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Art. 46 ter — Autorizzazione all’utilizzo dei modelli interni parziali: disposizioni specifiche
1. Ai fini dell’autorizzazione di cui all’articolo 46 bis il modello interno parziale può essere autorizzato solo se tale modello soddisfa i criteri di cui al medesimo articolo e le seguenti condizioni aggiuntive: a) l’ambito di applicazione limitato è adeguatamente motivato dall’impresa; b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato utilizzando il modello parziale riflette in…
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Art. 46 quater — Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali
1. L’impresa può modificare il modello interno conformemente alla politica approvata dall’IVASS nell’ambito del procedimento di autorizzazione del modello interno completo o parziale ai sensi dell’articolo 46 bis.2. La politica di cui al comma 1 comprende la specificazione delle modifiche minori e delle modifiche rilevanti da apportare al modello interno.3. Le modifiche rilevanti al modello…
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Art. 46 quinquies — Responsabilità del consiglio di amministrazione relativa ai modelli interni
1. Il consiglio di amministrazione dell’impresa approva la richiesta di autorizzazione all’utilizzo del modello interno da inviare all’IVASS ai sensi dell’articolo 46 bis, nonché la richiesta di autorizzazione di eventuali modifiche rilevanti da apportare successivamente a tale modello.2. Il consiglio di amministrazione pone in essere sistemi atti a garantire che il modello interno funzioni adeguatamente…
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Art. 46 sexies — Ritorno alla formula standard
1. L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo di un modello interno completo o parziale ai sensi dell’articolo 46 bis non ritorna a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o una parte di esso in base alla formula standard secondo quanto previsto dalla Sezione II del presente Capo, salvo che sussistano circostanze debitamente motivate e previa…
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Art. 46 septies — Non conformità del modello interno
1. L’impresa, autorizzata ad utilizzare un modello interno ai sensi dell’articolo 46-bis, che cessa di rispettare i requisiti di cui agli articoli 46 novies, 46 decies, 46 undecies, 46 duodecies, 46 terdecies, 46 quaterdecies, presenta tempestivamente all’IVASS un piano che preveda il ripristino entro un periodo di tempo ragionevole della conformità o dimostra che l’effetto…
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Art. 46 octies — Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese alla formula standard
1. L’IVASS, qualora sia inappropriato calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente alla formula standard perché il profilo di rischio dell’impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottostanti al calcolo della formula standard, può chiedere all’impresa, con decisione motivata, di utilizzare un modello interno per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o i moduli di rischio…
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Art. 46 novies — Prova dell’utilizzo
1. L’impresa dimostra che il modello interno completo o parziale è ampiamente utilizzato e svolge un ruolo importante nel sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, in particolare: a) nel sistema di gestione dei rischi di cui all’articolo 30 bis e nei processi decisionali; b) nei processi di valutazione…
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Art. 46 decies — Standard di qualità statistica
1. L’impresa assicura che il modello interno, ed in particolare il calcolo della distribuzione di probabilità prevista (probability distribution forecast) ad esso sottostante, sia conforme ai criteri di cui al presente articolo.2. L’impresa utilizza, ai fini del calcolo della distribuzione di probabilità prevista, metodi basati su tecniche attuariali e statistiche adeguate, applicabili e pertinenti, nonché…
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Art. 46 undecies — Standard di calibrazione
1. L’impresa può utilizzare per il modello interno un periodo di tempo o una misura di rischio diversi da quelli di cui all’articolo 45 ter, commi 3 e 4, nella misura in cui le risultanze di tale modello interno possano essere utilizzate da tale impresa per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in modo da…
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Art. 46 duodecies — Attribuzione di utili e di perdite
1. L’impresa esamina, almeno una volta all’anno, le cause e le fonti degli utili e delle perdite per ciascuno dei principali settori di attività.2. L’impresa dimostra le modalità con cui la categorizzazione dei rischi adottata nel modello interno spieghi le cause e le fonti degli utili e delle perdite. La categorizzazione dei rischi e l’attribuzione…
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Art. 46 terdecies — Standard di convalida
1. L’impresa adotta un ciclo regolare di convalida del proprio modello interno che include, con riferimento a tale modello, il monitoraggio del corretto funzionamento, il riesame della continua adeguatezza delle specifiche e il raffronto delle risultanze con i dati tratti dall’esperienza.2. L’impresa include nella procedura di convalida del modello interno un processo statistico efficace che…
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Art. 46 quaterdecies — Standard di documentazione
1. L’impresa documenta la struttura e i dettagli operativi del modello interno utilizzato.2. La documentazione di cui al comma 1: a) dimostra l’osservanza degli articoli 46 novies, 46 decies, 46 undecies, 46 duodecies, 46 terdecies; b) fornisce un quadro dettagliato della teoria, delle ipotesi e delle basi matematica ed empirica che sottendono il modello interno;…
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Art. 46 quinquiesdecies — Modelli e dati esterni
1. L’impresa che utilizza un modello o dati provenienti da terzi rispetta in ogni caso tutti i requisiti che si applicano ai modelli interni conformemente agli articoli 46 novies, 46 decies, 46 undecies, 46 duodecies, 46 terdecies, 46 quaterdecies ed alle relative disposizioni di attuazione.
