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Art. 65 septies — Obblighi informativi e di comunicazione
1. La Consob, con proprio regolamento, individua gli obblighi informativi e di comunicazione nei propri confronti dei gestori delle sedi di negoziazione, indicandone contenuto, termini e modalità di adempimento.2. Le sedi di negoziazione mettono a disposizione della Consob, su richiesta, i dati relativi al book di negoziazione, anche mediante accesso allo stesso.3. Fermi restando gli…
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Art. 70 — Riconoscimento dei mercati
1. La Consob, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità, può riconoscere mercati extra-UE di strumenti finanziari, al fine di estenderne l’operatività sul territorio della Repubblica.2. I gestori dei mercati regolamentati che intendano estendere in Stati non UE l’operatività dei mercati da essi gestiti, ne danno comunicazione alla Consob, che rilascia il proprio nulla-osta…
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Art. 79 quinquies — Individuazione delle autorità nazionali competenti sulle controparti centrali
1. La Banca d’Italia e la Consob sono le autorità competenti per l’autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto disposto dai commi seguenti, dall’articolo 79 sexies e dall’articolo 79 novies 1.2. La Consob è l’autorità competente, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1,…
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Art. 79 septiesdecies — Segnalazione di violazioni alla Banca d’Italia e alla Consob [ABROGATO]
[1. La Banca d’Italia e la Consob ricevono, ciascuna secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza, da parte del personale dei depositari centrali e dei soggetti tenuti all’osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti le norme di cui al medesimo regolamento e la parte III, titolo II-bis e II-ter.2. Si…
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Art. 83 novies — Compiti dell’intermediario
1. L’intermediario: a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest’ultimo gli abbia conferito il relativo mandato; b) a richiesta dell’interessato, effettua le comunicazioni e rilascia le certificazioni di cui all’articolo 83 quinquies, comma 3, quando necessarie per l’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari;…
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Art. 90 quater — Accesso alle controparti centrali su base transfrontaliera
1. Fatti salvi i titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012, le imprese di investimento UE e le banche UE autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento hanno diritto di accedere direttamente e indirettamente alle controparti centrali stabilite nel territorio della Repubblica, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle…
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Art. 60 — Adesione ai sistemi d’indennizzo da parte di intermediari esteri
1. Le succursali di imprese di investimento UE, di società di gestione UE, di GEFIA UE e di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia o di banche UE insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese di origine, a un…
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Art. 62 septies — Vigilanza sui sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro
1. La Banca d’Italia vigila sull’efficienza e sul buon funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, nonché sui soggetti gestori, e può richiedere le opportune modifiche alle regole del sistema idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.2. La Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può richiedere la…
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Art. 66 — Criteri generali di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni
1. I mercati regolamentati: a) si dotano di regole chiare e trasparenti riguardanti l’ammissione degli strumenti finanziari alla quotazione e alla negoziazione; b) adottano e mantengono meccanismi efficaci per verificare che gli emittenti dei valori mobiliari ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato rispettino gli obblighi cui sono soggetti ai sensi del diritto dell’Unione europea in…
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Art. 70 bis — Accesso alle controparti centrali e ai sistemi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari [ABROGATO]
[1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento possono accedere alle controparti centrali e ai sistemi di cui agli articoli 68 e 69, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari.2. Le società di gestione assicurano ai partecipanti ai mercati da…
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Art. 79 sexies — Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali
1. La Banca d’Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualità di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012. La medesima autorità revoca l’autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte…
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Art. 79 duodevicies — Revisione legale dei conti
1. Ai depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica si applicano gli articoli 155, comma 2, 156, comma 4 e 159, comma 1.
