Autore: blob
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Art. 3 — Finalità della vigilanza
1. Scopo principale della vigilanza è l’adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. A tal fine l’IVASS persegue la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché, unitamente alla Consob, ciascuna secondo le rispettive competenze, la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. Altro obiettivo della vigilanza,…
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Art. 3 bis — Principi generali della vigilanza
1. La vigilanza è basata su un metodo prospettico fondato sul rischio ed include la verifica continua del corretto esercizio dell’attività di assicurazione o di riassicurazione e dell’osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione o di riassicurazione.2. La vigilanza sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione comprende un’opportuna combinazione di attività…
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Art. 4 — Ministro dello sviluppo economico
1. Il Ministro dello sviluppo economico adotta i provvedimenti previsti nel presente codice nell’ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
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Art. 5 — Autorità di vigilanza
1. L’IVASS svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l’esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice.1-bis. L’IVASS, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di…
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Art. 6 — Destinatari della vigilanza
1. L’IVASS esercita le funzioni di vigilanza nei confronti: a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in…
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Art. 7 — Reclami
1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo all’IVASS, per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari secondo la procedura prevista con regolamento.
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Art. 8 — Rapporti con il diritto dell’Unione europea e integrazione nel SEVIF
1. Il Ministero dello sviluppo economico e l’IVASS esercitano i poteri attribuiti in armonia con le disposizioni dell’Unione europea, si conformano ai regolamenti e alle decisioni dell’Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente codice.
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Art. 9 — Regolamenti e altri provvedimenti
1. I regolamenti ministeriali sono adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.2. I regolamenti adottati dall’IVASS ai sensi del presente codice sono emanati [dal presidente dell’Istituto] nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 191, commi 4 e 5.3. L’IVASS stabilisce, con regolamento, i termini e le procedure per l’adozione…
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Art. 9 bis — Trasparenza e responsabilità dell’attività di vigilanza
1. L’IVASS svolge la propria attività in modo trasparente e responsabile. Nel perseguimento di tali principi, fatto salvo il rispetto della riservatezza, pubblica sul sito internet ed aggiorna periodicamente le seguenti informazioni: a) il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, delle raccomandazioni e degli orientamenti generali in materia assicurativa e riassicurativa, ed ogni altro…
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Art. 10 — Segreto d’ufficio
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell’IVASS in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente.2. I dipendenti dell’IVASS, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici…
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Art. 10 bis — Utilizzo delle informazioni riservate
1. L’IVASS può utilizzare le informazioni coperte dal segreto d’ufficio, ai sensi dell’articolo 10, esclusivamente nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e per le seguenti finalità: a) verifica della sussistenza delle condizioni di accesso e di esercizio all’attività assicurativa e riassicurativa, con particolare riguardo all’osservanza delle disposizioni relative alle riserve tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilità,…
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Art. 10 ter — Scambio di informazioni con altre Autorità dell’Unione europea
1. L’IVASS, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione europea collabora anche mediante scambio di informazioni con: a) le banche centrali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE) e altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, quando queste informazioni siano attinenti all’esercizio dei rispettivi…
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Art. 10 quater — Sistemi interni di segnalazione delle violazioni
1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione e le ultime società controllanti di cui all’articolo 210, comma 2, gli intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti…
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Art. 10 quinquies — Procedura di segnalazione di violazioni
1. L’IVASS: a) riceve segnalazioni da parte del personale dei soggetti di cui all’articolo 10-quater, comma 1, riguardanti violazioni delle norme del presente codice, nonché di disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili; b) stabilisce condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni; c) si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell’esercizio delle…
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Art. 11 — Attività assicurativa
1. L’esercizio dell’attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come classificati all’articolo 2, è riservato alle imprese di assicurazione.2. L’impresa di assicurazione limita l’oggetto sociale all’esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione.3. In deroga al comma 2, è consentito l’esercizio congiunto dei rami vita e dei…
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Art. 12 — Operazioni vietate
1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l’articolo 167, comma 2.2.…
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Art. 13 — Autorizzazione
1. L’IVASS alle condizioni previste dall’articolo 14 autorizza, con provvedimento da pubblicare nel bollettino, l’impresa che intende esercitare l’attività nei rami vita oppure nei rami danni ovvero, congiuntamente, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia di cui all’articolo 2, comma 3.2. L’autorizzazione può essere rilasciata per uno o più rami vita o danni…
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Art. 14 — Requisiti e procedura
1. L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 13 quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa o di società di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonché nella…
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Art. 14 bis — Programma di attività
1. Il programma di attività di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), contiene informazioni supportate da idonea documentazione riguardanti: a) la natura dei rischi o delle obbligazioni che l’impresa si propone di garantire; b) se l’impresa intende assumere rischi in riassicurazione, il tipo di accordi che intende concludere con le imprese cedenti; c) i…
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Art. 15 — Estensione ad altri rami
1. L’impresa già autorizzata all’esercizio di uno o più rami vita o danni che intende estendere l’attività ad altri rami indicati nell’articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall’IVASS. Si applica l’articolo 14, comma 2.2. Per ottenere l’estensione dell’autorizzazione, l’impresa dà prova di disporre di fondi propri di base ammissibili per un…
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Art. 16 — Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
1. L’impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS.2. L’impresa trasmette, insieme alla comunicazione, un programma di attività recante, in particolare, l’indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria.3. L’impresa trasmette inoltre la documentazione comprovante la nomina…
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Art. 17 — Procedura per l’accesso in regime di stabilimento
1. L’IVASS, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui all’articolo 16, ove non rilevi l’esistenza degli impedimenti previsti al comma 2, trasmette la comunicazione all’autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale l’impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione attestante che l’impresa, per l’insieme delle sue attività, copre il Requisito Patrimoniale…
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Art. 18 — Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
1. L’impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS.2. Insieme alla comunicazione l’impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l’impresa si propone di svolgere l’attività, gli Stati membri nei quali intende…
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Art. 19 — Procedura per l’accesso in regime di prestazione di servizi
1. L’IVASS, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 18, trasmette all’autorità di vigilanza dello Stato membro, nel quale l’impresa si propone di operare in regime di libertà di prestazione di servizi, le necessarie informazioni stabilite dall’IVASS con regolamento e contestualmente ne dà notizia all’impresa interessata.2. L’IVASS respinge la richiesta…
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Art. 20 — Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale
1. L’impresa, qualora intenda assumere rischi del ramo malattia ubicati in altri Stati membri, nei quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o integralmente la copertura sanitaria fornita da un regime legale di previdenza sociale e sono obbligatoriamente gestite secondo una tecnica analoga a quella dell’assicurazione sulla vita secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario, deve richiedere…
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Art. 21 — Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri
1. L’impresa, qualora intenda operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS.2. L’impresa può iniziare l’attività a decorrere dal momento in cui l’IVASS comunica di aver ricevuto la comunicazione prevista dal comma 1. L’impresa informa…
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Art. 22 — Attività in uno Stato terzo
1. L’impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS.2. L’IVASS vieta all’impresa di procedere all’insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attività presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.3. Le disposizioni di…
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Art. 23 — Attività in regime di stabilimento
1. L’accesso all’attività dei rami vita o dei rami danni in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un’impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all’IVASS, da parte dell’autorità di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario. Se…
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Art. 24 — Attività in regime di prestazione di servizi
1. L’accesso all’attività dei rami vita o dei rami danni, in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all’IVASS, da parte dell’autorità di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti…
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Art. 25 — Rappresentante per la gestione dei sinistri
1. 1. L’impresa di assicurazione comunitaria, qualora intenda operare nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti. Al rappresentante possono essere…
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Art. 26 — Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia
1. L’IVASS pubblica, in appendice all’albo delle imprese di assicurazione comunitarie, l’elenco delle imprese ammesse ad accedere all’esercizio dei rami vita e dei rami danni nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.
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Art. 27 — Rispetto delle norme di interesse generale
1. L’impresa di assicurazione comunitaria non può stipulare contratti, nonché fare ricorso a forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
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Art. 28 — Attività in regime di stabilimento
1. L’impresa di assicurazione di un Paese terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica i rami vita o i rami danni, è preventivamente autorizzata dall’IVASS con provvedimento pubblicato nel Bollettino.2. L’autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l’applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l’accesso all’attività all’estero in regime di libertà di prestazione di…
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Art. 29 — Divieto di operare in regime di prestazione di servizi
1. È vietato all’impresa di un Paese terzo l’esercizio, nel territorio della Repubblica, dell’attività nei rami vita o nei rami danni in regime di libertà di prestazione di servizi.2. Il comma 1 si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate in Stati terzi appartenenti ad imprese aventi sede legale in un altro Stato membro.3.…
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Art. 29 bis — Responsabilità del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione dell’impresa ha la responsabilità ultima dell’osservanza delle norme legislative, regolamentari e delle norme europee direttamente applicabili.
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Art. 30 — Sistema di governo societario dell’impresa
1. L’impresa si dota di un efficace sistema di governo societario, ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione, che consenta una gestione sana e prudente dell’attività. Il sistema di governo societario è proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell’impresa.2. Il sistema di governo societario di cui al comma 1…
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Art. 30 bis — Sistema di gestione dei rischi
1. L’impresa si dota di un efficace sistema di gestione dei rischi che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessari per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato, ai quali l’impresa è o potrebbe essere esposta, nonché le interdipendenze tra i rischi.2.…
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Art. 30 ter — Valutazione interna del rischio e della solvibilità
1. Nell’ambito del sistema di gestione dei rischi di cui all’articolo 30 bis l’impresa effettua la valutazione interna del rischio e della solvibilità. La valutazione interna del rischio e della solvibilità è parte integrante della strategia operativa dell’impresa e di tale valutazione l’impresa tiene conto in modo sistematico nell’ambito delle proprie decisioni strategiche.2. La valutazione…
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Art. 30 quater — Sistema di controllo interno
1. L’impresa si dota di un efficace sistema di controllo interno.2. Il sistema di controllo interno comprende almeno la predisposizione di idonee procedure amministrative e contabili, l’organizzazione di un adeguato sistema di trasmissione delle informazioni per ogni livello dell’impresa, nonché l’istituzione della funzione di verifica della conformità dell’attività dell’impresa alla normativa vigente, alle direttive e…
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Art. 30 quinquies — Funzione di revisione interna
1. L’impresa istituisce una efficace funzione di revisione interna e ne garantisce l’autonomia di giudizio e l’indipendenza rispetto alle funzioni operative.2. La funzione di revisione interna include la valutazione dell’adeguatezza e l’efficacia del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo societario dell’impresa di cui al presente Capo.3. La funzione di…
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Art. 30 sexies — Funzione attuariale
1. L’impresa istituisce una efficace funzione attuariale. La funzione attuariale: a) coordina il calcolo delle riserve tecniche; b) garantisce l’adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati, nonché delle ipotesi su cui si basa il calcolo delle riserve tecniche; c) valuta la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche; d)…
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Art. 30 septies — Esternalizzazione
1. L’impresa che esternalizza funzioni o attività relative all’attività assicurativa o riassicurativa conserva la piena responsabilità dell’osservanza degli obblighi ad essa imposti da norme legislative, regolamentari e dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili.2. L’impresa che esternalizza funzioni o attività essenziali o importanti garantisce che le relative modalità siano tali da non determinare anche uno solo…
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Art. 30 octies — Requisiti organizzativi dell’impresa che esercita il ramo assistenza
1. L’impresa che esercita l’attività assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i requisiti di professionalità del personale e rispetta le caratteristiche tecniche delle attrezzature determinate dall’IVASS con regolamento.
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Art. 30 novies — Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle tariffe
1. In applicazione dell’articolo 30 bis, comma 3, lettera a) l’impresa, per ciascuna nuova tariffa, opera valutazioni dei rischi assicurabili, delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi, della redditività attesa e dell’equilibrio tariffario atteso. Dette valutazioni formano oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l’impresa.2. Ai fini del comma 1, l’impresa applica…
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Art. 30 decies — Requisiti di Governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti
1. Fermi restando gli obblighi di cui al Titolo IX e agli articoli 185, 185 bis e 185 ter, le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti, elaborano e attuano un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo e per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente,…
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Art. 31 — Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami vita [ABROGATO]
[1. L’impresa che esercita i rami vita incarica un attuario per lo svolgimento in via continuativa delle funzioni previste nel presente codice e nelle disposizioni di attuazione ed in particolare quelle di cui agli articoli 32, comma 3, 36, comma 2, e 93, comma 5. 2. L’attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di…
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Art. 32 — Determinazione delle tariffe nei rami vita
1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nell’articolo 2, comma 1, sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano all’impresa, mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e, in particolare, di…
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Art. 33 — Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita
1. [L’ISVAP determina, con regolamento, per tutti i contratti da stipulare che prevedono una garanzia di tasso di interesse un tasso di interesse massimo, che non può superare il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato.] 2. [L’ISVAP può altresì determinare nel regolamento più tassi massimi di interesse, diversificati secondo la…
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Art. 34 — Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti [ABROGATO]
[1. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti incarica un attuario per la verifica preventiva delle tariffe e delle riserve tecniche relative ai rami 10 e 12 di cui all’articolo 2, comma 3, anche al fine di agevolare l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte…
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Art. 35 — Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti
1. Nella formazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti l’impresa calcola distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, l’impresa può fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato.2. Per i rischi che,…
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Art. 35 bis — Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle riserve tecniche
1. In applicazione dell’articolo 30 bis, comma 3, lettera a), l’impresa annualmente redige una relazione sulle riserve tecniche costituite alla chiusura dell’esercizio, in cui viene data evidenza anche delle valutazioni, dei procedimenti e dei controlli operati nonché delle ipotesi di calcolo utilizzate.2. Ai fini del comma 1, l’impresa applica il principio di cui all’articolo 30…
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Art. 35 ter — Strumenti del sistema di gestione dei rischi nei rami della responsabilità civile veicoli a motore e natanti
1. L’impresa nello svolgimento delle attività individuate alla presente Sezione fa specifico riferimento ai rischi dei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti, in particolare avuto riguardo ai rischi di tariffazione e di riservazione.2. L’IVASS può disciplinare con regolamento gli strumenti di sistema di gestione dei rischi di cui al comma 1 da adottarsi…
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Art. 35 quater — Valutazione degli attivi e delle passività
1. L’impresa, secondo le disposizioni stabilite dall’IVASS con regolamento, valuta i propri attivi e passività nel rispetto delle seguenti modalità: a) gli attivi all’importo al quale potrebbero essere scambiati tra parti consapevoli e consenzienti in un’operazione svolta alle normali condizioni di mercato; b) le passività, all’importo al quale potrebbero essere trasferite, o regolate, tra parti…
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Art. 36 — Riserve tecniche dei rami vita [ABROGATO]
[1. L’impresa che esercita i rami vita ha l’obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative individuate dall’ISVAP…
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Art. 36 bis — Disposizioni generali in materia di riserve tecniche
1. L’impresa costituisce riserve tecniche sufficienti a far fronte ad ogni impegno assicurativo e riassicurativo derivante dai contratti di assicurazione o riassicurazione nei confronti dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, secondo le disposizioni stabilite dall’IVASS con regolamento.2. L’impresa detiene riserve tecniche per un valore corrispondente all’importo attuale che…
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Art. 36 ter — Calcolo delle riserve tecniche
1. L’impresa detiene riserve tecniche per un valore corrispondente alla somma della migliore stima e del margine di rischio di cui ai commi da 2 a 6.2. La migliore stima corrisponde al valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri. Tale valore corrisponde alla media dei flussi di cassa futuri ponderata con la probabilità, tenendo…
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Art. 36 quater — Estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio
1. La pertinente struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio di cui all’articolo 36 ter, comma 2, fa riferimento ed è coerente con le informazioni derivanti da strumenti finanziari pertinenti di cui al comma 1, rileva anche la scadenza degli strumenti finanziari pertinenti.2. Ai fini della determinazione della struttura per scadenza, di cui…
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Art. 36 quinquies — Aggiustamento di congruità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio
1. L’impresa può applicare un aggiustamento di congruità («matching adjustment») alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima di un portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione vita, e di contratti di rendita derivanti da contratti di assicurazione o riassicurazione danni, nel rispetto delle…
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Art. 36 sexies — Calcolo dell’aggiustamento di congruità
1. L’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 36 quinquies si calcola per le singole valute in base ai seguenti principi: a) l’aggiustamento di congruità deve essere pari alla differenza tra: 1) il tasso effettivo annuo calcolato come tasso di attualizzazione unico che, applicato ai flussi di cassa del portafoglio degli impegni di assicurazione o di…
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Art. 36 septies — Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio
1. L’impresa può applicare un aggiustamento per la volatilità (volatility adjustment) alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima di cui all’articolo 36 ter, commi da 2 a 5, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 36 octies.2. Per ognuna delle valute interessate, l’aggiustamento…
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Art. 36 octies — Informazioni tecniche
1. Le informazioni tecniche prodotte dall’EIOPA in conformità alle disposizioni comunitarie costituite da: a) una pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima di cui all’articolo 36 ter, comma 2, senza aggiustamenti di congruità o aggiustamenti per la volatilità; b) per ciascuna durata interessata, il merito…
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Art. 36 novies — Altri elementi da prendere in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche
1. Nel calcolo delle riserve tecniche l’impresa, oltre a quanto disposto dall’articolo 36 ter, segmenta gli impegni assicurativi e riassicurativi in gruppi di rischi omogenei ed almeno per linee di attività, tenendo conto: a) di tutte le spese che sosterrà per far fronte agli impegni assicurativi e riassicurativi; b) dell’inflazione, inclusa quella relativa alle spese…
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Art. 36 decies — Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali incluse nei contratti di assicurazione e di riassicurazione
1. L’impresa nel calcolo delle riserve tecniche tiene conto del valore delle garanzie finanziarie e di tutte le opzioni contrattuali previste nei contratti di assicurazione e riassicurazione.2. Le ipotesi dell’impresa sulla probabilità dell’esercizio da parte dei contraenti delle opzioni contrattuali, ivi incluse le ipotesi di riduzione e di estinzione anticipata, compresi i riscatti, dei contratti…
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Art. 36 undecies — Importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo
1. L’impresa calcola l’ammontare degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo in conformità degli articoli da 36 bis a 36 decies.2. Nel calcolo di cui al comma 1, l’impresa tiene conto del periodo temporale intercorrente tra i recuperi dei crediti e i pagamenti diretti.3. L’impresa, per tenere conto delle perdite attese a…
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Art. 36 duodecies — Qualità dei dati
1. L’impresa si dota di procedure e processi interni per garantire l’appropriatezza, la completezza e l’accuratezza dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche.2. Nel caso in cui l’impresa, al ricorrere di specifiche circostanze, non disponga di sufficienti dati di adeguata qualità per l’applicazione di un metodo attuariale attendibile ad un gruppo o ad un…
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Art. 36 terdecies — Adeguatezza delle riserve tecniche
1. L’IVASS può richiedere all’impresa di dimostrare l’adeguatezza del livello delle proprie riserve tecniche, l’applicabilità e la pertinenza dei metodi utilizzati nonché l’adeguatezza dei sottostanti dati statistici utilizzati.2. L’IVASS, nel caso di cui il calcolo delle riserve tecniche dell’impresa non sia conforme alle previsioni degli articoli da 36 bis a 36 duodecies, può richiedere all’impresa…
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Art. 37 — Riserve tecniche dei rami danni [ABROGATO]
[1. L’impresa che esercita i rami danni ha l’obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di…
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Art. 37 bis — Riserve tecniche del lavoro indiretto
1. L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti, in coerenza con le disposizioni del presente Titolo e con le disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili.2. [Fino all’emanazione dei regolamenti di cui all’articolo…
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Art. 37 ter — Principio della persona prudente
1. L’impresa investe tutti gli attivi, inclusi quelli che coprono il Requisito Patrimoniale Minimo e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, conformemente al principio della persona prudente, come specificato nei commi da 2 a 6, nonché dal regolamento dell’IVASS adottato in conformità con le disposizioni dell’Unione europea.2. L’impresa investe tutti gli attivi: a) in attività e…
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Art. 38 — Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attività
1. Le riserve tecniche sono coperte con attivi di proprietà dell’impresa.1-bis. L’impresa investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura dei rischi e delle obbligazioni assunte e alla durata delle passività e nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, tenendo conto…
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Art. 39 — Valutazione delle attività patrimoniali [ABROGATO]
[1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative. 2. La valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche è effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. 3. L’ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni…
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Art. 40 — Regole sulla congruenza [ABROGATO]
[1. Quando la garanzia assicurativa è espressa in una determinata valuta, l’obbligazione dell’impresa si considera esigibile in tale valuta. 2. Quando la garanzia assicurativa non è espressa in una determinata valuta, l’obbligazione dell’impresa di assicurazione si considera esigibile nella valuta del paese di ubicazione del rischio. Nelle assicurazioni dei rami danni l’impresa può altresì eseguire…
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Art. 41 — Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio
1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote dell’organismo di…
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Art. 42 — Registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche
1. L’impresa tiene un registro da cui risultano gli attivi a copertura delle riserve tecniche. In qualsiasi momento l’importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all’ammontare delle riserve tecniche.1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono iscritti nel registro…
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Art. 42 bis — Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto
1. [Agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni, nonché delle riserve di perequazione di cui all’articolo 37, comma 7, si applicano gli articoli 38, 39, 40 e 65-bis. L ‘ISVAP stabilisce con regolamento le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, ammessi a copertura…
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Art. 42 ter — Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto per le imprese di assicurazione in presenza di determinate condizioni [ABROGATO]
[1. Qualora ricorra una delle condizioni di cui all’articolo 46, comma 3-bis, lettere a), b) e c), agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dell’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione si applica l’articolo 65. 2. Gli attivi utilizzati dall’impresa di assicurazione per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni…
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Art. 43 — Riserve tecniche relative all’attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi
1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l’impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati e dispone di attivi sufficienti alla relativa copertura secondo quanto disposto dall’articolo 38.
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Art. 44 ter — Fondi propri
1. I fondi propri sono costituiti dalla somma dei fondi propri di base di cui all’articolo 44 quater e dei fondi propri accessori di cui all’articolo 44 quinquies, secondo le disposizioni stabilite dall’IVASS con regolamento, che disciplina anche la procedura di autorizzazione di cui all’articolo 44 quinquies.2. Nell’individuare i fondi propri, l’impresa rispetta le disposizioni…
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Art. 44 quater — Fondi propri di base
1. I fondi propri di base sono costituiti dai seguenti elementi patrimoniali: a) l’eccedenza delle attività rispetto alle passività, valutata ai sensi dei Capi I-bis e II del presente Titolo e delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, diminuita dell’importo delle azioni proprie detenute dall’impresa; b) le passività subordinate.
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Art. 44 quinquies — Fondi propri accessori
1. I fondi propri accessori sono costituiti da elementi patrimoniali diversi dai fondi propri di base di cui all’articolo 44 quater che possono essere richiamati per assorbire le perdite.2. I fondi propri accessori possono comprendere i seguenti elementi se non sono elementi dei fondi propri di base: a) il capitale sociale o fondo iniziale non…
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Art. 44 sexies — Fondi propri relativi a contratti particolari con partecipazione agli utili
1. L’IVASS individua con regolamento le caratteristiche dei contratti con partecipazione agli utili, in presenza delle quali le relative riserve di utili costituiscono importi di cui l’impresa dispone per l’eventuale messa a disposizione ai contraenti e ai beneficiari.2. Tali importi sono considerati fondi propri se soddisfano i criteri di cui all’articolo 44 octies, comma 2.
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Art. 44 septies — Caratteristiche e aspetti utilizzati per classificare i fondi propri in livelli
1. Gli elementi dei fondi propri sono classificati in tre livelli. La classificazione dipende dall’inclusione di tali elementi nei fondi propri di base o nei fondi propri accessori e dalla misura in cui tali elementi presentano le seguenti caratteristiche: a) disponibilità permanente: l’elemento è disponibile, o può essere richiamato su richiesta, per assorbire interamente le…
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Art. 44 octies — Classificazione in livelli
1. L’impresa classifica gli elementi dei fondi propri sulla base dei criteri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.2. Gli elementi dei fondi propri di base sono classificati nel livello 1 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all’articolo 44 septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui…
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Art. 44 novies — Classificazione di specifici elementi dei fondi propri
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 44 octies e dall’elenco degli elementi dei fondi propri adottato dalla Commissione europea, si applicano le seguenti classificazioni: a) le riserve relative a contratti con partecipazioni agli utili che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 44 sexies, comma 2, sono classificate nel livello 1; b) le lettere di credito e…
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Art. 44 decies — Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3
1. Ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, gli elementi dei fondi propri ammissibili sono individuati nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili e tali da assicurare che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni: a) la proporzione degli elementi di livello 1 nei fondi propri ammissibili…
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Art. 45 — Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari [ABROGATO]
[1. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, purché sussistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta dell’impresa, i prestiti abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti…
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Art. 45 bis — Requisito Patrimoniale di Solvibilità
1. L’impresa dispone di fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità.2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è calcolato utilizzando la formula standard di cui alla Sezione II del presente Capo ed alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea o un modello interno come previsto dalla Sezione III, del presente…
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Art. 45 ter — Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
1. L’impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente ai commi da 2 a 6.2. L’impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in base al presupposto di continuità aziendale.3. Il requisito patrimoniale di solvibilità è calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili cui è esposta l’impresa. Tale Requisito…
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Art. 45 quater — Frequenza del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
1. L’impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità almeno una volta all’anno e comunica il risultato di tale calcolo all’IVASS.2. L’impresa detiene fondi propri ammissibili in misura tale da coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità da ultimo comunicato, ai sensi del comma 1.3. L’impresa verifica nel continuo l’importo dei fondi propri ammissibili e il Requisito…
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Art. 45 quinquies — Struttura della formula standard
1. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato in base alla formula standard è pari alla somma algebrica dei seguenti elementi: a) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base di cui all’articolo 45 sexies; b) il Requisito Patrimoniale per il rischio operativo di cui all’articolo 45 decies; c) l’aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite…
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Art. 45 sexies — Struttura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base
1. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base comprende moduli di rischio individuali, aggregati conformemente alla formula definita nel regolamento dell’IVASS di cui all’articolo 45 quinquies, comma 2. Tale requisito è composto almeno dai seguenti moduli di rischio: a) il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione danni; b) il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita; c)…
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Art. 45 septies — Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base
1. L’impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base conformemente ai commi da 2 a 11.2. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione danni riflette il rischio derivante dagli impegni della assicurazione danni, tenuto conto di tutti i rischi coperti e delle procedure utilizzate nell’esercizio dell’attività. Tale modulo tiene conto altresì dell’incertezza dei…
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Art. 45 octies — Calcolo del sottomodulo del rischio azionario: meccanismo di aggiustamento simmetrico
1. Il sottomodulo del rischio azionario (equity risk charge) calcolato dall’impresa secondo la formula standard comprende: a) il fabbisogno standard del rischio azionario, a copertura dei rischi derivanti dalle variazioni del livello dei prezzi azionari, calibrato in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 45 sexies, comma 4; b) un aggiustamento simmetrico, basato su una funzione…
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Art. 45 novies — Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata
1. L’IVASS può autorizzare l’applicazione del sottomodulo del rischio azionario del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui ai commi 3 e 4 da parte dell’impresa di assicurazione che esercita l’attività nei rami vita, che fornisca: a) attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali; o b) prestazioni pensionistiche erogate al raggiungimento o in previsione del…
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Art. 45 decies — Requisito patrimoniale per il rischio operativo
1. Il requisito patrimoniale per il rischio operativo riflette i rischi operativi nella misura in cui non siano già coperti nei moduli di rischio di cui all’articolo 45 sexies. Tale requisito è calibrato conformemente all’articolo 45 ter, commi 3 e 4.2. Per i contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato…
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Art. 45 undecies — Aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite
1. L’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all’articolo 45 quinquies, comma 1, lettera c), riflette la compensazione potenziale di perdite inattese tramite una riduzione simultanea delle riserve tecniche o delle imposte differite o una combinazione delle due.2. L’aggiustamento tiene conto dell’effetto di mitigazione del…
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Art. 45 duodecies — Semplificazioni della formula standard
1. L’impresa può utilizzare un calcolo semplificato per uno specifico sottomodulo o modulo di rischio quando sia giustificato dalla natura, dalla portata e dalla complessità dei rischi cui è esposta e quando l’applicazione del calcolo standardizzato non risulti proporzionata. I calcoli semplificati sono calibrati conformemente all’articolo 45 ter, commi 3 e 4.
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Art. 45 terdecies — Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard
1. Qualora risulti inappropriato calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente alla formula standard perché il profilo di rischio dell’impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard, l’IVASS può richiedere, con decisione motivata, all’impresa di sostituire un sottogruppo dei parametri utilizzati nel calcolo della formula standard con dei parametri specifici di…
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Art. 46 — Quota di garanzia [ABROGATO]
[1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di garanzia. 2. La quota di garanzia dell’impresa che esercita i rami vita, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro. 3. La quota…
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Art. 46 bis — Autorizzazione all’utilizzo dei modelli interni completi o parziali: disposizioni generali
1. L’impresa può essere autorizzata dall’IVASS a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità utilizzando un modello interno completo o uno o più modelli parziali, in coerenza con le disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili.2. L’impresa può utilizzare modelli interni parziali, per il calcolo di uno o più dei seguenti elementi: a) uno o più moduli di…