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Art. 47 — Cessione dei rischi in riassicurazione [ABROGATO]
[1. L’ISVAP può non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e del calcolo del margine di solvibilità, della cessione dei rischi in riassicurazione ad imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.…
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Art. 47 bis — Requisito Patrimoniale Minimo: disposizioni generali
1. L’impresa detiene fondi propri di base ammissibili in misura tale da coprire il Requisito Patrimoniale Minimo.
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Art. 47 ter — Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo
1. Il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato conformemente alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei seguenti principi: a) è calcolato in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilità di una revisione; b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale…
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Art. 47 quater — Requisiti dell’informativa all’IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio
1. L’impresa trasmette all’IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui agli articoli 3 e 5, al fine di consentire all’IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale di cui all’articolo 47 quinquies. Le informazioni da trasmettere, secondo quanto stabilito dall’IVASS con regolamento, includono almeno elementi per: a) valutare il sistema…
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Art. 47 quinquies — Processo di controllo prudenziale
1. L’IVASS riesamina e valuta le strategie, i processi e le procedure di reportistica adottati dall’impresa per rispettare le norme del presente codice e delle disposizioni dell’ordinamento dell’Unione europea direttamente applicabili. Il processo di controllo prudenziale include la verifica dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governo societario, la valutazione dei rischi a cui le…
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Art. 47 sexies — Maggiorazione del capitale
1. All’esito del processo di controllo prudenziale di cui all’articolo 47 quinquies l’IVASS, in circostanze eccezionali, può, con provvedimento motivato, imporre una maggiorazione del capitale dell’impresa qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) a giudizio dell’IVASS, il profilo di rischio dell’impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato con la formula…
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Art. 47 septies — Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: contenuto
1. L’impresa, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 190, commi 1-bis e 1-ter, pubblica annualmente una relazione sulla propria solvibilità e condizione finanziaria e la trasmette all’IVASS congiuntamente alle informazioni di cui all’articolo 47 quater, comma 1.2. La relazione di cui al comma 1 include le informazioni, riportate integralmente o mediante il riferimento ad altre…
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Art. 47 octies — Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: principi applicabili
1. L’IVASS può esonerare l’impresa dall’obbligo di rendere pubblica un’informazione se la pubblicazione: a) possa procurare un significativo vantaggio ingiustificato ad operatori concorrenti del mercato; b) sia coperta da segreto o se è in ogni caso riservata, in forza di obblighi dell’impresa nei confronti dei contraenti o di altri soggetti. 2. Nel caso di cui…
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Art. 47 novies — Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: aggiornamenti e informazioni facoltative aggiuntive
1. Nel caso si verifichino circostanze rilevanti che abbiano un impatto significativo sulle informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 47 septies e 47 octies, l’impresa pubblica appropriate informazioni sulla natura e sugli effetti di tali circostanze.2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate circostanze rilevanti almeno le seguenti: a) l’IVASS, constatata l’inosservanza del…
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Art. 47 decies — Approvazione della relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria
1. La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria è soggetta all’approvazione del consiglio di amministrazione ed è pubblicata solo dopo tale approvazione.
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Art. 47 undecies — Informativa all’AEAP
1. L’IVASS comunica annualmente all’AEAP le informazioni concernenti: a) la maggiorazione media del capitale per impresa e l’attribuzione delle maggiorazioni del capitale imposte dall’IVASS durante l’anno precedente, calcolate in misura percentuale del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, per ciascuna delle seguenti categorie: 1) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione; 2) per le imprese di…
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Art. 47 duodecies — Trasparenza degli investitori istituzionali
1. L’impresa di cui all’articolo 124 quater, comma 1, lettera b), n. 1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, osserva le disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter del predetto decreto legislativo, in tema di trasparenza degli investitori istituzionali.2. L’IVASS detta disposizioni di attuazione del comma 1, in conformità a…
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Art. 48 — Disposizioni applicabili alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall’impresa di assicurazione di uno Stato terzo, è soggetta alle disposizioni di vigilanza di cui al presente Capo.2. L’IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188, 189, 190, 190 bis, comma 1, e 191 anche nei confronti della sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica…
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Art. 48 bis — Bilancio, registri e scritture contabili
1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall’impresa di assicurazione di un Paese terzo, è soggetta alle disposizioni in materia di registri, bilancio e scritture contabili di cui al Titolo VIII.
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Art. 49 — Riserve tecniche
1. L’impresa di assicurazione di un Paese terzo rispetta, per gli impegni di assicurazione e di riassicurazione compresi nel portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica, di cui al Capo II, del presente Titolo.1-bis. L’impresa di cui al comma 1 valuta le attività…
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Art. 50 — Calcolo del Requisito Patrimoniale di solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo
1. L’impresa di assicurazione di un Paese terzo dispone, per la sede secondaria, di un importo di fondi propri ammissibili, costituito dagli elementi di cui all’articolo 44 decies, comma 3.1-bis. L’impresa di cui al comma 1 calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e il Requisito Patrimoniale Minimo conformemente alle disposizioni di cui al Capo IV-bis,…
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Art. 51 — Agevolazioni per l’impresa operante in più Stati membri
1. L’impresa di un Paese terzo, che al momento in cui presenta istanza di autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica è già autorizzata all’esercizio dei rami vita o dei rami danni in uno o più Stati membri o ha presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, può chiedere: a) di poter calcolare, in deroga…
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Art. 51 bis — Disposizioni relative a imprese locali e a particolari mutue assicuratrici
1. Sono soggette alle disposizioni del presente Titolo: a) le imprese di assicurazione locali che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 51 ter, ivi incluse le mutue assicuratrici costituite ai sensi dell’articolo 2546 del codice civile, che superano gli importi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 52 e che non superano gli importi…
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Art. 51 ter — Nozione di impresa di assicurazione locale
1. L’impresa di assicurazione italiana è qualificata impresa di assicurazione locale ai sensi del presente Capo se soddisfa congiuntamente le seguenti condizioni: a) l’incasso annuo dei premi lordi contabilizzati dall’impresa non supera euro 5.000.000; b) il totale delle riserve tecniche dell’impresa al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo non…
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Art. 51 quater — Regime applicabile alle imprese di assicurazione locali
1. L’IVASS individua con regolamento le condizioni di accesso, di esercizio e le altre disposizioni del presente codice che si applicano alle imprese locali di cui all’articolo 51 ter. In ogni caso si applicano gli articoli 12 e 14, comma 3.2. Il regime di cui al comma 1 si applica altresì alle imprese autorizzate ai…
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Art. 52 — Particolari mutue assicuratrici
1. La mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell’articolo 2546 del codice civile, è qualificata particolare mutua assicuratrice ai sensi del presente Capo quando ricorrono le condizioni rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3. Tale impresa può esercitare l’attività assicurativa nei rami vita o nei rami danni e limitatamente al territorio della Repubblica, senza che trovi…
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Art. 53 — Attività esercitabili
1. L’impresa di cui all’articolo 52, comma 2, può esercitare esclusivamente i rami I e II di cui all’articolo 2, comma 1.2. L’impresa di cui all’articolo 52, comma 3, non può esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all’articolo 2, comma 3.3. Le particolari mutue assicuratrici limitano l’oggetto…
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Art. 54 — Requisiti degli esponenti aziendali [ABROGATO]
[1. Il Ministro delle attività produttive determina, con il regolamento di cui all’articolo 76, i requisiti di onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e stabilisce requisiti di professionalità che tengano conto delle dimensioni e delle limitazioni all’attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.]
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Art. 55 — Autorizzazione
1. L’IVASS o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l’organo regionale a ciò preposto, fermo quanto disposto all’articolo 347, commi 3 e 4, autorizzano le mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.2. [Le società autorizzate sono iscritte in apposita sezione, rubricata altre mutue assicuratrici, dell’albo delle imprese di assicurazione di cui all’articolo 14, comma 4.]…
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Art. 56 — Regime applicabile alle particolari mutue assicuratrici
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l’IVASS, determina, con regolamento, la disciplina applicabile alle particolari mutue assicuratrici di cui all’articolo 52, tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni all’attività assicurativa, e specificamente: a) le disposizioni relative all’adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell’impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonché quelli di comunicazione all’autorità…
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Art. 57 — Attività di riassicurazione
1. L’esercizio della sola attività riassicurativa è riservata alle imprese di riassicurazione.2. L’impresa di riassicurazione limita l’oggetto sociale all’esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali. Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di partecipazione e le attività svolte nell’ambito del settore finanziario ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto…
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Art. 57 bis — Società veicolo
1. L’esercizio dell’attività nel territorio della Repubblica da parte di società veicolo aventi sede legale nel territorio della Repubblica è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’IVASS.2. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per l’accesso e…
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Art. 58 — Autorizzazione
1. L’impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l’attività di riassicurazione è autorizzata dall’IVASS, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall’articolo 59.2. L’autorizzazione è rilasciata per uno o più dei rami vita o per uno o più dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno…
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Art. 59 — Requisiti e procedura
1. L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 58 quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni costituita ai sensi dell’articolo 2325 del codice civile o di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea; b) la direzione generale e amministrativa dell’impresa richiedente…
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Art. 59 bis — Estensione ad altri rami
1. L’impresa già autorizzata all’esercizio dell’attività riassicurativa in uno o più rami vita o danni che intende estendere l’attività ad altri rami indicati nell’articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall’IVASS. Si applica l’articolo 59, comma 2.2. Per ottenere l’estensione dell’autorizzazione l’impresa dà prova di essere in regola con le disposizioni relative…
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Art. 59 ter — Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
1. L’impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS. Nella comunicazione è indicato: a) l’indirizzo della sede secondaria; b) il nominativo e i poteri del rappresentante generale; c) gli Stati membri in cui intende operare; d) un programma che illustri il tipo di attività…
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Art. 59 quater — Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
1. L’impresa di riassicurazione, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà comunicazione all’IVASS. Insieme alla comunicazione l’impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l’impresa si propone di svolgere l’attività, gli Stati membri nei quali…
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Art. 59 quinquies — Attività in uno Stato terzo
1. L’impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS.2. L’IVASS vieta all’impresa di procedere all’insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attività presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.3. All’impresa…
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Art. 60 — Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro
1. L’accesso all’attività riassicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un’impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all’IVASS, da parte dell’autorità di vigilanza di tale Stato delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario.2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve…
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Art. 60 bis — Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
1. L’impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica l’attività riassicurativa in regime di stabilimento, è preventivamente autorizzata dall’IVASS con provvedimento pubblicato nel bollettino.2. L’autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l’applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l’accesso all’attività all’estero in regime di libertà di prestazione di…
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Art. 61 — Attività in regime di prestazione di servizi
1. E’ consentito, senza necessità di autorizzazione, l’accesso e l’esercizio dell’attività di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.1-bis. Ai fini dell’esercizio dell’attività riassicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi…
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Art. 62 — Esercizio dell’attività di riassicurazione
1. L’IVASS determina, con regolamento, le disposizioni relative alle condizioni di esercizio dell’attività di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 63 bis, 64, 64 bis, 65, 65 bis, 66 bis, 66 quater, 66 sexies, 66 sexies 1 e 66 septies, avuto riguardo all’esigenza di sana e prudente gestione dell’impresa.2. L’impresa di…
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Art. 63 — Responsabilità del consiglio di amministrazione e sistema di governo societario
1. L’impresa di riassicurazione si dota di un sistema di governo societario nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezioni I e II.2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché funzioni fondamentali all’interno dell’impresa possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dall’IVASS ai sensi dell’articolo…
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Art. 63 bis — Valutazione delle attività e passività
1. L’impresa di riassicurazione valuta le proprie attività e passività nel rispetto dell’articolo 35 quater.
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Art. 64 — Riserve tecniche
1. L’impresa di riassicurazione costituisce riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l’insieme delle sue attività nel rispetto delle disposizioni del Capo II, Titolo III.2. L’ammontare delle riserve tecniche è calcolato in conformità del Titolo III, Capo II.
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Art. 64 bis — Principi in materia di investimenti
1. L’impresa di riassicurazione investe gli attivi nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 37 ter.
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Art. 65 — Attivi a copertura delle riserve tecniche
1. Le riserve tecniche di cui all’articolo 64 sono coperte con attivi di proprietà dell’impresa in conformità dell’articolo 38 e dell’articolo 41.1-bis. L’impresa di riassicurazione investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura degli impegni e alla durata delle passività derivanti dalla riassicurazione e dalla retrocessione.
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Art. 65 bis — Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche
1. L’impresa di riassicurazione deve tenere un registro da cui risultano le attività a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l’importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all’ammontare delle riserve tecniche.1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli attivi…
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Art. 66 — Retrocessione dei rischi [ABROGATO]
[1. L’ISVAP può non tenere conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e della costituzione del margine di solvibilità per l’esercizio dell’attività di riassicurazione, della retrocessione dei rischi a riassicuratori aventi la sede legale nel territorio di uno Stato terzo che non hanno istituito un legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio…
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Art. 66 bis — Fondi propri
1. All’impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44 ter, 44 quater, 44 quinquies, 44 septies, 44 octies, 44 decies, nonché alle relative misure di attuazione adottate dalla Commissione europea per la classificazione e l’ammissibilità dei fondi propri.
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Art. 66 ter — Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari [ABROGATO]
[1. I prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, alle condizioni previste dall’articolo 45. 2. L’ISVAP individua, con regolamento, le condizioni che garantiscono pienamente la stabilità dell’impresa di riassicurazione in presenza delle quali i titoli a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese…
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Art. 66 quater — Requisiti Patrimoniali di Solvibilità
1. All’impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, Sezione II e Sezione III, ed all’articolo 47 bis.
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Art. 66 quinquies — Margine di solvibilità richiesto per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita e danni [ABROGATO]
[1. L’impresa di riassicurazione che esercita la riassicurazione nei rami vita e danni costituisce un margine di solvibilità disponibile per la somma dei margini di solvibilità richiesti in relazione ad entrambe le attività riassicurative. 2. Nel caso in cui il margine di solvibilità disponibile non raggiunga il livello richiesto al comma 1, l’ISVAP adotta le…
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Art. 66 sexies — Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo
1. Il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato conformemente alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei seguenti principi: a) in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilità di una revisione; b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti,…
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Art. 66 sexies 1 — Informativa e processo di controllo prudenziale
1. Le disposizioni del Titolo III, Capo IV-ter si applicano anche con riguardo all’impresa di riassicurazione.
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Art. 66 septies — Riassicurazione finite
01. L’impresa che stipula contratti di riassicurazione finite o esercita attività di riassicurazione finite adotta adeguati processi e procedure di reportistica ed è in grado di identificare, quantificare, monitorare, gestire, controllare e segnalare in modo adeguato i rischi derivanti da detti contratti e attività.1. L’IVASS, con regolamento, stabilisce specifiche disposizioni per l’esercizio dell’attività di riassicurazione…
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Art. 67 — Attività in regime di stabilimento
1. L’IVASS determina, con regolamento, le disposizioni applicabili alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di uno Stato terzo, nel rispetto dei principi generali di cui al Capo I del presente Titolo nonché le disposizioni alle stesse applicabili in materia di registri, bilancio e scritture contabili di cui al Titolo VIII.2. Le disposizioni di cui…
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Art. 68 — Autorizzazioni
1. L’IVASS autorizza preventivamente l’acquisizione, a qualsiasi titolo, in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di partecipazioni che comportano il controllo o l’acquisizione di una partecipazione qualificata, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.2. L’IVASS autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni nei casi in cui la quota dei diritti di voto o del capitale…
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Art. 69 — Obblighi di comunicazione
1. Chiunque intende divenire titolare di partecipazioni indicate dall’articolo 68 in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all’IVASS. Negli altri casi le variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il titolare ha superato, in aumento o in diminuzione, la misura stabilita con regolamento adottato dall’IVASS.2. Le società fiduciarie, che intendono assumere a proprio…
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Art. 70 — Comunicazione degli accordi di voto
1. Ogni accordo in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l’esercizio concertato del voto in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una società che la controlla è comunicato all’IVASS dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell’impresa cui l’accordo si riferisce. L’IVASS stabilisce in via generale i termini e le…
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Art. 71 — Richiesta di informazioni
1. L’IVASS può chiedere alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alle società e agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle imprese medesime l’indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.2. L’IVASS può altresì richiedere agli amministratori…
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Art. 72 — Nozione di controllo
1. Ai fini del presente titolo, il controllo sussiste anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile ed in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento.2. Il…
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Art. 73 — Partecipazioni indirette
1. Ai fini dell’applicazione dei capi I e III del presente titolo, si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute: a) per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona; b) a titolo di deposito, garanzia pignoratizia o usufrutto, qualora il depositario, il creditore pignoratizio o l’usufruttuario possa esercitare discrezionalmente…
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Art. 74 — Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione
1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull’impresa, inerenti a partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall’articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull’impresa, non possono essere…
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Art. 75 — Protocolli di autonomia
1. Al fine dell’applicazione del presente capo, l’IVASS può richiedere, in ogni momento, ai titolari di partecipazioni indicate dall’articolo 68 nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione, una responsabile dichiarazione, nel contenuto e nei termini prescritti dall’Istituto in via generale o in via particolare, attestante la natura e l’entità dei rapporti finanziari ed operativi, nonché…
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Art. 76 — Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono essere idonei allo svolgimento dell’incarico.1-bis. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione dimostra all’IVASS che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo nonché i…
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Art. 77 — Requisiti dei partecipanti
1. I titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 68 devono possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione.1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato sentito l’IVASS, in conformità a quanto previsto dall’ordinamento europeo anche tenuto conto…
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Art. 78 — Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione
1. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al consiglio di amministrazione e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.2. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all’organo che svolge la funzione di…
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Art. 86 — Rinvio
1. Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto anche nella materia dei modelli di utilità, in quanto applicabili.2. In particolare sono estese ai brevetti per modello di utilità le disposizioni in materia di invenzioni dei dipendenti e licenze obbligatorie.
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Art. 87 — Oggetto della tutela
1. È prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio: a) consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore; b) che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito; c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una…
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Art. 88 — Requisiti della tutela
1. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore che non siano comuni o familiari nell’ambito dell’industria dei prodotti a semiconduttori.2. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purché nell’insieme soddisfino ai requisiti di cui al comma…
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Art. 89 — Diritto alla tutela
1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori che presentano i requisiti di proteggibilità spettano all’autore e ai suoi aventi causa.2. Qualora la topografia venga creata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l’articolo 64.3. Qualora la topografia venga creata nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto diverso da…
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Art. 90 — Contenuto dei diritti
1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori consistono nella facoltà di: a) riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o parzialmente, la topografia; b) sfruttare commercialmente, ovvero detenere o distribuire a scopo di commercializzazione, ovvero importare una topografia o un prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia. 2. Lo sfruttamento…
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Art. 91 — Limitazione dei diritti esclusivi
1. La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate, incorporati nelle topografie stesse.2. I diritti esclusivi di cui all’articolo 90 non si estendono alle riproduzioni compiute in ambito privato, in via sperimentale, a scopo di insegnamento, di analisi o di valutazione della topografia…
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Art. 92 — Registrazione
1. La topografia dei prodotti a semiconduttori è proteggibile a condizione che: a) ne sia richiesta la registrazione in Italia ovvero, qualora la topografia sia stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale ovunque nel mondo, ne sia richiesta la registrazione entro il termine di due anni dalla data di tale primo sfruttamento, purché tale data sia…
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Art. 93 — Decorrenza e durata della tutela
1. I diritti esclusivi di cui all’articolo 90 sorgono alla prima, in ordine di tempo, delle date seguenti: a) alla data del primo sfruttamento commerciale della topografia in una qualsiasi parte del mondo; b) alla data in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione. 2. I diritti esclusivi di cui al…
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Art. 94 — Menzione di riserva
1. La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo involucro esterno possono recare una menzione costituita da: a) il segno T racchiuso da un cerchio; b) la data in cui per la prima volta la topografia è stata oggetto di sfruttamento commerciale; c) il nome, la denominazione o la sigla del titolare dei diritti…
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Art. 95 — Contraffazione
1. Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori l’esercizio, senza il consenso del titolare, delle seguenti attività, anche per interposta persona: a) la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della topografia; b) la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia in un prodotto a semiconduttori;…
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Art. 96 — Risarcimento del danno ed equo compenso
1. Chiunque, dopo la registrazione della topografia o dopo la diffida di colui che ha presentato la domanda di registrazione, ove accolta, pone in essere gli atti di cui all’articolo 95, è tenuto al risarcimento dei danni ai sensi delle disposizioni del capo III.2. Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il…
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Art. 97 — Nullità della registrazione
1. La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di nullità della registrazione della topografia può essere promossa in qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse, se è omesso, non sussiste o risulta assolutamente incerto uno dei seguenti requisiti: a) i requisiti di proteggibilità di cui all’articolo 88; b) il proprietario della topografia non…
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Art. 98 — Oggetto della tutela
1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o…
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Art. 99 — Tutela
1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo.1-bis. L’acquisizione, l’utilizzazione…
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Art. 100 — Oggetto del diritto
1. Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore, può essere: a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa…
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Art. 101 — Costitutore
1. Ai fini del presente codice si intende per costitutore: a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà; b) la persona che è il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro; c) l’avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle…
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Art. 102 — Requisiti
1. Il diritto di costitutore è conferito quando la varietà è nuova, distinta, omogenea e stabile.
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Art. 103 — Novità
1. La varietà si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varietà non è stato venduto, né altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà: a) sul territorio…
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Art. 104 — Distinzione
1. La varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta.2. In particolare un’altra varietà si reputa notoriamente conosciuta quando: a) per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costitutore o l’iscrizione…
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Art. 105 — Omogeneità
1. La varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla sua moltiplicazione vegetativa.
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Art. 106 — Stabilità
1. La varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.
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Art. 107 — Contenuto del diritto del costitutore
1. È richiesta l’autorizzazione del costitutore per i seguenti atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta: a) produzione o riproduzione; b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione; c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione; d) esportazione o importazione; e) detenzione per uno degli…
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Art. 108 — Limitazioni del diritto del costitutore
1. Il diritto di costitutore non si estende ad atti compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo sperimentale; ad atti compiuti allo scopo di creare altre varietà, nonché, ove non siano applicabili le disposizioni dell’articolo 107, comma 3, ad atti di cui allo stesso articolo 107, commi 1 e…
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Art. 109 — Durata della protezione
1. Il diritto di costitutore, concesso a norma di questo codice, dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli alberi e le viti tale diritto dura trent’anni dalla data della sua concessione.2. Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è resa accessibile al…