Autore: blob
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Art. 2783 bis — Crediti derivanti dall’applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio
I crediti derivanti dall’applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l’imposta sul valore aggiunto.
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Art. 2783 ter — Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell’Unione europea
I crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di pertinenza del bilancio generale dell’Unione europea sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l’imposta sul valore aggiunto.
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Art. 2784 — Nozione
Il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.Possono essere dati in pegno i beni mobili [812], le universalità di mobili [816], i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili [813].
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Art. 2785 — Rinvio a leggi speciali
Le disposizioni del presente Capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni.
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Art. 2786 — Costituzione
Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa [1794, 1997, 2014, 2026, 2787, 2789, 2790].La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia…
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Art. 2787 — Prelazione del creditore pignoratizio
Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno [2744, 2748, 2781, 2788].La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti [2786].Quando il credito garantito eccede la somma di euro 2,58, la…
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Art. 2788 — Prelazione per il credito degli interessi
La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell’anno in corso alla data del pignoramento [492, 513, 518 c.p.c.] o, in mancanza di questo [502 c.p.c.], alla data della notificazione del precetto [479 c.p.c.]. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita [1470;…
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Art. 2789 — Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio
Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, può anche esercitare l’azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente [2900].
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Art. 2790 — Conservazione della cosa e spese relative
Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali [1768], della perdita e del deterioramento di essa [1760 n. 1, 1768, 1780].Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa [2756, 2792].
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Art. 2791 — Pegno di cosa fruttifera
Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.
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Art. 2792 — Divieto di uso e disposizione della cosa
Il creditore non può, senza il consenso del costituente, usare della cosa [1770, 2803], salvo che l’uso sia necessario per la conservazione di essa [2790]. Egli non può darla in pegno [2784] o concederne ad altri il godimento.In ogni caso, deve imputare l’utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale [2791,…
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Art. 2793 — Sequestro della cosa
Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può domandarne il sequestro [670 c.p.c.].
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Art. 2794 — Restituzione della cosa
Colui che ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione, se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi [2788, 2799] e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno [1849, 1962, comma 1].Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore…
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Art. 2795 — Vendita anticipata
Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, può chiedere al giudice l’autorizzazione a vendere la cosa [502 c.p.c.].Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito…
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Art. 2796 — Vendita della cosa
Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall’articolo seguente [2744; 2797; 502 c.p.c.].
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Art. 2797 — Forme della vendita
Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita. L’intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno [602 c.p.c.].Se entro cinque giorni dall’intimazione non è proposta opposizione, o se…
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Art. 2798 — Assegnazione della cosa in pagamento
Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento [505, 530 c.p.c.] fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato [1474, 2744].
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Art. 2799 — Indivisibilità del pegno
Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile.
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Art. 2800 — Condizioni della prelazione
Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto [1350 n. 13] e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata [1264, 1265] con scrittura avente data certa [2704].
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Art. 2801 — Consegna del documento
Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente è tenuto a consegnarlo al creditore.
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Art. 2802 — Riscossione d’interessi e di prestazioni periodiche
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l’ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale [2791]. Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.
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Art. 2803 — Riscossione del credito dato in pegno
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d’accordo o altrimenti determinato dall’autorità giudiziaria. Se il credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere del danaro ricevuto…
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Art. 2804 — Assegnazione o vendita del credito dato in pegno
Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito.Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall’articolo 2797.
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Art. 2805 — Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno
Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore [1250, 1254].Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatasi anteriormente [1248].
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Art. 2806 — Pegno di diritti diversi dai crediti
Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell’articolo 2787.Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
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Art. 2807 — Norme applicabili al pegno di crediti
Per tutto ciò che non è regolato nella presente Sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della Sezione precedente [2786-2799].
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Art. 2808 — Costituzione ed effetti dell’ipoteca
L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare [602 c.p.c.], anche in confronto del terzo acquirente [518, 2858, 2910 comma 2], i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione [518, 2748, 2770, 2777, 2812, 2825, 2847, 2911, 2916; 51 l. fall.].L’ipoteca può avere per oggetto…
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Art. 2809 — Specialità e indivisibilità dell’ipoteca
L’ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.Essa è indivisibile [2799] e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte [853, 2811].
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Art. 2810 — Oggetto dell’ipoteca
Sono capaci d’ipoteca: 1) i beni immobili [812] che sono in commercio con le loro pertinenze [817]; 2) l’usufrutto dei beni stessi [326, 978, 2814]; 3) il diritto di superficie [952]; 4) il diritto dell’enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico [975 ss.]. Sono anche capaci d’ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato…
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Art. 2811 — Miglioramenti e accessioni
L’ipoteca si estende ai miglioramenti, nonché alle costruzioni e alle altre accessioni dell’immobile ipotecato, salve le eccezioni stabilite dalla legge [2816, 2864, 2873].
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Art. 2812 — Diritti costituiti sulla cosa ipotecata
Le servitù [1027] di cui sia stata trascritta [2643 n. 4] la costituzione dopo l’iscrizione dell’ipoteca [2827] non sono opponibili al creditore ipotecario, [2644] il quale può far subastare la cosa come libera. La stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto [978], di uso [1021] e di abitazione [1022].Tali diritti si estinguono con…
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Art. 2813 — Pericolo di danno alle cose ipotecate
Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati [1186, 2743], il creditore può domandare all’autorità giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia [2795].
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Art. 2814 — Ipoteca sull’usufrutto e sulla nuda proprietà
Le ipoteche costituite sull’usufrutto [2810 n. 2] si estinguono col cessare di questo [979, 1014]. Tuttavia, se la cessazione si verifica per rinunzia o per abuso da parte dell’usufruttuario [1015] ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo [1014 n. 2], l’ipoteca perdura fino a che non si verifichi l’evento che avrebbe altrimenti…
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Art. 2815 — Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto dell’enfiteuta
Nel caso di affrancazione, le ipoteche gravanti sul diritto del concedente [2810 n. 4] si risolvono sul prezzo dovuto per l’affrancazione [2742]; le ipoteche gravanti sul diritto dell’enfiteuta si estendono alla piena proprietà [2814].Nel caso di devoluzione [974] o di cessazione dell’enfiteusi per decorso del termine [958], le ipoteche gravanti sul diritto dell’enfiteuta si risolvono…
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Art. 2816 — Ipoteca sul diritto di superficie
Le ipoteche che hanno per oggetto il diritto di superficie si estinguono nel caso di devoluzione della superficie al proprietario del suolo per decorso del termine [954]. Se però il superficiario ha diritto a un corrispettivo, le ipoteche iscritte contro di lui si risolvono sul corrispettivo medesimo. Le ipoteche iscritte contro il proprietario del suolo…
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Art. 2817 — Persone a cui compete
Hanno ipoteca legale: 1) l’alienante sopra gli immobili alienati per l’adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di alienazione [1498]; 2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo [2650]; [3) lo Stato sopra i beni dell’imputato e della persona civilmente…
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Art. 2818 — Provvedimenti da cui deriva
Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore [2828, 2830].Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto [2836].
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Art. 2819 — Sentenze arbitrali
Si può iscrivere ipoteca in base al lodo degli arbitri, quando è stato reso esecutivo [825 c.p.c.].
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Art. 2820 — Sentenze straniere
Si può parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere, dopo che ne è stata dichiarata l’efficacia dall’autorità giudiziaria italiana [797 c.p.c.], salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.
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Art. 2821 — Concessione d’ipoteca
L’ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità [2882; c. nav. 41].Non può essere concessa per testamento.
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Art. 2822 — Ipoteca su beni altrui
Se l’ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l’iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa è acquistata dal concedente.Se l’ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualità, la iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione [1398, 1399].
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Art. 2823 — Ipoteca su beni futuri
L’ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza [458, 1348].
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Art. 2824 — Ipoteca iscritta in base a titolo annullabile
L’iscrizione di ipoteca eseguita in virtù di un titolo annullabile rimane convalidata con la convalida del titolo.
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Art. 2825 — Ipoteca su beni indivisi
L’ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione.Se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l’ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall’originaria…
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Art. 2825 bis — Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare
L’ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia di finanziamento dell’intervento edilizio ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari di cui all’articolo 2645 bis, limitatamente alla quota di debito derivante dal…
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Art. 2826 — Indicazioni dell’immobile ipotecato
Nell’atto di concessione dell’ipoteca l’immobile deve essere specificatamente designato con l’indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono [2841].
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Art. 2827 — Luogo dell’iscrizione
L’ipoteca si iscrive nell’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l’immobile [2673, 2839].
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Art. 2828 — Immobili su cui può iscriversi l’ipoteca giudiziale
L’ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili [812] appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista [2822, 2823].
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Art. 2829 — Iscrizione sui beni del defunto
L’iscrizione d’ipoteca sui beni di un defunto può eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto le regole ordinarie. Se però risulta trascritto l’acquisto dei beni da parte degli eredi, l’iscrizione deve eseguirsi contro costoro [2648, 2660, 2851].
