [1599], salvo che, trattandosi di beni mobili, l’acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede [1153].Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni che non sono state trascritte anteriormente al pignoramento [2643 n. 8] non sono opponibili…
-
Art. 2924 — Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti non sono opponibili all’acquirente, salvo che si tratti di cessioni o di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento [2643 n. 9] o si tratti di anticipazioni fatte in conformità degli usi locali [2812, 2918].
-
Art. 2925 — Norme applicabili all’assegnazione forzata
Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all’assegnazione forzata [505 c.p.c.], salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.
-
Art. 2926 — Diritti dei terzi sulla cosa assegnata
Se l’assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano la proprietà possono, entro il termine di sessanta giorni dall’assegnazione, rivolgersi contro l’assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso, al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l’assegnazione.La stessa facoltà spetta ai terzi che avevano sulla…
-
Art. 2927 — Evizione della cosa assegnata
L’assegnatario, se subisce l’evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.L’assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi.
-
Art. 2928 — Assegnazione di crediti
Se oggetto dell’assegnazione è un credito, il diritto dell’assegnatario verso il debitore che ha subito l’espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.
-
Art. 2929 — Nullità del processo esecutivo
La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non ha effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente.Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell’esecuzione.
-
Art. 2929 bis — Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito
Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza…
-
Art. 2930 — Esecuzione forzata per consegna o rilascio
Se non è adempiuto l’obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l’avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile [605 c.p.c. ss.].
-
Art. 2931 — Esecuzione forzata degli obblighi di fare
Se non è adempiuto un obbligo di fare, l’avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell’obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile [612 c.p.c. ss.].
-
Art. 2932 — Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto
Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso [250, 651, 849, 1032, 1351, 1679, 1706 comma 2, 2597, 2643 n. 14, 2645 bis, 2652 n. 2, 2690, 2775…
-
Art. 2933 — Esecuzione forzata degli obblighi di non fare
Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l’avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell’obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell’obbligo [612 c.p.c. ss.].Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l’avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio…
-
Art. 2934 — Estinzione dei diritti
Ogni diritto si estingue per prescrizione [252 disp. att.], quando il titolare non lo esercita per il tempo [2962, 2963] determinato dalla legge [1242 comma 2].Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge [248, 249, 263, 270, 553, 948, 1111, 1422, 1865].
-
Art. 2935 — Decorrenza della prescrizione
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere [387, 428, 480, 495, 502, 526, 591, 606, 619, 624, 761, 763, 775, 848, 1073, 1442, 1449, 1495, 1541, 1667, 1669, 1797, 2880, 2903, 2957; l. camb. 94; c. nav. 383, 395, 418, 438, 487, 547, 979, 995].
-
Art. 2936 — Inderogabilità delle norme sulla prescrizione
È nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione [1418].
-
Art. 2937 — Rinunzia alla prescrizione
Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.
-
Art. 2938 — Non rilevabilità d’ufficio
Il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta [112 c.p.c.].
-
Art. 2939 — Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi
La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere [2900].Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato [2937].
-
Art. 2940 — Pagamento del debito prescritto
Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto [2034, comma 2].
-
Art. 2941 — Sospensione per rapporti tra le parti
La prescrizione rimane sospesa: 1) tra i coniugi; 2) tra chi esercita la responsabilità genitoriale di cui all’articolo 316 o i poteri a essa inerenti [261] e le persone che vi sono sottoposte; 3) tra il tutore e il minore o l’interdetto soggetti alla tutela [357, 424], finché non sia stato reso e approvato il…
-
Art. 2942 — Sospensione per la condizione del titolare
La prescrizione rimane sospesa: 1) contro i minori non emancipati [316] e gli interdetti per infermità di mente [414], per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell’incapacità; 2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle…
-
Art. 2943 — Interruzione da parte del titolare
La prescrizione è interrotta [1310] dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione [c.p.c. 163, 638 c.p.c.] ovvero conservativo [670 c.p.c.] o esecutivo [474, 491 c.p.c.].È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.L’interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.La prescrizione è inoltre interrotta…
-
Art. 2944 — Interruzione per effetto di riconoscimento
La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
-
Art. 2945 — Effetti e durata dell’interruzione
Per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione.Se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell’articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio [1310; 324 c.p.c.].Se il processo si estingue [306 c.p.c.], rimane fermo l’effetto interruttivo e…
-
Art. 2946 — Prescrizione ordinaria
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
-
Art. 2947 — Prescrizioni del diritto al risarcimento del danno
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e…
-
Art. 2948 — Prescrizione di cinque anni
Si prescrivono in cinque anni: 1) le annualità delle rendite perpetue [1861] o vitalizie [1872]; 1 bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore; 2) le annualità delle pensioni alimentari [433, 445]; 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni [1587 n. 2, 1607,…
-
Art. 2949 — Prescrizione in materia di società
Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese.Nello stesso termine si prescrive l’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge [2394].
