Autore: blob
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Art. 274 ter — Soggetti aderenti e natura del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
1. Le imprese di assicurazione italiane autorizzate ad esercitare l’attività in uno o più dei rami vita e gli iscritti al registro di cui all’articolo 109, quando l’importo dei premi annui, raccolti o intermediati, nei rami vita è pari o superiore a 50 milioni di euro, aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita.2.…
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Art. 274 quater — Dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
1. Il Fondo ha una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passività e comunque pari almeno allo 0,4 per cento dell’importo delle riserve tecniche dei rami vita, calcolate secondo le disposizioni di cui al titolo III, capo II, o secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all’ordinamento dell’Unione europea, detenute dalle imprese aderenti al 31…
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Art. 274 quinquies — Finanziamento del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e investimento delle risorse
1. Per costituire la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per l’ammontare determinato dal Fondo stesso ai sensi del comma 2 e di anno in anno comunicato agli aderenti. I contributi possono assumere la forma di impegni irrevocabili di pagamento ed esigibili nei casi previsti…
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Art. 274 sexies — Interventi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita tutela gli aventi diritto alle prestazioni protette nei confronti delle imprese aderenti, ivi incluse quelle che aderiscono ai sensi dell’articolo 274 ter, comma 5. Il Fondo, a tal fine: a) effettua, nei limiti e secondo le modalità indicati negli articoli 274 septies e 274 octies, pagamenti…
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Art. 274 septies — Prestazioni protette ammissibili
1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, fatto salvo quanto previsto al comma 3, liquida le prestazioni protette entro l’importo massimo di euro 100.000 per ciascun avente diritto.2. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 1: a) le prestazioni protette a cui hanno diritto due o più soggetti come partecipanti…
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Art. 274 octies — Modalità di esecuzione delle prestazioni protette nei casi di liquidazione coatta amministrativa
1. Il pagamento è effettuato entro novanta giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 247, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al Fondo. A tal fine, l’impresa aderente posta in liquidazione coatta amministrativa trasmette tempestivamente al Fondo le informazioni necessarie in merito alle prestazioni protette su…
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Art. 274 novies — Obblighi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita: a) dispone di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento dell’attività; b) effettua con regolarità, almeno ogni cinque anni, prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi di cui all’articolo 274 sexies. A tal fine esso può…
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Art. 274 decies — Informazioni da fornire al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini dell’esecuzione delle prestazioni protette.
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Art. 274 undecies — Poteri dell’IVASS
1. L’IVASS, avendo riguardo alla tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative e alla capacità del Fondo di eseguire le prestazioni protette: a) approva lo statuto, a condizione che il Fondo stesso presenti caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dal presente capo e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul…
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Art. 274 duodecies — Esclusione dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
1. Gli aderenti possono essere esclusi dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall’adesione al Fondo stesso.2. L’inadempimento è contestato dal Fondo, previo assenso dell’IVASS, concedendo agli aderenti un termine di sei mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un periodo non…
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Art. 274 terdecies — Interventi finanziati su base volontaria
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 274 sexies, comma 1, lettera c), e per le stesse finalità ivi indicate, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra gli aderenti, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dagli aderenti stessi e senza ricorso alla…
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Art. 274 quaterdecies — Costituzione di ulteriori Fondi di garanzia assicurativa dei rami vita
1. Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, i soggetti di cui all’articolo 274 ter possono costituire ed aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalità e caratteristiche del Fondo previste dall’articolo 274 sexies.2. L’adesione ad uno degli schemi di cui al comma 1 è equivalente a…
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Art. 275 — Amministrazione straordinaria dell’ultima società controllante italiana
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, si applicano le norme del capo II del presente titolo.2. L’amministrazione straordinaria della società di cui al comma 1, oltre che nei casi previsti dall’articolo 231, può essere disposta quando: a) risultino gravi inadempienze nell’esercizio dell’attività di…
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Art. 276 — Liquidazione coatta amministrativa dell’ultima società controllante italiana
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, all’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, si applicano le norme del capo IV del presente titolo.2. La liquidazione coatta amministrativa della società di cui al comma 1, oltre che nei casi previsti dall’articolo 245, può essere disposta quando le inadempienze nell’esercizio dell’attività di direzione…
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Art. 277 — Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo di cui all’articolo 210 ter, comma 2, si applicano, ove ne ricorrono i presupposti, le norme del capo II del presente titolo. L’amministrazione…
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Art. 278 — Liquidazione coatta amministrativa delle società del gruppo assicurativo
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società di cui all’articolo 210 ter, comma 2, del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del capo…
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Art. 279 — Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo
1. Quando l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo di cui all’articolo 210 ter, comma 2, sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data comunicazione all’IVASS a cura…
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Art. 280 — Disposizioni comuni agli organi delle procedure
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 233 e 246, le medesime persone possono essere nominate negli organi dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di società del gruppo di cui all’articolo 210 ter, comma 2, quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.2. Il commissario che in una determinata operazione ha un…
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Art. 281 — Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale
1. Quando l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l’azione revocatoria prevista dall’articolo 276, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente il tribunale dove tale società controllante ha il centro degli interessi principali.2. Quando…
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Art. 282 — Gruppi e società non iscritte all’albo
1. Le disposizioni degli articoli di cui al presente capo si applicano anche nei confronti delle società per le quali, pur non essendo intervenuta l’iscrizione, ricorrano le condizioni per l’inserimento nell’albo di cui all’articolo 210 ter.
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Art. 283 — Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato; b) il veicolo o natante non…
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Art. 283 bis — Obblighi di informativa a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada
1. Fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 247, il Fondo di garanzia per le vittime della strada informa tempestivamente i corrispondenti organismi degli Stati membri dell’apertura della procedura di liquidazione di un’impresa avente sede legale nel territorio della Repubblica e autorizzata all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione…
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Art. 284 — Sinistri causati da natanti in altro Stato membro
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è tenuto altresì, in conformità all’articolo 283, comma 1, lettera c-bis), a risarcire i danni derivanti dai sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da natanti ivi immatricolati che siano assicurati presso un’impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato…
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Art. 285 — Fondo di garanzia per le vittime della strada
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, dalla CONSAP con l’assistenza di un apposito comitato.1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 coopera, quando necessario, con gli omologhi organismi degli altri Stati membri, con gli organismi di compensazione istituiti ai sensi dell’articolo…
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Art. 286 — Liquidazione dei danni a cura dell’impresa designata
1. La liquidazione dei danni per i sinistri di cui all’articolo 283, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), d-bis) e d-ter), è effettuata a cura di un’impresa designata dall’IVASS secondo quanto previsto nel regolamento adottato dal Ministro delle imprese e del made in Italy. L’impresa provvede alla liquidazione dei danni anche per i…
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Art. 287 — Esercizio dell’azione di risarcimento
1. Nelle ipotesi previste dall’articolo 283, comma 1, lettere a), b), c-bis), d), d-bis) e d-ter), l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia…
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Art. 288 — Diritti dei danneggiati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della Strada
1. I danneggiati da veicoli assicurati con imprese con sede legale nel territorio della Repubblica che esercitano i rami di responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti soggette a procedure di cui all’articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), possono far valere, nei limiti delle somme indicate dall’articolo 283, comma 4, i…
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Art. 289 — Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti
1. Le sentenze ottenute dal danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione sono opponibili, se passate in giudicato prima che sia stato pubblicato il decreto di liquidazione coatta, all’impresa designata per il risarcimento dei danni entro i limiti fissati dall’articolo 283, comma 4.2. Se il decreto di liquidazione coatta interviene prima della formazione del giudicato, il…
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Art. 290 — Prescrizione dell’azione
1. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa designata, nei casi previsti dall’articolo 283, comma 1, lettere a), b) , d), d-bis) e d-ter) , è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.2. L’azione che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa designata, nel caso previsto dall’articolo 283, comma…
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Art. 291 — Pluralità di danneggiati e supero del massimale
1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro ed il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’impresa designata sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza del limite di risarcibilità rispettivamente indicato dai commi 3 o 4 dell’articolo 283.2. L’impresa designata che, decorsi trenta giorni dall’incidente…
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Art. 292 — Diritto di regresso e di surroga dell’impresa designata
1. L’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall’articolo 283, comma 1, lettere a) b) , d), d-bis) e d-ter) , ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.2. Nel caso previsto dall’articolo 283,…
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Art. 293 — Liquidazione dei danni a cura del commissario dell’impresa in liquidazione coatta
1. Il commissario dell’impresa in liquidazione può essere autorizzato, nel decreto che dispone la liquidazione coatta, a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed in deroga all’articolo 286, comma 1, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto…
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Art. 294 — Esercizio dell’azione di risarcimento
1. Gli aventi diritto al risarcimento dei danni presentano al commissario la domanda di risarcimento, a mezzo raccomandata, anche se sia stata precedentemente inviata all’impresa posta in liquidazione coatta.2. Nessuna azione per il risarcimento può essere proposta nei confronti della procedura prima che siano decorsi sei mesi dalla richiesta. Le sentenze e gli altri provvedimenti…
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Art. 295 — Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada
1. Gli assicurati con imprese che esercitano l’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate nell’articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP – Fondo di garanzia…
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Art. 296 — Organismo di indennizzo italiano
1. Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è riconosciuta la funzione di Organismo di indennizzo italiano. Per l’esercizio delle funzioni di cui al all’articolo 297, comma 1-bis, la CONSAP utilizza il contributo di cui all’articolo 285, comma 3-bis.2. L’Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento delle sue funzioni può…
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Art. 297 — Ambito di intervento dell’Organismo di indennizzo italiano
1. L’Organismo di indennizzo italiano è incaricato di risarcire gli aventi diritto che abbiano residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro e provocati dall’uso di: a) un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in altro Stato membro e stazionante in un…
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Art. 298 — Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati
1. Nei casi previsti dall’articolo 297, commi 1, lettera a), e 2, gli aventi diritto possono presentare all’Organismo di indennizzo italiano richiesta di risarcimento: a) qualora l’impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano fornito una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta di risarcimento…
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Art. 299 — Rimborsi tra organismi di indennizzo
1. L’Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto secondo quanto stabilito dall’articolo 298, acquisisce un credito, nei confronti dell’Organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede lo stabilimento dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro, per quanto anticipato a titolo di…
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Art. 300 — Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati
1. Nei casi previsti dall’articolo 297, comma 1, lettere b) e c), l’Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, ne informa immediatamente: a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che ha causato il sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di un veicolo non assicurato, nonché il Fondo…
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Art. 301 — Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada rimborsa l’organismo di indennizzo dello Stato membro nel quale gli aventi diritto al risarcimento risiedono della somma con la quale il predetto organismo ha risarcito tali aventi diritto, nonché delle spese dirette e indirette di cui all’articolo 300, comma 3, nei seguenti casi: a) sinistri…
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Art. 302 — Ambito di intervento
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati nell’esercizio dell’attività venatoria per i quali vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui: a) l’esercente l’attività venatoria non sia identificato; b) l’esercente l’attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall’assicurazione obbligatoria per la responsabilità…
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Art. 303 — Fondo di garanzia per le vittime della caccia
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, dalla CONSAP con l’assistenza di un apposito comitato.2. Il Ministro dello sviluppo economico disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime…
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Art. 304 — Diritto di regresso e di surroga
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti all’articolo 302, comma 1, lettere a) e b), ha azione di regresso nei confronti del responsabile del danno per il recupero dell’indennizzo pagato, nonché degli interessi e delle spese.2. Nel caso previsto…
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Art. 305 — Attività abusivamente esercitata
1. Chiunque svolge attività assicurativa o riassicurativa in difetto di autorizzazione è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro ventimila ad euro duecentomila.2. Chiunque esercita l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in difetto di iscrizione al registro di cui all’articolo 109 è punito con la reclusione da…
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Art. 306 — Impedimenti all’esercizio delle funzioni di vigilanza
1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza con il rifiuto dell’accesso ai locali o con il diniego all’ordine di esibizione della documentazione concernente l’attività assicurativa o riassicurativa o di intermediazione assicurativa o riassicurativa, che viene opposto ai funzionari dell’IVASS incaricati di accertare i fatti che possono…
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Art. 307 — Collaborazione con la Guardia di finanza
1. Nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, l’IVASS può avvalersi della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza…
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Art. 308 — Abuso di denominazione assicurativa
1. L’uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole assicurazione, riassicurazione, impresa o compagnia di assicurazione, impresa o compagnia di riassicurazione, mutua assicuratrice ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività assicurativa o riassicurativa è vietato ai soggetti diversi,…
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Art. 308 bis — Inottemperanza alle richieste dell’IVASS o ritardo dell’esercizio delle funzioni di vigilanza
1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 306 e dall’articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste dell’IVASS ovvero ritarda l’esercizio delle sue funzioni è punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinque milioni e, se persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro…
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Art. 309 — Attività oltre i limiti consentiti [ABROGATO]
[1. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi e che esercitano l’attività assicurativa oltre i limiti dell’autorizzazione in violazione degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28 e 29, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila. Le imprese che…
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Art. 310 — Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci percento del fatturato per le seguenti violazioni: a) inosservanza degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 30, 30 bis, 30 ter, 30 quater, 30 quinquies, 30 sexies, 30 septies, 30 octies, 30 novies, 32, 33, 35 bis, 35…
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Art. 310 bis — Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre
1. L’inosservanza dell’articolo 132, commi 1, 1-bis e 1-ter, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro quindicimila.2. La violazione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro un milione ad euro cinque milioni qualora attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a singole…
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Art. 310 ter — Scatole nere e altri dispositivi elettronici
1. Il mancato adeguamento, da parte dell’impresa di assicurazione o del provider di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto all’articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di tremila euro…
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Art. 310 quater — Obblighi di comunicazione alle banche dati
1. L’omissione, l’incompletezza, l’erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all’articolo 134, comma 2, o all’articolo 135, comma 2, o all’articolo 154, commi 4 e 5, o alle relative norme di attuazione, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all’articolo 311 septies, comma 1, decorrente dal sessantesimo…
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Art. 310 quinquies — Inosservanza dei provvedimenti cautelari e interdittivi
1. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi degli articoli 182 e 184 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all’articolo 310, comma 2.
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Art. 311 — Assetti proprietari
1. L’omissione l’incompletezza o l’erroneità delle comunicazioni prescritte dagli articoli 69, 70, comma 1, 71, 74, comma 1 e 79, compresa anche l’intenzione di assumere la partecipazione di controllo, o dalle relative norme di attuazione è punita, se commessa da una persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di…
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Art. 311 bis — Principio della rilevanza della violazione
1. Le sanzioni previste dall’articolo 310, comma 1, 310 bis, comma 1, e dall’articolo 310 quater si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dall’IVASS con regolamento tenendo conto dell’incidenza delle condotte sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio…
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Art. 311 ter — Ordine di porre termine alle violazioni
1. Per le violazioni previste dall’articolo 310, comma 1, lettera a), e per quelle di cui alla lettera c), limitatamente all’articolo 183, l’IVASS può, in alternativa all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti dell’impresa una sanzione consistente nell’ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l’adempimento .2.…
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Art. 311 quater — Accertamento unitario per violazioni della stessa indole
1. Per l’inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, 127, comma 3, limitatamente al certificato di assicurazione, 134, ad eccezione del comma 2, 146, 148, 149, 150, 152, comma 5, e 183, o delle relative norme di attuazione, I’IVASS provvede all’accertamento unitario delle violazioni della stessa indole, come definite all’articolo 8-bis, della legge n. 689 del…
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Art. 311 quinquies — Criteri per la determinazione delle sanzioni
1. Nella determinazione dell’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste per le violazioni non riguardanti la distribuzione assicurativa l’IVASS considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) la gravità e la durata…
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Art. 311 sexies — Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 325, comma 1 circa la responsabilità delle imprese nei confronti delle quali sono accertate le violazioni, per l’inosservanza delle norme richiamate nell’articolo 310, comma 1, lettera a) si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro nei confronti…
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Art. 311 septies — Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative alle imprese e agli esponenti aziendali o al personale
1. L’IVASS, fermo restando quanto previsto dagli articoli 310 quater, 311 bis e 311 quater, nel termine di centoventi giorni dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all’estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione.2. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione…
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Art. 312 — Comunicazioni per la vigilanza di gruppo [ABROGATO]
[1. L’omissione delle comunicazioni di cui all’articolo 213 o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. L’incompletezza o l’erroneità della comunicazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.2. L’omissione delle comunicazioni di cui all’articolo 216, comma 2, o…
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Art. 313 — Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto [ABROGATO]
[1. L’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 131 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.]
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Art. 314 — Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre e divieto di abbinamento [ABROGATO]
[1. Il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre di cui all’articolo 132, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro quindicimila.2. La violazione o l’elusione dell’obbligo a contrarre di cui all’articolo 132, comma 1, che sia attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati…
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Art. 315 — Procedure liquidative [ABROGATO]
[1. Nei casi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o dalle disposizioni di attuazione la formulazione dell’offerta o la corresponsione della somma che siano effettuate fino a centoventi giorni dalla scadenza del termine utile ovvero la mancata comunicazione del diniego dell’offerta nel medesimo termine è punita: a) in caso di ritardo fino a trenta…
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Art. 316 — Obblighi di comunicazione [ABROGATO]
[1. L’omissione, l’incompletezza, l’erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all’articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all’articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un’unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a…
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Art. 317 — Altre violazioni [ABROGATO]
[1. L’inosservanza degli articoli 133, 134, commi 2 e 3, 146 e 148, comma 11, o delle relative norme di attuazione, è punita, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro settemilacinquecento.2. L’inosservanza dell’obbligo di consegna del contrassegno o del certificato di assicurazione o dell’attestazione sullo stato del rischio è punita con la…
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Art. 318 — Pubblicità di prodotti assicurativi [ABROGATO]
[1. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 182, commi 1 e 3, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.2. La diffusione di annunci pubblicitari effettuata in violazione dei provvedimenti cautelari e interdittivi adottati ai sensi dell’articolo 182, commi 4 e 5, è punita…
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Art. 319 — Regole di comportamento [ABROGATO]
[1. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 183 o delle relative norme di attuazione quando la commercializzazione riguarda prodotti assicurativi di cui all’articolo 2, comma 1, ad eccezione del ramo VI, o all’articolo 2, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.2. La violazione dei provvedimenti interdittivi e…
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Art. 320 — Nota informativa [ABROGATO]
[1. Chiunque ometta la consegna della nota informativa di cui all’articolo 185 prima della conclusione del contratto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro venticinquemila.]
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Art. 321 — Doveri degli organi di controllo
1. Ai componenti degli organi di controllo di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall’articolo 190, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.2. La medesima sanzione si applica ai componenti dei corrispondenti organi delle società che controllano un’impresa di assicurazione o…
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Art. 322 — Doveri del revisore legale e della società di revisione legale
1. Il revisore legale e i legali rappresentanti della società di revisione legale di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall’articolo 190, commi 1, 2 e 4, sono segnalati dall’IVASS alla CONSOB ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.2. La medesima segnalazione è disposta nei confronti del revisore legale e…
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Art. 323 — Doveri dell’attuario revisore e dell’attuario incaricato [ABROGATO]
[1. All’attuario incaricato dalla società di revisione di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che omette le comunicazioni previste dall’articolo 190, commi 1, 2 e 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. All’attuario incaricato dal revisore legale o dalla società di revisione legale di un’impresa di assicurazione o di…
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Art. 324 — Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dagli intermediari
1. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi, ivi inclusi quelli a titolo accessorio che nell’ambito delle attività di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi e di investimento assicurativi violano gli articoli 10 quater, 30 decies, 107, comma 5, 109, commi 2, ultimo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-sexies, 4-septies e 6, 109 bis, 110, commi 2…
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Art. 324 bis — Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dalle imprese
1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione che nell’ambito delle attività di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi o di investimento assicurativi, violano gli articoli 10 quater, 30 decies, 107, comma 5, 109, comma 1-bis, e commi 4, ultimo periodo, nonché 4-ter e 6, 111, commi 1 e 2, 114 bis, 119, comma…
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Art. 324 ter — Principio della rilevanza della violazione
1. Le sanzioni previste dagli articoli 324 e 324 bis si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dall’IVASS con regolamento tenendo conto dell’incidenza delle condotte sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative e sull’esercizio delle funzioni di vigilanza.2. La disposizione di cui al comma 1 non…
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Art. 324 quater — Ordine di porre termine alle violazioni
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 324 ter, per le violazioni previste dagli articoli 324 e 324 bis, l’IVASS in relazione alla tipologia e modalità della violazione può, in alternativa all’applicazione delle sanzioni amministrative ivi previste, applicare nei confronti dell’impresa o dell’intermediario una sanzione consistente nell’ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da…
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Art. 324 quinquies — Accertamento unitario delle violazioni della stessa indole
1. Per l’inosservanza degli articoli, 119 bis, comma 1, 119 ter, 120, 120 bis, 120 quater, 121, 131, 170, 185, 185 bis e 185 ter, o delle relative norme di attuazione, da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, l’IVASS provvede all’accertamento unitario delle violazioni della stessa indole, come definita dall’articolo 8-bis della legge 24…
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Art. 324 sexies — Criteri per la determinazione delle sanzioni
1. Nella determinazione del tipo e dell’ammontare delle sanzioni amministrative o della durata delle sanzioni accessorie previste per le violazioni in materia di distribuzione assicurativa, l’IVASS considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) la gravità e…
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Art. 324 septies — Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale delle imprese e delle società di intermediazione assicurativa o riassicurativa
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 325, comma 1 circa la responsabilità delle imprese nei confronti delle quali sono accertate le violazioni, per l’inosservanza delle norme richiamate nell’articolo 324 bis, comma 1, si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro settecentomila nei confronti dei soggetti che…
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Art. 324 octies — Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari e degli esponenti aziendali o del personale della società di intermediazione assicurativa o riassicurativa
1. L’IVASS, fermo restando quanto previsto dagli articoli 324 ter e 324 quinquies, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 324, 324 quater nei confronti degli intermediari e 324 septies, comma 5, nel termine di centoventi giorni dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all’estero, provvede alla…
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Art. 324 novies — Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti delle imprese e degli esponenti aziendali e del personale
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 324 ter e 324 quinquies, ai fini dell’irrogazione alle imprese delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 324 bis, 324 quater nei confronti delle imprese e all’articolo 324 septies, commi 1, 2, 3 e 4, si applica la disciplina di cui all’articolo 311 septies .
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Art. 325 — Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Ad eccezione delle sanzioni di cui al capo V, irrogate nei confronti delle persone fisiche responsabili della violazione, le sanzioni pecuniarie sono applicate nei confronti delle imprese e degli intermediari responsabili della violazione.2. [Qualora i soggetti di cui al comma 1 dimostrino che la violazione è stata commessa da propri dipendenti o collaboratori, con…
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Art. 325 bis — Nozione di fatturato
1. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Codice, per fatturato si intende il fatturato totale annuo risultante dall’ultimo bilancio disponibile, approvato dall’organo competente, così come definito dalle disposizioni attuative dettate dall’IVASS. Ove il fatturato non sia, per qualsiasi motivo, determinabile, la sanzione applicabile è compresa tra un minimo di euro 5.000,00…
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Art. 325 ter — Pubblicazione delle sanzioni
1. I provvedimenti di applicazione delle sanzioni, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati per estratto nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS. L’IVASS, tenuto conto della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità…
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Art. 325 quater — Comunicazione all’AEAP delle sanzioni applicate per le violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo
1. L’IVASS comunica all’AEAP le sanzioni applicate per le violazioni alle disposizioni relative alle attività di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativi, ivi comprese le sanzioni pubblicate in forma anonima, o la cui pubblicazione sia stata rimandata o esclusa, nonché comunica le informazioni sulle impugnazioni dei provvedimenti e…
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Art. 326 — Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie [ABROGATO]
[1. L’IVASS, ad eccezione dei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, nel termine di centoventi giorni dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all’estero, provvede alla contestazione degli addebiti…
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Art. 327 — Pluralità di violazioni e misure correttive [ABROGATO]
[1. Qualora vengano accertate più violazioni della stessa disposizione del presente codice, o delle norme di attuazione, per le quali sia prevista l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, attraverso una pluralità di azioni od omissioni la cui reiterazione sia dipesa dalla medesima disfunzione dell’organizzazione dell’impresa o dell’intermediario, l’IVASS provvede alla contestazione degli addebiti secondo quanto previsto…
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Art. 328 — Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. [Alle sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 305, comma 4, 308, comma 4, 309, 310, 311, 312 e 319 non si applica la facoltà di estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta.] 2. [Nei casi in cui è consentita la facoltà di estinguere il procedimento con il pagamento in misura ridotta e la…
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Art. 329 — Sanzioni disciplinari applicabili ai periti assicurativi
1. I periti assicurativi che nell’esercizio della loro attività violino le norme del presente codice o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravità dell’infrazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: a) richiamo; b) censura; c) radiazione. 2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato,…
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Art. 330 — Competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei periti assicurativi
1. Le sanzioni disciplinari di cui all’articolo 329 sono applicate dalla CONSAP ai sensi dell’articolo 331, nei confronti delle persone fisiche iscritte nel ruolo dei periti di assicurazione responsabili della violazione.
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Art. 331 — Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei periti
1. Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 329, la CONSAP, nel termine di centoventi giorni dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all’estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei periti di assicurazione, eventuali responsabili della violazione.2. I destinatari di cui al comma 1 possono presentare, nel…
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Art. 331 bis — Disposizioni di attuazione
1. L’IVASS emana disposizioni di attuazione del presente Titolo.
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Art. 332 — Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione
1. Il fondo di integrazione, costituito ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, in data antecedente al 1° gennaio 2004, concorre alla formazione del reddito imponibile della…
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Art. 333 — Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle annotazioni di vincolo delle attività patrimoniali
1. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo, previste dall’articolo 224, comma 1, da eseguire sui beni immobili situati nel territorio della Repubblica sono soggette alle imposte ipotecarie in misura fissa.2. La relativa spesa è posta a carico dell’impresa.
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Art. 334 — Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti
1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell’impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o…
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Art. 335 — Imprese di assicurazione e di riassicurazione
1. Sono tenute a versare all’IVASS un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sull’attività di assicurazione e di riassicurazione, nella misura prevista dal comma 2: a) le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione I dell’albo di cui all’articolo 14, comma 4; b) le sedi secondarie delle imprese…
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Art. 336 — Intermediari di assicurazione e di riassicurazione
1. Ciascun iscritto al registro di cui all’articolo 109 e all’elenco annesso al registro di cui agli articoli 116 quater e 116 quinquies è tenuto al pagamento all’IVASS di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: euro cento per le persone fisiche iscritte al registro…
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Art. 337 — Periti assicurativi
1. Gli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento alla CONSAP di un contributo annuale, denominato contributo di gestione del ruolo dei periti assicurativi, nella misura massima di euro cento.2. Il contributo di gestione è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato, sentita la CONSAP,…
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Art. 338 — Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate
1. Le imprese di assicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell’articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l’autorizzazione rilasciata…