Autore: blob
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Art. 16 — Sede e attrezzature
1. L’ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 è ubicato rispettivamente presso le regioni, le città metropolitane e gli enti di area vasta. L’ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parità è ubicato presso…
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Art. 17 — Permessi
1. Le consigliere e i consiglieri di parità, nazionale e regionali, hanno diritto per l’esercizio delle loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere e i consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti…
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Art. 18 — Fondo per l’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità
1. Il Fondo per l’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità nazionali, effettivi e supplenti, è alimentato dalle risorse di cui all’articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni. Il Fondo è destinato a finanziare le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere nazionale…
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Art. 19 — Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità
1. La Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, che comprende tutte le consigliere e i consiglieri, nazionale, regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è coordinata dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità, in collaborazione con due consigliere o…
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Art. 19 bis — Disposizione transitoria
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi della legge 7 aprile 2014, n. 56, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro degli affari regionali, sono individuate le città metropolitane e gli enti di…
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Art. 20 — Relazione al Parlamento
1. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, anche sulla base del rapporto di cui all’articolo 15, comma 7, nonché delle indicazioni fornite dal Comitato di cui all’articolo 8, presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull’applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro…
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Art. 21 — Comitato per l’imprenditoria femminile [ABROGATO]
[1. Presso il Ministero delle attività produttive opera il Comitato per l’imprenditoria femminile composto dal Ministro delle attività produttive o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro delle politiche agricole e forestali, dal Ministro dell’economia e delle finanze, o da…
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Art. 22 — Attività del Comitato per l’imprenditoria femminile [ABROGATO]
[1. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dal libro III, titolo II; promuove altresì lo studio, la ricerca e l’informazione sull’imprenditorialità femminile.2. Per le finalità di cui al presente capo il Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il Servizio centrale per la piccola industria e l’artigianato…
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Art. 23 — Pari opportunità nei rapporti fra coniugi
1. La materia delle pari opportunità nei rapporti familiari è disciplinata dal codice civile.
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Art. 24 — Violenza nelle relazioni familiari
1. Per il contrasto alla violenza nelle relazioni familiari si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 aprile 2001, n. 154.
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Art. 25 — Discriminazione diretta e indiretta
1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l’ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le candidate e i candidati, in fase di selezione del personale, le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso…
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Art. 26 — Molestie e molestie sessuali
1. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.2. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali,…
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Art. 27 — Divieti di discriminazione nell’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e nelle condizioni di lavoro
1. È vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale…
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Art. 28 — Divieto di discriminazione retributiva
1. È vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale.2. I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne ed essere elaborati in…
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Art. 29 — Divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella progressione di carriera
1. È vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l’attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.
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Art. 30 — Divieti di discriminazione nell’accesso alle prestazioni previdenziali
1. Le lavoratrici in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia hanno diritto di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.2. [Nell’ipotesi di cui al comma 1 si applicano alle lavoratrici le disposizioni della legge 15 luglio 1966,…
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Art. 30 bis — Divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive. Differenze di trattamento consentite
1. Nelle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta, specificamente per quanto riguarda: a) il campo d’applicazione di tali forme pensionistiche e relative condizioni d’accesso; b) l’obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi; c) il calcolo delle prestazioni,…
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Art. 31 — Divieti di discriminazione nell’accesso agli impieghi pubblici
1. La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge.2. L’altezza delle persone non costituisce motivo di discriminazione nell’accesso a cariche, professioni e impieghi pubblici ad eccezione dei casi in cui…
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Art. 32 — Divieti di discriminazione nell’arruolamento nelle forze armate e nei corpi speciali [ABROGATO]
[1. Le Forze armate ed il Corpo della guardia di finanza si avvalgono, per l’espletamento dei propri compiti, di personale maschile e femminile.]
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Art. 33 — Divieti di discriminazione nel reclutamento nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza [ABROGATO]
[1. Il reclutamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza è effettuato su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quanto previsto per l’accertamento dell’idoneità al servizio militare del personale femminile dai decreti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999,…
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Art. 34 — Divieto di discriminazione nelle carriere militari [ABROGATO]
[1. Lo stato giuridico del personale militare femminile è disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.2. L’avanzamento del personale militare femminile è disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.3. Le amministrazioni…
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Art. 35 — Divieto di licenziamento per causa di matrimonio
1. Le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono nulle e si hanno per non apposte.2. Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa di matrimonio.3. Salvo quanto previsto dal comma 5,…
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Art. 36 — Legittimazione processuale
1. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni poste in essere in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo, o di qualunque discriminazione nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di…
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Art. 37 — Legittimazione processuale a tutela di più soggetti
1. Qualora le consigliere o i consiglieri di parità regionali e, nei casi di rilevanza nazionale, la consigliera o il consigliere nazionale rilevino l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo o comunque nell’accesso al lavoro, nella promozione…
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Art. 38 — Provvedimento avverso le discriminazioni
1. Qualora vengano poste in essere discriminazioni in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo o di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o comunque discriminazioni nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle…
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Art. 39 — Ricorso in via d’urgenza
1. Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione previsto dall’articolo 410 del codice di procedura civile o da altre disposizioni di legge non preclude la concessione dei provvedimenti di cui agli articoli 37, comma 4, e 38.
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Art. 40 — Onere della prova
1. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all’assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del…
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Art. 41 — Adempimenti amministrativi e sanzioni
1. Ogni accertamento di discriminazioni in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo, o di qualunque discriminazione nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui…
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Art. 41 bis — Vittimizzazione
1. La tutela giurisdizionale di cui al presente capo si applica, altresì, avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.
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Art. 42 — Adozione e finalità delle azioni positive
1. Le azioni positive, consistenti in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nell’ambito della competenza statale, sono dirette a favorire l’occupazione femminile e realizzate l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro.2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di:…
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Art. 43 — Promozione delle azioni positive
1. Le azioni positive di cui all’articolo 42 possono essere promosse dal Comitato di cui all’articolo 8 e dalle consigliere e dai consiglieri di parità di cui all’articolo 12, dai centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati, dai centri per l’impiego, dai datori di lavoro pubblici…
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Art. 44 — Finanziamento
1. Entro il termine indicato nel bando di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), i datori di lavoro pubblici e privati, le associazioni e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all’attuazione di…
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Art. 45 — Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale
1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 42, comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota del Fondo di rotazione istituito dall’articolo 25 della stessa legge,…
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Art. 46 — Rapporto sulla situazione del personale
1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenute a redigere un rapporto ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni…
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Art. 46 bis — Certificazione della parità di genere
1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione…
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Art. 47 — Richieste di rimborso degli oneri finanziari connessi all’attuazione di progetti di azioni positive
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle pari opportunità e su indicazione del Comitato di cui all’articolo 8, determina, con apposito decreto, eventuali modifiche nelle modalità di presentazione delle richieste di cui all’articolo 45, comma 1, nelle procedure di valutazione di verifica…
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Art. 48 — Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni
1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall’articolo 42 del decreto legislativo…
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Art. 49 — Azioni positive nel settore radiotelevisivo
1. La concessionaria pubblica e i concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, promuovono azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, nonché di assegnazione di posti di responsabilità.2. I concessionari di cui al comma 1 redigono, ogni…
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Art. 50 — Misure a sostegno della flessibilità di orario
1. Le misure a sostegno della flessibilità di orario, finalizzate a promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, sono disciplinate dall’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
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Art. 50 bis — Prevenzione delle discriminazioni
1. I contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, ivi compresi codici di condotta, linee guida e buone prassi, per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le molestie sessuali nel luogo del lavoro, nelle condizioni di lavoro, nonché nella formazione e crescita professionale.
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Art. 51 — Tutela e sostegno della maternità e paternità
1. La tutela ed il sostegno della maternità e paternità è disciplinata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
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Art. 52 — Principi in materia di azioni positive per l’imprenditoria femminile
1. Il presente capo indica i principi generali volti a promuovere l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell’attività economica e imprenditoriale, e, in particolare, i principi diretti a: a) favorire la creazione e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa; b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle…
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Art. 53 — Principi in materia di beneficiari delle azioni positive
1. I principi in materia di azioni positive per l’imprenditoria femminile si rivolgono ai seguenti soggetti: a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne…
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Art. 54 — Fondo nazionale per l’imprenditoria femminile
1. A valere sulle disponibilità del Fondo, istituito con l’articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, possono essere concesse ai soggetti indicati all’articolo 53, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento anche comunitario, le…
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Art. 55 — Relazione al Parlamento
1. Il Ministro dello sviluppo economico verifica lo stato di attuazione dei principi di cui al presente capo, presentando a tale fine una relazione annuale al Parlamento.
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Art. 55 bis — Nozioni di discriminazione
1. Sussiste discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, quando, a causa del suo sesso, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra persona in una situazione analoga.2. Sussiste discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere…
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Art. 55 ter — Divieto di discriminazione
1. È vietata ogni discriminazione diretta e indiretta fondata sul sesso nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura.2. Il divieto di cui al comma 1 si applica a tutti i soggetti, pubblici e privati, fornitori di beni e servizi che sono a disposizione del pubblico e che sono offerti al di fuori dell’area della…
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Art. 55 quater — Parità di trattamento tra uomini e donne nei servizi assicurativi e altri servizi finanziari
1. Nei contratti conclusi per la prima volta a partire dal 21 dicembre 2012, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non può determinare differenze nei premi e nelle prestazioni.2. In ogni caso i costi inerenti alla gravidanza…
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Art. 55 quinquies — Procedimento per la tutela contro le discriminazioni per ragioni di sesso nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura
1. In caso di violazione dei divieti di cui all’articolo 55 ter, è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.3. [Il presidente del Tribunale designa…
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Art. 55 sexies — Onere della prova [ABROGATO]
[Quando il ricorrente, anche nei casi di cui all’articolo 55-septies, deduce in giudizio elementi di fatto idonei a presumere la violazione del divieto di cui all’articolo 55-ter, spetta al convenuto l’onere di provare che non vi è stata la violazione del medesimo divieto.]
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Art. 55 septies — Legittimazione ad agire di associazioni ed enti
1. Sono legittimati ad agire ai sensi dell’articolo 55 quinquies in forza di delega rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in apposito elenco approvato con decreto del Presidente del Consiglio…
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Art. 55 octies — Promozione del principio di parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura
1. Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura, il Ministro per i diritti e le pari opportunità favorisce il dialogo con le associazioni, gli organismi e gli enti che hanno un legittimo interesse alla rimozione delle discriminazioni, mediante consultazioni periodiche.
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Art. 55 novies — Ufficio per la promozione della parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura
1. I compiti di promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura, senza discriminazioni fondate sul sesso, sono svolti dall’Ufficio di livello dirigenziale generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, individuato ai sensi del comma 4. Tale…
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Art. 55 decies — Relazione alla Commissione europea
1. Entro il 21 dicembre 2009 e successivamente ogni cinque anni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i diritti e pari opportunità, trasmette alla Commissione europea una relazione contenente le informazioni relative all’applicazione del presente titolo.
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Art. 230 — Commissario per la gestione provvisoria
1. L’IVASS può disporre, quando ricorrono i presupposti per l’amministrazione straordinaria di cui all’articolo 231 e concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione . Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. I commissari, nell’esercizio delle loro…
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Art. 231 — Amministrazione straordinaria
1. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’IVASS, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione quando: a) risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività dell’impresa; b) siano previste gravi perdite patrimoniali.…
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Art. 232 — Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario
1. I provvedimenti e le procedure di gestione provvisoria e di amministrazione straordinaria sono efficaci anche nei confronti delle succursali o di qualsiasi altra presenza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane nel territorio degli altri Stati membri.2. L’IVASS informa prontamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell’avvenuta adozione di un provvedimento…
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Art. 233 — Organi della procedura di amministrazione straordinaria
1. L’IVASS nomina uno o più commissari straordinari per l’amministrazione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato nell’atto di nomina.2. L’IVASS può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza nell’interesse del miglior svolgimento della procedura…
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Art. 234 — Poteri e funzionamento degli organi straordinari
1. I commissari straordinari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione dell’impresa. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e ad amministrare l’impresa nell’interesse degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali, relative ai poteri di controllo spettanti ai…
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Art. 235 — Adempimenti iniziali
1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l’azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di sorveglianza.2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l’esecuzione delle consegne,…
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Art. 236 — Adempimenti finali
1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull’attività svolta e li trasmettono all’IVASS.2. La chiusura dell’esercizio in corso all’inizio dell’amministrazione straordinaria è protratta ad ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono un progetto di bilancio che viene presentato all’IVASS, per…
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Art. 237 — Adempimenti in materia di pubblicità
1. Il decreto ministeriale di inizio e di chiusura della gestione straordinaria è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e successivamente riprodotto nel Bollettino. I provvedimenti di nomina, sostituzione o revoca degli organi della procedura sono pubblicati, a cura dell’IVASS, nel Bollettino.2. I provvedimenti di amministrazione straordinaria sono altresì pubblicati, a cura dell’IVASS, mediante estratto nella Gazzetta…
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Art. 238 — Esclusività delle procedure di risanamento
1. All’impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applicano le disposizioni dei capi I e III del titolo IV del codice della crisi e dell’insolvenza.2. All’impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica l’articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei…
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Art. 239 — Imprese di assicurazione di Stati terzi e di imprese di riassicurazione estere
1. Se un’impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana.2. Nei confronti della sede secondaria i commissari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione spettanti agli organi di amministrazione dell’impresa…
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Art. 240 — Decadenza dall’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione
1. L’impresa di assicurazione decade dall’autorizzazione quando: a) non dà inizio all’attività entro i primi dodici mesi; b) rinuncia espressamente all’autorizzazione; c) non esercita l’attività per un periodo superiore a sei mesi; d) trasferisce l’intero portafoglio ad altra impresa di assicurazione; e) si verifica una causa di scioglimento della società. Qualora l’impresa non abbia dato…
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Art. 241 — Liquidazione ordinaria dell’impresa di assicurazione
1. L’impresa di assicurazione informa tempestivamente l’IVASS del verificarsi di una causa di scioglimento della società. L’IVASS, verificata la sussistenza dei presupposti per la liquidazione ordinaria nei casi previsti all’articolo 240, comma 1, approva, con il provvedimento di decadenza dall’autorizzazione o con altro successivo, la nomina dei liquidatori prima dell’iscrizione nel registro delle imprese degli…
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Art. 242 — Revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione
1. L’autorizzazione è revocata quando l’impresa di assicurazione: a) non si attiene, nell’esercizio dell’attività, ai limiti imposti nel provvedimento di autorizzazione o previsti nel programma di attività; b) non soddisfa più alle condizioni di accesso all’attività assicurativa; c) è gravemente inadempiente alle disposizioni del presente codice; d) non rispetta il Requisito Patrimoniale Minimo ed ha…
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Art. 243 — Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un’impresa di assicurazione di uno Stato terzo
1. La revoca dell’autorizzazione, rilasciata all’impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo per l’attività della sede secondaria nel territorio della Repubblica, è disposta, in conformità a quanto previsto dall’articolo 264, comma 1, nei casi e con le modalità e per gli effetti di cui all’articolo 242.2. La revoca è altresì disposta…
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Art. 244 — Decadenza e revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di riassicurazione
1. La decadenza dall’autorizzazione rilasciata all’impresa di riassicurazione è disposta nei casi previsti dall’articolo 240, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 240, commi 2, 3, 3-bis, 4, 5 e 6, e 241, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione.2. La…
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Art. 245 — Liquidazione coatta amministrativa
1. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’IVASS, può disporre, con decreto, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa, anche quando ne sia in corso l’amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell’amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie…
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Art. 246 — Organi della procedura
1. L’IVASS nomina uno o più commissari liquidatori ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato nell’atto di nomina. I liquidatori e il comitato di sorveglianza sono nominati per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo tenuto conto dei risultati e dell’operato degli organi della procedura.2.…
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Art. 247 — Adempimenti in materia di pubblicità
1. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa sono pubblicati a cura dell’IVASS nella Gazzetta Ufficiale e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e sono altresì riprodotti nel Bollettino.2. L’IVASS, qualora sia informato della liquidazione di un’impresa, che opera sul territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, dall’autorità di…
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Art. 248 — Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
1. Se un’impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l’impresa ha il centro degli interessi principali, su richiesta di uno o più creditori ovvero su istanza del pubblico ministero o d’ufficio, sentito l’IVASS e i rappresentanti legali dell’impresa, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza…
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Art. 249 — Effetti nei confronti dell’impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
1. Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta nei confronti dell’impresa non può essere promossa o proseguita alcuna azione né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale…
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Art. 250 — Poteri e funzionamento degli organi liquidatori
1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale dell’impresa, esercitano tutte le azioni ad essa spettanti e procedono alle operazioni di accertamento del passivo e di liquidazione dell’attivo. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell’esercizio delle loro funzioni e fornisce pareri nei casi previsti dalla…
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Art. 251 — Adempimenti iniziali
1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l’azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano l’inventario. Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di sorveglianza e può essere presente un rappresentante dell’IVASS.2. Si applica l’articolo 235,…
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Art. 252 — Accertamento del passivo
1. Entro sessanta giorni dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante consegna diretta, raccomandata con avviso di ricevimento o trasmissione per via telematica, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti dell’impresa. La comunicazione s’intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni.2. La comunicazione è effettuata all’ultimo indirizzo risultante…
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Art. 253 — Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri
1. All’apertura della procedura di liquidazione i commissari informano per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza indugio e individualmente, i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro.2. L’avviso indica i termini da rispettare per ottenere il riconoscimento del credito e degli eventuali…
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Art. 254 — Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi
1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 252, comma 9.2. L’opposizione è disciplinata dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell’insolvenza.
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Art. 255 — Appello
1. Contro la sentenza del tribunale che decide sulle cause di opposizione può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa, osservandosi per il giudizio di appello le disposizioni previste dal codice della crisi e dell’insolvenza e dal codice di procedura civile.
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Art. 256 — Insinuazioni tardive
1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando non siano esauriti tutti i riparti, i creditori e i titolari di diritti reali sui beni in possesso dell’impresa, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell’articolo 252, comma 1, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i…
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Art. 257 — Liquidazione dell’attivo
1. I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l’attivo, salve le limitazioni stabilite dall’autorità che vigila sulla liquidazione. Per gli atti previsti dall’articolo 132 del codice della crisi e dell’insolvenza, in deroga a quanto disposto dall’articolo 307, comma 2, del medesimo codice, i commissari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e…
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Art. 258 — Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione
1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti nell’apposito registro, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono.2. Dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, o dalla notifica all’impresa di…
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Art. 259 — Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione
1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato si applica l’articolo 1930 del codice civile.2. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa del riassicuratore o del riassicurato si applica l’articolo 1931 del codice civile.
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Art. 260 — Ripartizione dell’attivo
1. I commissari procedono, secondo l’ordine stabilito dall’articolo 221 del codice della crisi e dell’insolvenza, alla ripartizione dell’attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell’articolo 221, comma 1, lettera…
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Art. 261 — Adempimenti finali
1. Liquidato l’attivo e prima dell’ultimo riparto ai creditori, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, all’IVASS, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale.2. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione…
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Art. 262 — Concordato
1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero l’impresa ai sensi dell’articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell’insolvenza, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale dove l’impresa ha il centro degli interessi principali. La proposta di…
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Art. 263 — Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
1. I commissari, con l’assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all’esecuzione del concordato secondo le direttive che sono stabilite dall’IVASS in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche.2. Eseguito il concordato, i commissari convocano l’assemblea dei soci perché sia deliberata la modifica dell’oggetto sociale in relazione alla revoca…
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Art. 264 — Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere
1. Se un’impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l’articolo 240, comma 3.2. Se un’impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato Membro o in uno Stato terzo, ha…
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Art. 265 — Liquidazione coatta di imprese non autorizzate
1. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’IVASS, dispone la liquidazione coatta dell’impresa che esercita l’attività di assicurazione o di riassicurazione senza essere stata autorizzata.2. Nel caso di assoluta mancanza di attività da liquidare l’IVASS procede alla nomina dei commissari, solo previa motivata richiesta da parte dei creditori o di altri soggetti interessati che…
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Art. 266 — Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato
1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all’IVASS. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, viene sentito l’IVASS, che…
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Art. 267 — Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti finanziari
1. In caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti dell’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana: a) i rapporti di lavoro con l’impresa di assicurazione sorti in Italia; b) i contratti…
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Art. 268 — Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica
1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica i diritti reali di terzi su beni, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati, di…
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Art. 269 — Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà sul bene situato nel territorio della Repubblica
1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un contratto preliminare di acquisto ovvero un contratto di acquisto con patto di riservato dominio di un bene,…
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Art. 270 — Diritto alla compensazione nei rapporti con l’impresa di assicurazione
1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione nei rapporti con l’impresa di assicurazione secondo quanto previsto all’articolo 155 del…
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Art. 271 — Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 268, in caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana i diritti e gli obblighi, nei confronti dell’impresa di…
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Art. 272 — Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli
1. L’azione di annullamento, di nullità o di inopponibilità, fondata su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel quale ha sede legale l’impresa di assicurazione nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione, è improponibile o improcedibile nei confronti di chi, avendo beneficiato dell’atto pregiudizievole per la massa…
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Art. 273 — Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell’impresa di assicurazione
1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, adottati da un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, su un giudizio pendente in Italia relativo alla rivendica di beni, nonché di diritti sugli stessi, dell’impresa di assicurazione sono regolati dalla…
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Art. 274 — Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori
1. I commissari o i liquidatori, nominati dall’autorità dello Stato membro nel quale ha sede legale l’impresa di assicurazione assoggettata ad un provvedimento di risanamento o ad una procedura di liquidazione, che intendano agire nel territorio della Repubblica, per l’esercizio delle relative funzioni, sono tenuti a documentare la nomina con la presentazione di una copia,…
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Art. 274 bis — Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per: a) “Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita” o “Fondo”: organismo associativo istituito fra le imprese di assicurazione e gli intermediari aderenti con lo scopo di intervenire a tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative nei confronti delle imprese aderenti nei casi di cui all’articolo 274…