Categoria: Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)
-
Art. 118 — Casi di inapplicabilità
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli strumenti finanziari previsti dall’articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c) e d) del regolamento prospetto.2. [I commi 1 e 2 dell’articolo 116 non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni.]
-
Art. 124 novies — Poteri regolamentari
1. La Consob, sentite la Banca d’Italia, l’IVASS e la COVIP, disciplina con regolamento termini e modalità della comunicazione, prevista dall’articolo 124 septies, agli investitori istituzionali da parte dei gestori di attivi.2. La Consob, sentita la Banca d’Italia, stabilisce con regolamento termini e modalità di pubblicazione della politica di impegno dei gestori di attivi, delle…
-
Art. 131 — Diritto di recesso in caso di fusioni e scissioni [ABROGATO]
[1. Gli azionisti dissenzienti dalle deliberazioni di fusione o di scissione che comportino l’assegnazione di azioni non quotate hanno diritto di recedere ai sensi dell’articolo 2437 del codice civile.]
-
Art. 135 duodecies — Società cooperative
1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.
-
Art. 147 quater — Composizione del consiglio di gestione
1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da…
-
Art. 156 — Relazioni di revisione
1. [La società di revisione esprime con apposite relazioni un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. Le relazioni sono datate e sottoscritte dal responsabile della revisione contabile, che deve essere socio o amministratore della società di revisione e iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.]2.…
-
Art. 166 — Abusivismo
1. È punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro quattromila a euro diecimila chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio; b) offre in Italia quote o azioni di OICR; c) offre fuori…
-
Art. 92 — Parità di trattamento
1. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine assicurano il medesimo trattamento a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni.2. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine garantiscono a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati gli…
-
Art. 100 — Casi di esenzione
1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a f), del regolamento prospetto.2. Sono esentate dall’obbligo di pubblicazione del prospetto, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento prospetto, le offerte di titoli di ammontare complessivo non superiore a…
-
Art. 110 — Inadempimento degli Obblighi
1. In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente sezione, il diritto di voto inerente all’intera partecipazione detenuta non può essere esercitato e i titoli eccedenti le percentuali indicate negli articoli 106 e 108 devono essere alienati entro dodici mesi. Nel caso in cui il diritto di voto venga esercitato, si applica l’articolo 14,…
-
Art. 118 bis — Controllo sulle informazioni fornite al pubblico
1. La CONSOB stabilisce con regolamento, tenuto conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sull’informazione societaria, le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati e dagli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato…
-
Art. 125 — Convocazione dell’assemblea su richiesta della minoranza [ABROGATO]
[1. Gli amministratori convocano l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale o la minore percentuale stabilita nell’atto costitutivo e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.2. Entro il termine indicato nel comma 1, gli amministratori, in considerazione degli argomenti…
-
Art. 132 — Acquisto di azioni proprie e della società controllante
1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357 bis, primo comma, numero 1), del codice civile, da società con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento.2. Il comma 1 si applica anche…
-
Art. 136 — Definizioni
1. Ai fini della presente sezione, si intendono per: a) “delega di voto”, il conferimento della rappresentanza per l’esercizio del voto nelle assemblee; b) “sollecitazione”, la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare…
-
Art. 147 quinquies — Requisiti di onorabilità
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 148, comma 4.2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
-
Art. 157 — Effetti dei giudizi sui bilanci
1. Salvi i casi previsti dall’articolo 156, comma 4, la deliberazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio d’esercizio può essere impugnata, per mancata conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale. Tanti soci che…
-
Art. 93 — Definizione di controllo
1. Nella presente parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell’articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche: a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile…
-
Art. 100 bis — Rivendita di titoli o prodotti finanziari diversi dai titoli
1. L’acquirente, che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, può far valere la nullità del contratto nel caso in cui i titoli o i prodotti finanziari diversi dai titoli offerti al pubblico siano stati già oggetto, in Italia o all’estero, di un collocamento riservato a investitori qualificati e, nei dodici mesi successivi, siano…
-
Art. 111 — Diritto di acquisto
1. L’offerente che venga a detenere a seguito di offerta pubblica totalitaria una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli in una società italiana quotata ha diritto di acquistare i titoli residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l’accettazione dell’offerta, se ha dichiarato nel documento d’offerta l’intenzione di…
-
Art. 120 — Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti
1. Ai fini della presente sezione, per capitale di società per azioni si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto. Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l’emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto.2. Coloro…
-
Art. 125 bis — Avviso di convocazione dell’assemblea
1. L’assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della società entro il trentesimo giorno precedente la data dell’assemblea, nonché con le altre modalità ed entro i termini previsti dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 113 ter, comma 3, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani.2. Nel caso di assemblea…
-
Art. 133 — Esclusione su richiesta dalle negoziazioni
1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, previa deliberazione dell’assemblea straordinaria, possono richiedere l’esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal regolamento del mercato, se ottengono l’ammissione su altro mercato regolamentato italiano o di altro paese dell’Unione Europea, purché sia garantita una tutela equivalente degli investitori, secondi i…
-
Art. 137 — Disposizioni generali
1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135 novies e 135 decies.2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a…
-
Art. 148 — Composizione
1. L’atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale: a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi; b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti; [c) criteri e modalità per la nomina del presidente;] [d) limiti al cumulo degli incarichi.] 1-bis. L’atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto…
-
Art. 158 — Proposte di aumento di capitale
1. In caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni è rilasciato da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le proposte di aumento del capitale sociale sono comunicate al revisore legale o alla società di revisione…
-
Art. 94 — Offerta al pubblico di titoli
1. L’offerta pubblica di titoli è disciplinata dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, nonché dalle disposizioni della presente sezione.2. La Consob è l’autorità nazionale competente ai sensi dell’articolo 31 del regolamento di cui al comma 1.3. Coloro che intendono effettuare un’offerta al pubblico di titoli presentano la domanda di approvazione del prospetto alla Consob,…
-
Art. 100 ter — Offerte di crowdfunding
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding, nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503.2. In alternativa a quanto stabilito dall’articolo 2470, secondo comma, del…
-
Art. 112 — Disposizioni di attuazione
1. La CONSOB detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione.
-
Art. 121 — Disciplina delle partecipazioni reciproche
1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2359 bis del codice civile, in caso di partecipazioni reciproche eccedenti il limite indicato nell’articolo 120, comma 2, la società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato…
-
Art. 125 ter — Relazioni sulle materie all’ordine del giorno
1. Ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l’organo di amministrazione entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materie all’ordine del giorno, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società, e con le altre modalità previste dalla Consob con…
-
Art. 134 — Aumenti di capitale
1. [Per le società con azioni quotate, il termine previsto dall’articolo 2441, secondo comma, del codice civile è ridotto alla metà.]2. [Alle deliberazioni di aumento di capitale previste dall’articolo 2441, ottavo comma, secondo periodo, del codice civile si applica la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie, a condizione che l’aumento non ecceda la misura dell’uno…
-
Art. 138 — Sollecitazione
1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di…
-
Art. 148 bis — Limiti al cumulo degli incarichi
1. Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB stabilisce tali…
-
Art. 159 — Conferimento e revoca dell’incarico
1. In caso di mancata nomina del revisore legale o della società di revisione legale, la società che deve conferire l’incarico informa tempestivamente la Consob, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nell’affidamento dell’incarico.2. [L’assemblea revoca l’incarico, su proposta motivata dell’organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l’incarico ad…
-
Art. 94 bis — Offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti
1. Coloro che intendono effettuare un’offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob ai sensi…
-
Art. 101 — Attività pubblicitaria
1. La Consob individua con proprio regolamento, tenendo conto dell’esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati e di quanto previsto dall’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1156, le modalità e i termini per l’acquisizione della documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità effettuata in Italia concernente un’offerta.2. Prima della pubblicazione del prospetto è vietata…
-
Art. 113 — Ammissione alle negoziazioni di titoli
1. L’ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato è disciplinata dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, nonché del presente articolo. Si applicano, anche nei confronti della persona che chiede l’ammissione alle negoziazioni, gli articoli 94, commi 3, 5, 6, 8 e 9, 95, comma 1, lettera a), e 95, comma 2.2. La…
-
Art. 122 — Patti parasociali
1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società…
-
Art. 125 quater — Sito internet
1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 125 bis e 125 ter, sono messi a disposizione sul sito internet della società: a) entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione previsto per ciascuna delle materie all’ordine del giorno a cui si riferiscono, ovvero il successivo termine previsto dalla legge per la loro pubblicazione, i documenti…
-
Art. 135 — Percentuali di capitale
1. Per le società cooperative le percentuali di capitale individuate nel codice civile e nel presente decretoper l’esercizio di diritti da parte dei soci sono rapportate al numero complessivo dei soci stessi.