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Art. 83 novies 1 — Non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi
1. Gli intermediari e i depositari centrali comunicano al pubblico i corrispettivi per i servizi prestati ai sensi del capo I-bis della direttiva 2007/36/CE, distintamente per ciascun servizio.2. I corrispettivi che gli intermediari e i depositari centrali applicano agli azionisti, agli emittenti con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati…
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Art. 90 quinquies — Accesso ai servizi di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari su base transfrontaliera
1. Fatto salvo l’articolo 33 del regolamento (UE) n. 909/2014, le imprese di investimento UE e le banche UE autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento hanno il diritto di accedere direttamente e indirettamente ai servizi di regolamento gestiti da depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, per finalizzare o per disporre la…
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Art. 60 bis — Responsabilità delle Sim, delle Sgr, delle Sicav e delle Sicaf per illecito amministrativo dipendente da reato
1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una SIM, di una SGR, di una Sicav o di una Sicaf, ne dà comunicazione alla Banca d’Italia e alla CONSOB. Nel corso del procedimento,…
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Art. 62 octies — Poteri informativi e di indagine
1. La Consob e la Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste dagli articoli 62, comma 1, e 62 ter, comma 1, possono: a) chiedere a chiunque la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini da esse…
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Art. 66 bis — Condizioni per la quotazione di determinate società
1. Il regolamento del mercato regolamentato può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in un segmento distinto del mercato.2. La Consob determina con proprio regolamento: a) [LETTERA ABROGATA DALLA L.…
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Art. 70 ter — Accordi conclusi dalle società di gestione dei mercati regolamentati con controparti centrali o con società che gestiscono servizi di liquidazione [ABROGATO]
[1. Le società di gestione dei mercati regolamentati possono concludere accordi con le controparti centrali o con le società che gestiscono servizi di liquidazione di un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione o la liquidazione di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato.2. La Consob, d’intesa con la…
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Art. 79 septies — Garanzie acquisite nell’esercizio dell’attività di controparte centrale e prevalenza delle disposizioni in materia di segregazione e portabilità delle posizioni e delle garanzie della clientela
1. I margini e le altre prestazioni acquisite da una controparte centrale a titolo di garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’attività di compensazione svolta in favore dei propri partecipanti non possono essere soggetti ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o della controparte centrale, anche in caso di apertura di…
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Art. 79 undevicies — Modifiche all’assetto di controllo
1. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 27, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) n. 909/2014 per il trasferimento delle partecipazioni che danno origine a cambiamenti dell’identità delle persone che esercitano il controllo sul funzionamento del depositario centrale di titoli, non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute.…
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Art. 83 decies — Responsabilità dell’intermediario
1. L’intermediario è responsabile: a) verso il titolare del conto, per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività di trasferimento suo tramite degli strumenti finanziari, di tenuta dei conti, e per il puntuale adempimento degli obblighi posti dal presente decreto e dal regolamento di cui all’articolo 82, comma 2; b) verso l’emittente, per l’adempimento degli obblighi di…
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Art. 90 sexies — Accordi conclusi dai gestori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione con controparti centrali o con depositari centrali che gestiscono servizi di regolamento
1. Fatti salvi gli articoli 7 e 8 e il Titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012, l’articolo 53 del regolamento (UE) n. 909/2014 , nonché gli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 600/2014, i gestori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione possono concludere accordi con le controparti…
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Art. 60 bis 1 — Ambito di applicazione
1. Il presente Capo si applica alle Sim indicate all’articolo 55 bis, comma 1, e alle succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche che svolgono le attività indicate dal medesimo articolo, se non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.2. Le Sim che rientrano nel campo…
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Art. 62 novies — Poteri ispettivi
1. Nell’ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste dagli articoli 62, comma 1, e 62 ter, comma 1, la Consob e la Banca d’Italia possono effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione e di coloro ai quali…
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Art. 66 ter — Provvedimenti di ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni adottati dal gestore della sede di negoziazione
1. Fatto salvo il potere della Consob di cui all’articolo 66 quater, comma 1, di richiedere la sospensione o l’esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni, il gestore di una sede di negoziazione può sospendere o escludere dalle negoziazioni gli strumenti finanziari che cessano di rispettare le regole del sistema, a meno che tale sospensione…
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Art. 71 — Obblighi dell’internalizzatore sistematico
1. L’impresa di investimento che supera i limiti stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/565, in relazione al modo frequente, sistematico e sostanziale, per l’applicazione del regime degli internalizzatori sistematici o che sceglie comunque di assoggettarsi a tale regime, ne informa la Consob.2. Ai fini della verifica della permanenza delle caratteristiche richieste dalla definizione di internalizzatore…
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Art. 79 octies — Individuazione delle autorità nazionali competenti per l’esercizio di ulteriori poteri di vigilanza ai sensi del regolamento UE n. 648/2012
1. La Consob è l’autorità nazionale competente per il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione da parte dei soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, come definiti dall’articolo 2, punto…
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Art. 79 undevicies 1 — Disposizioni applicabili allo svolgimento di servizi e attività di investimento da parte dei depositari centrali
1. Fermo restando quanto previsto dal presente titolo e dal titolo II-ter, ai depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 e stabiliti nel territorio della Repubblica o stabiliti in un altro Stato membro aventi succursale in Italia, che svolgono servizi e attività di investimento in aggiunta alla prestazione dei servizi esplicitamente elencati…
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Art. 83 undecies — Obblighi degli emittenti azioni
1. Gli emittenti azioni aggiornano il libro dei soci in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell’articolo 83 novies, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), dell’articolo 83 duodecies nonché, nell’ipotesi di sollecitazione di deleghe promossa dall’emittente stesso, in conformità alle comunicazioni effettuate dagli intermediari ai sensi…
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Art. 60 bis 2 — Piani di risoluzione
1. La Banca d’Italia predispone, sentita la Consob per i profili di competenza: a) un piano di risoluzione individuale per ciascuna Sim non sottoposta a vigilanza su base consolidata secondo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; ovvero b) un piano di risoluzione di gruppo per i gruppi indicati dall’articolo…
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Art. 62 decies — Poteri di intervento
1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni della presente parte, la Consob e la Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste dagli articoli 62, comma 1, e 62 ter, comma 1, possono: a) pubblicare avvertimenti al pubblico nel sito internet della Consob o della Banca d’Italia; b) intimare…
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Art. 66 quater — Provvedimenti di sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni su iniziativa della Consob
1. La Consob può sospendere o escludere uno strumento finanziario dalle negoziazioni o richiedere che vi provveda il gestore di una sede di negoziazione. A tal fine la Consob può chiedere al gestore medesimo tutte le informazioni che ritenga utili. Per le sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato, i poteri di cui al…
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Art. 72 — Individuazione dell’autorità competente
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, la Consob e la Banca d’Italia sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 18), del regolamento (UE) n. 600/2014, secondo quanto disposto dal presente capo.
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Art. 79 octies 1 — Individuazione delle autorità nazionali competenti per l’esercizio di ulteriori poteri di vigilanza ai sensi del regolamento UE n. 600/2014
1. La Consob è l’autorità competente per il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 da parte delle sedi di negoziazione, delle Sim, delle banche italiane, nonché delle imprese dei paesi terzi autorizzate ai sensi dell’articolo 28 o dell’articolo 29 ter del presente decreto, che operano…
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Art. 79 vicies — Crisi
1. Nel caso di accertate gravi irregolarità, il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Consob o della Banca d’Italia, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi dei depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Con tale decreto sono nominati uno o più commissari straordinari…
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Art. 83 duodecies — Identificazione degli azionisti
1. Al fine di facilitare la comunicazione degli emittenti con gli azionisti nonché l’esercizio dei diritti sociali, anche in modo coordinato, da parte degli azionisti, gli emittenti italiani con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell’Unione europea hanno il diritto di richiedere ai soggetti indicati dal regolamento di…
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Art. 60 bis 3 — Risolvibilità
1. La Banca d’Italia valuta se una Sim non facente parte di un gruppo è risolvibile secondo quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dalle disposizioni da esso richiamate.2. La Banca d’Italia valuta se un gruppo individuato ai sensi dell’articolo 11 è risolvibile, quando ne è l’autorità di risoluzione…
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Art. 64 — L’attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati
1. L’attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari è esercitata da società per azioni anche senza scopo di lucro (gestore del mercato regolamentato).2. Il gestore del mercato regolamentato: a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi a esso dovuti; b) assicura e verifica il rispetto dei…
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Art. 66 quinquies — Negoziazione di strumenti finanziari emessi dal gestore del mercato regolamentato
1. La Consob dispone l’ammissione, l’esclusione e la sospensione dalla quotazione e dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da un gestore del mercato in un mercato regolamentato da esso gestito.2. La Consob determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato regolamentato per assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori,…
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Art. 73 — Vigilanza
1. La Consob vigila sull’osservanza delle disposizioni di cui ai Titoli II, III e IV del regolamento (UE) n. 600/2014, sugli obblighi di negoziazione previsti dagli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, nonché sull’accesso non discriminatorio agli indici di riferimento e sull’obbligo di concedere una licenza per gli stessi, secondo quanto previsto…
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Art. 79 novies — Poteri di vigilanza
1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dal presente titolo, nei confronti dei soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, la Consob dispone dei poteri previsti dagli articoli 6 bis, 6 ter e 7. Nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione la…
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Art. 80 — Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari [ABROGATO]
[1. L’attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro.2. Le società di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, ai sensi del capo II del presente titolo. Esse possono…
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Art. 83 terdecies — Pagamento dei dividendi
1. In deroga all’articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti gli strumenti finanziari registrati nei conti indicati all’articolo 83 quater, comma 3, è determinata con riferimento alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile individuata dall’emittente che stabilisce altresì le…
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Art. 60 bis 4 — Risoluzione e altre procedure di gestione delle crisi
1. Alle Sim si applicano i Titoli IV e VI, nonché gli articoli 99, 102, 103, 104 e 105 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Alle Sim di classe 1 si applica altresì il Titolo V del medesimo decreto legislativo. I provvedimenti, indicati all’articolo 20 del medesimo decreto legislativo, con cui è disposta…
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Art. 64 bis — Obblighi riguardanti le persone che esercitano un’influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato
1. Le persone che sono nella posizione di esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato devono rispettare i requisiti di onorabilità determinati con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob e la Banca d’Italia.2. Gli acquisti delle partecipazioni nel capitale del gestore del mercato regolamentato e le successive…
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Art. 67 — Criteri generali di accesso degli operatori
1. Il gestore di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione stabilisce, attua e mantiene regole trasparenti e non discriminatorie, basate su criteri oggettivi, che disciplinano l’accesso in qualità di membri o partecipanti o clienti.2. Ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione possono…
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Art. 74 — Esenzioni dai requisiti di trasparenza pre-negoziazione delle sedi di negoziazione
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 e in conformità a quanto previsto dagli articoli 4, paragrafo 1, e 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, la Consob può esentare il gestore di una sede di negoziazione dagli obblighi di pubblicare le informazioni pre-negoziazione stabiliti dagli articoli 3 e 8 del…
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Art. 79 novies 1 — Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/23)
1. Fatti salvi i poteri specifici delle autorità competenti in tema di accertamento dei presupposti per la risoluzione e quanto previsto dai commi seguenti, le funzioni attribuite dal regolamento (UE) 2021/23 alle autorità competenti sono esercitate dalla Banca d’Italia e dalla Consob in conformità all’articolo 79 sexies, comma 3, primo periodo.2. La Banca d’Italia è…
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Art. 81 — Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi [ABROGATO]
[1. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, individua con regolamento, al fine di assicurare la trasparenza del sistema di gestione accentrata, l’ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori: a) i requisiti che debbono possedere gli intermediari e le attività, previste dal presente titolo, che essi sono abilitati a svolgere; b) gli strumenti…
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Art. 83 quaterdecies — Accesso degli emittenti ad un depositario centrale stabilito in un altro Stato membro
1. Le disposizioni contenute nella presente sezione costituiscono disciplina applicabile, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, anche nel caso di emissione diretta o immissione di valori mobiliari regolati dalla legge italiana in un sistema di scritture contabili gestito da un depositario centrale stabilito in un altro…
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Art. 55 ter — Piani di risanamento
1. Le Sim si dotano di un piano di risanamento individuale secondo quanto previsto dall’articolo 69-quater del Testo unico bancario. Non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento individuali le Sim appartenenti a un gruppo bancario o a un gruppo individuato ai sensi dell’articolo 11, salvo che ciò non sia loro specificamente richiesto dalla…
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Art. 60 bis 4 bis — Strumenti di debito chirografario di secondo livello e valore nominale unitario minimo
1. Le Sim indicate all’articolo 55 bis, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell’articolo 12-bis del Testo unico bancario. Si applica l’articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), del Testo unico bancario.1-bis. Alle Sim indicate all’articolo 55 bis, comma 1, e alle società del gruppo individuato ai sensi…
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Art. 64 ter — Requisiti degli esponenti aziendali del gestore del mercato regolamentato
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore del mercato regolamentato possiedono i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti con regolamento dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob e la Banca d’Italia. Con il medesimo regolamento, il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob e la…
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Art. 67 bis — Ammissione, sospensione ed esclusione degli operatori da un mercato regolamentato
1. Il gestore del mercato regolamentato comunica immediatamente alla Consob le proprie decisioni di ammissione, esclusione e sospensione degli operatori dalle negoziazioni.2. La Consob può: a) ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 se, sulla base degli elementi…
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Art. 75 — Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza pre-negoziazione
1. Al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 la Consob adotta i provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di pubblicare le informazioni pre-negoziazione stabiliti, dall’articolo 8 del regolamento citato, per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale.2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dal Ministero…
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Art. 79 novies 2 — Amministrazione straordinaria
1. La Banca d’Italia, di propria iniziativa, sentita la Consob o su proposta formulata da quest’ultima nell’ambito delle sue competenze, può disporre le misure indicate all’articolo 19, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento (UE) 2021/23. Nei casi e con le modalità indicati dal primo periodo, la Banca d’Italia può altresì disporre lo scioglimento dell’organo di…
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Art. 81 bis — Accesso alla gestione accentrata [ABROGATO]
[1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento possono accedere al sistema di gestione accentrata.]
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Art. 84 — Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari accentrati
1. L’immissione degli strumenti finanziari nel sistema non modifica gli obblighi di legge connessi con la titolarità di diritti sugli strumenti finanziari stessi. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l’indicazione della specie e della quantità degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono.2.…
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Art. 55 quater — Sostegno finanziario di gruppo
1. Le Sim appartenenti a un gruppo ai sensi dell’articolo 11 possono concludere con altre componenti del gruppo accordi per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui per una di esse si realizzino i presupposti dell’intervento precoce ai sensi dell’articolo 55 quinquies. Agli accordi si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 69-duodecies, 69-terdecies, 69-quaterdecies,…
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Art. 60 ter — Principi di regolamentazione
1. La Banca d’Italia e la Consob esercitano i poteri regolamentari previsti dal presente titolo nell’osservanza dei principi di cui all’articolo 6, comma 01.
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Art. 64 quater — Autorizzazione dei mercati regolamentati
1. La Consob rilascia l’autorizzazione a operare in qualità di mercato regolamentato ai sistemi che ottemperano alle disposizioni del presente titolo.2. La Consob iscrive i mercati regolamentati in un elenco, curando l’adempimento delle disposizioni dell’Unione europea in materia.3. L’autorizzazione è altresì subordinata all’accertamento che: a) il gestore del mercato rispetta i requisiti previsti dal presente…
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Art. 67 ter — Negoziazione algoritmica, accesso elettronico diretto, partecipazione a controparti centrali
1. Le Sim e le banche italiane che svolgono negoziazione algoritmica: a) pongono in essere controlli dei sistemi e del rischio efficaci e idonei alla luce dell’attività esercitata sulle sedi di negoziazione, volti a garantire che i propri sistemi di negoziazione algoritmica siano resilienti e dispongano di sufficiente capacità, siano soggetti a soglie e limiti…
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Art. 76 — Autorizzazioni alla pubblicazione differita
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 e in conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 11, 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014, la Consob ha il potere di: a) autorizzare il gestore di una sede di negoziazione o un’impresa di investimento che concluda, anche come internalizzatore sistematico, per proprio conto o…
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Art. 79 novies 3 — Liquidazione coatta amministrativa
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, sentita la Consob, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle controparti centrali, anche quando ne sia in corso l’amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione ordinaria di cui all’articolo 79 novies 4 e anche se non sono state precedentemente adottate misure di intervento…
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Art. 83 — Crisi delle società di gestione accentrata [ABROGATO]
[1. Nel caso di accertate gravi irregolarità, il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Consob o della Banca d’Italia, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi delle società di gestione accentrata, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con tale decreto sono nominati uno o più commissari straordinari per l’amministrazione della società e sono…
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Art. 85 — Deposito accentrato
1. Nei casi in cui gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata siano rappresentati da documenti, lo svolgimento e gli effetti dell’attività di gestione accentrata sono disciplinati dalla presente sezione. Si applicano, ove non altrimenti previsto dalla presente sezione, gli articoli da 83 quater a 83 undecies.2. La clausola del contratto di deposito…
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Art. 4 quinquies 1 — Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento UE n. 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF)
1. La Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall’articolo 5, sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/760.2. La Banca d’Italia è l’autorità competente ad autorizzare la gestione di un ELTIF da parte di un gestore e ad approvare il regolamento dell’ELTIF in conformità…
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Art. 6 bis — Poteri informativi e di indagine
1. La Banca d’Italia può chiedere, nell’ambito delle sue competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. La Banca d’Italia, nell’ambito delle sue competenze, può chiedere informazioni al personale dei soggetti abilitati, anche per il tramite di…
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Art. 8 ter — Segnalazione di violazioni alla Banca d’Italia e alla Consob [ABROGATO]
[1. La Banca d’Italia e la Consob ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale dei soggetti abilitati e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti le norme della parte II, titolo I, II e III del presente decreto legislativo, nonché atti dell’Unione europea direttamente applicabili nelle stesse…
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Art. 19 — Autorizzazione
1. La Consob, sentita la Banca d’Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l’esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle Sim, quando, in conformità a quanto specificato dalle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE, ricorrono le seguenti…
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Art. 28 — Imprese di paesi terzi diverse dalle banche
1. Lo stabilimento in Italia di succursali da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche è autorizzato dalla Consob, sentita la Banca d’Italia. L’autorizzazione è subordinata: a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di requisiti corrispondenti a quelli previsti dall’articolo 19, comma 1, lettere d) ed f); b) alla trasmissione di tutte le…
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Art. 35 bis — Costituzione
1. La Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione delle Sicav e delle Sicaf se ricorrono le seguenti condizioni: a) è adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo; b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale…
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Art. 40 bis — Fusione e scissione di Oicr
1. La Banca d’Italia autorizza, dandone comunicazione alla Consob, la fusione o la scissione di Oicr italiani sulla base dei relativi progetti, delle attestazioni di conformità rese dai depositari dei fondi coinvolti e dell’informativa ai partecipanti che deve essere idonea a consentire di pervenire ad un fondato giudizio sull’impatto della fusione sull’investimento. La Banca d’Italia…
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Art. 47 — Incarico di depositario
1. Per ciascun Oicr il gestore conferisce l’incarico di depositario a un unico soggetto, cui sono affidati i beni dell’Oicr secondo quanto previsto nel presente capo.2. L’incarico di depositario può essere assunto da banche italiane, succursali italiane di banche UE e di banche di paesi terzi, Sim e succursali italiane di imprese di investimento UE…
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Art. 4 quinquies 2 — Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/1131 relativo ai fondi comuni monetari (FCM)
1. La Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall’articolo 5, sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/1131. La Banca d’Italia e la Consob si trasmettono tempestivamente le informazioni che ciascuna di esse è competente a ricevere ai sensi del presente articolo.2. La Banca d’Italia…
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Art. 6 ter — Poteri ispettivi
1. La Banca d’Italia e la Consob possono, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle disposizioni normative europee, effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nei confronti dei soggetti abilitati e di coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al…
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Art. 9 — Revisione legale
1. Alle SIM, alle società di gestione del risparmio, alle Sicav e alle Sicaf si applica l’articolo 159, comma 1.2. Per le società di gestione del risparmio, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione provvedono con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul rendiconto del fondo comune di…
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Art. 20 — Albo
1. Ferme restando le disposizioni del Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014, la Consob iscrive in un apposito albo le Sim e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche. Le imprese di investimento UE sono iscritte in un apposito elenco allegato all’albo.2. La CONSOB comunica alla Banca d’Italia le iscrizioni all’albo.3. I soggetti…
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Art. 29 — Banche italiane
1. Le banche italiane possono prestare servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell’Unione europea, nell’esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante. Lo stabilimento di succursali è disciplinato dall’articolo 15 del T.U. bancario. La Banca d’Italia può vietare, sentita…
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Art. 35 ter — Albi
1. Le Sicav e le Sicaf autorizzate in Italia sono iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca d’Italia. L’albo delle Sicav è articolato in due sezioni distinte a seconda che le Sicav siano costituite in forma di OICVM o FIA.2. La Banca d’Italia comunica alla Consob le iscrizioni all’albo di cui al comma 1.3. I…
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Art. 40 ter — Fusione transfrontaliera di OICVM
1. Alle fusioni tra OICVM UE e OICVM italiani e a quelle che coinvolgono OICVM italiani le cui quote sono commercializzate in un altro Stato dell’UE ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera a), si applicano, oltre all’articolo 40 bis, le disposizioni contenute nel presente articolo.2. Nel caso in cui l’OICVM risultante dalla fusione o…
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Art. 48 — Compiti del depositario
1. Il depositario agisce in modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti all’Oicr. Esso adotta ogni misura idonea a prevenire potenziali conflitti di interesse tra l’esercizio delle funzioni di depositario e le altre attività svolte.2. Il depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta…
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Art. 4 quinquies 3 — Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1156 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014
1. La Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall’articolo 5, sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1156 per quanto riguarda la pubblicazione e la gestione sui rispettivi siti internet delle informazioni previste dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156.2. La Consob è l’autorità…
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Art. 7 — Poteri di intervento sui soggetti abilitati
1. La Banca d’Italia e la CONSOB, nell’ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati: a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale; b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l’ordine del giorno; c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto…
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Art. 10 — Vigilanza ispettiva [ABROGATO]
[1. La Banca d’Italia e la CONSOB possono, nell’ambito delle rispettive competenze e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati.1bis. La Consob può richiedere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti di procedere a verifiche ispettive. Le…
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Art. 20 bis — Revoca dell’autorizzazione
1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei casi in cui non ricorrano i presupposti per l’applicazione degli articoli 57, comma 1, e 60 bis 4, del presente decreto, nonché degli articoli 17 e 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e dell’articolo 80 del T.U. bancario.2. La Consob, sentita la Banca…
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Art. 29 bis — Banche dell’Unione europea
1. Le banche dell’Unione europea possono prestare servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, nell’esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica. Lo stabilimento di succursali è disciplinato dall’articolo 15 del T.U. bancario. La prestazione di servizi di investimento mediante agenti collegati è preceduta da…
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Art. 35 quater — Capitale e azioni della Sicav
1. Il capitale della Sicav è sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società, così come determinato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), n. 5).2. Alla Sicav non si applicano gli articoli da 2438 a 2447 decies del codice civile.3. Le azioni rappresentative del capitale della Sicav devono essere interamente liberate al momento…
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Art. 41 — Operatività transfrontaliera delle Sgr
1. Le Sgr possono operare, anche senza stabilirvi succursali, in uno Stato UE e non UE, in conformità al regolamento previsto dal comma 2.2. La Banca d’Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento le norme di attuazione delle disposizioni dell’UE concernenti le condizioni e le procedure che le Sgr rispettano per: a) la prestazione negli…
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Art. 49 — Responsabilità del depositario
1. Il depositario è responsabile nei confronti del gestore e dei partecipanti all’Oicr di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell’inadempimento dei propri obblighi.2. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l’inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire…
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Art. 4 sexies — Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento UE n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs)
1. La Consob e l’IVASS sono le autorità nazionali competenti designate ai sensi dell’articolo 4, numero 8), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014 impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, anche…
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Art. 7 bis — Poteri di intervento di cui al Titolo VII, Capo I, del regolamento UE n. 600/2014
1. La Banca d’Italia e la Consob sono le autorità nazionali competenti ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I, del regolamento (UE) n. 600/2014. Esse esercitano i poteri e adottano le misure di vigilanza previsti dall’articolo 39, paragrafo 3, dall’articolo 42 e dall’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.…
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Art. 11 — Composizione del gruppo
1. La Banca d’Italia, sentita la Consob: a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f); a-bis) individua le disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo applicabili alle società che controllano una Sim o una…
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Art. 20 bis 1 — Sim di classe 1
1. In deroga all’articolo 19, per le Sim di classe 1 l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle attività di investimento è rilasciata quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 14, comma 1, del Testo Unico Bancario. L’autorizzazione è rilasciata dalla Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d’Italia; è negata, dalla Banca d’Italia o dalla Banca…
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Art. 29 ter — Banche di paesi terzi
1. Nel caso in cui sia previsto lo svolgimento di servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, lo stabilimento in Italia di succursali da parte di banche di paesi terzi è autorizzato dalla Banca d’Italia, sentita la Consob, al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 28, comma 1. Resta ferma l’applicazione degli…
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Art. 35 quinquies — Capitale e azioni della Sicaf
1. Alla Sicaf non si applicano gli articoli da 2447 bis a 2447 decies del codice civile.2. Le azioni della Sicaf possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute.3. Lo statuto della…
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Art. 41 bis — Società di gestione UE
1. Per l’esercizio delle attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni dell’Unione europea, le società di gestione UE possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia e alla Consob da parte dell’autorità competente dello Stato di origine. La succursale inizia l’attività decorsi…
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Art. 50 — Altre disposizioni applicabili [ABROGATO]
[1. Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle SICAV autorizzate ai sensi dell’articolo 43, si applica altresì l’articolo 33, comma 4.2. All’offerta in Italia di azioni di SICAV comunitarie ed extracomunitarie si applica l’articolo 42.]
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Art. 4 sexies 1 — Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937
1. Ai fini della disciplina sui fornitori di servizi di crowdfunding si applicano le definizioni contenute nell’articolo 2 del regolamento (UE) 2020/1503.2. La Consob e la Banca d’Italia sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento, secondo…
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Art. 7 ter — Poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari nazionali e non UE
1. In caso di violazione da parte di Sim, di imprese di paesi terzi e di società di gestione del risparmio, di Sicav, di Sicaf, di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di banche autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento aventi sede in Italia di obblighi derivanti da disposizioni dell’ordinamento italiano…