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Art. 2830 — Ipoteca giudiziale sui beni dell’eredità beneficiata e dell’eredità giacente
Se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario o se si tratta di eredità giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.
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Art. 2831 — Ipoteca a garanzia di obbligazioni all’ordine o al portatore
Le obbligazioni risultanti dai titoli all’ordine o al portatore possono essere garantite con ipoteca.Per i titoli all’ordine l’ipoteca è iscritta a favore dell’attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori [2011]; questi non sono tenuti a effettuare l’annotazione prevista dall’articolo 2843 [2839 n. 1, 2845, 2887].Per i titoli al portatore l’ipoteca a favore degli obbligazionisti…
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Art. 2832 — Iscrizione dell’ipoteca legale della moglie [ABROGATO]
[L’ipoteca legale spettante alla moglie deve essere iscritta nel termine di venti giorni a cura del marito e del notaio che ha ricevuto l’atto di costituzione della dote.Se l’ipoteca non è stata ristretta a determinati beni, il notaio deve far dichiarare dal marito la situazione dei beni a lui appartenenti, con le indicazioni stabilite dall’articolo…
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Art. 2833 — Responsabilità per mancata iscrizione [ABROGATO]
[Le persone obbligate a richiedere l’iscrizione dell’ipoteca legale secondo l’articolo precedente, se non adempiono tale obbligo nel termine stabilito, rispondono dei danni e incorrono in una pena pecuniaria estensibile fino a lire tremila.]
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Art. 2834 — Iscrizione dell’ipoteca legale dell’alienante e del condividente
Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d’ufficio l’ipoteca legale che spetta all’alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell’articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente [216 c.p.c.],…
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Art. 2835 — Iscrizione in base a scrittura privata
Se il titolo per l’iscrizione risulta da scrittura privata, la sottoscrizione di chi ha concesso l’ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente.Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa è depositata in pubblico archivio o negli atti d’un notaio, una copia autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati.L’originale o la…
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Art. 2836 — Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza
Se il titolo per l’iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo.[Se non è stata ancora pagata l’imposta di registro, si osservano le disposizioni dell’articolo 2669.]
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Art. 2837 — Atti formati all’estero
Gli atti formati in paese estero che si presentano per l’iscrizione devono essere legalizzati [2674, 2843, 2882].
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Art. 2838 — Somma per cui l’iscrizione è eseguita
Se la somma di danaro non è altrimenti determinata negli atti in base ai quali è eseguita l’iscrizione o in atto successivo [2809], essa è determinata dal creditore nella nota per l’iscrizione [2839 n.4, 2855].Qualora tra la somma enunciata nell’atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l’iscrizione ha efficacia per la somma minore.
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Art. 2839 — Formalità per l’iscrizione dell’ipoteca
Per eseguire l’iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale.La nota deve indicare: 1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo datore d’ipoteca; la denominazione o la ragione sociale, la…
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Art. 2840 — Certificato dell’iscrizione
Eseguita l’iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d’ordine dell’iscrizione.I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto è disposto dall’articolo 2664.
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Art. 2841 — Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note
L’omissione o l’inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale è presa l’iscrizione, o nella nota [2839] non nuoce alla validità dell’iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull’ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l’indicazione ne è necessaria, o sull’identità…
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Art. 2842 — Variazione del domicilio eletto
È in facoltà del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell’iscrizione, sostituendone un altro nella stessa circoscrizione.Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce all’iscrizione.La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio e…
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Art. 2843 — Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito
La trasmissione o il vincolo dell’ipoteca per cessione, surrogazione, pegno, postergazione di grado o costituzione in dote [166 bis] del credito ipotecario, nonché per sequestro, pignoramento o assegnazione del credito medesimo si deve annotare in margine all’iscrizione dell’ipoteca.La trasmissione o il vincolo dell’ipoteca non ha effetto finché l’annotazione non sia stata eseguita. Dopo l’annotazione l’iscrizione…
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Art. 2844 — Azioni e notificazioni
Le azioni a cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono promosse davanti all’autorità giudiziaria competente [21 c.p.c.], per mezzo di citazione da farsi alla persona in mani proprie [138, 163 c.p.c.] o all’ultimo domicilio da essi eletto [2839 n. 2]La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni…
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Art. 2845 — Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all’ordine e al portatore
Se l’iscrizione è presa per obbligazioni risultanti da titoli all’ordine [2008], le citazioni e notificazioni previste dall’articolo precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso l’iscrizione a norma degli articoli 2831 e 2839, salvo che dai registri risulti l’annotazione a favore di un possessore successivo.Se si tratta di obbligazioni al portatore [2003], le citazioni…
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Art. 2846 — Spese d’iscrizione
Le spese d’iscrizione dell’ipoteca sono a carico del debitore, se non vi è patto contrario, ma devono essere anticipate dal richiedente [2855].