-
Art. 139 — Requisiti del committente [ABROGATO]
[1. Il committente deve possedere azioni che gli consentano l’esercizio del diritto di voto nell’assemblea per la quale è richiesta la delega in misura almeno pari all’uno per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nella stessa. La CONSOB stabilisce per società a elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso percentuali…
-
Art. 149 — Doveri
1. Il collegio sindacale vigila: a) sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo; b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; c) sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; c-bis) sulle modalità…
-
Art. 160 — Incompatibilità [ABROGATO]
[1. Al fine di assicurare l’indipendenza della società e del responsabile della revisione, l’incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità stabilite con regolamento dalla CONSOB.1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la CONSOB individua altresì i criteri per stabilire l’appartenenza di…
-
Art. 95 — Disposizioni di attuazione
1. La Consob, conformemente alle disposizioni europee di riferimento, detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche dei prodotti finanziari, degli emittenti e dei mercati. Il regolamento stabilisce in particolare: a) con riferimento alle offerte di titoli, la procedura di approvazione del prospetto e degli eventuali supplementi, nonché…
-
Art. 101 bis — Definizioni e ambito applicativo
1. Ai fini del presente capo si intendono per “società italiane quotate” le società con sede legale nel territorio italiano e con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario.2. Ai fini del presente capo e dell’articolo 123 bis, per “titoli” si intendono gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di…
-
Art. 113 bis — Ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti
1. Prima della data stabilita per l’inizio delle negoziazioni delle quote o azioni di OICR aperti in un mercato regolamentato l’emittente pubblica un prospetto contenente le informazioni indicate nell’articolo 98 ter.2. La Consob: a) determina con regolamento i contenuti del prospetto e le relative modalità di pubblicazione ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi…
-
Art. 123 — Durata dei patti e diritto di recesso
1. I patti indicati nell’articolo 122, se a tempo determinato, non possono avere durata superiore a tre anni e si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.2. I patti possono essere stipulati anche a tempo indeterminato; in tal caso ciascun contraente ha…
-
Art. 126 — Convocazioni successive alla prima
1. [L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima e in seconda convocazione, con la partecipazione di tanti soci che rappresentano la parte di capitale indicata rispettivamente negli articoli 2368, ultimo comma, e 2369, terzo comma, del codice civile.]2. Qualora lo statuto preveda la possibilità di convocazioni successive alla prima, se il giorno per la seconda…
-
Art. 135 bis — Disciplina delle società cooperative
1. Alle società cooperative non si applica il comma 2 dell’articolo 125 bis, nonché il comma 4, lettera b), numero 1), limitatamente alle parole: “del diritto di porre domande prima dell’assemblea” e numero 3, e lettera c), del medesimo articolo. Non si applicano altresì gli articoli 127 bis, 127 ter e 127 quater.2. Restano ferme…
-
Art. 140 — Soggetti abilitati alla sollecitazione. Soggetti abilitati alla sollecitazione [ABROGATO]
[1. La sollecitazione è riservata alle imprese di investimento, alle banche, alle società di gestione del risparmio, alle società di investimento a capitale variabile e alle società di capitali aventi per oggetto esclusivo l’attività di sollecitazione e la rappresentanza di soci in assemblea. Per tali ultime società, gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di…
-
Art. 150 — Informazione
1. Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi,…
-
Art. 161 — Albo speciale delle società di revisione [ABROGATO]
[1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all’esercizio delle attività previste dagli articoli 155 e 158.2. La CONSOB iscrive le società di revisione nell’albo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneità…
-
Art. 56 — Amministrazione straordinaria
1. La Banca d’Italia, di propria iniziativa o su proposta formulata dalla Consob nell’ambito delle sue competenze, può disporre lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle Sicaf quando: a) risultino gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative,…
-
Art. 62 — Vigilanza sulle sedi di negoziazione
1. La Consob vigila sulle sedi di negoziazione e, fermi restando i poteri e le attribuzioni della Consob e della Banca d’Italia ai sensi della parte II del presente decreto, sui relativi gestori, al fine di assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.2. La Consob vigila affinché la regolamentazione del…
-
Art. 65 bis — Requisiti dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione
1. Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione dispone di: a) regole e procedure trasparenti che garantiscono un processo di negoziazione corretto e ordinato nonché di criteri obiettivi che consentono l’esecuzione efficiente degli ordini; b) misure per garantire una gestione sana dell’operatività del sistema, compresi dispositivi di…
-
Art. 68 ter — Caratteristiche dei limiti e dei controlli sulla gestione delle posizioni e obblighi di informazione
1. I limiti di posizione e i controlli sulla gestione delle posizioni sono trasparenti e non discriminatori, specificano come si applicano alle persone e tengono conto della natura e della composizione dei membri e partecipanti al mercato e dell’utilizzo che essi fanno dei contratti presentati alla negoziazione.2. Il gestore della sede di negoziazione informa dettagliatamente…
-
Art. 78 — Informazioni da fornire ai fini della trasparenza e dell’effettuazione degli altri calcoli e obblighi di pubblicazione
1. Al fine dell’applicazione dei requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione imposti dagli articoli da 3 a 11 e da 14 a 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 e dell’implementazione del regime previsto dall’articolo 32 del medesimo regolamento in connessione con l’obbligo di negoziazione su strumenti derivati, nonché per determinare se un’impresa di investimento è…
-
Art. 79 duodecies — Individuazione delle autorità nazionali competenti a svolgere le ulteriori funzioni previste dal regolamento UE n. 909/2014
1. Le autorità competenti a vigilare sull’applicazione della disciplina in materia di scritture contabili, prevista dall’articolo 3 del regolamento (UE) n. 909/2014, sono: a) la Banca d’Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle controparti di un contratto di garanzia finanziaria e delle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato; b) la Consob,…
-
Art. 83 quater — Attribuzioni dei depositari centrali e degli intermediari
1. Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina della presente sezione nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali possono effettuarsi soltanto tramite gli intermediari.2. A nome e su richiesta degli intermediari, i depositari centrali accendono per ogni intermediario conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso.3. L’intermediario, qualora incaricato dello…
-
Art. 88 — Ritiro degli strumenti finanziari accentrati
1. Il depositario centrale di titoli mette a disposizione del depositario gli strumenti finanziari di cui è chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari nominativi sono girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata è convalidato con timbro, data e firma del depositario.2. Il depositario centrale…
-
Art. 56 bis — Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo
1. La Banca d’Italia , sentita la Consob può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle relative società capogruppo, al ricorrere dei presupposti indicati all’articolo 56, comma 1, lettera a). Il provvedimento è pubblicato…
-
Art. 62 bis — Sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato e operatori principali
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, con regolamento può stabilire requisiti specifici per le sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato e per i relativi gestori, individuare ulteriori modalità di negoziazione e/o tipologie di operatori ammessi su tali sedi, nonché definire criteri per attribuire la qualifica…
-
Art. 65 ter — Requisiti specifici per i sistemi multilaterali di negoziazione
1. Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione, oltre a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 65 bis, dispone di: a) regole non discrezionali per l’esecuzione degli ordini nel sistema; b) procedure per gestire i rischi ai quali è esposto il sistema, meccanismi e sistemi adeguati ad identificare tutti i rischi che possano compromettere…
-
Art. 68 quater — Notifica dei titolari di posizioni in base alle categorie
1. Il gestore di una sede di negoziazione nella quale sono negoziati derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse pubblica una relazione settimanale indicante le posizioni aggregate detenute dalle differenti categorie di persone per i differenti strumenti finanziari derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse,…
-
Art. 79 — Individuazione dell’autorità competente
1. La gestione di un APA o di un ARM è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della CONSOB, in conformità a quanto previsto dal Titolo IV-bis del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. La CONSOB revoca l’autorizzazione concessa ai sensi del presente comma quando ricorrono i presupposti di cui all’articolo 27-sexies…
