Autore: blob
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Art. 66 sexies — Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo
1. Il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato conformemente alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei seguenti principi: a) in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilità di una revisione; b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti,…
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Art. 66 quinquies — Margine di solvibilità richiesto per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita e danni [ABROGATO]
[1. L’impresa di riassicurazione che esercita la riassicurazione nei rami vita e danni costituisce un margine di solvibilità disponibile per la somma dei margini di solvibilità richiesti in relazione ad entrambe le attività riassicurative. 2. Nel caso in cui il margine di solvibilità disponibile non raggiunga il livello richiesto al comma 1, l’ISVAP adotta le…
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Art. 66 quater — Requisiti Patrimoniali di Solvibilità
1. All’impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, Sezione II e Sezione III, ed all’articolo 47 bis.
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Art. 66 ter — Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari [ABROGATO]
[1. I prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, alle condizioni previste dall’articolo 45. 2. L’ISVAP individua, con regolamento, le condizioni che garantiscono pienamente la stabilità dell’impresa di riassicurazione in presenza delle quali i titoli a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese…
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Art. 66 bis — Fondi propri
1. All’impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44 ter, 44 quater, 44 quinquies, 44 septies, 44 octies, 44 decies, nonché alle relative misure di attuazione adottate dalla Commissione europea per la classificazione e l’ammissibilità dei fondi propri.
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Art. 66 — Retrocessione dei rischi [ABROGATO]
[1. L’ISVAP può non tenere conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e della costituzione del margine di solvibilità per l’esercizio dell’attività di riassicurazione, della retrocessione dei rischi a riassicuratori aventi la sede legale nel territorio di uno Stato terzo che non hanno istituito un legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio…
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Art. 65 bis — Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche
1. L’impresa di riassicurazione deve tenere un registro da cui risultano le attività a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l’importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all’ammontare delle riserve tecniche.1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli attivi…
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Art. 65 — Attivi a copertura delle riserve tecniche
1. Le riserve tecniche di cui all’articolo 64 sono coperte con attivi di proprietà dell’impresa in conformità dell’articolo 38 e dell’articolo 41.1-bis. L’impresa di riassicurazione investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura degli impegni e alla durata delle passività derivanti dalla riassicurazione e dalla retrocessione.
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Art. 64 bis — Principi in materia di investimenti
1. L’impresa di riassicurazione investe gli attivi nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 37 ter.
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Art. 64 — Riserve tecniche
1. L’impresa di riassicurazione costituisce riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l’insieme delle sue attività nel rispetto delle disposizioni del Capo II, Titolo III.2. L’ammontare delle riserve tecniche è calcolato in conformità del Titolo III, Capo II.
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Art. 63 bis — Valutazione delle attività e passività
1. L’impresa di riassicurazione valuta le proprie attività e passività nel rispetto dell’articolo 35 quater.
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Art. 63 — Responsabilità del consiglio di amministrazione e sistema di governo societario
1. L’impresa di riassicurazione si dota di un sistema di governo societario nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezioni I e II.2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché funzioni fondamentali all’interno dell’impresa possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dall’IVASS ai sensi dell’articolo…
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Art. 62 — Esercizio dell’attività di riassicurazione
1. L’IVASS determina, con regolamento, le disposizioni relative alle condizioni di esercizio dell’attività di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 63 bis, 64, 64 bis, 65, 65 bis, 66 bis, 66 quater, 66 sexies, 66 sexies 1 e 66 septies, avuto riguardo all’esigenza di sana e prudente gestione dell’impresa.2. L’impresa di…
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Art. 61 — Attività in regime di prestazione di servizi
1. E’ consentito, senza necessità di autorizzazione, l’accesso e l’esercizio dell’attività di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.1-bis. Ai fini dell’esercizio dell’attività riassicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi…
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Art. 60 bis — Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
1. L’impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica l’attività riassicurativa in regime di stabilimento, è preventivamente autorizzata dall’IVASS con provvedimento pubblicato nel bollettino.2. L’autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l’applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l’accesso all’attività all’estero in regime di libertà di prestazione di…
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Art. 60 — Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro
1. L’accesso all’attività riassicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un’impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all’IVASS, da parte dell’autorità di vigilanza di tale Stato delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario.2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve…
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Art. 59 quinquies — Attività in uno Stato terzo
1. L’impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS.2. L’IVASS vieta all’impresa di procedere all’insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attività presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.3. All’impresa…
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Art. 59 quater — Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
1. L’impresa di riassicurazione, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà comunicazione all’IVASS. Insieme alla comunicazione l’impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l’impresa si propone di svolgere l’attività, gli Stati membri nei quali…
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Art. 59 ter — Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
1. L’impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS. Nella comunicazione è indicato: a) l’indirizzo della sede secondaria; b) il nominativo e i poteri del rappresentante generale; c) gli Stati membri in cui intende operare; d) un programma che illustri il tipo di attività…
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Art. 59 bis — Estensione ad altri rami
1. L’impresa già autorizzata all’esercizio dell’attività riassicurativa in uno o più rami vita o danni che intende estendere l’attività ad altri rami indicati nell’articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall’IVASS. Si applica l’articolo 59, comma 2.2. Per ottenere l’estensione dell’autorizzazione l’impresa dà prova di essere in regola con le disposizioni relative…
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Art. 59 — Requisiti e procedura
1. L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 58 quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni costituita ai sensi dell’articolo 2325 del codice civile o di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea; b) la direzione generale e amministrativa dell’impresa richiedente…
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Art. 58 — Autorizzazione
1. L’impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l’attività di riassicurazione è autorizzata dall’IVASS, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall’articolo 59.2. L’autorizzazione è rilasciata per uno o più dei rami vita o per uno o più dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno…
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Art. 57 bis — Società veicolo
1. L’esercizio dell’attività nel territorio della Repubblica da parte di società veicolo aventi sede legale nel territorio della Repubblica è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’IVASS.2. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per l’accesso e…
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Art. 57 — Attività di riassicurazione
1. L’esercizio della sola attività riassicurativa è riservata alle imprese di riassicurazione.2. L’impresa di riassicurazione limita l’oggetto sociale all’esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali. Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di partecipazione e le attività svolte nell’ambito del settore finanziario ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto…
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Art. 56 — Regime applicabile alle particolari mutue assicuratrici
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l’IVASS, determina, con regolamento, la disciplina applicabile alle particolari mutue assicuratrici di cui all’articolo 52, tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni all’attività assicurativa, e specificamente: a) le disposizioni relative all’adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell’impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonché quelli di comunicazione all’autorità…
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Art. 55 — Autorizzazione
1. L’IVASS o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l’organo regionale a ciò preposto, fermo quanto disposto all’articolo 347, commi 3 e 4, autorizzano le mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.2. [Le società autorizzate sono iscritte in apposita sezione, rubricata altre mutue assicuratrici, dell’albo delle imprese di assicurazione di cui all’articolo 14, comma 4.]…
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Art. 54 — Requisiti degli esponenti aziendali [ABROGATO]
[1. Il Ministro delle attività produttive determina, con il regolamento di cui all’articolo 76, i requisiti di onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e stabilisce requisiti di professionalità che tengano conto delle dimensioni e delle limitazioni all’attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.]
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Art. 53 — Attività esercitabili
1. L’impresa di cui all’articolo 52, comma 2, può esercitare esclusivamente i rami I e II di cui all’articolo 2, comma 1.2. L’impresa di cui all’articolo 52, comma 3, non può esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all’articolo 2, comma 3.3. Le particolari mutue assicuratrici limitano l’oggetto…
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Art. 52 — Particolari mutue assicuratrici
1. La mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell’articolo 2546 del codice civile, è qualificata particolare mutua assicuratrice ai sensi del presente Capo quando ricorrono le condizioni rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3. Tale impresa può esercitare l’attività assicurativa nei rami vita o nei rami danni e limitatamente al territorio della Repubblica, senza che trovi…
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Art. 51 quater — Regime applicabile alle imprese di assicurazione locali
1. L’IVASS individua con regolamento le condizioni di accesso, di esercizio e le altre disposizioni del presente codice che si applicano alle imprese locali di cui all’articolo 51 ter. In ogni caso si applicano gli articoli 12 e 14, comma 3.2. Il regime di cui al comma 1 si applica altresì alle imprese autorizzate ai…
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Art. 51 ter — Nozione di impresa di assicurazione locale
1. L’impresa di assicurazione italiana è qualificata impresa di assicurazione locale ai sensi del presente Capo se soddisfa congiuntamente le seguenti condizioni: a) l’incasso annuo dei premi lordi contabilizzati dall’impresa non supera euro 5.000.000; b) il totale delle riserve tecniche dell’impresa al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo non…
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Art. 51 bis — Disposizioni relative a imprese locali e a particolari mutue assicuratrici
1. Sono soggette alle disposizioni del presente Titolo: a) le imprese di assicurazione locali che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 51 ter, ivi incluse le mutue assicuratrici costituite ai sensi dell’articolo 2546 del codice civile, che superano gli importi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 52 e che non superano gli importi…
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Art. 51 — Agevolazioni per l’impresa operante in più Stati membri
1. L’impresa di un Paese terzo, che al momento in cui presenta istanza di autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica è già autorizzata all’esercizio dei rami vita o dei rami danni in uno o più Stati membri o ha presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, può chiedere: a) di poter calcolare, in deroga…
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Art. 50 — Calcolo del Requisito Patrimoniale di solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo
1. L’impresa di assicurazione di un Paese terzo dispone, per la sede secondaria, di un importo di fondi propri ammissibili, costituito dagli elementi di cui all’articolo 44 decies, comma 3.1-bis. L’impresa di cui al comma 1 calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e il Requisito Patrimoniale Minimo conformemente alle disposizioni di cui al Capo IV-bis,…
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Art. 49 — Riserve tecniche
1. L’impresa di assicurazione di un Paese terzo rispetta, per gli impegni di assicurazione e di riassicurazione compresi nel portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica, di cui al Capo II, del presente Titolo.1-bis. L’impresa di cui al comma 1 valuta le attività…
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Art. 48 bis — Bilancio, registri e scritture contabili
1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall’impresa di assicurazione di un Paese terzo, è soggetta alle disposizioni in materia di registri, bilancio e scritture contabili di cui al Titolo VIII.
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Art. 48 — Disposizioni applicabili alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall’impresa di assicurazione di uno Stato terzo, è soggetta alle disposizioni di vigilanza di cui al presente Capo.2. L’IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188, 189, 190, 190 bis, comma 1, e 191 anche nei confronti della sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica…
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Art. 47 duodecies — Trasparenza degli investitori istituzionali
1. L’impresa di cui all’articolo 124 quater, comma 1, lettera b), n. 1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, osserva le disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter del predetto decreto legislativo, in tema di trasparenza degli investitori istituzionali.2. L’IVASS detta disposizioni di attuazione del comma 1, in conformità a…
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Art. 47 undecies — Informativa all’AEAP
1. L’IVASS comunica annualmente all’AEAP le informazioni concernenti: a) la maggiorazione media del capitale per impresa e l’attribuzione delle maggiorazioni del capitale imposte dall’IVASS durante l’anno precedente, calcolate in misura percentuale del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, per ciascuna delle seguenti categorie: 1) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione; 2) per le imprese di…
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Art. 47 decies — Approvazione della relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria
1. La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria è soggetta all’approvazione del consiglio di amministrazione ed è pubblicata solo dopo tale approvazione.
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Art. 47 novies — Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: aggiornamenti e informazioni facoltative aggiuntive
1. Nel caso si verifichino circostanze rilevanti che abbiano un impatto significativo sulle informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 47 septies e 47 octies, l’impresa pubblica appropriate informazioni sulla natura e sugli effetti di tali circostanze.2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate circostanze rilevanti almeno le seguenti: a) l’IVASS, constatata l’inosservanza del…
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Art. 47 octies — Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: principi applicabili
1. L’IVASS può esonerare l’impresa dall’obbligo di rendere pubblica un’informazione se la pubblicazione: a) possa procurare un significativo vantaggio ingiustificato ad operatori concorrenti del mercato; b) sia coperta da segreto o se è in ogni caso riservata, in forza di obblighi dell’impresa nei confronti dei contraenti o di altri soggetti. 2. Nel caso di cui…
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Art. 47 septies — Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: contenuto
1. L’impresa, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 190, commi 1-bis e 1-ter, pubblica annualmente una relazione sulla propria solvibilità e condizione finanziaria e la trasmette all’IVASS congiuntamente alle informazioni di cui all’articolo 47 quater, comma 1.2. La relazione di cui al comma 1 include le informazioni, riportate integralmente o mediante il riferimento ad altre…
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Art. 47 sexies — Maggiorazione del capitale
1. All’esito del processo di controllo prudenziale di cui all’articolo 47 quinquies l’IVASS, in circostanze eccezionali, può, con provvedimento motivato, imporre una maggiorazione del capitale dell’impresa qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) a giudizio dell’IVASS, il profilo di rischio dell’impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato con la formula…
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Art. 47 quinquies — Processo di controllo prudenziale
1. L’IVASS riesamina e valuta le strategie, i processi e le procedure di reportistica adottati dall’impresa per rispettare le norme del presente codice e delle disposizioni dell’ordinamento dell’Unione europea direttamente applicabili. Il processo di controllo prudenziale include la verifica dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governo societario, la valutazione dei rischi a cui le…
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Art. 47 quater — Requisiti dell’informativa all’IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio
1. L’impresa trasmette all’IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui agli articoli 3 e 5, al fine di consentire all’IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale di cui all’articolo 47 quinquies. Le informazioni da trasmettere, secondo quanto stabilito dall’IVASS con regolamento, includono almeno elementi per: a) valutare il sistema…
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Art. 47 ter — Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo
1. Il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato conformemente alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei seguenti principi: a) è calcolato in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilità di una revisione; b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale…
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Art. 47 bis — Requisito Patrimoniale Minimo: disposizioni generali
1. L’impresa detiene fondi propri di base ammissibili in misura tale da coprire il Requisito Patrimoniale Minimo.
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Art. 47 — Cessione dei rischi in riassicurazione [ABROGATO]
[1. L’ISVAP può non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e del calcolo del margine di solvibilità, della cessione dei rischi in riassicurazione ad imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.…
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Art. 46 quinquiesdecies — Modelli e dati esterni
1. L’impresa che utilizza un modello o dati provenienti da terzi rispetta in ogni caso tutti i requisiti che si applicano ai modelli interni conformemente agli articoli 46 novies, 46 decies, 46 undecies, 46 duodecies, 46 terdecies, 46 quaterdecies ed alle relative disposizioni di attuazione.
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Art. 46 quaterdecies — Standard di documentazione
1. L’impresa documenta la struttura e i dettagli operativi del modello interno utilizzato.2. La documentazione di cui al comma 1: a) dimostra l’osservanza degli articoli 46 novies, 46 decies, 46 undecies, 46 duodecies, 46 terdecies; b) fornisce un quadro dettagliato della teoria, delle ipotesi e delle basi matematica ed empirica che sottendono il modello interno;…
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Art. 46 terdecies — Standard di convalida
1. L’impresa adotta un ciclo regolare di convalida del proprio modello interno che include, con riferimento a tale modello, il monitoraggio del corretto funzionamento, il riesame della continua adeguatezza delle specifiche e il raffronto delle risultanze con i dati tratti dall’esperienza.2. L’impresa include nella procedura di convalida del modello interno un processo statistico efficace che…
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Art. 46 duodecies — Attribuzione di utili e di perdite
1. L’impresa esamina, almeno una volta all’anno, le cause e le fonti degli utili e delle perdite per ciascuno dei principali settori di attività.2. L’impresa dimostra le modalità con cui la categorizzazione dei rischi adottata nel modello interno spieghi le cause e le fonti degli utili e delle perdite. La categorizzazione dei rischi e l’attribuzione…
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Art. 46 undecies — Standard di calibrazione
1. L’impresa può utilizzare per il modello interno un periodo di tempo o una misura di rischio diversi da quelli di cui all’articolo 45 ter, commi 3 e 4, nella misura in cui le risultanze di tale modello interno possano essere utilizzate da tale impresa per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in modo da…
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Art. 46 decies — Standard di qualità statistica
1. L’impresa assicura che il modello interno, ed in particolare il calcolo della distribuzione di probabilità prevista (probability distribution forecast) ad esso sottostante, sia conforme ai criteri di cui al presente articolo.2. L’impresa utilizza, ai fini del calcolo della distribuzione di probabilità prevista, metodi basati su tecniche attuariali e statistiche adeguate, applicabili e pertinenti, nonché…
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Art. 46 novies — Prova dell’utilizzo
1. L’impresa dimostra che il modello interno completo o parziale è ampiamente utilizzato e svolge un ruolo importante nel sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, in particolare: a) nel sistema di gestione dei rischi di cui all’articolo 30 bis e nei processi decisionali; b) nei processi di valutazione…
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Art. 46 octies — Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese alla formula standard
1. L’IVASS, qualora sia inappropriato calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente alla formula standard perché il profilo di rischio dell’impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottostanti al calcolo della formula standard, può chiedere all’impresa, con decisione motivata, di utilizzare un modello interno per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o i moduli di rischio…
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Art. 46 septies — Non conformità del modello interno
1. L’impresa, autorizzata ad utilizzare un modello interno ai sensi dell’articolo 46-bis, che cessa di rispettare i requisiti di cui agli articoli 46 novies, 46 decies, 46 undecies, 46 duodecies, 46 terdecies, 46 quaterdecies, presenta tempestivamente all’IVASS un piano che preveda il ripristino entro un periodo di tempo ragionevole della conformità o dimostra che l’effetto…
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Art. 46 sexies — Ritorno alla formula standard
1. L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo di un modello interno completo o parziale ai sensi dell’articolo 46 bis non ritorna a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o una parte di esso in base alla formula standard secondo quanto previsto dalla Sezione II del presente Capo, salvo che sussistano circostanze debitamente motivate e previa…
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Art. 46 quinquies — Responsabilità del consiglio di amministrazione relativa ai modelli interni
1. Il consiglio di amministrazione dell’impresa approva la richiesta di autorizzazione all’utilizzo del modello interno da inviare all’IVASS ai sensi dell’articolo 46 bis, nonché la richiesta di autorizzazione di eventuali modifiche rilevanti da apportare successivamente a tale modello.2. Il consiglio di amministrazione pone in essere sistemi atti a garantire che il modello interno funzioni adeguatamente…
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Art. 46 quater — Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali
1. L’impresa può modificare il modello interno conformemente alla politica approvata dall’IVASS nell’ambito del procedimento di autorizzazione del modello interno completo o parziale ai sensi dell’articolo 46 bis.2. La politica di cui al comma 1 comprende la specificazione delle modifiche minori e delle modifiche rilevanti da apportare al modello interno.3. Le modifiche rilevanti al modello…
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Art. 46 ter — Autorizzazione all’utilizzo dei modelli interni parziali: disposizioni specifiche
1. Ai fini dell’autorizzazione di cui all’articolo 46 bis il modello interno parziale può essere autorizzato solo se tale modello soddisfa i criteri di cui al medesimo articolo e le seguenti condizioni aggiuntive: a) l’ambito di applicazione limitato è adeguatamente motivato dall’impresa; b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato utilizzando il modello parziale riflette in…
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Art. 46 bis — Autorizzazione all’utilizzo dei modelli interni completi o parziali: disposizioni generali
1. L’impresa può essere autorizzata dall’IVASS a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità utilizzando un modello interno completo o uno o più modelli parziali, in coerenza con le disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili.2. L’impresa può utilizzare modelli interni parziali, per il calcolo di uno o più dei seguenti elementi: a) uno o più moduli di…
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Art. 46 — Quota di garanzia [ABROGATO]
[1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di garanzia. 2. La quota di garanzia dell’impresa che esercita i rami vita, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro. 3. La quota…
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Art. 45 terdecies — Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard
1. Qualora risulti inappropriato calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente alla formula standard perché il profilo di rischio dell’impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard, l’IVASS può richiedere, con decisione motivata, all’impresa di sostituire un sottogruppo dei parametri utilizzati nel calcolo della formula standard con dei parametri specifici di…
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Art. 45 duodecies — Semplificazioni della formula standard
1. L’impresa può utilizzare un calcolo semplificato per uno specifico sottomodulo o modulo di rischio quando sia giustificato dalla natura, dalla portata e dalla complessità dei rischi cui è esposta e quando l’applicazione del calcolo standardizzato non risulti proporzionata. I calcoli semplificati sono calibrati conformemente all’articolo 45 ter, commi 3 e 4.
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Art. 45 undecies — Aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite
1. L’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all’articolo 45 quinquies, comma 1, lettera c), riflette la compensazione potenziale di perdite inattese tramite una riduzione simultanea delle riserve tecniche o delle imposte differite o una combinazione delle due.2. L’aggiustamento tiene conto dell’effetto di mitigazione del…
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Art. 45 decies — Requisito patrimoniale per il rischio operativo
1. Il requisito patrimoniale per il rischio operativo riflette i rischi operativi nella misura in cui non siano già coperti nei moduli di rischio di cui all’articolo 45 sexies. Tale requisito è calibrato conformemente all’articolo 45 ter, commi 3 e 4.2. Per i contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato…
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Art. 45 novies — Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata
1. L’IVASS può autorizzare l’applicazione del sottomodulo del rischio azionario del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui ai commi 3 e 4 da parte dell’impresa di assicurazione che esercita l’attività nei rami vita, che fornisca: a) attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali; o b) prestazioni pensionistiche erogate al raggiungimento o in previsione del…
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Art. 45 octies — Calcolo del sottomodulo del rischio azionario: meccanismo di aggiustamento simmetrico
1. Il sottomodulo del rischio azionario (equity risk charge) calcolato dall’impresa secondo la formula standard comprende: a) il fabbisogno standard del rischio azionario, a copertura dei rischi derivanti dalle variazioni del livello dei prezzi azionari, calibrato in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 45 sexies, comma 4; b) un aggiustamento simmetrico, basato su una funzione…
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Art. 45 septies — Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base
1. L’impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base conformemente ai commi da 2 a 11.2. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione danni riflette il rischio derivante dagli impegni della assicurazione danni, tenuto conto di tutti i rischi coperti e delle procedure utilizzate nell’esercizio dell’attività. Tale modulo tiene conto altresì dell’incertezza dei…
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Art. 45 sexies — Struttura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base
1. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base comprende moduli di rischio individuali, aggregati conformemente alla formula definita nel regolamento dell’IVASS di cui all’articolo 45 quinquies, comma 2. Tale requisito è composto almeno dai seguenti moduli di rischio: a) il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione danni; b) il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita; c)…
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Art. 45 quinquies — Struttura della formula standard
1. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato in base alla formula standard è pari alla somma algebrica dei seguenti elementi: a) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base di cui all’articolo 45 sexies; b) il Requisito Patrimoniale per il rischio operativo di cui all’articolo 45 decies; c) l’aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite…
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Art. 45 quater — Frequenza del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
1. L’impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità almeno una volta all’anno e comunica il risultato di tale calcolo all’IVASS.2. L’impresa detiene fondi propri ammissibili in misura tale da coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità da ultimo comunicato, ai sensi del comma 1.3. L’impresa verifica nel continuo l’importo dei fondi propri ammissibili e il Requisito…
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Art. 45 ter — Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
1. L’impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente ai commi da 2 a 6.2. L’impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in base al presupposto di continuità aziendale.3. Il requisito patrimoniale di solvibilità è calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili cui è esposta l’impresa. Tale Requisito…
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Art. 45 bis — Requisito Patrimoniale di Solvibilità
1. L’impresa dispone di fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità.2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è calcolato utilizzando la formula standard di cui alla Sezione II del presente Capo ed alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea o un modello interno come previsto dalla Sezione III, del presente…
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Art. 45 — Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari [ABROGATO]
[1. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, purché sussistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta dell’impresa, i prestiti abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti…
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Art. 44 decies — Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3
1. Ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, gli elementi dei fondi propri ammissibili sono individuati nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili e tali da assicurare che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni: a) la proporzione degli elementi di livello 1 nei fondi propri ammissibili…
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Art. 44 novies — Classificazione di specifici elementi dei fondi propri
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 44 octies e dall’elenco degli elementi dei fondi propri adottato dalla Commissione europea, si applicano le seguenti classificazioni: a) le riserve relative a contratti con partecipazioni agli utili che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 44 sexies, comma 2, sono classificate nel livello 1; b) le lettere di credito e…
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Art. 44 octies — Classificazione in livelli
1. L’impresa classifica gli elementi dei fondi propri sulla base dei criteri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.2. Gli elementi dei fondi propri di base sono classificati nel livello 1 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all’articolo 44 septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui…
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Art. 44 septies — Caratteristiche e aspetti utilizzati per classificare i fondi propri in livelli
1. Gli elementi dei fondi propri sono classificati in tre livelli. La classificazione dipende dall’inclusione di tali elementi nei fondi propri di base o nei fondi propri accessori e dalla misura in cui tali elementi presentano le seguenti caratteristiche: a) disponibilità permanente: l’elemento è disponibile, o può essere richiamato su richiesta, per assorbire interamente le…
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Art. 44 sexies — Fondi propri relativi a contratti particolari con partecipazione agli utili
1. L’IVASS individua con regolamento le caratteristiche dei contratti con partecipazione agli utili, in presenza delle quali le relative riserve di utili costituiscono importi di cui l’impresa dispone per l’eventuale messa a disposizione ai contraenti e ai beneficiari.2. Tali importi sono considerati fondi propri se soddisfano i criteri di cui all’articolo 44 octies, comma 2.
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Art. 44 quinquies — Fondi propri accessori
1. I fondi propri accessori sono costituiti da elementi patrimoniali diversi dai fondi propri di base di cui all’articolo 44 quater che possono essere richiamati per assorbire le perdite.2. I fondi propri accessori possono comprendere i seguenti elementi se non sono elementi dei fondi propri di base: a) il capitale sociale o fondo iniziale non…
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Art. 44 quater — Fondi propri di base
1. I fondi propri di base sono costituiti dai seguenti elementi patrimoniali: a) l’eccedenza delle attività rispetto alle passività, valutata ai sensi dei Capi I-bis e II del presente Titolo e delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, diminuita dell’importo delle azioni proprie detenute dall’impresa; b) le passività subordinate.
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Art. 44 ter — Fondi propri
1. I fondi propri sono costituiti dalla somma dei fondi propri di base di cui all’articolo 44 quater e dei fondi propri accessori di cui all’articolo 44 quinquies, secondo le disposizioni stabilite dall’IVASS con regolamento, che disciplina anche la procedura di autorizzazione di cui all’articolo 44 quinquies.2. Nell’individuare i fondi propri, l’impresa rispetta le disposizioni…
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Art. 43 — Riserve tecniche relative all’attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi
1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l’impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati e dispone di attivi sufficienti alla relativa copertura secondo quanto disposto dall’articolo 38.
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Art. 42 ter — Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto per le imprese di assicurazione in presenza di determinate condizioni [ABROGATO]
[1. Qualora ricorra una delle condizioni di cui all’articolo 46, comma 3-bis, lettere a), b) e c), agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dell’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione si applica l’articolo 65. 2. Gli attivi utilizzati dall’impresa di assicurazione per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni…
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Art. 42 bis — Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto
1. [Agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni, nonché delle riserve di perequazione di cui all’articolo 37, comma 7, si applicano gli articoli 38, 39, 40 e 65-bis. L ‘ISVAP stabilisce con regolamento le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, ammessi a copertura…
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Art. 42 — Registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche
1. L’impresa tiene un registro da cui risultano gli attivi a copertura delle riserve tecniche. In qualsiasi momento l’importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all’ammontare delle riserve tecniche.1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono iscritti nel registro…
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Art. 41 — Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio
1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote dell’organismo di…
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Art. 40 — Regole sulla congruenza [ABROGATO]
[1. Quando la garanzia assicurativa è espressa in una determinata valuta, l’obbligazione dell’impresa si considera esigibile in tale valuta. 2. Quando la garanzia assicurativa non è espressa in una determinata valuta, l’obbligazione dell’impresa di assicurazione si considera esigibile nella valuta del paese di ubicazione del rischio. Nelle assicurazioni dei rami danni l’impresa può altresì eseguire…
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Art. 39 — Valutazione delle attività patrimoniali [ABROGATO]
[1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative. 2. La valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche è effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. 3. L’ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni…
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Art. 38 — Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attività
1. Le riserve tecniche sono coperte con attivi di proprietà dell’impresa.1-bis. L’impresa investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura dei rischi e delle obbligazioni assunte e alla durata delle passività e nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, tenendo conto…
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Art. 37 ter — Principio della persona prudente
1. L’impresa investe tutti gli attivi, inclusi quelli che coprono il Requisito Patrimoniale Minimo e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, conformemente al principio della persona prudente, come specificato nei commi da 2 a 6, nonché dal regolamento dell’IVASS adottato in conformità con le disposizioni dell’Unione europea.2. L’impresa investe tutti gli attivi: a) in attività e…
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Art. 37 bis — Riserve tecniche del lavoro indiretto
1. L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti, in coerenza con le disposizioni del presente Titolo e con le disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili.2. [Fino all’emanazione dei regolamenti di cui all’articolo…
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Art. 37 — Riserve tecniche dei rami danni [ABROGATO]
[1. L’impresa che esercita i rami danni ha l’obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di…
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Art. 36 terdecies — Adeguatezza delle riserve tecniche
1. L’IVASS può richiedere all’impresa di dimostrare l’adeguatezza del livello delle proprie riserve tecniche, l’applicabilità e la pertinenza dei metodi utilizzati nonché l’adeguatezza dei sottostanti dati statistici utilizzati.2. L’IVASS, nel caso di cui il calcolo delle riserve tecniche dell’impresa non sia conforme alle previsioni degli articoli da 36 bis a 36 duodecies, può richiedere all’impresa…
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Art. 36 duodecies — Qualità dei dati
1. L’impresa si dota di procedure e processi interni per garantire l’appropriatezza, la completezza e l’accuratezza dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche.2. Nel caso in cui l’impresa, al ricorrere di specifiche circostanze, non disponga di sufficienti dati di adeguata qualità per l’applicazione di un metodo attuariale attendibile ad un gruppo o ad un…
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Art. 36 undecies — Importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo
1. L’impresa calcola l’ammontare degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo in conformità degli articoli da 36 bis a 36 decies.2. Nel calcolo di cui al comma 1, l’impresa tiene conto del periodo temporale intercorrente tra i recuperi dei crediti e i pagamenti diretti.3. L’impresa, per tenere conto delle perdite attese a…
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Art. 36 decies — Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali incluse nei contratti di assicurazione e di riassicurazione
1. L’impresa nel calcolo delle riserve tecniche tiene conto del valore delle garanzie finanziarie e di tutte le opzioni contrattuali previste nei contratti di assicurazione e riassicurazione.2. Le ipotesi dell’impresa sulla probabilità dell’esercizio da parte dei contraenti delle opzioni contrattuali, ivi incluse le ipotesi di riduzione e di estinzione anticipata, compresi i riscatti, dei contratti…