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Art. 110 — Diritto morale
1. Il diritto di essere considerato autore della nuova varietà vegetale può essere fatto valere dall’autore stesso e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi,…
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Art. 111 — Diritti patrimoniali
1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varietà vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.2. Qualora la nuova varietà vegetale venga creata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l’articolo 64.
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Art. 112 — Nullità del diritto
1. Il diritto di costitutore è nullo se è accertato che: a) le condizioni fissate dalle norme sulla novità e sulla distinzione non erano effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore; b) le condizioni fissate dalle norme sulla omogeneità e sulla stabilità non sono state effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del…
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Art. 113 — Decadenza del diritto
1. Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le condizioni relative alla omogeneità e alla stabilità non sono più effettivamente soddisfatte.2. Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa messa in mora da parte dell’amministrazione competente: a) non presenta, entro il termine di trenta giorni le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti…
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Art. 114 — Denominazione della varietà
1. La varietà deve essere designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica.2. La denominazione deve permettere di identificare la varietà. Essa non può consistere unicamente di cifre, a meno che non si tratti di una prassi stabilita per designare talune varietà. Essa non deve essere suscettibile di indurre in errore o…
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Art. 115 — Licenze obbligatorie ed espropriazioni
1. Il diritto di costitutore può formare oggetto di licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico, di cui al comma 3.2. Alle licenze obbligatorie si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni contenute in questa sezione, le norme in materia di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle relative alla…
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Art. 116 — Rinvio
1. Sono applicabili alle nuove varietà vegetali le disposizioni della sezione IV, in quanto non contrastino con le disposizioni della presente sezione.
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Art. 117 — Validità ed appartenenza
1. La registrazione e la brevettazione non pregiudicano l’esercizio delle azioni circa la validità e l’appartenenza dei diritti di proprietà industriale.
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Art. 118 — Rivendica
1. Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente codice può presentare una domanda di registrazione oppure una domanda di brevetto.2. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione oppure al brevetto spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda, questi può, se il titolo di proprietà…
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Art. 119 — Paternità
1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica l’esattezza della designazione dell’inventore o dell’autore, né la legittimazione del richiedente, fatte salve le verifiche previste dalla legge o dalle convenzioni internazionali. Dinnanzi l’Ufficio italiano brevetti e marchi si presume che il richiedente sia titolare del diritto alla registrazione oppure al brevetto e sia legittimato ad esercitarlo.2.…
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Art. 120 — Giurisdizione e competenza
1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l’autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l’azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la…
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Art. 121 — Ripartizione dell’onere della prova
1. Salvo il caso di decadenza per non uso, l’onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo. Salvo il disposto dell’articolo 67 l’onere di provare la contraffazione incombe al titolare. In ogni caso in cui sia domandata o eccepita la decadenza…
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Art. 121 bis — Diritto d’informazione
1. L’Autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell’autore della violazione e da ogni altra persona…
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Art. 121 ter — Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari
1. Nei procedimenti giudiziari relativi all’acquisizione, all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, il giudice può vietare ai soggetti da lui nominati o delegati, alle parti e ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai…
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Art. 122 — Legittimazione all’azione di nullità e di decadenza
1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 118, comma 4, l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d’ufficio dal pubblico ministero. In deroga all’articolo 70 del codice di procedura civile l’intervento del pubblico ministero non è…
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Art. 122 bis — Legittimazione all’azione di contraffazione del licenziatario
1. Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un’azione per contraffazione di un marchio d’impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Il titolare di una licenza esclusiva può tuttavia avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un’azione per contraffazione entro…
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Art. 123 — Efficacia erga omnes
1. Le decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.
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Art. 124 — Misure correttive e sanzioni civili
1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l’ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità. L’inibitoria e…
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Art. 125 — Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell’autore della violazione
1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli…
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Art. 126 — Pubblicazione della sentenza
1. L’autorità giudiziaria può ordinare che l’ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente. In ogni caso, sono adottate le…
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Art. 127 — Sanzioni penali e amministrative
1. Salva l’applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del codice penale, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, è punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91 euro.1-bis. Chiunque si rifiuti senza…
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Art. 128 — Consulenza tecnica preventiva
1. Le istanze per l’espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista dall’art. 696 bis del codice di procedura civile, si propongono al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili.
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Art. 129 — Descrizione e sequestro
1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua…
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Art. 130 — Esecuzione di descrizione e sequestro
1. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l’assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l’impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura.2. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti…
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Art. 131 — Inibitoria
1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l’inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l’ordine…
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Art. 132 — Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito
1. I provvedimenti di cui agli articoli 126, 128, 129, 131 e 133 possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata.2. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce…
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Art. 133 — Tutela cautelare dei nomi a dominio
1. L’Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all’inibitoria dell’uso nell’attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.
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Art. 134 — Norme in materia di competenza
1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168: a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all’esercizio dei…
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Art. 135 — Commissione dei ricorsi
1. Contro i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti dal presente codice, è ammesso ricorso alla Commissione dei ricorsi.2. La Commissione dei ricorsi, è composta di un presidente, un…
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Art. 136 — Presentazione dei ricorsi
1. Il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, all’Ufficio italiano brevetti e marchi e ad almeno uno dei controinteressati ai quali l’atto direttamente si riferisce entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello in cui l’interessato abbia ricevuto la comunicazione o abbia avuto conoscenza dell’atto impugnato o, per gli atti per cui…
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Art. 136 bis — Deposito del ricorso
1. Il ricorrente, entro il termine perentorio di trenta giorni dall’ultima notifica del ricorso, deposita presso gli uffici di cui all’articolo 147, e secondo le modalità ivi previste, o tramite invio alla segreteria della Commissione dei ricorsi presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, il ricorso con la prova delle avvenute notifiche, copia del provvedimento impugnato,…
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Art. 136 ter — Formazione del fascicolo del processo e comunicazioni alle parti
1. La segreteria della Commissione iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d’ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti ed i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.2. I fascicoli delle parti…
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Art. 136 quater — Esame preliminare del ricorso e provvedimenti presidenziali
1. Il Presidente della Commissione esamina preliminarmente il ricorso e, quando è manifestamente inammissibile, lo dichiara con decreto.2. Il Presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo.3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla Commissione.…
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Art. 136 quinquies — Fase preliminare all’udienza di trattazione
1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data dell’udienza di trattazione almeno trenta giorni liberi prima della stessa.2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal Presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti.3. Le parti possono depositare memorie…
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Art. 136 sexies — Trattazione della controversia
1. La Commissione giudica con l’intervento del Presidente e di due componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente titolare, la Commissione è presieduta dal componente più anziano.2. Il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia.3. Se durante la discussione emergono fatti nuovi influenti sulla decisione, essi devono essere contestati…
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Art. 136 septies — Deliberazioni del collegio giudicante
1. Quando ricorrono giusti motivi, la deliberazione in Camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni.2. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e 277 del Codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.3. Il relatore, o…
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Art. 136 octies — Sospensione e interruzione del processo
1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.2. La Commissione dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altro giudice…
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Art. 136 nonies — Estinzione del processo
1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dalla Commissione con ordinanza non impugnabile.3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.4.…
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Art. 136 decies — Procedimento di correzione
1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la Commissione può procedere d’ufficio o su istanza di parte e provvede con ordinanza in Camera di consiglio.2. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione dell’ordinanza che l’ha disposta.
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Art. 136 undecies — Provvedimenti cautelari
1. Se il ricorrente, allegando con istanza motivata un pregiudizio grave ed irreparabile, chiede l’emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, la Commissione si pronuncia sull’istanza con ordinanza emessa in Camera di consiglio.2. Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema…
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Art. 136 duodecies — Ottemperanza
1. Nel caso in cui l’amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o abbia ottemperato solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere alla Commissione dei ricorsi le opportune disposizioni attuative. La Commissione dei ricorsi esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di…
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Art. 136 terdecies — Impugnazioni
1. Avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi può essere proposto ricorso per cassazione, entro il termine di cui all’articolo 325 del Codice di procedura civile, per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell’articolo 360, primo comma, del Codice di procedura civile.2. Si applica l’articolo 373 del Codice di procedura civile.3.…
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Art. 137 — Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprietà industriale
1. I diritti patrimoniali di proprietà industriale possono formare oggetto di esecuzione forzata.2. All’esecuzione si applicano le norme stabilite dal codice di procedura civile per l’esecuzione sui beni mobili.3. Il pignoramento del titolo di proprietà industriale si esegue con atto notificato al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario. L’atto deve contenere: a) la dichiarazione di…
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Art. 138 — Trascrizione
1. Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi: a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono o estinguono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale; b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti…
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Art. 139 — Effetti della trascrizione
1. Gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati alle lettere d), i) ed l) dell’articolo 138, finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà industriale.2. Nel conflitto di più acquirenti…
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Art. 140 — Diritti di garanzia
1. I diritti di garanzia sui titoli di proprietà industriale devono essere costituiti per crediti di denaro.2. Nel concorso di più diritti di garanzia, il grado è determinato dall’ordine delle trascrizioni.3. La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia è eseguita in seguito alla produzione dell’atto di consenso del creditore con sottoscrizione autenticata ovvero quando…
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Art. 141 — Espropriazione
1. Con esclusione dei diritti sui marchi, i diritti di proprietà industriale, ancorché in corso di registrazione o di brevettazione, possono essere espropriati dallo Stato nell’interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità.2. L’espropriazione può essere limitata al diritto di uso per i bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni…
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Art. 142 — Decreto di espropriazione
1. L’espropriazione viene disposta per decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare del Paese o, negli altri casi, la Commissione dei ricorsi.2. Il decreto di espropriazione nell’interesse…
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Art. 143 — Indennità di espropriazione
1. Ove il titolare del diritto espropriato non accetti l’indennità fissata ai sensi dell’articolo 142 ed in mancanza di accordo fra il titolare e l’amministrazione procedente, l’indennità è determinata da un collegio di arbitratori.2. All’inventore o all’autore, il quale provi di avere perduto il diritto di priorità all’estero per il ritardo della decisione negativa del…
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Art. 144 — Atti di pirateria e pratiche di Italian Sounding
1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprietà industriale realizzate dolosamente in modo sistematico.1-bis. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono pratiche di Italian Sounding le pratiche finalizzate alla falsa evocazione…
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Art. 144 bis — Sequestro conservativo
1. Quando la parte lesa faccia valere l’esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, l’autorità giudiziaria può disporre, ai sensi dell’articolo 671 del codice di procedura civile, il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri…
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Art. 145 — Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all’Italian Sounding
1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all’Italian Sounding, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l’insieme dell’azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale e della falsa evocazione dell’origine italiana.2. Il Consiglio…
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Art. 146 — Interventi contro la pirateria
1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala alla Procura della Repubblica, competente per territorio, per le iniziative di sua competenza, i casi di pirateria.2. Fatta salva la repressione dei reati e l’applicazione della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, di competenza dell’autorità doganale, il Ministero delle attività produttive, per il…
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Art. 147 — Deposito delle domande e delle istanze
1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi internazionali, sono depositati, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del…
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Art. 148 — Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito
1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui all’articolo 147, comma 1, non sono ricevibili: a) se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile; b) se la domanda, nel caso dei marchi di primo deposito, non contiene la riproduzione del marchio o l’elenco dei prodotti ovvero dei servizi; c)…
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Art. 149 — Deposito delle domande di brevetto europeo
1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 198, commi 1 e 2. Ai fini dell’applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere corredata da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente…
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Art. 150 — Trasmissione della domanda di brevetto europeo
1. Le domande di brevetto europeo il cui oggetto, ad avviso del servizio militare brevetti del Ministero della difesa, è manifestamente non suscettibile di essere vincolato al segreto per motivi di difesa militare, sono trasmesse, a cura dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, all’Ufficio europeo dei brevetti nel più breve termine possibile e, comunque, entro sei…
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Art. 151 — Deposito della domanda internazionale
1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, il quale agisce in qualità di ufficio ricevente ai sensi dell’articolo 10 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del…
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Art. 152 — Requisiti della domanda internazionale
1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e del suo regolamento di esecuzione.2. Ai soli fini dell’applicazione dell’articolo 198, commi 1 e 2, la domanda deve essere corredata da un riassunto in lingua…
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Art. 153 — Segretezza della domanda internazionale
1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo consenso del richiedente, rende accessibile al pubblico la domanda solo dopo che abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale o sia pervenuta all’ufficio designato la comunicazione di cui all’articolo 20 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n.…
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Art. 154 — Trasmissione della domanda internazionale
1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi trasmette all’Ufficio internazionale e all’amministrazione che viene incaricata della ricerca la domanda internazionale entro i termini previsti dalle regole 22 e 23 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.2. Se quindici giorni prima della data di scadenza del termine per la trasmissione dell’esemplare originale…
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Art. 155 — Deposito di domande internazionali di disegni e modelli
1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l’Ufficio internazionale oppure presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’Atto di Ginevra dell’Accordo dell’Aja concernente la…
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Art. 156 — Domanda di registrazione di marchio
1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere: a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia; b) la eventuale rivendicazione della priorità ovvero della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo…
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Art. 157 — Domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione
1. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo o di certificazione è allegata oltre ai documenti di cui all’articolo 156, commi 1 e 2, anche copia dei regolamenti di cui all’articolo 11 e all’articolo 11 bis.1-bis. Il regolamento d’uso dei marchi collettivi di cui all’articolo 11 contiene le seguenti indicazioni: a) il nome del richiedente;…
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Art. 158 — Divisione della domanda di registrazione di marchio
1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio.2. Se la domanda riguarda più marchi, l’Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l’interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda ad un solo marchio, con facoltà di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.3. Ogni domanda di…
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Art. 159 — Domanda di rinnovazione di marchio
1. La domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa.2. [La domanda, accompagnata dal versamento delle tasse dovute, deve essere depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti alla data di scadenza del decennio in corso. Trascorso tale periodo, la domanda di rinnovazione può essere presentata nei…
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Art. 160 — Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità
1. La domanda deve contenere: a) l’identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia; b) l’indicazione dell’invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo. 2. Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più brevetti, né di un solo brevetto per…
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Art. 160 bis — Procedura nazionale della domanda internazionale
La richiesta di apertura della procedura nazionale di cui al comma 1 dell’articolo 55, da presentare all’Ufficio italiano brevetti e marchi per la concessione del brevetto italiano per invenzione industriale o modello di utilità, deve essere accompagnata da: a) una traduzione italiana completa della domanda internazionale come pubblicata; b) i diritti di deposito previsti dalla…
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Art. 161 — Unicità dell’invenzione e divisione della domanda
1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.2. Se la domanda comprende più invenzioni, l’Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l’interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. Tale facoltà può…
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Art. 162 — Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico
1. Se un’invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non può essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l’invenzione stessa oppure implica l’uso di tale materiale, la descrizione è ritenuta sufficiente, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, soltanto se: a)…
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Art. 163 — Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari
1. La domanda di certificato deve essere depositata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi con riferimento alla autorizzazione di immissione in commercio del prodotto.2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti dati concernenti la domanda di certificato: a) nome e indirizzo del richiedente; b) numero del brevetto di base; c) titolo dell’invenzione; d)…
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Art. 164 — Domanda di privativa per varietà vegetale
1. La domanda di privativa per varietà vegetale deve contenere: a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia; b) l’indicazione in italiano ed in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene; c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice o di nome di fantasia; d) il nome e…
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Art. 165 — Dichiarazione del costitutore
1. Il costitutore dichiara che: a) la varietà di cui chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova, varietà vegetale ai sensi dell’articolo 103 e presenta i requisiti della suddetta norma; b) ha ottenuto l’autorizzazione dei titolari di altre nuove varietà vegetali eventualmente occorrenti per la produzione di quella richiesta; c) s’impegna a fornire,…
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Art. 166 — Domanda di denominazione varietale
1. La denominazione proposta per la nuova varietà: a) deve rispettare le disposizioni di cui all’art. 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, del regolamento (CE) n. 637/2009 e occorrendo le linee guida del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali; b) non deve risultare contraria alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume; c)…
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Art. 167 — Domanda di registrazione di disegni e modelli
1. La domanda deve contenere: a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia; b) l’indicazione del disegno o modello, in forma di titolo ed eventualmente l’indicazione delle caratteristiche dei prodotti che si intendono rivendicare. 2. Alla domanda devono essere uniti: a) la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica…
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Art. 168 — Domanda di registrazione delle topografie
1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola topografia di un prodotto a semiconduttori e, qualora indichi una data di primo sfruttamento commerciale, corrispondere alla topografia esistente in detta data.2. Alla domanda di registrazione debbono essere allegati: a) una documentazione che consenta l’identificazione della topografia, in conformità alle prescrizioni del regolamento; b) una dichiarazione…
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Art. 169 — Rivendicazione di priorità
1. Quando si rivendichi la priorità di un deposito ai sensi dell’articolo 4 si deve unire copia della domanda prioritaria da cui si rilevino il nome del richiedente, l’entità e l’estensione del diritto di proprietà industriale e la data in cui il deposito è avvenuto, oppure indicare, in alternativa, un codice univoco, identificativo della stessa…
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Art. 170 — Esame delle domande
1. L’esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare: a) per i marchi: se può trovare applicazione l’articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi o l’articolo 11 bis quando si tratta di marchi di certificazione; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a…
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Art. 170 bis — Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche
1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilità di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto previsto dall’articolo 81 quinquies, comma 1, lettera b), può richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.2. La provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, che sta alla base…
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Art. 170 ter — Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al fine di brevettare una invenzione, utilizza materiale biologico di origine umana, essendo a conoscenza del fatto che esso è stato prelevato ovvero utilizzato per tali fini senza il consenso espresso di chi ne può disporre, è punito è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000…
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Art. 171 — Esame dei marchi internazionali
1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l’esame dei marchi internazionali designanti l’Italia conformemente alle norme relative ai marchi nazionali, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a).2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, se ritiene che il marchio non possa essere registrato in tutto o in parte, ovvero se è stata presentata opposizione da parte…
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Art. 172 — Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda
1. Il richiedente può sempre ritirare la domanda durante la procedura di esame e nel caso dei marchi, anche durante la procedura di opposizione, prima che l’Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo.2. Il richiedente, prima che l’Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in…
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Art. 173 — Rilievi
1. I rilievi ai quali dia luogo l’esame delle domande e delle istanze devono essere comunicati all’interessato con l’assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione.2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali dia luogo l’esame della domanda di privativa per nuova varietà…
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Art. 174 — Osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio
1. Le domande di marchio ritenute registrabili ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a), le registrazioni di marchio effettuate secondo la procedura di cui all’articolo 179, comma 2, ed i marchi internazionali, designanti l’Italia, possono essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in conformità alle norme di cui ai successivi articoli.
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Art. 175 — Deposito delle osservazioni dei terzi
1. Qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all’Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d’ufficio dalla registrazione.2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono dall’Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che…
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Art. 176 — Deposito dell’opposizione
1. 1 soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 177 possono presentare all’Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione avverso gli atti di cui alle lettere a), b) e c), la quale, a pena di inammissibilità, deve essere scritta, motivata e documentata entro il termine perentorio di tre mesi: a) dalla data di pubblicazione di una domanda di…
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Art. 177 — Legittimazione all’opposizione
1. Sono legittimati all’opposizione: a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore; b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o…
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Art. 178 — Esame dell’opposizione e decisioni
1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 176, comma 1, verificate la ricevibilità e l’ammissibilità dell’opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, l’Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che ricorra uno dei casi di sospensione previsti dall’articolo 180, comma 1, lettere da b) a e-ter), o…
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Art. 179 — Estensione della protezione
1. Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio all’estero ai sensi dell’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 oppure in uno Stato estero che esige la preventiva registrazione del marchio italiano, l’Ufficio italiano brevetti e marchi,…
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Art. 180 — Sospensione della procedura di opposizione
1. Il procedimento di opposizione è sospeso: a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell’articolo 178, comma 1; b) se l’opposizione è basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio; c) se l’opposizione è basata su un marchio internazionale, fino…
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Art. 181 — Estinzione della procedura di opposizione
1. La procedura di opposizione si estingue se: a) il marchio sul quale si fonda l’opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato; a-bis) la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l’opposizione è ritirata o rigettata; a-ter) la denominazione di origine protetta…
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Art. 182 — Ricorso
1. Il provvedimento con il quale l’Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l’opposizione, è comunicato alle parti, le quali, entro il termine di cui all’articolo 135, comma 1, hanno facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all’articolo 135.
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Art. 183 — Nomina degli esaminatori
1. Le opposizioni sono decise da funzionari nominati per un periodo di due anni con decreto del direttore generale tra gli appartenenti alla carriera direttiva o dirigenziale dell’Ufficio italiano brevetti e marchi e muniti di laurea in giurisprudenza. Gli esaminatori che hanno partecipato all’esame delle domande o delle registrazioni di marchi, oggetto di opposizione non…
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Art. 184 — Entrata in vigore della procedura di opposizione
1. Le norme sul procedimento di opposizione entrano in vigore con il successivo decreto del Ministro delle attività produttive che ne stabilisce le modalità di applicazione.
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Art. 184 bis — Deposito dell’istanza di decadenza o nullità
1. Fatta salva la proponibilità dell’azione davanti all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 120, i soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 184 ter possono presentare istanza, scritta e motivata, all’Ufficio italiano brevetti e marchi per l’accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d’impresa registrato.2. Nei casi di cui al comma 1, la decadenza…
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Art. 184 ter — Legittimazione all’istanza di decadenza o nullità
1. Sono legittimati a presentare un’istanza di decadenza o di nullità: a) nei casi di cui ai commi 2 e 3, lettera a), dell’articolo 184 bis, qualunque interessato; b) nel caso di cui al comma 3, lettera b), dell’articolo 184 bis, il titolare di un marchio d’impresa anteriore o la persona autorizzata dalla legge a…
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Art. 184 quater — Esame della domanda di decadenza o di nullità e decisioni
1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l’ammissibilità dell’istanza di decadenza o di nullità, comunica detta istanza alle parti con l’avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili, su istanza comune delle parti, fino al termine massimo di un anno.2. Alla comunicazione prevista…
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Art. 184 quinquies — Prova d’uso
1. Nei procedimenti per la dichiarazione di nullità basata su un marchio d’impresa registrato con una data di deposito o di priorità anteriore ai sensi dell’articolo 184 bis, comma 3, lettera b), su istanza del titolare del marchio d’impresa posteriore, il titolare del marchio d’impresa anteriore fornisce la prova che, nel corso dei cinque anni…
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Art. 184 sexies — Efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti della decadenza e della nullità
1. La decadenza o la nullità, anche parziale, di una registrazione di marchio ha efficacia nei confronti di tutti quando sia dichiarata con provvedimento dell’Ufficio italiano brevetti e marchi divenuto inoppugnabile.2. La decadenza della registrazione di un marchio d’impresa, per tutti o per una parte di prodotti o servizi, produce effetti a decorrere dalla data…
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Art. 184 septies — Sospensione della procedura di nullità o decadenza
1. Oltre che nel caso di cui all’articolo 184 bis, comma 10, il procedimento di decadenza o di nullità è sospeso: a) se l’istanza di nullità è basata su una domanda anteriore di registrazione di marchio d’impresa, su una domanda di registrazione di denominazione di origine ovvero su una domanda di registrazione di indicazione geografica,…