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Art. 2847 — Durata dell’efficacia dell’iscrizione
L’iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se l’iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine [2850].
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Art. 2848 — Nuova iscrizione dell’ipoteca
Nonostante il decorso del termine indicato dall’articolo precedente, il creditore può procedere a nuova iscrizione; in tal caso l’ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione [2852].La nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti dell’immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo [2644].
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Art. 2849 — Durata dell’ipoteca legale della moglie [ABROGATO]
[L’iscrizione dell’ipoteca legale della moglie conserva il suo effetto, senza che sia rinnovato, durante il matrimonio e per un anno successivo allo scioglimento del medesimo.]
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Art. 2850 — Formalità per la rinnovazione
Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione [2839], in cui si dichiari che s’intende rinnovare l’iscrizione originaria.In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.Il conservatore deve osservare le disposizioni dell’articolo 2840.
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Art. 2851 — Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa
Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall’articolo 2839, se queste risultano dai registri medesimi.
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Art. 2852 — Grado dell’ipoteca
L’ipoteca prende grado [2853] dal momento della sua iscrizione [2848], anche se è iscritta per un credito condizionale [1357]. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente.
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Art. 2853 — Richieste contemporanee di iscrizione
Il numero d’ordine delle iscrizioni determina il loro grado. Nondimeno, se più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, le iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di ciò si fa menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti [2650, 2678, 2840, 2854].
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Art. 2854 — Ipoteche iscritte nello stesso grado
I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell’importo relativo.
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Art. 2855 — Estensione degli effetti dell’iscrizione
L’iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell’atto di costituzione d’ipoteca, quelle dell’iscrizione [2846] e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l’intervento nel processo di esecuzione [499, 563 c.p.c.]. Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l’ipoteca con patto espresso, purché sia presa la corrispondente iscrizione.Qualunque sia la…
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Art. 2856 — Surrogazione del creditore perdente
Il creditore che ha ipoteca sopra uno o più immobili, qualora si trovi perdente perché sul loro prezzo si è in tutto o in parte soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni dello stesso debitore, può surrogarsi [1203 n. 5] nell’ipoteca iscritta a favore del creditore soddisfatto, al fine di…
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Art. 2857 — Limiti della surrogazione
La surrogazione non si può esercitare sui beni dati in ipoteca da un terzo [2868], né sui beni alienati dal debitore [2858], quando l’alienazione è stata trascritta anteriormente all’iscrizione del creditore perdente.Trattandosi di beni acquistati dal debitore posteriormente a detta iscrizione, se il creditore soddisfatto aveva esteso a essi la sua ipoteca giudiziale, il creditore…
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Art. 2858 — Facoltà del terzo acquirente
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo di acquisto e non è personalmente obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti [2827 ss.], può rilasciare i beni stessi ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute nella sezione XII di questo capo. In mancanza, l’espropriazione segue contro di lui secondo…
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Art. 2859 — Eccezioni opponibili dal terzo acquirente
Se la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore è posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, questi, ove non abbia preso parte al giudizio, può opporre al creditore procedente tutte le eccezioni non opposte dal debitore e quelle altresì che spetterebbero a questo dopo la condanna [2870].Le eccezioni suddette però non sospendono…
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Art. 2860 — Capacità per il rilascio
Può procedere al rilascio soltanto chi ha la capacità di alienare [2, 320, 375, 394, 428, 1425].
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Art. 2861 — Termine ed esecuzione del rilascio
Il rilascio dei beni ipotecati si esegue con dichiarazione alla cancelleria del tribunale competente per l’espropriazione [16, 21, 26 c.p.c.]. La dichiarazione deve essere fatta non oltre i dieci giorni dalla data del pignoramento [555, 604 c.p.c.].Il certificato della cancelleria attestante la dichiarazione deve, a cura del terzo, essere annotato in margine alla trascrizione dell’atto…
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Art. 2862 — Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo
Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima dell’annotazione del rilascio [2861].Le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali che già spettavano al terzo prima dell’acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita all’incanto eseguita contro di lui [576 c.p.c. ss.].Del…
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Art. 2863 — Ricupero dell’immobile rilasciato e abbandono dell’esecuzione
Finché non sia avvenuta la vendita, il terzo può ricuperare l’immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese [2855].Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente.Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si…
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Art. 2864 — Danni causati dal terzo e miglioramenti
Il terzo è tenuto a risarcire i danni che da sua colpa grave sono derivati all’immobile in pregiudizio dei creditori iscritti [2043, 2813, 2827].Egli non può ritenere l’immobile per causa di miglioramenti; ma ha il diritto di far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo,…
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Art. 2865 — Frutti dovuti dal terzo
I frutti dell’immobile ipotecato sono dovuti dal terzo a decorrere dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento [555, 604 c.p.c.].Nel caso di liberazione dell’immobile dalle ipoteche [2889; 792 c.p.c] i frutti sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in conformità dell’articolo 2890.
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Art. 2866 — Diritti del terzo nei confronti del debitore e di altri terzi acquirenti
Il terzo che ha pagato i creditori iscritti ovvero ha rilasciato l’immobile [2861] o sofferto l’espropriazione [c.p.c. 602] ha ragione d’indennità verso il suo autore [1482], anche se si tratta di acquisto a titolo gratuito.Ha pure diritto di subingresso nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore; se questi sono…
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Art. 2867 — Terzo debitore di somma in dipendenza dell’acquisto
Se il terzo acquirente, che ha trascritto il suo titolo, è debitore, in dipendenza dell’acquisto, di una somma attualmente esigibile, la quale basti a soddisfare tutti i creditori iscritti contro il precedente proprietario, ciascuno di questi può obbligarlo al pagamento.Se il debito del terzo non è attualmente esigibile, o è minore o diverso da ciò…
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Art. 2868 — Beneficio di escussione
Chi ha costituito un’ipoteca a garanzia del debito altrui [2808 comma 2] non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto.
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Art. 2869 — Estinzione dell’ipoteca per fatto del creditore
L’ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.
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Art. 2870 — Eccezioni opponibili dal terzo datore
Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore può opporre al creditore le eccezioni indicate dall’articolo 2859.
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Art. 2871 — Diritti del terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l’espropriazione
Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l’espropriazione ha regresso contro il debitore. Se vi sono più debitori obbligati in solido, il terzo che ha costituito l’ipoteca a garanzia di tutti ha regresso contro ciascuno per l’intero [1951].Il terzo datore ha regresso contro i fideiussori del debitore. Ha inoltre regresso…
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Art. 2872 — Modalità della riduzione
La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma [2876] per la quale è stata presa l’iscrizione o restringendo l’iscrizione a una parte soltanto dei beni.Questa restrizione può aver luogo anche se l’ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere.
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Art. 2873 — Esclusione della riduzione
Non è ammessa domanda di riduzione riguardo alla quantità dei beni né riguardo alla somma, se la quantità dei beni o la somma è stata determinata per convenzione o per sentenza [2799].Tuttavia, se sono stati eseguiti pagamenti parziali così da estinguere almeno il quinto del debito originario, si può chiedere una riduzione proporzionale per quanto…
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Art. 2874 — Riduzione dell’ipoteca legale e dell’ipoteca giudiziale
Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1 e 2 dell’articolo 2817, e le ipoteche giudiziali devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell’iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell’iscrizione eccede di un quinto quella che l’autorità giudiziaria dichiara dovuta.
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Art. 2875 — Eccesso nel valore dei beni
Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell’iscrizione dell’ipoteca, quanto posteriormente, superi di un terzo l’importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell’articolo 2855.
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Art. 2876 — Limiti della riduzione
La riduzione si opera rispettando l’eccedenza del quinto per ciò che riguarda la somma del credito e l’eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela.
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Art. 2877 — Spese della riduzione
Le spese necessarie per eseguire la riduzione, anche se consentita dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di quest’ultimo.Se la riduzione è stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono a…
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Art. 2878 — Cause di estinzione
L’ipoteca si estingue: 1) con la cancellazione dell’iscrizione [2882 ss.]; 2) con la mancata rinnovazione dell’iscrizione entro il termine indicato dall’articolo 2847; 3) con l’estinguersi dell’obbligazione [1176 ss., 1230, 2934]; 4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall’articolo 2742; 5) con la rinunzia del creditore [2879]; 6) con lo spirare del termine…
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Art. 2879 — Rinunzia all’ipoteca
La rinunzia del creditore all’ipoteca [2878, 2881, 2899] deve essere espressa e deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità.La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell’ipotecaabbiano acquistato il diritto all’ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell’articolo 2843.
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Art. 2880 — Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi
Riguardo ai beni acquistati da terzi, l’ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito [2878 n. 3], col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione ed’interruzione.