-
Art. 79 terdecies — Individuazione delle autorità nazionali rilevanti
1. La Banca d’Italia e la Consob sono le autorità rilevanti ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014.
-
Art. 83 quinquies — Diritti del titolare del conto
1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto indicato nell’articolo 83 quater, comma 3, ha la legittimazione piena ed esclusiva all’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi e le norme del presente titolo. Il titolare può disporre degli strumenti finanziari registrati nel conto in…
-
Art. 89 — Aggiornamento del libro soci
1. Il depositario centrale di titoli comunica agli emittenti le azioni nominative ad essa girate ai fini dell’aggiornamento del libro dei soci.
-
Art. 57 — Liquidazione coatta amministrativa
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia o della CONSOB, nell’ambito delle rispettive competenze, può disporre con decreto la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle Sicaf, anche quando ne sia in corso l’amministrazione straordinaria ovvero…
-
Art. 62 ter — Vigilanza sulle sedi di negoziazione all’ingrosso
1. Ferme restando le competenze e i poteri della Consob ai sensi del presente decreto, la Banca d’Italia vigila sulle sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato e, fermi restando i poteri e le attribuzioni della Consob e della Banca d’Italia ai sensi della parte II del presente decreto, sui relativi gestori, avendo riguardo…
-
Art. 65 quater — Requisiti specifici per i sistemi organizzati di negoziazione
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 65 bis e nel rispetto degli obblighi individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b), numero 2), in un sistema organizzato di negoziazione l’esecuzione degli ordini è svolta su base discrezionale. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione esercita la propria discrezionalità quando decide di: a) collocare…
-
Art. 68 quinquies — Poteri della Consob e obblighi di collaborazione
1. Nello svolgimento dei compiti di vigilanza ai sensi della presente sezione, la Consob esercita i poteri previsti dagli articoli 62 octies, 62 novies, 62 decies e può altresì: a) richiedere a chiunque informazioni, notizie, dati o l’esibizione di documenti, in originale o in copia, in relazione all’entità e alla finalità di una posizione o…
-
Art. 79 bis — Autorizzazione e revoca [ABROGATO]
[1. L’autorizzazione è rilasciata a condizione che il richiedente soddisfi tutti i requisiti derivanti dal presente titolo. Il gestore di una sede di negoziazione può gestire i servizi di comunicazione dati previa verifica che esso rispetti le disposizioni del presente titolo. Il servizio è inserito nell’autorizzazione del gestore della sede di negoziazione.2. Fermo restando quanto…
-
Art. 79 quaterdecies — Finalità e poteri di vigilanza
1. La vigilanza sui depositari centrali è esercitata dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, all’ordinata prestazione dei servizi svolti dai depositari centrali, all’integrità dei mercati e alla tutela degli investitori, e dalla Banca d’Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico.2. Ove non diversamente specificato nel presente decreto, le competenze previste dal…
-
Art. 83 sexies — Diritto d’intervento in assemblea ed esercizio del voto
1. La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all’emittente, effettuata dall’intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.2. Per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell’emittente nei mercati regolamentati…
-
Art. 90 — Gestione accentrata dei titoli di Stato
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce con regolamento le modalità di individuazione dei depositari centrali dei titoli di Stato nonché i criteri per la fornitura dei relativi servizi.
-
Art. 58 — Succursali in Italia di imprese di investimento e di gestori esteri
1. Quando a una impresa di investimento UE, a una società di gestione UE, a un GEFIA UE o a un GEFIA non UE autorizzato in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia è revocata l’autorizzazione all’attività da parte dell’autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni…
-
Art. 62 quater — Vigilanza regolamentare e informativa sulle sedi di negoziazione all’ingrosso
1. La Banca d’Italia con proprio provvedimento individua gli obblighi informativi e di comunicazione dei gestori delle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato nei propri confronti, indicando anche contenuto, termini e modalità di comunicazione.2. Per le sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato: a) i poteri regolamentari previsti negli articoli 64, comma…
-
Art. 65 quinquies — Negoziazione «matched principal»
1. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione può svolgere negoziazione «matched principal» esclusivamente nel caso in cui: a) il cliente vi abbia acconsentito; e b) la negoziazione interviene su obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati non appartenenti a una categoria di derivati dichiarata soggetta all’obbligo di compensazione in conformità…
-
Art. 69 — Mercati di crescita per le piccole e medie imprese
1. La Consob, su domanda del gestore di un sistema multilaterale di negoziazione, registra un sistema come mercato di crescita per le piccole e medie imprese se sono soddisfatti i requisiti di cui al comma 2.2. Fermo restando il rispetto degli altri obblighi del presente decreto relativi alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione,…
-
Art. 79 ter — Requisiti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso il fornitore di servizi di comunicazione dati [ABROGATO]
[1. I membri dell’organo di amministrazione di un fornitore di servizi di comunicazione dati soddisfano requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, possiedono conoscenze, competenze ed esperienze adeguate e dedicano tempo sufficiente all’esercizio delle proprie funzioni.2. Se un gestore del mercato chiede l’autorizzazione per gestire un APA, un CTP o un ARM e i soggetti che…
-
Art. 79 quindecies — Regolamento dei servizi
1. I depositari centrali disciplinano con regolamento i servizi da essi prestati, le relative modalità di svolgimento e i criteri di ammissione dei partecipanti.2. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, approva in sede di autorizzazione iniziale i regolamenti di cui al comma 1, ogni successiva modificazione e può richiedere di apportare modificazioni idonee a…
-
Art. 83 septies — Eccezioni opponibili
1. All’esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la registrazione l’emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.
-
Art. 90 bis — Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti sul territorio della Repubblica
1. La Consob è l’autorità competente a ricevere i reclami ed esercitare, d’intesa con la Banca d’Italia, le competenze in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica da parte di: a) partecipanti, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014; b) emittenti, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 4,…
-
Art. 58 bis — Imprese di investimento operanti nell’Unione europea
1. Ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione delle Sim indicate all’articolo 55 bis, comma 1, e delle imprese di investimento UE che svolgono le attività indicate dal medesimo articolo si applicano gli articoli 95-bis, 95-ter, 95-quater, 95-quinquies e 95-septies del Testo unico bancario, intendendosi suddette disposizioni riferite alle Sim o alle imprese…
-
Art. 62 quinquies — Vigilanza sul rispetto di disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili
1. La Consob e la Banca d’Italia vigilano, ciascuna per quanto di competenza, ai sensi della presente parte, sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) n. 600/2014 nonché dagli atti delegati, dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del citato regolamento e della direttiva 2014/65/UE.
-
Art. 65 sexies — Requisiti operativi delle sedi di negoziazione
1. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione dispongono di sistemi, procedure e meccanismi efficaci atti ad assicurare che i sistemi di negoziazione: a) siano resilienti e abbiano capacità sufficiente a gestire i picchi di volume di ordini e messaggi; b) siano in…
-
Art. 69 bis — Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali [ABROGATO]
[1. La Banca d’Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualità di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012. La medesima autorità revoca l’autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte…
-
Art. 79 ter 1 — Requisiti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso il fornitore di servizi di comunicazione dati [ABROGATO]
[1. I fornitori di servizi di comunicazione dati dispongono, al momento dell’autorizzazione e continuativamente, di: a) dispositivi efficaci al fine di evitare conflitti di interesse con i clienti. In particolare, un APA o un ARM che opera anche come gestore del mercato regolamentato o come impresa di investimento ovvero un gestore del mercato regolamentato o…
-
Art. 79 sexdecies — Sistemi interni di segnalazione delle violazioni [ABROGATO]
[1. Ai depositari centrali e ai soggetti tenuti all’osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014 si applica l’articolo 8-bis.]
-
Art. 83 octies — Costituzione di vincoli
1. I vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari disciplinati dalla presente sezione, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall’intermediario.2. Possono essere accesi specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull’insieme degli strumenti finanziari in essi registrati;…
-
Art. 90 ter — Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di accesso tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading
1. La Consob è l’autorità competente a ricevere i reclami e svolgere, d’intesa con la Banca d’Italia, le funzioni in materia di accesso di controparti centrali e sedi di negoziazione ai servizi di regolamento gestiti da depositari centrali, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014.2. In…
-
Art. 59 — Sistemi di indennizzo
1. Il rilascio dell’autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento è subordinato all’adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB.2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, disciplina con regolamento l’organizzazione…
-
Art. 62 sexies — Vigilanza sulle sedi di negoziazione di strumenti finanziari sull’energia e il gas
1. Ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull’energia elettrica e il gas e alle società che organizzano e gestiscono tali mercati si applicano le disposizioni del presente titolo, fatto salvo quanto indicato ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.2. I provvedimenti di cui agli articoli 62, comma 2; 64 bis,…
-
Art. 65 septies — Obblighi informativi e di comunicazione
1. La Consob, con proprio regolamento, individua gli obblighi informativi e di comunicazione nei propri confronti dei gestori delle sedi di negoziazione, indicandone contenuto, termini e modalità di adempimento.2. Le sedi di negoziazione mettono a disposizione della Consob, su richiesta, i dati relativi al book di negoziazione, anche mediante accesso allo stesso.3. Fermi restando gli…
-
Art. 70 — Riconoscimento dei mercati
1. La Consob, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità, può riconoscere mercati extra-UE di strumenti finanziari, al fine di estenderne l’operatività sul territorio della Repubblica.2. I gestori dei mercati regolamentati che intendano estendere in Stati non UE l’operatività dei mercati da essi gestiti, ne danno comunicazione alla Consob, che rilascia il proprio nulla-osta…
-
Art. 79 quinquies — Individuazione delle autorità nazionali competenti sulle controparti centrali
1. La Banca d’Italia e la Consob sono le autorità competenti per l’autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto disposto dai commi seguenti, dall’articolo 79 sexies e dall’articolo 79 novies 1.2. La Consob è l’autorità competente, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1,…
-
Art. 79 septiesdecies — Segnalazione di violazioni alla Banca d’Italia e alla Consob [ABROGATO]
[1. La Banca d’Italia e la Consob ricevono, ciascuna secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza, da parte del personale dei depositari centrali e dei soggetti tenuti all’osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti le norme di cui al medesimo regolamento e la parte III, titolo II-bis e II-ter.2. Si…
-
Art. 83 novies — Compiti dell’intermediario
1. L’intermediario: a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest’ultimo gli abbia conferito il relativo mandato; b) a richiesta dell’interessato, effettua le comunicazioni e rilascia le certificazioni di cui all’articolo 83 quinquies, comma 3, quando necessarie per l’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari;…
-
Art. 90 quater — Accesso alle controparti centrali su base transfrontaliera
1. Fatti salvi i titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012, le imprese di investimento UE e le banche UE autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento hanno diritto di accedere direttamente e indirettamente alle controparti centrali stabilite nel territorio della Repubblica, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle…