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Art. 339 — Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei rami vita [ABROGATO]
[1. Per i contratti stipulati anteriormente al 19 maggio 1995 le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie di imprese di assicurazioni extracomunitarie continuano ad utilizzare i principi di calcolo previsti nelle disposizioni vigenti a tale data.2. Le imprese di cui al comma 1, già tenute a cedere…
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Art. 340 — Margine di solvibilità disponibile nei rami vita
1. Sino al 31 dicembre 2009, su motivata richiesta dell’impresa che esercita i rami vita, l’IVASS può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, una aliquota degli utili futuri dell’impresa, nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento di cui all’articolo 44, comma 4.2. Ai fini…
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Art. 341 — Imprese in liquidazione coatta
1. Le disposizioni di cui all’articolo 252 si applicano alle imprese poste in liquidazione coatta in data successiva all’entrata in vigore del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 174, e del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 175. Le liquidazioni coatte, intervenute in data anteriore all’entrata in vigore dei medesimi decreti, continuano ad…
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Art. 342 — Partecipazioni già autorizzate
1. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni qualificate o di controllo già consentite in applicazione dell’articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20.
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Art. 343 — Intermediari già iscritti od operanti
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti all’Albo degli agenti di assicurazione o all’Albo nazionale dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione sono iscritti di diritto nella corrispondente sezione del registro previsto dall’articolo 109, comma 2, previa dimostrazione dell’assolvimento dell’obbligo di stipulazione della polizza di responsabilità civile,…
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Art. 344 — Periti di assicurazione già iscritti
1. I periti di assicurazione che esercitano l’attività di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti e che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti nel ruolo di cui all’articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n.…
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Art. 344 bis — Regime di applicazione immediata
1. A decorrere dal 1° aprile 2015 l’IVASS decide sulle autorizzazioni relative a: a) fondi propri accessori ai sensi dell’articolo 44 quinquies, commi 5, 6, 7 e 8; b) classificazione degli elementi dei fondi propri di cui all’articolo 44 octies, commi 1, 6 e 7; c) parametri specifici dell’impresa ai sensi dell’articolo 45 sexies, comma…
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Art. 344 ter — Misure transitorie inerenti particolari tipi di imprese di assicurazione o di riassicurazione
1. Fino alle date di cui al comma 2, lettere a) e b), i Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII del presente Codice non si applicano alle imprese di assicurazione o riassicurazione che al 1° gennaio 2016 abbiano cessato di stipulare nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione e…
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Art. 344 quater — Misure transitorie inerenti l’informativa e il processo di controllo prudenziale
1. Fino al 31 dicembre 2019, il termine per la presentazione da parte dell’impresa dell’informativa annuale all’IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio di cui all’articolo 47 quater, diminuisce di due settimane per ogni esercizio finanziario, a cominciare da 20 settimane dopo la chiusura di esercizio dell’impresa in relazione all’esercizio avente fine il…
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Art. 344 quinquies — Misure transitorie in materia di fondi propri e investimenti
1. In deroga all’articolo 44 octies, commi 2, 3, 4 e 5, in materia di criteri per la classificazione in livelli, gli elementi dei fondi propri di base sono inseriti nei fondi propri di base di livello 1 per un periodo massimo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2016, se: a) sono stati…
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Art. 344 sexies — Misure transitorie in materia di Requisito Patrimoniale di Solvibilità
1. In deroga agli articoli 45 bis, 45 ter, comma 3, e 45 sexies, il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è effettuato secondo le disposizioni seguenti: a) fino al 31 dicembre 2017 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio…
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Art. 344 septies — Misure transitorie in materia di misure di salvaguardia
1. In deroga all’articolo 222, commi 2-bis e 2-ter, in materia di violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e fatto salvo il comma 2-quater della medesima disposizione, se l’impresa rispetta il margine di solvibilità richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di margine di solvibilità applicabili al 31 dicembre 2015, ma, nel corso dell’anno…
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Art. 344 octies — Disposizioni transitorie in materia di vigilanza sul gruppo
1. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, fino al 31 marzo 2022, può presentare all’IVASS la domanda per l’autorizzazione all’utilizzo di un modello interno di gruppo applicabile ad una parte del gruppo se l’impresa, cui si applica il modello interno di gruppo, ha sede nel territorio della Repubblica e se presenta…
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Art. 344 novies — Misura transitoria sui tassi d’interesse privi di rischio
1. L’impresa di assicurazione o riassicurazione può applicare un adeguamento transitorio alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio riguardo agli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili.2. L’applicazione dell’adeguamento transitorio di cui al comma 1 è soggetto all’autorizzazione dell’IVASS.3. Per ciascuna valuta l’adeguamento è calcolato come parte della differenza tra: a)…
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Art. 344 decies — Misura transitoria sulle riserve tecniche
1. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione può applicare una deduzione transitoria alle riserve tecniche. La deduzione può essere applicata a livello dei gruppi di rischi omogenei di cui all’articolo 36 novies, comma 1.2. L’applicazione della deduzione transitoria di cui al comma 1 è soggetta all’autorizzazione dell’IVASS.3. La deduzione transitoria corrisponde a una parte della…
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Art. 344 undecies — Piano di transizione sulle misure transitorie relative ai tassi d’interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche
1. L’impresa che applica le misure transitorie di cui agli articoli 344 novies e art. 344 decies del codice ass. private e rileva che senza l’applicazione di tali misure non potrebbe rispettare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, ne informa immediatamente l’IVASS.2. Nei casi di cui al comma 1, l’IVASS impone all’impresa di adottare i provvedimenti…
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Art. 344 duodecies — Comunicazione di informazioni all’AEAP
1. Fino al 1° gennaio 2021 l’IVASS fornisce all’AEAP informazioni sui seguenti aspetti, in coerenza con le disposizioni dell’Unione europea: a) disponibilità di garanzie a lungo termine nei prodotti assicurativi sul mercato italiano e comportamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in quanto investitori a lungo termine; b) il numero di imprese di assicurazione…
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Art. 344 terdecies — Disposizioni transitorie riguardanti il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo
1. In deroga all’articolo 222 bis, le imprese di assicurazione e di riassicurazione che, al 31 dicembre 2015, rispettano il margine di solvibilità richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore a tale data ma non detengono fondi propri di base ammissibili sufficienti per coprire il Requisito Patrimoniale Minimo, si conformano alle disposizioni sul Requisito…
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Art. 344 quaterdecies — Obblighi di informativa sulle maggiorazioni di capitale
1. Fermi restando gli obblighi di informativa previsti da altre disposizioni di legge o regolamentari, l’impresa, sebbene siano stati comunicati i Requisiti Patrimoniali di Solvibilità ai sensi dell’articolo 47 septies, comma 2, lettera e), punto 2), sino al 31 dicembre 2020, pubblica senza separata evidenza la maggiorazione di capitale o l’impatto dei parametri specifici cui…
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Art. 345 — Istituzioni e enti esclusi
1. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente codice: a) le Amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero dell’economia e delle finanze, gli istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza…
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Art. 346 — Attività di assistenza prestata da enti e società non assicurative
1. Non costituisce esercizio di attività assicurativa nel ramo assistenza: a) la prestazione di servizi di manutenzione o riparazione, di assistenza a clienti e la sola indicazione o messa a disposizione, in qualità di semplice intermediario, di un aiuto; b) l’attività di assistenza effettuata da un soggetto residente o avente sede nel territorio della Repubblica…
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Art. 347 — Potestà legislativa delle Regioni
1. Lo Stato esercita la legislazione nella materia assicurativa ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.2. Le Regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie regolate dal presente codice, provvedono a emanare norme di attuazione nel rispetto delle…
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Art. 348 — Esercizio congiunto dei rami vita e danni
1. In deroga all’obbligo di limitazione dell’oggetto sociale all’esercizio dei rami vita o dei rami danni, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attività, di cui all’articolo 11, comma 2, è consentito l’esercizio congiunto dei rami vita e danni alle imprese a ciò autorizzate alla data del 15 marzo 1979.2. L’impresa che, ai…
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Art. 349 — Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica
1. Le imprese di assicurazione che hanno sede legale nella Confederazione elvetica e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i rami danni non sono soggette alle disposizioni di cui al capo IV del titolo II e a quelle di cui al capo V del titolo III che sono individuate dall’IVASS con regolamento.2. Le imprese…
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Art. 350 — Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi
1. I provvedimenti adottati dall’IVASS a norma del capo II del titolo IX in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.2. I provvedimenti adottati dalla CONSAP a norma del capo VI del titolo…
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Art. 351 — Modifiche ad altre norme in materia assicurativa
1. L’articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal seguente:”Art. 4 (Funzioni dell’IVASS). – 1. L’IVASS, in conformità alla normativa dell’Unione europea in materia assicurativa e nell’ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza previste nel codice delle assicurazioni private.2. L’IVASS svolge attività consultiva e…
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Art. 352 — Coordinamento formale con altre norme di legge
1. Nel comma 3 dell’articolo 120 del codice per la protezione dei dati personali le parole: “dell’articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 135 del codice delle assicurazioni private”.2. Nell’articolo 2, comma 1,…
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Art. 353 — Integrazioni alle disposizioni relative all’imposta sui premi delle assicurazioni private
1. Dopo l’articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:”Art. 1-bis (Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti). – 1. Le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono soggette all’imposta sui premi nella misura…
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Art. 354 — Norme espressamente abrogate
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall’articolo 1 della legge 23 luglio 2003, n. 229, sono o restano abrogati:il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387;il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,…
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Art. 355 — Entrata in vigore
1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006.2. In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 1.
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Art. 1 — Ambito di applicazione
1. Formano oggetto del presente decreto le disposizioni in materia di: a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo; b) gruppi chiusi di utenti; c) reti di comunicazione elettronica ad uso privato;…
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Art. 2 — Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) Codice: il “Codice delle comunicazioni elettroniche” per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica; b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi a un’altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di…
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Art. 3 — Principi generali
1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica di cui al presente decreto è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di: a) libertà di comunicazione; b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell’integrità e della sicurezza delle reti di…
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Art. 4 — Obiettivi generali della disciplina di reti, servizi ed attività di comunicazione elettronica
1. L’Autorità e il Ministero, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, e fermo quanto previsto all’articolo 6 comma 3, perseguono i seguenti obiettivi generali, che non sono elencati in ordine di priorità: a) promuovere la connettività e l’accesso alle reti ad altissima capacità, comprese le reti fisse, mobili e senza fili, e il loro utilizzo da…
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Art. 5 — Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio
1. Il Ministero, sentite l’Autorità e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale per i profili di competenza, coopera con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea nella pianificazione strategica, nel coordinamento e nell’armonizzazione dell’uso dello spettro radio nell’Unione europea per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.…
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Art. 6 — Attribuzioni del Ministero, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre Amministrazioni competenti
1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra Autorità e Ministero, di cui al presente…
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Art. 7 — Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
1. Il Presidente e i Commissari dell’Autorità sono nominati e operano ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.L’Autorità esercita i propri poteri in modo imparziale, obiettivo, trasparente e tempestivo.L’Autorità opera in indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo nell’esercizio dei compiti ad essa affidati, anche con riferimento…
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Art. 8 — Regioni ed Enti locali
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano, in sede di Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto…
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Art. 9 — Misure di garanzia
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate.2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e…
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Art. 10 — Protocolli d’intesa, convenzioni ed accordi
1. Per la stipula di accordi internazionali e di intese tecniche con amministrazioni di altri Stati, restano ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.2. Restano ferme le competenze dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di stipula di protocolli d’intesa, convenzioni ed accordi in materia di cybersicurezza.
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Art. 11 — Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
1. L’attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera, fatte salve le condizioni stabilite nel presente decreto e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, o…
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Art. 12 — Sperimentazione
1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica è subordinata a segnalazione preventiva. L’impresa interessata presenta al Ministero una segnalazione della persona fisica titolare…
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Art. 12 bis — Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive [ABROGATO]
[1. Quando la misura prevista all’articolo 12, comma 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione dell’articolo 19, in combinato disposto con gli articoli 42, da 46 a 50 e 67 del Codice, e la Commissione europea, ai sensi dell’articolo 7-bis, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE, notifica all’Autorità…
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Art. 13 — Condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici
1. L’autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, per l’accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN e i diritti di uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell’allegato 1. Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti.…
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Art. 13 bis — Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio [ABROGATO]
[1. Nella pianificazione strategica e nell’armonizzazione dell’uso dello spettro radio nell’Unione europea, il Ministero coopera con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea, sentita l’Autorità per i profili di competenza. A tal fine prende in considerazione, tra l’altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all’interesse pubblico, e alle…
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Art. 14 — Dichiarazioni intese ad agevolare l’esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione
1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare l’esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare l’interconnessione o di ottenere l’accesso e l’interconnessione nei confronti di altre autorità o di altri operatori, rilascia entro sette giorni dal ricevimento della richiesta una comunicazione da cui risulti che l’operatore stesso ha presentato una…
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Art. 14 bis — Riesame delle limitazioni esistenti [ABROGATO]
[1. Sino alla data del 25 maggio 2016, il Ministero e l’Autorità, secondo le rispettive competenze, possono consentire ai titolari di diritti d’uso delle frequenze radio concesse prima del termine di cui all’articolo 14, comma 8, e che rimarranno ancora validi fino alla predetta data, di presentare una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro…
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Art. 14 ter — Trasferimento o affitto di diritti individuali d’uso delle radiofrequenze [ABROGATO]
[1. Le imprese titolari di diritti individuali di uso delle radiofrequenze nelle bande individuate dalla Commissione europea a norma dell’articolo 9-ter, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE, possono trasferire o affittare ad altre imprese le frequenze radio oggetto dei diritti d’uso, secondo le condizioni legate a tali diritti d’uso, con le modalità di cui ai commi…
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Art. 15 — Elenco minimo dei diritti derivanti dall’autorizzazione generale
1. Le imprese soggette all’autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 11 hanno il diritto di: a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico; b) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti di installare strutture in conformità dell’articolo 43; c) utilizzare, fatti salvi gli articoli 13, 59 e 67, lo…
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Art. 16 — Diritti amministrativi
1. Oltre ai contributi di cui all’articolo 42, sono imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell’autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di…
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Art. 16 bis — Sicurezza e integrità [ABROGATO]
[1. Fatte salve le competenze dell’Autorità previste dall’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 3), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il Ministero, sentite le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e tenuto conto delle misure tecniche di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea, ai…
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Art. 16 ter — Attuazione e controllo [ABROGATO]
[1. Le misure adottate ai fini dell’attuazione del presente articolo e dell’articolo 16 bis sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.2. Ai fini del controllo del rispetto dell’articolo 16 bis le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute a: a) fornire al Ministero,…
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Art. 17 — Separazione contabile e rendiconti finanziari
1. Il Ministero o l’Autorità, ciascuno per quanto di propria competenza prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e godono di diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro: a)…
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Art. 18 — Modifica dei diritti e degli obblighi
1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione o ai diritti di installazione delle strutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti d’uso…
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Art. 19 — Limitazione o revoca dei diritti
1. Fatto salvo l’articolo 32 commi 5 e 6, il Ministero non limita, né revoca i diritti di installare strutture o i diritti d’uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati a norma del comma 2 del presente articolo…
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Art. 20 — Richiesta di informazioni alle imprese
1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate o servizi correlati, trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero o all’Autorità, al BEREC, per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformità con le decisioni o opinioni adottate ai sensi del presente decreto e…
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Art. 21 — Informazioni richieste ai fini dell’autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici
1. Fatte salve eventuali informazioni richieste a norma dell’articolo 20 e fatti salvi gli obblighi di informazione e segnalazione periodica stabiliti dalla normativa nazionale diversa dall’autorizzazione generale, il Ministero e l’Autorità non possono imporre alle imprese di fornire informazioni in relazione all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso o agli obblighi specifici di cui all’articolo 13 comma…
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Art. 22 — Mappatura geografica delle installazioni di rete e dell’offerta di servizi di connettività
1. Entro il 21 dicembre 2024, il Ministero e l’Autorità realizzano, ciascuno per i propri ambiti di competenza e finalità istituzionali, una mappatura geografica della copertura delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga e successivamente provvedono ad aggiornare i dati periodicamente e comunque almeno ogni anno. Le informazioni raccolte nelle mappature…
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Art. 23 — Meccanismo di consultazione e di trasparenza
1. Fatti salvi i casi che rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 26, 27 o 31, comma 10, il Ministero e l’Autorità, quando intendono adottare misure in applicazione del presente decreto o quando intendono imporre limitazioni conformemente all’articolo 58, commi 4 e 5, che abbiano un impatto significativo sul mercato rilevante, danno alle parti interessate…
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Art. 24 — Consultazione dei soggetti interessati
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 23, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di consultazione pubblica, del parere degli utenti finali, dei consumatori, delle associazioni dei consumatori e degli utenti inclusi in particolare gli utenti con disabilità, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di…
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Art. 25 — Risoluzione delle controversie tra utenti finali e operatori
1. L’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, prevede con propri regolamenti le procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco onerose per l’esame delle controversie tra utenti finali e operatori, inerenti alle disposizioni di cui alla parte III, titolo III e relative all’esecuzione dei…
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Art. 26 — Risoluzione delle controversie tra imprese
1. Qualora sorga una controversia avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal presente decreto, fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica o tra tali imprese e altre imprese che beneficiano dell’imposizione di obblighi in materia di accesso o di interconnessione derivanti dal presente decreto, l’Autorità, a richiesta di una delle parti e…
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Art. 27 — Risoluzione delle controversie transnazionali
1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all’applicazione del presente decreto, per la quale risulti competente anche una Autorità di regolamentazione di un altro Stato membro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. Tali disposizioni non si applicano…
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Art. 28 — Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell’Autorità
1. Avverso i provvedimenti dell’Autorità e del Ministero è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.2. Il Ministero e l’Autorità, ciascuno per le materie di propria competenza,…
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Art. 29 — Coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri
1. Il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, assicura che l’uso dello spettro radio sia organizzato sul territorio nazionale in modo che a nessun altro Stato membro sia impedito di autorizzare sul proprio territorio l’uso di spettro radio armonizzato, in conformità del diritto dell’Unione, soprattutto a causa di interferenze transfrontaliere dannose tra Stati…
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Art. 30 — Sanzioni
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico.2. Ai soggetti che nell’ambito della procedura di cui all’articolo 22, commi 4-bis e 6, forniscono, deliberatamente o per negligenza grave, informazioni errate o incomplete, il Ministero o l’Autorità, in base alle rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa…
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Art. 31 — Danneggiamenti e turbative
1. Chiunque svolga attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica o alle opere e agli oggetti ad essi inerenti è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare disturbi…
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Art. 32 — Osservanza delle condizioni cui sono subordinati l’autorizzazione generale e i diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e conformità a obblighi specifici
1. Il Ministero e l’Autorità, per quanto di rispettiva competenza, vigilano e controllano il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione, degli obblighi specifici di cui all’articolo 13 comma 2 e dell’obbligo di utilizzare lo spettro in modo effettivo ed efficiente in conformità a quanto…
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Art. 33 — Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche
1. Il Ministero e l’Autorità, nello svolgimento dei compiti relativi al funzionamento del mercato interno indicati nel presente decreto, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all’articolo 4.2. L’Autorità contribuisce allo sviluppo del mercato interno collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione europea e con il BEREC in…
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Art. 34 — Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive
1. Quando la misura prevista dall’articolo 33, comma 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un’impresa in applicazione dell’articolo 72 o 78, in combinato disposto con gli articoli da 80 a 87 e l’articolo 93, e la Commissione europea entro il termine di un mese di cui all’articolo 32, paragrafo 3,…
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Art. 35 — Richiesta di procedura di valutazione tra pari
1. Quando intende stabilire una procedura di selezione conformemente all’articolo 67 commi 2 e 3, n relazione allo spettro radio armonizzato per cui sono state definite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità alla decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l’uso per le reti e i servizi a banda larga senza…
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Art. 36 — Assegnazione armonizzata delle frequenze radio
1. Qualora l’uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso siano state concordate e le imprese cui assegnare lo spettro radio siano state selezionate ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni dell’Unione, il Ministero concede i diritti di uso dello spettro radio secondo le modalità stabilite da tali…
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Art. 37 — Autorizzazione congiunta per la concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio
1. Il Ministero e l’Autorità per le attività di competenza possono cooperare con le Autorità competenti di uno o più Stati membri tra di loro e con il RSPG, tenendo conto dell’eventuale interesse espresso dai partecipanti al mercato, stabilendo congiuntamente gli aspetti comuni di un processo di autorizzazione e, se del caso, svolgendo congiuntamente anche…
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Art. 38 — Procedure di armonizzazione
1. Il Ministero e l’Autorità, nell’assolvimento dei propri compiti, tengono in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea di cui all’articolo 38, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, concernenti l’armonizzazione dell’attuazione delle disposizioni ed il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva stessa. Qualora il Ministero o l’Autorità decidano di non conformarsi ad una raccomandazione, ne…
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Art. 39 — Normalizzazione
1. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, vigilano sull’uso delle norme e specifiche tecniche adottate dalla Commissione europea e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l’interoperabilità dei servizi, la connettività da punto a…
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Art. 40 — Sicurezza delle reti e dei servizi
1. L’Agenzia, sentito il Ministero, per quanto di rispettiva competenza e tenuto conto delle misure tecniche e organizzative che possono essere adottate dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/1972, individua: a) adeguate e proporzionate misure di natura tecnica e organizzativa per gestire i rischi per la sicurezza delle reti…
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Art. 41 — Attuazione e controllo
1. Le misure adottate ai fini dell’attuazione del presente articolo e dell’articolo 40 sono approvate con provvedimento dell’Agenzia.2. I fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano le istruzioni vincolanti eventualmente impartite dall’Agenzia, anche con riferimento alle misure necessarie per porre rimedio a un incidente di…
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Art. 42 — Contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture
1. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio nelle bande armonizzate, che garantiscono l’uso ottimale di tali risorse, salvo quanto previsto dal comma 6, sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall’Autorità fatto salvo quanto previsto dall’allegato n. 12.2. [[COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2024, N. 48]].3.…
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Art. 43 — Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio
1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro novanta giorni dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 44, 49 e 50, nell’esaminare le domande per la concessione del…
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Art. 44 — Nuovi impianti – Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici
1. L’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie anche, l’installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare successivamente apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione…
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Art. 45 — Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti
1. Nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture con impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l’interessato trasmette all’ente locale, tramite portale telematico, una segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell’impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli…
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Art. 46 — Variazioni non sostanziali degli impianti
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non…
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Art. 47 — Impianti temporanei di telefonia mobile
1. L’interessato all’installazione e all’attivazione di impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, presenta all’Ente locale e, contestualmente,…
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Art. 48 — Ulteriori disposizioni in materia di installazione di impianti mobili di comunicazione elettronica
1. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e le modifiche delle medesime che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell’autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all’Ente nazionale per l’aviazione civile, all’Aeronautica militare e alla società ENAV Spa per eventuali accertamenti, e acquisito il preventivo parere dell’aeronautica…
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Art. 49 — Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico
1. Qualora l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l’effettuazione di scavi e l’occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza, conforme alla modulistica prevista dall’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, all’ente locale ovvero alla figura soggettiva…
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Art. 49 bis — Misure di semplificazione per impianti relativi ad opere prive o di minore rilevanza
1. Gli interventi di cui agli articoli 44 e 45 del presente codice, relativi agli impianti delle opere prive di rilevanza o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94 bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli…
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Art. 49 ter — Inefficacia del provvedimento tardivo di diniego
1. Con riferimento alle procedure di cui agli articoli da 44 a 49 del presente decreto, si applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 8-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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Art. 50 — Coubicazione e condivisione di infrastrutture
1. Se un operatore ha esercitato il diritto, in forza del diritto nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure si è avvalso di una procedura per l’espropriazione o per l’uso di una proprietà, le autorità competenti hanno la facoltà di imporre la…
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Art. 50 bis — Separazione funzionale [ABROGATO]
[1. Qualora concluda che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 46 a 50 si sono rivelati inefficaci per conseguire un’effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o carenze del mercato individuati in relazione ai mercati per la fornitura all’ingrosso di determinati prodotti di accesso, l’Autorità può, a titolo…
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Art. 50 ter — Separazione volontaria da parte di un’impresa verticalmente integrata [ABROGATO]
[1. Le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 19 informano anticipatamente e tempestivamente l’Autorità al fine di consentire alla stessa di valutare l’effetto dell’auspicata transazione, quando intendono trasferire i loro beni relativi alle reti di accesso, o una parte significativa…
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Art. 51 — Pubblica utilità – Espropriazione e diritto di prelazione legale
1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, quelli esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.2. Gli impianti di reti di comunicazioni…
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Art. 52 — Limitazioni legali della proprietà
1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all’articolo 51, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili…