Autore: blob
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Art. 10 — Comunicazioni telematiche
1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno l’obbligo di munirsene.2. Gli organi di cui al comma…
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Art. 11 — Attribuzione della giurisdizione
1. Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza disciplinati dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza.2. Avverso il provvedimento…
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Art. 12 — Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa
1. L’imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile…
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Art. 13 — Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell’esperto
1. È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo…
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Art. 14 — Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa e altre banche di dati
1. La piattaforma telematica nazionale di cui all’articolo 13 è collegata alle banche dati dell’Agenzia delle entrate, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell’agente della riscossione e consente l’accesso alle informazioni contenute nella Centrale dei rischi della Banca d’Italia nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 7…
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Art. 15 — Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa tra l’imprenditore e i creditori
1. I creditori possono accedere alla piattaforma telematica nazionale di cui all’articolo 13 e possono inserire al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall’esperto nominato ai sensi del medesimo articolo 13. Essi accedono ai documenti e alle informazioni inseriti nella piattaforma dall’imprenditore al momento della presentazione dell’istanza di…
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Art. 16 — Requisiti di indipendenza e doveri dell’esperto e delle parti
1. L’esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi…
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Art. 17 — Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento
1. L’istanza di nomina dell’esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all’articolo 13 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell’incarico da parte dell’esperto nominato.2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 è definito con il decreto dirigenziale…
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Art. 18 — Misure protettive
1. L’imprenditore può chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all’articolo 17, comma 1, l’applicazione di misure protettive del patrimonio. L’istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori interessati non possono acquisire…
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Art. 19 — Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari
1. Quando l’imprenditore formula la richiesta di cui all’articolo 18, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.…
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Art. 20 — Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile
1. Con l’istanza di nomina dell’esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui all’articolo 17, comma 1, l’imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482 bis, quarto, quinto e sesto…
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Art. 21 — Gestione dell’impresa in pendenza delle trattative
1. Nel corso delle trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. L’imprenditore in stato di crisi gestisce l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l’imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l’impresa nel prevalente interesse dei creditori.…
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Art. 22 — Autorizzazioni del tribunale
1. Su richiesta dell’imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può: a) autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 6; b) autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell’articolo 6; c) autorizzare una o più società appartenenti ad un…
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Art. 23 — Conclusione delle trattative
1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all’articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente: a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all’articolo 25 bis, comma 1, se, secondo la relazione dell’esperto di cui all’articolo 17, comma 8, è idoneo ad…
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Art. 24 — Conservazione degli effetti
1. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’articolo 22 conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione proposto ai sensi dell’articolo 64 bis omologato, l’apertura della liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la…
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Art. 25 — Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese
1. Più imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell’articolo 12, comma 1, appartenenti al medesimo gruppo e che hanno, ciascuna, il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato possono chiedere al segretario generale della camera di commercio la nomina dell’esperto indipendente di cui all’articolo 12, comma 2. La nomina avviene con le…
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Art. 25 bis — Misure premiali
1. Dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e sino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste dall’articolo 23, commi 1 e 2, lettera b), gli interessi che maturano sui debiti tributari dell’imprenditore sono ridotti alla misura legale.2. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro…
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Art. 25 ter — Compenso dell’esperto
1. Il compenso dell’esperto è determinato, tenuto conto dell’opera prestata, della sua complessità, del contributo dato nella negoziazione e della sollecitudine con cui sono state condotte le trattative, in percentuale sull’ammontare dell’attivo dell’impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni: a) fino a euro 100.000,00, dal 4,00 al 6,00 per cento; b) da euro 100.000,01 e fino…
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Art. 25 quater — Imprese sotto soglia
1. L’imprenditore commerciale e agricolo, che presenta congiuntamente i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere la nomina dell’esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.2. L’istanza è presentata al segretario…
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Art. 25 quinquies — Limiti di accesso alla composizione negoziata
1. L’istanza di cui all’articolo 17, non può essere presentata dall’imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell’articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, e 74. L’istanza non può essere altresì presentata nel caso in cui l’imprenditore, nei quattro mesi precedenti…
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Art. 25 sexies — Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
1. Quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 17,…
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Art. 25 septies — Disciplina della liquidazione del patrimonio
1. Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 114.2. Quando il piano di liquidazione di cui all’articolo 25 sexies comprende un’offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore dell’azienda o di uno o più rami…
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Art. 25 octies — Segnalazione dell’organo di controllo
1. L’organo di controllo societario segnala, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell’avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve…
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Art. 25 novies — Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati
1. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso…
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Art. 25 decies — Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari
1. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.
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Art. 25 undecies — Istituzione di programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l’elaborazione di piani di rateizzazione automatici
1. Sulla piattaforma di cui all’articolo 13 è disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all’imprenditore di condurre il test pratico di cui all’articolo 13, comma 2, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.2. Se l’indebitamento complessivo dell’imprenditore non supera i…
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Art. 26 — Giurisdizione italiana
1. L’imprenditore che ha all’estero il centro degli interessi principali può essere ammesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o assoggettato a una procedura di insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga procedura all’estero, quando ha una dipendenza in Italia.2. Il trasferimento del centro degli interessi principali all’estero non…
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Art. 27 — Competenza per materia e per territorio
1. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui…
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Art. 28 — Trasferimento del centro degli interessi principali
1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale.
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Art. 29 — Incompetenza
1. Il tribunale decide con ordinanza quando dichiara l’incompetenza. L’ordinanza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato competente, unitamente agli atti del procedimento.2. Il tribunale dichiarato competente, se non richiede d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione del procedimento pendente, dandone comunicazione alle parti.3. Quando…
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Art. 30 — Conflitto positivo di competenza
1. Quando un procedimento per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza è stato aperto da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.2. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d’ufficio il regolamento di competenza ai…
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Art. 31 — Salvezza degli effetti
1. A seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all’altro restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente.
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Art. 32 — Competenza sulle azioni che derivano dall’apertura delle procedure di liquidazione
1. Il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.2. Nei giudizi che derivano dall’apertura delle procedure di liquidazione promossi innanzi al tribunale incompetente, il giudice, anche d’ufficio, assegna alle parti un termine di non oltre trenta giorni per…
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Art. 33 — Cessazione dell’attività
1. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività del debitore, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo.2. Per gli imprenditori la cessazione dell’attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione…
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Art. 34 — Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto
1. L’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto può essere dichiarata quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo [[n33ccrisiimpr].2. L’erede può chiedere l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto, se dimostra di avervi interesse e l’eredità non sia già confusa con il suo patrimonio.3. L’erede che chiede…
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Art. 35 — Morte del debitore
1. Se il debitore muore dopo l’apertura della procedura di liquidazione controllata o giudiziale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d’inventario.2. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte…
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Art. 36 — Eredità giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva
1. Nel caso previsto dall’articolo 528 del codice civile, la procedura prosegue nei confronti del curatore dell’eredità giacente e nel caso previsto dall’articolo 641 del codice civile nei confronti dell’amministratore nominato a norma dell’articolo 642 dello stesso codice.
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Art. 37 — Iniziativa per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale
1. La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza è proposta con ricorso del debitore.2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, di uno o più creditori o del pubblico…
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Art. 38 — Iniziativa del pubblico ministero
1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza.2. L’autorità giudiziaria che rileva l’insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.3. Il pubblico ministero può intervenire in tutti i procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione…
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Art. 39 — Obblighi del debitore che chiede l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza
1. Il debitore che chiede l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa o dell’attività economica o professionale, se questa ha avuto…
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Art. 40 — Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale
1. Il procedimento per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente sezione.2. Il ricorso deve indicare l’ufficio giudiziario, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura. Per…
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Art. 41 — Procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale
1. Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso.2. Tra la data della notifica e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere abbreviati dal presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui…
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Art. 42 — Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l’apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 39, a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, la cancelleria acquisisce, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell’Agenzia delle entrate, dell’Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese, i dati e i documenti relativi al debitore individuati all’articolo 367 e con…
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Art. 43 — Rinuncia alla domanda
1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all’articolo 40 il procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l’apertura della liquidazione giudiziale. Il pubblico ministero può rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale.2. Sull’estinzione il tribunale provvede con decreto e, nel dichiarare l’estinzione,…
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Art. 44 — Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione
1. Il debitore può presentare la domanda di cui all’articolo 40 con la documentazione prevista dall’articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale: a) fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in…
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Art. 45 — Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini
1. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, il decreto di concessione dei termini per l’accesso al concordato preventivo oppure per il deposito della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all’articolo 64 bis o degli accordi di ristrutturazione di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), è comunicato al debitore, al…
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Art. 46 — Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo
1. Dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell’articolo 44, e fino al decreto di apertura di cui all’articolo 47, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone la revoca del…
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Art. 47 — Apertura del concordato preventivo
1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica: a) in caso di concordato liquidatorio, l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati; b) in caso di concordato…
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Art. 48 — Procedimento di omologazione
1. Se il concordato è stato approvato dai creditori ai sensi dell’articolo 109, il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l’ufficio del registro delle imprese dove l’imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva,…
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Art. 49 — Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
1. Il tribunale, definite le domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell’articolo 121, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale.2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni…
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Art. 50 — Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale
1. Il tribunale, se respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, è comunicato alle parti e, quando è stata disposta la pubblicità della domanda, iscritto nel registro delle imprese.2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro…
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Art. 51 — Impugnazioni
1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull’omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazioneo degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l’apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso…
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Art. 52 — Sospensione della liquidazione, dell’esecuzione del piano o degli accordi
1. Proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell’attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione. Allo stesso modo può provvedere, in caso di reclamo…
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Art. 53 — Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell’omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione
1. In caso di revoca della liquidazione giudiziale, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Gli organi della procedura restano in carica, con i compiti previsti dal presente articolo, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato. Salvo quanto previsto dall’articolo 147 del decreto…
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Art. 54 — Misure cautelari e protettive
1. Nel corso del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell’azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo…
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Art. 55 — Procedimento
1. Nei casi previsti dall’articolo 54, il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnata la trattazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o della procedura di liquidazione giudiziale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Alla trattazione provvede direttamente il giudice relatore, se già delegato dal tribunale per…
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Art. 56 — Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento
1. L’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.2. Il piano deve avere data certa e deve indicare: a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa; b) le principali cause della…
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Art. 57 — Accordi di ristrutturazione dei debiti
1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell’articolo 48.2. Gli accordi devono contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario…
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Art. 58 — Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano
1. Se prima dell’omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l’attestazione di cui all’articolo 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L’attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.2. Qualora dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano,…
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Art. 59 — Coobbligati e soci illimitatamente responsabili
1. Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l’articolo 1239 del codice civile.2. Nel caso in cui l’efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.3. Salvo patto contrario, gli accordi di…
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Art. 60 — Accordi di ristrutturazione agevolati
1. La percentuale di cui al all’articolo 57, comma 1, è ridotta della metà quando il debitore: a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi; b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.
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Art. 61 — Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.2. Ai fini di cui al comma…
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Art. 62 — Convenzione di moratoria
1. La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti…
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Art. 63 — Transazione su crediti tributari e contributivi
1. Nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per…
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Art. 64 — Effetti degli accordi sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive in caso di concessione di misure protettive
1. Dalla data del deposito della domanda per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell’articolo 54 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all’omologazione, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482…
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Art. 64 bis — Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
1. Con il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione l’imprenditore commerciale che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in stato di crisi o di insolvenza può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione degli stessi in classi secondo posizione giuridica e interessi…
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Art. 64 ter — Mancata approvazione di tutte le classi
1. Se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, secondo quanto risulta dalla relazione depositata ai sensi dell’articolo 110, il debitore, entro quindici giorni dalla data del deposito della relazione medesima, se ritiene di avere ottenuto l’approvazione di tutte le classi, può chiedere che il tribunale accerti l’esito della votazione e…
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Art. 64 quater — Conversione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in concordato preventivo
1. Se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, secondo quanto risulta dalla relazione depositata ai sensi dell’articolo 110, il debitore, in luogo della richiesta di cui all’articolo 64 ter comma 1, può modificare la domanda formulando una proposta di concordato e chiedendo che il tribunale pronunci il decreto previsto dall’articolo…
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Art. 65 — Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
1. I debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili.3. I compiti del commissario giudiziale…
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Art. 66 — Procedure familiari
1. I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo.2. Ai fini del comma 1, oltre al…
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Art. 67 — Procedura di ristrutturazione dei debiti
1. Il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.2. La domanda è corredata dell’elenco:…
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Art. 2438 — Aumento di capitale
Un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate [2346, 2436, 2441].In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni…
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Art. 2439 — Sottoscrizione e versamenti
Salvo quanto previsto nel quarto comma dell’articolo 2342, i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all’atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un soprapprezzo, questo deve essere interamente versato all’atto della sottoscrizione.Se l’aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il…
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Art. 2440 — Conferimenti di beni in natura e di crediti
Se l’aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma, e 2343.L’aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di crediti può essere sottoposto, su decisione degli amministratori, alla disciplina di cui agli articolo 2343 ter e 2343…
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Art. 2440 bis — Aumento di capitale delegato liberato mediante conferimenti di beni in natura e di crediti senza relazione di stima [ABROGATO]
[Nel caso sia attribuita agli amministratori la facolta’ di cui all’articolo 2443, secondo comma, e sia deliberato il conferimento di beni in natura o crediti valutati in conformita’ dell’articolo 2343-ter, gli amministratori, espletata la verifica di cui all’articolo 2343-quater, primo comma, depositano per l’iscrizione nel registro delle imprese, in allegato al verbale della deliberazione di…
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Art. 2441 — Diritto di opzione
Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.L’offerta di opzione deve essere…
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Art. 2442 — Passaggio di riserve a capitale
L’assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili [2424, n. 3, 2428].In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute…
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Art. 2443 — Delega agli amministratori
Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell’iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche l’adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell’articolo…
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Art. 2444 — Iscrizione nel registro delle imprese
Nei trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito.Fino a che l’iscrizione nel registro non sia avvenuta, l’aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società.
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Art. 2445 — Riduzione del capitale sociale
La riduzione del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413.L’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l’articolo 2357, terzo…
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Art. 2446 — Riduzione del capitale per perdite
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite [2413], gli amministratori [2381] o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti [2364, 2364 bis]. All’assemblea deve essere sottoposta una…
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Art. 2447 — Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall’articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l’assemblea [2364, 2364 bis] per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento…
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Art. 2447 bis — Patrimoni destinati ad uno specifico affare
La società può: a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso, o parte di essi. Salvo quanto disposto in leggi…
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Art. 2447 ter — Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato
La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447 bis destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare: a) l’affare al quale è destinato il patrimonio; b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio; c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla…
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Art. 2447 quater — Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato
La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell’articolo 2436.Nel termine di sessanta giorni dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all’iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l’opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.
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Art. 2447 quinquies — Diritti dei creditori
Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente articolo ovvero dopo l’iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso…
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Art. 2447 sexies — Libri obbligatori e altre scritture contabili
Con riferimento allo specifico affare cui un patrimonio è destinato ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447 bis, gli amministratori tengono separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti. Qualora siano emessi strumenti finanziari, la società deve altresì tenere un libro indicante le loro caratteristiche, l’ammontare di…
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Art. 2447 septies — Bilancio
I beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447 bis sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della società.Per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato rendiconto, allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti.Nella nota integrativa del bilancio della società gli…
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Art. 2447 octies — Assemblee speciali
Per ogni categoria di strumenti finanziari previsti dalla lettera e) del primo comma dell’articolo 2447 ter l’assemblea dei possessori delibera: 1) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull’azione di responsabilità nei loro confronti; 2) sulla costituzione di un fondo…
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Art. 2447 novies — Rendiconto finale
Quando si realizza ovvero è divenuto impossibile l’affare cui è stato destinato un patrimonio ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447 bis, gli amministratori redigono un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle…
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Art. 2447 decies — Finanziamento destinato ad uno specifico affare
Il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell’articolo 2447 bis può prevedere che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell’affare stesso.Il contratto deve contenere: a) una descrizione dell’operazione che consenta di individuarne lo specifico…
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Art. 2448 — Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese
Gli atti per i quali il codice prescrive l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono…
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Art. 2449 — Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici
Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.Gli amministratori e i…
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Art. 2450 — Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici [ABROGATO]
[Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o lo statuto attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, salvo che la legge disponga diversamente. Qualora uno o più sindaci…
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Art. 2451 — Norme applicabili
Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società per azioni d’interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono per tali società una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.
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Art. 2452 — Responsabilità e partecipazioni
Nella società in accomandita per azioni [2250, 2498, 2500, 2500 ter, 2500 sexies, 2500 octies, 2643, n. 10] i soci accomandatari rispondono solidalmente [1292] e illimitatamente per le obbligazioni sociali [2301], e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni [2313,…
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Art. 2453 — Denominazione sociale
La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita per azioni [2292, 2314, 2326, 2463, 2515, 2567].
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Art. 2454 — Norme applicabili
Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla società per azioni [1350, n. 13, 2325], in quanto compatibili con le disposizioni seguenti [1373, 2102, 2725].
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Art. 2455 — Soci accomandatari
L’atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari [2316, 2542].I soci accomandatari sono di diritto amministratori [2318, 2457, 2458] e sono soggetti agli obblighi degli amministratori [2380 bis] della società per azioni [2392].
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Art. 2456 — Revoca degli amministratori
La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria della società per azioni [2368, 2369].Se la revoca avviene senza giusta causa, l’amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni [2383].