-
Art. 2950 — Prescrizione del diritto del mediatore
Si prescrive in un anno il diritto del mediatore [1754] al pagamento della provvigione.
-
Art. 2951 — Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto
Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto [1678].La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa.Il termine decorre dall’arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno…
-
Art. 2952 — Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla…
-
Art. 2953 — Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi
I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.
-
Art. 2954 — Prescrizione di sei mesi
Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l’alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.
-
Art. 2955 — Prescrizione di un anno
Si prescrive in un anno il diritto: 1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore; 2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese [2099]; 3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d’istruzione, per il…
-
Art. 2956 — Prescrizione di tre anni
Si prescrive in tre anni il diritto: 1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese; 2) dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative [2233]; 3) dei notai, per gli atti del loro ministero; 4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite…
-
Art. 2957 — Decorrenza delle prescrizioni presuntive
Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.Per le competenze dovute agli avvocati [ai procuratori] e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione [85, 324 c.p.c.].
-
Art. 2958 — Corso della prescrizione
La prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni.
-
Art. 2959 — Ammissioni di colui che oppone la prescrizione
L’eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta.
-
Art. 2960 — Delazione di giuramento
Nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all’altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l’estinzione del debito [2736; 233 c.p.c.].Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia…
-
Art. 2961 — Restituzione di documenti
I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, [i procuratori] e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate.Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati.Anche alle persone designate…
-
Art. 2962 — Compimento della prescrizione
In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l’ultimo giorno del termine.
-
Art. 2963 — Computo dei termini di prescrizione
I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune [155, comma 2 c.p.c.].Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale.Se il termine scade in giorno festivo,…
-
Art. 2964 — Inapplicabilità di regole della prescrizione
Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine [2962, 2963] sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all’interruzione [2943] della prescrizione.Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione [2941, 2942], salvo che sia disposto altrimenti [117, 123, 244, 489, 1171, 1287, 1402, 1503, 2264].
-
Art. 2965 — Decadenze stabilite contrattualmente
È nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l’esercizio del diritto.
-
Art. 2966 — Cause che impediscono la decadenza
La decadenza non è impedita se non dal compimento dell’atto previsto dalla legge o dal contratto.Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento [1988, 2720] del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve…
-
Art. 2967 — Effetto dell’impedimento della decadenza
Nei casi in cui la decadenza è impedita [2966], il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione [2934].
-
Art. 2968 — Diritti indisponibili
Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza [2936] né possono rinunziare alla decadenza medesima [2937], se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
-
Art. 2969 — Rilievo d’ufficio
La decadenza non può essere rilevata d’ufficio dal giudice [2938], salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d’improponibilità dell’azione [112 c.p.c.].
-
Art. 1 — Ambito di applicazione
1. Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli…
-
Art. 2 — Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per: a) “crisi”: lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i…
-
Art. 3 — Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa
1. L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.2. L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee…
-
Art. 4 — Doveri delle parti
1. Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.2. Il debitore ha il dovere di: a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate…
-
Art. 5 — Trasparenza ed efficienza delle nomine e trattazione prioritaria delle controversie
1. Le nomine dei professionisti effettuate dalle commissioni di cui all’articolo 13, comma 6, dall’autorità giudiziaria o amministrativa e dagli organi da esse nominati devono assicurare il rispetto di criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza.2. Per assicurare il rispetto dei principi di cui al comma 1, il segretario generale della camera di commercio del capoluogo…
-
Art. 5 bis — Pubblicazione delle informazioni e lista di controllo
1. Nei siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico sono pubblicate informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti per la anticipata emersione della crisi, sugli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e sulle procedure di esdebitazione previsti dal presente codice e dalle leggi speciali dettate in materia di amministrazione straordinaria…
-
Art. 6 — Prededucibilità dei crediti
1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili: a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione…
-
Art. 7 — Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle procedure di insolvenza
1. Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41.2. Nel caso di proposizione di più domande, il…
-
Art. 8 — Durata massima delle misure protettive
1. La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all’articolo 18.
-
Art. 9 — Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale
1. La sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente.2. Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio.