Autore: blob
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Art. 142 bis — Informazioni sulla copertura assicurativa
1. Il danneggiato ha diritto di ottenere dal Centro di informazione di cui all’articolo 154 le informazioni riguardanti la copertura assicurativa dei veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza della stessa.
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Art. 142 — Diritto di surroga dell’assicuratore sociale
1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l’ente gestore dell’assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall’impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l’osservanza…
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Art. 141 — Risarcimento del terzo trasportato
1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro,…
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Art. 140 — Pluralità di danneggiati e supero del massimale
1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.2. L’impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall’incidente e ignorando l’esistenza di altre persone danneggiate, pur…
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Art. 139 — Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità
1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un…
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Art. 138 — Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità
1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con due distinti decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 1° maggio 2022, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il…
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Art. 137 — Danno patrimoniale
1. Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di…
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Art. 136 — Funzioni del Ministero dello sviluppo economico
1. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni del Ministero dello sviluppo economico, l’IVASS è tenuto a comunicare al Ministero dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il…
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Art. 135 — Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati
1. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, sono istituite presso l’IVASS una banca dati dei sinistri ad essi relativi e due banche dati denominate “anagrafe testimoni” e “anagrafe danneggiati”.2. Le imprese di assicurazione autorizzate…
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Art. 134 — Attestazione sullo stato del rischio
1. Il contraente o, se persona diversa, il proprietario ovvero l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l’attestazione sullo stato del rischio relativo ad almeno gli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo…
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Art. 133 — Formule tariffarie
1. Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che possono essere individuate dall’IVASS, con regolamento, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione…
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Art. 132 ter — Sconti obbligatori
1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall’impresa nei limiti stabiliti dal comma 2: a) nel caso in cui, su proposta dell’impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l’assicurazione…
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Art. 132 bis — Obblighi informativi degli intermediari
1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall’articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.…
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Art. 132.1 — Preventivatore per il confronto dei prezzi dell’assicurazione autoveicoli
1. I consumatori confrontano gratuitamente i prezzi, le tariffe e le condizioni contrattuali delle imprese di assicurazione che forniscono copertura nel ramo dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, attraverso lo strumento indipendente denominato “Preventivass”, consultabile nei siti internet dell’IVASS e del Ministero delle imprese e del made in Italy.2.…
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Art. 132 — Obbligo a contrarre
1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all’assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e le tariffe di cui al comma…
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Art. 131 — Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto
1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un’adeguata informazione ai soggetti che devono adempiere all’obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti, le imprese mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, il documento informativo e le condizioni di contratto…
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Art. 130 — Imprese autorizzate
1. L’assicurazione può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi, l’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.2. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e…
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Art. 129 — Soggetti esclusi dall’assicurazione
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai…
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Art. 128 — Massimali di garanzia
1. Per l’adempimento dell’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi: a) nel caso di danni alle persone un importo di euro 6.450.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime; b) nel caso di danno alle cose, euro…
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Art. 127 — Certificato di assicurazione e contrassegno
1. L’adempimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato da apposito certificato rilasciato dall’impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.2. L’impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati…
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Art. 126 — Ufficio centrale italiano
1. L’Ufficio centrale italiano è abilitato all’esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti stabiliti dall’ordinamento comunitario e dal presente codice a seguito di riconoscimento del Ministro dello sviluppo economico.2. L’Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all’articolo 125, svolge le seguenti attività: a) stipula e gestisce, in…
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Art. 125 — Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri
1. Per i veicoli e i natanti soggetti all’obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonché per i motori amovibili di cui all’articolo 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all’estero, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere…
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Art. 124 — Gare e competizioni sportive
1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l’organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore.2. L’assicurazione copre la responsabilità dell’organizzatore e degli altri obbligati per i danni…
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Art. 123 — Natanti
1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall’assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell’acquirente con patto di riservato dominio e…
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Art. 122 bis — Deroghe
1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 122, comma 1, del presente codice e dall’articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall’autorità…
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Art. 122 — Veicoli a motore
1. Sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente.1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere…
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Art. 121 octies — Protocollo d’intesa
1. L’IVASS e la CONSOB definiscono attraverso un protocollo d’intesa forme di coordinamento operativo, anche al fine di assicurare l’applicazione di una disciplina che favorisca maggiori garanzie a tutela del consumatore.
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Art. 121 septies — Valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza del prodotto assicurativo e comunicazione ai clienti
1. L’IVASS stabilisce con il regolamento di cui all’articolo 121 quater i casi in cui l’impresa di assicurazione o l’intermediario assicurativo sono obbligati a fornire consulenza per la distribuzione del prodotto di investimento assicurativo.2. Fatto salvo l’articolo 119 ter, commi 1 e 2, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione che forniscono consulenza su un prodotto…
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Art. 121 sexies — Informativa al contraente e incentivi
1. Fatti salvi gli articoli 120, commi 1 e 2, e 120 bis, commi 1 e 2, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione forniscono ai contraenti, prima della conclusione di un contratto, informazioni appropriate in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e in relazione a tutti i costi e agli oneri…
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Art. 121 quinquies — Conflitti di interesse
1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi rispettano le disposizioni di cui all’articolo 119 bis in materia di regole di comportamento e conflitti di interesse.2. In deroga all’articolo 120 quater, comma 1, le informazioni di cui all’articolo 119 bis, comma 7, sono: a) fornite su un supporto…
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Art. 121 quater — Vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi
1. Fatte salve le competenze previste dall’articolo 25-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l’IVASS esercita i poteri di vigilanza in relazione alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo svolta da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite degli intermediari iscritti nelle sezioni del Registro di cui all’articolo 109, comma 2,…
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Art. 121 ter — Disposizioni particolari in materia di Governo e controllo del prodotto
1. Le disposizioni in materia di Governo e controllo del prodotto di cui agli articoli 30 decies e 121 bis non si applicano ai prodotti assicurativi che consistono nell’assicurazione dei grandi rischi.2. Fatta salva l’applicazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti delle disposizioni di cui all’articolo…
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Art. 121 bis — Acquisizione dal produttore delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi
1. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Titolo e agli articoli 185, 185 bis e 185 ter, i distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio adottano opportune disposizioni per ottenere dai soggetti di cui all’articolo 30 decies, comma 1, le informazioni di cui all’articolo 30 decies, comma 5, e per comprendere le…
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Art. 121 — Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 185, 185 bis e 185 ter, in caso di vendita a distanza, il distributore rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari: a) l’identità del distributore e il fine della chiamata; b) l’identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con il distributore…
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Art. 120 quinquies — Vendita abbinata
1. Il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, informa il contraente dell’eventuale possibilità di acquistare separatamente le due componenti e fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell’accordo o del pacchetto e i giustificativi separati…
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Art. 120 quater — Modalità dell’informazione
1. Tutte le informazioni di cui agli articoli 119 ter, 120, 120 bis, 120 ter, 121 sexies, 185, 185 bis e 185 ter sono comunicate ai contraenti: a) su supporto cartaceo; b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile; c) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti; d) a titolo gratuito. 2.…
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Art. 120 ter — Trasparenza sui conflitti di interesse
1. Prima della conclusione del contratto di assicurazione l’intermediario assicurativo comunica al contraente almeno le seguenti informazioni: a) se detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione; b) se una determinata impresa di assicurazione, o l’impresa…
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Art. 120 bis — Trasparenza sulle remunerazioni
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 131 in materia di trasparenza sui compensi in relazione alla distribuzione di contratti di r.c. auto, l’intermediario assicurativo e l’intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente, prima della conclusione del contratto, la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, precisando se il compenso percepito consiste in:…
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Art. 120 — Informazione precontrattuale
1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all’articolo 109, comma 2, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le seguenti informazioni: a) nome, cognome o denominazione sociale, indirizzo della sede dell’attività e lo status di intermediario assicurativo; b) se fornisce sui…
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Art. 119 ter — Consulenza e norme per le vendite senza consulenza
1. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, il distributore di prodotti assicurativi: a) acquisisce dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste ed esigenze del contraente medesimo, al fine di valutare l’adeguatezza del contratto offerto; e b) fornisce allo stesso informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di…
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Art. 119 bis — Regole di comportamento e conflitti di interesse
1. I distributori di prodotti assicurativi operano con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti.2. Le informazioni relative alla distribuzione assicurativa, comprese le comunicazioni pubblicitarie relative ai prodotti distribuiti, indirizzate dai distributori di prodotti assicurativi a contraenti o potenziali contraenti sono corrette, chiare e non fuorvianti, imparziali e complete. Le comunicazioni…
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Art. 119 — Doveri e responsabilità verso gli assicurati
1. L’impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i produttori diretti risponde in solido dei danni arrecati dall’operato dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.2. L’impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a) o b), risponde…
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Art. 118 — Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi
1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione. Salvo prova contraria a carico dell’impresa o dell’intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall’avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta.2. La…
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Art. 117 — Separazione patrimoniale
1. I premi pagati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell’intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l’intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell’intermediario medesimo.2. Sul conto…
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Art. 116 undecies — Pubblicazione delle norme di interesse generale
1. L’IVASS rende note le disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle attività di distribuzione che, nell’interesse generale, devono essere osservate sul territorio italiano, ivi inclusa l’eventuale informativa riguardante l’imposizione di disposizioni più stringenti nei confronti dei distributori nell’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa sul territorio della Repubblica.
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Art. 116 decies — Poteri legati alle disposizioni nazionali di interesse generale
1. L’IVASS, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, può adottare misure non discriminatorie idonee a sanzionare le irregolarità commesse nel territorio della Repubblica, in caso di mancata osservanza delle disposizioni di interesse generale di cui all’articolo 116 undecies, ivi inclusa l’adozione di misure che vietino all’intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o…
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Art. 116 novies — Violazione degli obblighi nell’esercizio di libera prestazione di servizi o stabilimento da parte di intermediari italiani
1. L’IVASS può adottare, nei confronti di intermediari con residenza o sede legale in Italia, anche su segnalazione dell’autorità competente dello stato membro ospitante, misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse nell’esercizio dell’attività di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altri Stati membri. Dell’adozione di tali misure l’IVASS informa l’autorità competente dello…
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Art. 116 octies — Violazione degli obblighi nell’esercizio della libertà di stabilimento
1. L’IVASS qualora, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, accerta che un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo, che eserciti l’attività in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica, violi le disposizioni di cui agli articoli 30 decies, ai Capi III, III-bis, III-ter del Titolo IX ed agli articoli 185,…
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Art. 116 septies — Violazione degli obblighi nell’esercizio della libera prestazione dei servizi
1. L’IVASS qualora, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, abbia motivo di ritenere che l’intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo operante nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi violi le disposizioni per l’esercizio di tale attività, ne informa l’Autorità dello Stato membro d’origine.2. Nell’ipotesi in cui,…
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Art. 116 sexies — Accordi per la ripartizione di competenze tra Stato membro d’origine e Stato membro ospitante
1. Nell’ipotesi in cui l’attività principale di un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo sia esercitata in uno Stato membro diverso da quello di origine, le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante possono concludere un accordo in forza del quale l’esercizio delle funzioni di vigilanza sia rimesso all’autorità…
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Art. 116 quinquies — Attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica
1. L’accesso all’attività di intermediazione in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte di intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi, che hanno residenza o sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla trasmissione all’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, da parte dell’Autorità…
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Art. 116 quater — Attività in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica
1. L’accesso all’attività di intermediazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte di intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro, è subordinato alla trasmissione all’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio,…
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Art. 116 ter — Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
1. L’intermediario di cui all’articolo 116 che intende effettuare per la prima volta attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro, attraverso una succursale o una presenza permanente, ne fornisce comunicazione all’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, trasmettendo le seguenti informazioni: a) il nome o ragione…
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Art. 116 bis — Attività in regime di libera prestazione di servizi in un altro Stato membro
1. L’intermediario di cui all’articolo 116, comma 1, che intende effettuare per la prima volta attività in regime di libera prestazione di servizi in altro Stato membro, trasmette all’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi le seguenti informazioni: a) il nome o ragione sociale dell’intermediario, l’indirizzo o la sede…
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Art. 116 — Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi
1. L’iscrizione consente agli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, indicati nelle sezioni del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b), d) ed f), con residenza o con sede legale nel territorio della Repubblica di operare negli altri Stati membri, in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi…
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Art. 107 bis — Soggetti abilitati all’esercizio della distribuzione assicurativa o riassicurativa
1. L’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa può essere esercitata dai seguenti soggetti: a) imprese di assicurazione o riassicurazione, di cui all’articolo 1, comma 1, lettere t) e cc), e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente tale attività; b) intermediari, iscritti nelle sezioni da a) ad e) del registro di cui al comma 2 dell’articolo 109;…
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Art. 107 — Ambito di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dai Titoli II, III e IV per le imprese di assicurazione e V e VI per le imprese di riassicurazione, le disposizioni del presente Titolo disciplinano le condizioni di accesso ed esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica, ivi inclusa l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa…
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Art. 106 — Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa
1. Le attività di distribuzione assicurativa consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura…
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Art. 105 — Revoca dell’incarico all’attuario revisore [ABROGATO]
[1. Qualora l’ISVAP accerti l’inosservanza dei doveri relativi allo svolgimento dell’incarico dell’attuario di cui all’articolo 102, comma 1, o dell’attuario nominato . . . ai sensi dell’articolo 103, comma 1, ovvero acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza sull’attività del revisore legale o della società di revisione legale, ne informa la CONSOB. 2. Qualora l’ISVAP…
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Art. 104 — Accertamenti sulla gestione contabile
1. L’IVASS può far svolgere al revisore legale o alla società di revisione legale una verifica, previo accertamento dell’esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell’impresa. Nello svolgimento di tale verifica il revisore legale o…
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Art. 103 — Attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale [ABROGATO]
[1. Se l’incarico di revisione legale dei conti è conferito a un revisore legale o se tra gli amministratori della società di revisione legale non è presente un attuario iscritto nell’albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, la relazione di cui all’articolo 102, comma 1, è corredata dalla relazione di un…
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Art. 102 — Revisione legale del bilancio
1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è corredato dalla relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.2. La relazione del revisore legale o della società di revisione legale esprime anche un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche…
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Art. 101 — Libri e registri obbligatori
1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, ferme restando le altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.2. Le imprese autorizzate all’esercizio dei rami vita, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla…
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Art. 100 — Relazione sulla gestione
1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell’andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti , nonché una descrizione dei…
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Art. 99 — Data di riferimento
1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio di esercizio dell’impresa controllante obbligata alla redazione. Nel caso quest’ultima sia un’impresa di partecipazione assicurativa di cui all’articolo 95, comma 2, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell’esercizio delle imprese assicurative controllate.
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Art. 98 — Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza
1. L’IVASS individua, con regolamento, i soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato previsti dagli articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato.
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Art. 97 — Esonero dall’obbligo di redazione
1. L’obbligo di redazione del bilancio consolidato non sussiste nei confronti delle imprese di cui all’articolo 95, commi 1 e 2, a loro volta controllate direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del presente titolo ovvero da un’impresa di assicurazione o riassicurazione costituita in un altro Stato membro.2.…
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Art. 96 — Direzione unitaria
1. L’obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel caso in cui due o più imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica ovvero imprese di partecipazione assicurativa o imprese di partecipazione finanziaria mista di cui all’articolo 95, commi 2 o 2-bis, tra le quali non esistano le relazioni di…
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Art. 95 — Imprese obbligate
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che controllano una o più società, redigono il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali.2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di…
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Art. 94 — Relazione sulla gestione
1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell’impresa e dell’andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l’impresa è esposta. Dalla relazione risultano in ogni caso le informazioni che riguardano: a) l’evoluzione del…
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Art. 93 — Deposito e pubblicazione
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 88, comma 1, sono tenute al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell’articolo 2435 del codice civile.2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette all’obbligo di revisione del bilancio e depositano la relazione della società di revisione.3. [Le imprese di…
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Art. 92 — Esercizio sociale e termine per l’approvazione
1. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.2. Ove previsto dallo statuto, il termine di cui all’articolo 2364, secondo comma, del codice civile può essere prorogato dall’impresa di assicurazione sino al 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando sia autorizzata anche all’attività riassicurativa e la…
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Art. 91 — Principi di redazione
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 88, comma 1, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali.2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione…
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Art. 90 — Schemi
1. L’IVASS, nel rispetto delle disposizioni di cui al codice civile, al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, con regolamento determina: a) gli schemi di bilancio; b) il piano dei conti che le imprese adottano nella loro…
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Art. 89 — Disposizioni particolari
1. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile e quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.2. È consentita la tenuta di una…
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Art. 88 — Disposizioni applicabili
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo.2. [Le disposizioni sul bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione si applicano anche alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in…
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Art. 87 bis — Disposizioni applicabili all’impresa di partecipazione finanziaria mista [ABROGATO]
[1. L’IVASS può individuare le ipotesi in cui l’impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo è esentata dall’applicazione di una o più disposizioni adottate ai sensi del presente capo. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 83, comma 2, e 84, commi 1 e 3, si applicano all’impresa di partecipazione finanziaria mista, qualora il settore di…
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Art. 87 — Disposizioni di carattere generale o particolare [ABROGATO]
[[1. L’ISVAP, al fine di assicurare una stabile ed efficiente gestione del gruppo, può impartire alla capogruppo, con regolamento o con provvedimenti di carattere particolare, disposizioni concernenti il gruppo assicurativo complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto adeguate procedure di gestione del rischio, ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili, ed appropriati meccanismi di…
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Art. 86 — Poteri di indagine [ABROGATO]
[[1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza di cui al presente capo, l’ISVAP può effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso la capogruppo e presso le società, con sede legale nel territorio della Repubblica, appartenenti al gruppo assicurativo. 2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società diverse da quelle…
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Art. 85 — Albo delle imprese capogruppo [ABROGATO]
[[1. L’impresa capogruppo è iscritta in un apposito albo tenuto dall’ISVAP. 2. La capogruppo comunica all’ISVAP l’esistenza del gruppo assicurativo e la sua composizione aggiornata. 3. L’ISVAP può procedere d’ufficio all’accertamento dell’esistenza di un gruppo assicurativo e alla sua iscrizione nell’albo e può richiedere alla capogruppo la rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo. 4. Le…
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Art. 84 — Impresa di partecipazione capogruppo [ABROGATO]
[[1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione. 2. Alla società…
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Art. 83 — Impresa capogruppo [ABROGATO]
[[1. Capogruppo è l’impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana ovvero l’impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che controlla, direttamente o indirettamente, le società componenti il gruppo assicurativo e che non è, a sua volta, controllata da un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana o da un’altra impresa di partecipazione assicurativa…
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Art. 82 — Gruppo assicurativo [ABROGATO]
[[1. A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo è alternativamente composto: a) dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate; b) dall’impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate. 2. Sono…
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Art. 81 — Vigilanza prudenziale
1. L’IVASS, al fine di verificare l’osservanza degli obblighi indicati nell’articolo 79, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.2. Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla stabilità dell’impresa, avuto riguardo alla natura ed all’andamento dell’attività svolta dalla società partecipata, alla dimensione dell’investimento dell’impresa, l’IVASS ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente ridotta, anche al…
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Art. 80 — Obblighi di comunicazione [ABROGATO]
[1. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica tempestivamente all’ISVAP l’intenzione di assumere una partecipazione in altra società, qualora la partecipazione stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta, comporti il controllo della società partecipata. 2. È altresì preventivamente comunicata l’intenzione di assumere ogni altra partecipazione, quando la stessa, da sola o unitamente ad…
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Art. 79 — Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione
1. L’impresa di assicurazione e di riassicurazione può assumere partecipazioni, anche di controllo, in altre società ancorché esercitino attività diverse da quelle consentite alle stesse imprese.2. Quando le partecipazioni in una società controllata, assunte ai sensi del comma 1, hanno carattere di strumentalità o di connessione con l’attività assicurativa o riassicurativa, l’IVASS può chiedere che…
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Art. 78 — Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione
1. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al consiglio di amministrazione e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.2. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all’organo che svolge la funzione di…
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Art. 77 — Requisiti dei partecipanti
1. I titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 68 devono possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione.1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato sentito l’IVASS, in conformità a quanto previsto dall’ordinamento europeo anche tenuto conto…
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Art. 76 — Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono essere idonei allo svolgimento dell’incarico.1-bis. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione dimostra all’IVASS che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo nonché i…
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Art. 75 — Protocolli di autonomia
1. Al fine dell’applicazione del presente capo, l’IVASS può richiedere, in ogni momento, ai titolari di partecipazioni indicate dall’articolo 68 nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione, una responsabile dichiarazione, nel contenuto e nei termini prescritti dall’Istituto in via generale o in via particolare, attestante la natura e l’entità dei rapporti finanziari ed operativi, nonché…
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Art. 74 — Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione
1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull’impresa, inerenti a partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall’articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull’impresa, non possono essere…
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Art. 73 — Partecipazioni indirette
1. Ai fini dell’applicazione dei capi I e III del presente titolo, si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute: a) per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona; b) a titolo di deposito, garanzia pignoratizia o usufrutto, qualora il depositario, il creditore pignoratizio o l’usufruttuario possa esercitare discrezionalmente…
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Art. 72 — Nozione di controllo
1. Ai fini del presente titolo, il controllo sussiste anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile ed in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento.2. Il…
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Art. 71 — Richiesta di informazioni
1. L’IVASS può chiedere alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alle società e agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle imprese medesime l’indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.2. L’IVASS può altresì richiedere agli amministratori…
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Art. 70 — Comunicazione degli accordi di voto
1. Ogni accordo in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l’esercizio concertato del voto in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una società che la controlla è comunicato all’IVASS dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell’impresa cui l’accordo si riferisce. L’IVASS stabilisce in via generale i termini e le…
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Art. 69 — Obblighi di comunicazione
1. Chiunque intende divenire titolare di partecipazioni indicate dall’articolo 68 in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all’IVASS. Negli altri casi le variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il titolare ha superato, in aumento o in diminuzione, la misura stabilita con regolamento adottato dall’IVASS.2. Le società fiduciarie, che intendono assumere a proprio…
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Art. 68 — Autorizzazioni
1. L’IVASS autorizza preventivamente l’acquisizione, a qualsiasi titolo, in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di partecipazioni che comportano il controllo o l’acquisizione di una partecipazione qualificata, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.2. L’IVASS autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni nei casi in cui la quota dei diritti di voto o del capitale…
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Art. 67 — Attività in regime di stabilimento
1. L’IVASS determina, con regolamento, le disposizioni applicabili alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di uno Stato terzo, nel rispetto dei principi generali di cui al Capo I del presente Titolo nonché le disposizioni alle stesse applicabili in materia di registri, bilancio e scritture contabili di cui al Titolo VIII.2. Le disposizioni di cui…
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Art. 66 septies — Riassicurazione finite
01. L’impresa che stipula contratti di riassicurazione finite o esercita attività di riassicurazione finite adotta adeguati processi e procedure di reportistica ed è in grado di identificare, quantificare, monitorare, gestire, controllare e segnalare in modo adeguato i rischi derivanti da detti contratti e attività.1. L’IVASS, con regolamento, stabilisce specifiche disposizioni per l’esercizio dell’attività di riassicurazione…
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Art. 66 sexies 1 — Informativa e processo di controllo prudenziale
1. Le disposizioni del Titolo III, Capo IV-ter si applicano anche con riguardo all’impresa di riassicurazione.