Autore: blob
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Art. 272 — Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli
1. L’azione di annullamento, di nullità o di inopponibilità, fondata su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel quale ha sede legale l’impresa di assicurazione nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione, è improponibile o improcedibile nei confronti di chi, avendo beneficiato dell’atto pregiudizievole per la massa…
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Art. 271 — Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 268, in caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana i diritti e gli obblighi, nei confronti dell’impresa di…
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Art. 270 — Diritto alla compensazione nei rapporti con l’impresa di assicurazione
1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione nei rapporti con l’impresa di assicurazione secondo quanto previsto all’articolo 155 del…
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Art. 269 — Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà sul bene situato nel territorio della Repubblica
1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un contratto preliminare di acquisto ovvero un contratto di acquisto con patto di riservato dominio di un bene,…
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Art. 268 — Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica
1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica i diritti reali di terzi su beni, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati, di…
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Art. 267 — Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti finanziari
1. In caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti dell’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana: a) i rapporti di lavoro con l’impresa di assicurazione sorti in Italia; b) i contratti…
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Art. 266 — Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato
1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all’IVASS. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, viene sentito l’IVASS, che…
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Art. 265 — Liquidazione coatta di imprese non autorizzate
1. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’IVASS, dispone la liquidazione coatta dell’impresa che esercita l’attività di assicurazione o di riassicurazione senza essere stata autorizzata.2. Nel caso di assoluta mancanza di attività da liquidare l’IVASS procede alla nomina dei commissari, solo previa motivata richiesta da parte dei creditori o di altri soggetti interessati che…
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Art. 264 — Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere
1. Se un’impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l’articolo 240, comma 3.2. Se un’impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato Membro o in uno Stato terzo, ha…
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Art. 263 — Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
1. I commissari, con l’assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all’esecuzione del concordato secondo le direttive che sono stabilite dall’IVASS in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche.2. Eseguito il concordato, i commissari convocano l’assemblea dei soci perché sia deliberata la modifica dell’oggetto sociale in relazione alla revoca…
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Art. 262 — Concordato
1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero l’impresa ai sensi dell’articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell’insolvenza, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale dove l’impresa ha il centro degli interessi principali. La proposta di…
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Art. 261 — Adempimenti finali
1. Liquidato l’attivo e prima dell’ultimo riparto ai creditori, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, all’IVASS, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale.2. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione…
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Art. 260 — Ripartizione dell’attivo
1. I commissari procedono, secondo l’ordine stabilito dall’articolo 221 del codice della crisi e dell’insolvenza, alla ripartizione dell’attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell’articolo 221, comma 1, lettera…
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Art. 259 — Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione
1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato si applica l’articolo 1930 del codice civile.2. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa del riassicuratore o del riassicurato si applica l’articolo 1931 del codice civile.
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Art. 258 — Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione
1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti nell’apposito registro, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono.2. Dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, o dalla notifica all’impresa di…
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Art. 257 — Liquidazione dell’attivo
1. I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l’attivo, salve le limitazioni stabilite dall’autorità che vigila sulla liquidazione. Per gli atti previsti dall’articolo 132 del codice della crisi e dell’insolvenza, in deroga a quanto disposto dall’articolo 307, comma 2, del medesimo codice, i commissari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e…
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Art. 256 — Insinuazioni tardive
1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando non siano esauriti tutti i riparti, i creditori e i titolari di diritti reali sui beni in possesso dell’impresa, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell’articolo 252, comma 1, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i…
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Art. 255 — Appello
1. Contro la sentenza del tribunale che decide sulle cause di opposizione può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa, osservandosi per il giudizio di appello le disposizioni previste dal codice della crisi e dell’insolvenza e dal codice di procedura civile.
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Art. 254 — Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi
1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 252, comma 9.2. L’opposizione è disciplinata dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell’insolvenza.
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Art. 253 — Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri
1. All’apertura della procedura di liquidazione i commissari informano per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza indugio e individualmente, i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro.2. L’avviso indica i termini da rispettare per ottenere il riconoscimento del credito e degli eventuali…
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Art. 252 — Accertamento del passivo
1. Entro sessanta giorni dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante consegna diretta, raccomandata con avviso di ricevimento o trasmissione per via telematica, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti dell’impresa. La comunicazione s’intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni.2. La comunicazione è effettuata all’ultimo indirizzo risultante…
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Art. 251 — Adempimenti iniziali
1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l’azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano l’inventario. Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di sorveglianza e può essere presente un rappresentante dell’IVASS.2. Si applica l’articolo 235,…
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Art. 250 — Poteri e funzionamento degli organi liquidatori
1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale dell’impresa, esercitano tutte le azioni ad essa spettanti e procedono alle operazioni di accertamento del passivo e di liquidazione dell’attivo. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell’esercizio delle loro funzioni e fornisce pareri nei casi previsti dalla…
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Art. 249 — Effetti nei confronti dell’impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
1. Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta nei confronti dell’impresa non può essere promossa o proseguita alcuna azione né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale…
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Art. 248 — Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
1. Se un’impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l’impresa ha il centro degli interessi principali, su richiesta di uno o più creditori ovvero su istanza del pubblico ministero o d’ufficio, sentito l’IVASS e i rappresentanti legali dell’impresa, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza…
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Art. 247 — Adempimenti in materia di pubblicità
1. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa sono pubblicati a cura dell’IVASS nella Gazzetta Ufficiale e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e sono altresì riprodotti nel Bollettino.2. L’IVASS, qualora sia informato della liquidazione di un’impresa, che opera sul territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, dall’autorità di…
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Art. 246 — Organi della procedura
1. L’IVASS nomina uno o più commissari liquidatori ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato nell’atto di nomina. I liquidatori e il comitato di sorveglianza sono nominati per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo tenuto conto dei risultati e dell’operato degli organi della procedura.2.…
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Art. 245 — Liquidazione coatta amministrativa
1. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’IVASS, può disporre, con decreto, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa, anche quando ne sia in corso l’amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell’amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie…
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Art. 244 — Decadenza e revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di riassicurazione
1. La decadenza dall’autorizzazione rilasciata all’impresa di riassicurazione è disposta nei casi previsti dall’articolo 240, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 240, commi 2, 3, 3-bis, 4, 5 e 6, e 241, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione.2. La…
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Art. 243 — Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un’impresa di assicurazione di uno Stato terzo
1. La revoca dell’autorizzazione, rilasciata all’impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo per l’attività della sede secondaria nel territorio della Repubblica, è disposta, in conformità a quanto previsto dall’articolo 264, comma 1, nei casi e con le modalità e per gli effetti di cui all’articolo 242.2. La revoca è altresì disposta…
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Art. 242 — Revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione
1. L’autorizzazione è revocata quando l’impresa di assicurazione: a) non si attiene, nell’esercizio dell’attività, ai limiti imposti nel provvedimento di autorizzazione o previsti nel programma di attività; b) non soddisfa più alle condizioni di accesso all’attività assicurativa; c) è gravemente inadempiente alle disposizioni del presente codice; d) non rispetta il Requisito Patrimoniale Minimo ed ha…
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Art. 241 — Liquidazione ordinaria dell’impresa di assicurazione
1. L’impresa di assicurazione informa tempestivamente l’IVASS del verificarsi di una causa di scioglimento della società. L’IVASS, verificata la sussistenza dei presupposti per la liquidazione ordinaria nei casi previsti all’articolo 240, comma 1, approva, con il provvedimento di decadenza dall’autorizzazione o con altro successivo, la nomina dei liquidatori prima dell’iscrizione nel registro delle imprese degli…
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Art. 240 — Decadenza dall’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione
1. L’impresa di assicurazione decade dall’autorizzazione quando: a) non dà inizio all’attività entro i primi dodici mesi; b) rinuncia espressamente all’autorizzazione; c) non esercita l’attività per un periodo superiore a sei mesi; d) trasferisce l’intero portafoglio ad altra impresa di assicurazione; e) si verifica una causa di scioglimento della società. Qualora l’impresa non abbia dato…
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Art. 239 — Imprese di assicurazione di Stati terzi e di imprese di riassicurazione estere
1. Se un’impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana.2. Nei confronti della sede secondaria i commissari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione spettanti agli organi di amministrazione dell’impresa…
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Art. 238 — Esclusività delle procedure di risanamento
1. All’impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applicano le disposizioni dei capi I e III del titolo IV del codice della crisi e dell’insolvenza.2. All’impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica l’articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei…
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Art. 237 — Adempimenti in materia di pubblicità
1. Il decreto ministeriale di inizio e di chiusura della gestione straordinaria è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e successivamente riprodotto nel Bollettino. I provvedimenti di nomina, sostituzione o revoca degli organi della procedura sono pubblicati, a cura dell’IVASS, nel Bollettino.2. I provvedimenti di amministrazione straordinaria sono altresì pubblicati, a cura dell’IVASS, mediante estratto nella Gazzetta…
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Art. 236 — Adempimenti finali
1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull’attività svolta e li trasmettono all’IVASS.2. La chiusura dell’esercizio in corso all’inizio dell’amministrazione straordinaria è protratta ad ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono un progetto di bilancio che viene presentato all’IVASS, per…
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Art. 235 — Adempimenti iniziali
1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l’azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di sorveglianza.2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l’esecuzione delle consegne,…
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Art. 234 — Poteri e funzionamento degli organi straordinari
1. I commissari straordinari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione dell’impresa. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e ad amministrare l’impresa nell’interesse degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali, relative ai poteri di controllo spettanti ai…
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Art. 233 — Organi della procedura di amministrazione straordinaria
1. L’IVASS nomina uno o più commissari straordinari per l’amministrazione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato nell’atto di nomina.2. L’IVASS può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza nell’interesse del miglior svolgimento della procedura…
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Art. 232 — Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario
1. I provvedimenti e le procedure di gestione provvisoria e di amministrazione straordinaria sono efficaci anche nei confronti delle succursali o di qualsiasi altra presenza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane nel territorio degli altri Stati membri.2. L’IVASS informa prontamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell’avvenuta adozione di un provvedimento…
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Art. 231 — Amministrazione straordinaria
1. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’IVASS, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione quando: a) risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività dell’impresa; b) siano previste gravi perdite patrimoniali.…
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Art. 230 — Commissario per la gestione provvisoria
1. L’IVASS può disporre, quando ricorrono i presupposti per l’amministrazione straordinaria di cui all’articolo 231 e concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione . Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. I commissari, nell’esercizio delle loro…
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Art. 229 — Commissario per il compimento di singoli atti
1. L’IVASS, nel caso di grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, può disporre la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti che siano necessari per rendere la gestione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione conforme a legge.2. Il provvedimento può essere disposto decorso inutilmente il termine…
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Art. 228 — Misure a seguito della verifica di solvibilità dell’impresa controllante [ABROGATO]
[1. L’ISVAP, se in base alla verifica sulla solvibilità dell’impresa controllante di cui all’articolo 218, ritiene che la solvibilità di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210, comma 2, è compromessa o rischia di esserlo, richiede all’impresa di assicurazione o di riassicurazione o all’impresa di partecipazione assicurativa capogruppo di presentare un programma…
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Art. 227 — Misure in caso di verifica della situazione di solvibilità di gruppo
1. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, informa immediatamente l’IVASS non appena rileva che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.2. Entro due mesi dalla rilevazione dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di…
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Art. 226 bis — Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie di gruppo
1. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, si dota di procedure per individuare il deterioramento delle condizioni del gruppo finanziarie e comunica immediatamente all’IVASS il deterioramento individuato.
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Art. 226 — Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi
1. Se le autorità di vigilanza dei rispettivi Stati membri d’origine hanno adottato le misure corrispondenti a quelle previste dagli articoli 221, 222, 222 bis, 225, 240 e 242 l’IVASS vieta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede legale in altri Stati membri e che operano nel territorio della Repubblica in regime…
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Art. 225 — Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell’autorizzazione
1. In caso di revoca parziale dell’autorizzazione l’IVASS, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, delle imprese di assicurazione cedenti e dei lavoratori dipendenti, può vietare all’impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha sede nel territorio della Repubblica di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora…
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Art. 224 — Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali
1. Quando il vincolo riguardi beni immobili, l’IVASS ordina alla conservatoria dei registri immobiliari l’iscrizione di ipoteca, a favore dei crediti di assicurazione o di riassicurazione , sui beni immobili e sui diritti immobiliari di godimento dell’impresa di assicurazione e di riassicurazione che sono localizzati nel territorio della Repubblica.2. L’IVASS può ordinare l’apposizione del vincolo…
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Art. 223 ter — Piano di risanamento e piano di finanziamento
1. L’IVASS stabilisce, con regolamento, le norme di attuazione che riguardano, in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento di cui all’articolo 222 e nel piano di finanziamento di cui all’articolo 222 bis i quali devono includere, in ogni caso, almeno le seguenti indicazioni: a) le previsioni relative alle spese…
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Art. 223 bis — Misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione
1. Fatti salvi gli articoli 222 e 222 bis, se la solvibilità dell’impresa continua a deteriorarsi, l’IVASS può adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dei contraenti in caso di contratti di assicurazione o il rispetto degli obblighi derivanti da contratti di riassicurazione. Tali misure sono proporzionate e riflettono il livello e la…
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Art. 223 — Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell’impresa di assicurazione [ABROGATO]
[1. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 222, qualora i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell’impresa di assicurazione o qualora i diritti delle imprese di assicurazione cedenti siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria…
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Art. 222 ter — Limitazioni alla distribuzione di elementi dei fondi propri
1. Fatte salve le deroghe previste dalle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o del requisito minimo di solvibilità o se la distribuzione comporta detta inosservanza, l’impresa non opera distribuzioni in relazione ad elementi di fondi propri, incluse distribuzioni di utili, fino al momento in cui non…
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Art. 222 bis — Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano immediatamente l’autorità di vigilanza qualora rilevino che il Requisito Patrimoniale Minimo non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.2. Entro un mese dalla rilevazione dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, ovvero, in mancanza di comunicazione dell’impresa, su…
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Art. 222 — Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità
1. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione informa immediatamente l’IVASS non appena rilevano che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.2. Entro due mesi dalla rilevazione dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità ovvero, in mancanza di comunicazione dell’impresa, su…
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Art. 221 — Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 184, qualora l’impresa di assicurazione o di riassicurazione, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche di cui agli articoli 36, 36 bis, 36 ter, 36 quater, 36 quinquies, 36 sexies, 36 septies, 36 octies, 36 novies e 37 e sulle attività…
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Art. 220 decies — Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie
1. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione si dota di procedure per individuare il deterioramento delle proprie condizioni finanziarie e comunica immediatamente all’IVASS il deterioramento individuato.
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Art. 220 novies — Misure correttive sul gruppo
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 227, se le imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo non rispettano i requisiti di cui al presente Titolo o se i requisiti sono rispettati ma la solvibilità è comunque a rischio o se le operazioni infragruppo o le concentrazioni dei rischi minacciano la situazione finanziaria delle imprese…
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Art. 220 octies — Insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo
1. Nel caso in cui sia stata accertata l’insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo ovvero non ricorrono le altre condizioni di cui all’articolo 220 septies, si applicano in quanto compatibili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate italiane di cui all’articolo 210, comma 1, lettera c), gli strumenti di vigilanza sul…
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Art. 220 septies — Sussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo
1. Nel caso in cui sia stata accertata la sussistenza di un regime di vigilanza sul gruppo equivalente, l’IVASS, tenendo conto degli orientamenti e delle decisioni assunte a livello comunitario, può non applicare le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice e basarsi sulla vigilanza esercitata dall’Autorità di vigilanza dello Stato terzo…
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Art. 220 sexies — Verifica dell’equivalenza: livelli
1. Se la società controllante di cui all’articolo 210, comma 1, lettera c), è una società controllata da un’altra società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo o da un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in uno Stato terzo, l’IVASS effettua la verifica dell’equivalenza in…
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Art. 220 quinquies — Verifica dell’equivalenza del regime di vigilanza sul gruppo
1. Nel caso di cui all’articolo 210, comma 1, lettera c), l’IVASS verifica che le imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate italiane siano soggette da parte dell’autorità di vigilanza dello Stato terzo a disposizioni di vigilanza sul gruppo equivalenti a quelle esercitate sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane ai sensi del presente…
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Art. 220 quater — Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato terzo
1. Se l’ultima società controllante di cui all’articolo 210, comma 2, è controllata da un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un’altra società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo, l’IVASS applica al sottogruppo nazionale con a capo l’ultima società controllante italiana le disposizioni sulla vigilanza…
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Art. 220 ter — Disciplina applicabile al sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro
1. La scelta del metodo di calcolo della solvibilità di gruppo di cui all’articolo 216 sexies, comma 1, lettera a) e b), effettuata dall’autorità di vigilanza sul gruppo a capo del quale vi è un’ultima società controllante con sede in un altro Stato membro, è riconosciuta come determinante e applicata dall’IVASS.2. L’autorizzazione a calcolare il…
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Art. 220 bis — Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro
1. Se l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, è controllata da un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un’altra società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in un altro Stato membro, l’IVASS applica al sottogruppo nazionale con a capo livello l’ultima società controllante italiana le…
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Art. 220 — Accordi per la concessione di esoneri [ABROGATO]
[1. Se un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210, comma 1, è controllata da un’altra impresa di assicurazione o da un’impresa di riassicurazione o da un’impresa di partecipazione assicurativa aventi sede legale in un altro Stato membro, l’ISVAP può esonerare l’impresa di cui all’articolo 210, comma 1, dall’obbligo di calcolare la situazione…
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Art. 219 — Calcolo della situazione di solvibilità corretta [ABROGATO]
[1. L’ISVAP disciplina con regolamento: a) i metodi di calcolo della solvibilità corretta, i criteri di valutazione delle attività e delle passività, i termini e le modalità delle comunicazioni da effettuare periodicamente, i casi di esonero dall’obbligo di calcolo della solvibilità corretta per le imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate; b) il…
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Art. 218 — Verifica della solvibilità dell’impresa controllante [ABROGATO]
[1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210, comma 2, effettuano una verifica della solvibilità dell’impresa controllante secondo le disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento. 2. Se un’impresa di partecipazione assicurativa, un’impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo è a sua volta controllata da una o…
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Art. 217 septies — Gestione centralizzata del rischio: imprese di assicurazione o riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista
1. Gli articoli 217 bis, 217 ter, 217 quater, 217 quinquies, art. 217 sexies del codice ass. private si applicano alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista.
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Art. 217 sexies — Gestione centralizzata del rischio: fine delle deroghe per l’impresa controllata
1. Le disposizioni, di cui agli articoli 217 quater e 217 quinquies cessano di essere applicabili quando: a) la condizione di cui all’articolo 217 bis, comma 1, lettera a), non è più soddisfatta; b) la condizione di cui all’articolo 217 bis, comma 1, lettera b), non è più soddisfatta e l’ultima impresa di assicurazione o…
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Art. 217 quinquies — Gestione centralizzata del rischio: inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo
1. In caso di inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e fatto salvo l’articolo 222, l’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa di assicurazione o riassicurazione controllata trasmette senza indugio al collegio delle autorità di vigilanza il piano di risanamento presentato dall’impresa controllata per ristabilire, entro sei mesi dal rilevamento dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale di…
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Art. 217 quater — Gestione centralizzata del rischio: determinazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 207 octies il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’impresa di assicurazione o riassicurazione controllata di cui all’articolo articolo 217 bis è calcolato secondo quanto previsto dai commi 2, 4, 5 e 6 del presente articolo.2. Nell’ipotesi in cui il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’impresa di assicurazione o riassicurazione controllata è…
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Art. 217 ter — Gestione centralizzata del rischio: procedura di autorizzazione
1. La richiesta di autorizzazione all’applicazione della vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata dei rischi è presentata all’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa di assicurazione o riassicurazione controllata. Tale autorità informa gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza e presenta loro immediatamente la domanda completa.2. Le autorità di vigilanza interessate…
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Art. 217 bis — Gestione centralizzata del rischio: condizioni per la vigilanza sulla solvibilità sul gruppo
1. Le previsioni di cui agli articoli 217 quater e 217 quinquies si applicano all’impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: a) l’impresa di assicurazione o riassicurazione controllata è inclusa nell’area di vigilanza sul gruppo esercitata dall’autorità di vigilanza dello Stato…
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Art. 217 — Solvibilità corretta delle imprese di assicurazione [ABROGATO]
[1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210, comma 1, calcolano la situazione di solvibilità corretta secondo le disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento. 2. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta, fatta salva l’eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo, non si tiene conto delle…
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Art. 216 decies — Processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo
1. L’adempimento degli obblighi in materia di sistema di governo societario, di valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo, di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo, di calcolo della solvibilità di gruppo di cui al presente Capo, sono soggetti al processo di controllo prudenziale da parte dell’IVASS.
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Art. 216 novies — Informativa sulla solvibilità di gruppo, la condizione finanziaria e la struttura del gruppo
1. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, pubblica una relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo, secondo i principi di cui agli articoli 47 septies, 47 octies, 47 novies e 47 decies.2. La società controllante può, con il parere favorevole dell’IVASS, presentare un’unica relazione sulla solvibilità…
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Art. 216 octies — Informativa all’IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo
1. Al fine di consentire all’IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale a livello di gruppo, l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, trasmette periodicamente all’IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui al presente Titolo, stabilite con regolamento. Si applica l’articolo 190, commi 1-bis e 1-ter.2.…
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Art. 216 septies — Maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato
1. L’IVASS, al fine di determinare se il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato riflette adeguatamente il profilo di rischio del gruppo, tiene in particolare considerazione i casi in cui le circostanze di cui all’articolo 47 sexies, comma 1, lettere a), b) e c), potrebbero verificarsi a livello di gruppo, segnatamente qualora: a) un…
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Art. 216 sexies — Calcolo della situazione di solvibilità di gruppo
1. L’IVASS stabilisce con regolamento i criteri e le modalità del calcolo della solvibilità di gruppo ed in particolare: a) le disposizioni relative ai metodi di calcolo della solvibilità di gruppo, in particolare al metodo basato sul bilancio consolidato, alla frequenza del calcolo, all’inclusione della quota proporzionale, all’eliminazione del doppio computo di fondi propri ammissibili,…
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Art. 216 quinquies — Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato
1. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, assicura la costante disponibilità in seno al gruppo di fondi propri ammissibili che siano sempre almeno uguali al Requisito Patrimoniale di Solvibilità.2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato è come minimo pari alla somma dei seguenti elementi: a) il Requisito Patrimoniale Minimo,…
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Art. 216 quater — Frequenza del calcolo
1. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, calcola e comunica all’IVASS la situazione di solvibilità di gruppo almeno una volta all’anno. Nel caso in cui la società controllante non è un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, l’IVASS designa, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, la società…
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Art. 216 ter — Vigilanza sulla solvibilità di gruppo
1. Il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato secondo le disposizioni stabilite dall’IVASS con regolamento.2. Il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato dall’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, a partire dal bilancio consolidato. La solvibilità di gruppo dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante è data dalla differenza tra:…
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Art. 216 bis — Poteri dell’IVASS sulle operazioni infragruppo
1. Se risulta che un’operazione infragruppo determina o rischia di determinare gli effetti negativi di cui all’articolo 215 quinquies, comma 3 o arreca o rischia di arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o per gli interessi delle imprese di assicurazione e riassicurazione cedenti, l’IVASS può, secondo…
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Art. 216 — Comunicazione delle operazioni infragruppo
1. L’impresa di assicurazione o riassicurazione segnala all’IVASS, ad intervalli regolari e almeno una volta l’anno, ogni operazione infragruppo significativa effettuata ai sensi dell’articolo 215 quinquies, comma 1.2. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione segnala all’IVASS con la massima tempestività le operazioni infragruppo molto significative.3. L’IVASS individua con regolamento, avuto riguardo alla tipologia e alla…
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Art. 215 quinquies — Operazioni infragruppo
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane sono soggette alla vigilanza dell’IVASS sulle operazioni infragruppo, anche realizzate con l’impresa di partecipazione assicurativa mista.2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione si dotano, nell’ambito del sistema di governo societario, di adeguati meccanismi di segnalazione e contabili, per consentire l’accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e…
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Art. 215 quater — Vigilanza sulla concentrazione di rischi
1. Le concentrazioni dei rischi a livello di gruppo sono oggetto di vigilanza da parte dell’IVASS al fine di accertare che tali concentrazioni non producano effetti negativi sulla solvibilità del gruppo o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese coinvolte.2. L’IVASS individua…
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Art. 215 ter — Valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo
1. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, procede alla valutazione richiesta dall’articolo 30 ter a livello di gruppo.2. Qualora il calcolo della solvibilità a livello di gruppo sia effettuato conformemente al metodo del bilancio consolidato di cui agli articoli 216 ter, comma 2, e 216 quinquies, l’ultima società controllante italiana fornisce…
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Art. 215 bis — Sistema di governo societario di gruppo
1. Il gruppo si dota di un sistema di governo societario coerente con le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, e con le relative disposizioni di attuazione dettate dall’IVASS con regolamento.2. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, è responsabile dell’attuazione delle disposizioni in materia di sistema di…
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Art. 215 — Operazioni infragruppo rilevanti [ABROGATO]
[1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, sono soggette alla vigilanza dell’ISVAP sulle operazioni infragruppo che sono realizzate tra le medesime entità e le…
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Art. 214 ter — Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi
1. Le valutazioni di equivalenza di cui agli articoli 216 sexies, comma 1, lettera e), e 220 septies, comma 1, sono effettuate dall’IVASS in conformità e nei limiti previsti dalle disposizioni dell’Unione europea.
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Art. 214 bis — Potere di indirizzo
1. L’IVASS, al fine di assicurare una sana e prudente gestione del gruppo ed evitare ostacoli all’esercizio dei poteri di vigilanza, può impartire all’ultima società controllante di cui all’articolo 210, comma 2, con regolamento o con provvedimenti di carattere particolare, disposizioni concernenti le società di cui all’articolo 210 ter, comma 2, individualmente o complessivamente considerate,…
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Art. 214 — Vigilanza ispettiva
1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni relative alla vigilanza sul gruppo di cui al presente Titolo l’IVASS può effettuare ispezioni direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le società del gruppo.2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell’esattezza dei dati…
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Art. 213 — Vigilanza informativa
1. Le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell’ambito della vigilanza sul gruppo, le loro società partecipate o controllate e le loro società partecipanti o controllanti scambiano informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sul gruppo.2. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, trasmette all’IVASS con le modalità e i termini stabiliti con…
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Art. 212 bis — Poteri dell’IVASS
1. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, l’IVASS esercita le seguenti funzioni: a) effettua, secondo le modalità di cui all’articolo 47 quinquies il processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all’articolo 216 decies e valuta la situazione finanziaria del gruppo; b) valuta l’osservanza da parte del gruppo delle disposizioni in materia di solvibilità, di…
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Art. 212 — Procedure di controllo interno [ABROGATO]
[1. Le imprese di cui all’articolo 210 instaurano adeguate procedure di controllo interno, individuando una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell’esercizio della vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione o di riassicurazione . 2. Le imprese di cui all’articolo 211, comma 1, sono tenute a fornire alla capogruppo le informazioni…
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Art. 211 — Area della vigilanza supplementare [ABROGATO]
[1. Sono incluse nell’area della vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione o di riassicurazione : a) le imprese controllate o partecipate dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210; b) le imprese controllanti o partecipanti nell’impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210; c) le imprese controllate o partecipate da un’impresa controllante…
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Art. 210 quater — Esclusione dall’area di vigilanza sul gruppo
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 216 sexies, comma 1, lettera f), l’IVASS può escludere dall’area della vigilanza di gruppo di cui all’articolo 210 la società con sede legale in uno Stato terzo in cui sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie.2. L’IVASS può escludere una società del gruppo dall’area della vigilanza di gruppo…
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Art. 210 ter — Albo delle società capogruppo
1. L’ultima società controllante italiana, di cui all’articolo 210, comma 2, è iscritta in un apposito albo delle società capogruppo italiane tenuto dall’IVASS.2. La società capogruppo comunica all’IVASS l’elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e le società strumentali, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista controllate intermedie.3. La società…