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Art. 135 bis — Disciplina delle società cooperative
1. Alle società cooperative non si applica il comma 2 dell’articolo 125 bis, nonché il comma 4, lettera b), numero 1), limitatamente alle parole: “del diritto di porre domande prima dell’assemblea” e numero 3, e lettera c), del medesimo articolo. Non si applicano altresì gli articoli 127 bis, 127 ter e 127 quater.2. Restano ferme…
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Art. 140 — Soggetti abilitati alla sollecitazione. Soggetti abilitati alla sollecitazione [ABROGATO]
[1. La sollecitazione è riservata alle imprese di investimento, alle banche, alle società di gestione del risparmio, alle società di investimento a capitale variabile e alle società di capitali aventi per oggetto esclusivo l’attività di sollecitazione e la rappresentanza di soci in assemblea. Per tali ultime società, gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di…
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Art. 150 — Informazione
1. Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi,…
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Art. 161 — Albo speciale delle società di revisione [ABROGATO]
[1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all’esercizio delle attività previste dagli articoli 155 e 158.2. La CONSOB iscrive le società di revisione nell’albo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneità…
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Art. 95 — Disposizioni di attuazione
1. La Consob, conformemente alle disposizioni europee di riferimento, detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche dei prodotti finanziari, degli emittenti e dei mercati. Il regolamento stabilisce in particolare: a) con riferimento alle offerte di titoli, la procedura di approvazione del prospetto e degli eventuali supplementi, nonché…
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Art. 101 bis — Definizioni e ambito applicativo
1. Ai fini del presente capo si intendono per “società italiane quotate” le società con sede legale nel territorio italiano e con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario.2. Ai fini del presente capo e dell’articolo 123 bis, per “titoli” si intendono gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di…
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Art. 113 ter — Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate
1. Per informazioni regolamentate si intendono quelle che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine o dai soggetti che li controllano, ai sensi delle disposizioni contenute nel Capo 3 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel presente Titolo, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis e V-bis,…
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Art. 123 bis — Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
1. La relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati contiene in una specifica sezione, denominata: “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”, informazioni dettagliate riguardanti: a) la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, con…
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Art. 126 bis — Integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera
1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell’articolo 125 bis, comma 3, o dell’articolo 104, comma 2, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori…
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Art. 135 ter — Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori [ABROGATO]
[1. In deroga all’articolo 114-bis, comma 1, la relazione prevista dalla medesima disposizione è messa a disposizione del pubblico almeno quindici giorni prima del termine fissato per l’assemblea con le modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 113-ter,comma 3.]
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Art. 141 — Associazioni di azionisti
1. Non costituisce sollecitazione ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera b), la richiesta di conferimento di deleghe di voto accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto rivolta ai propri associati dalle associazioni di azionisti che: a) sono costituite con scrittura privata autenticata; b) non esercitano attività di impresa, salvo…
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Art. 151 — Poteri
1. I sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari , ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate.2.…
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Art. 162 — Vigilanza sulle società di revisione [ABROGATO]
[1. La CONSOB vigila sull’organizzazione e sull’attività delle società iscritte nell’albo speciale per controllarne l’indipendenza e l’idoneità tecnica. Nello svolgimento di tale attività, la Consob provvede periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, a effettuare controlli di qualità sulle società di revisione iscritte nell’albo speciale tenuto dalla Consob. La Consob redige una relazione contenente le…
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Art. 95 bis — Revoca dell’acquisto o della sottoscrizione [ABROGATO]
[1. Ove il prospetto non indichi le condizioni o i criteri in base ai quali il prezzo di offerta definitivo e la quantità dei prodotti da offrirsi al pubblico sono determinati o, nel caso del prezzo, il prezzo massimo, l’accettazione dell’acquisto o della sottoscrizione di prodotti finanziari può essere revocata entro il termine indicato nel…
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Art. 101 ter — Autorità di vigilanza e diritto applicabile
1. La Consob vigila sulle offerte pubbliche di acquisto o di scambio in conformità alle disposizioni del presente capo.2. Ai fini del riparto delle competenze tra la Consob e le autorità degli altri Stati comunitari con riguardo alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto titoli di società regolate dal diritto di…
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Art. 114 — Comunicazioni al pubblico
1. Gli emittenti quotati comunicano al pubblico le informazioni privilegiate ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10. La Consob detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite al gestore del mercato con le…
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Art. 123 ter — Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
1. Almeno ventuno giorni prima della data dell’assemblea prevista dall’articolo 2364, secondo comma, o dell’assemblea prevista dall’articolo 2364 bis, secondo comma, del Codice Civile, le società con azioni quotate mettono a disposizione del pubblico una relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le…
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Art. 127 — Voto per corrispondenza o in via elettronica
1. La Consob stabilisce con regolamento le modalità di esercizio del voto e di svolgimento dell’assemblea nei casi previsti dall’articolo 2370, comma quarto, del codice civile.
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Art. 135 quater — Assemblea straordinaria [ABROGATO]
[1. L’assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano il numero di voti richiesto per la costituzione, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. In tal caso il termine stabilito dall’articolo 2366, secondo comma, del codice civile è ridotto a otto giorni.]
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Art. 142 — Delega di voto
1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.2. La delega può essere conferita anche solo…
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Art. 151 bis — Poteri del consiglio di sorveglianza
1. I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere notizie ai consiglieri di gestione, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate. Le notizie sono fornite a tutti i…
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Art. 163 — Provvedimenti della CONSOB [ABROGATO]
[1. La CONSOB, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione, tenendo conto della loro gravità, può: a) applicare alla società di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro; b) intimare alle società di revisione di non avvalersi nell’attività di revisione contabile, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile…
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Art. 96 — Bilanci dell’emittente
1. Nelle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, l’ultimo bilancio e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall’emittente nonché il bilancio e il bilancio consolidato eventualmente approvati o redatti nel periodo dell’offerta sono corredati delle relazioni di revisione nelle quali un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nel registro tenuto…
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Art. 102 — Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi
1. La decisione ovvero il sorgere dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto o di scambio sono senza indugio comunicati alla Consob e contestualmente resi pubblici. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalità di pubblicazione della comunicazione.2. Non appena l’offerta sia stata resa pubblica, il consiglio di amministrazione o di gestione della…
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Art. 114 bis — Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori
1. Negli emittenti quotati, i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di…
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Art. 124 — Casi di inapplicabilità
1. La CONSOB può dichiarare inapplicabili gli articoli 120, 121, 122 e 123, comma 2, secondo periodo, alle società italiane con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell’Unione Europea, in considerazione della normativa applicabile a tali società in forza della quotazione.
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Art. 127 bis — Annullabilità delle deliberazioni e diritto di recesso
1. Ai fini dell’articolo 2377 del codice civile colui a cui favore sia effettuata la registrazione delle azioni successivamente alla data indicata nell’articolo 83 sexies, comma 2 e prima dell’apertura dei lavori dell’assemblea, è considerato assente all’assemblea.2. Ai fini dell’esercizio del diritto di recesso previsto dall’articolo 2437 del codice civile, colui a cui favore sia…
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Art. 135 quinquies — Integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea [ABROGATO]
[1. I soci che rappresentano almeno un quarantesimo del numero complessivo dei soci stessi possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.2. Delle integrazioni all’elenco delle materie che l’assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui…
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Art. 143 — Responsabilità
1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all’azionista di assumere una decisione consapevole; dell’idoneità risponde il promotore.2. Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da…
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Art. 151 ter — Poteri del comitato per il controllo sulla gestione
1. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere agli altri amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari , ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate. Le notizie sono fornite…
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Art. 164 — Responsabilità [ABROGATO]
[1. Alla società di revisione si applicano le disposizioni dell’articolo 2407 del codice civile.2. I responsabili della revisione e i dipendenti che hanno effettuato l’attività di revisione contabile sono responsabili, in solido con la società di revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito…
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Art. 97 — Poteri di indagine e di vigilanza
1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, al fine di vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente Capo, del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative, si applicano l’articolo 114, commi 5 e 6, agli emittenti e agli offerenti, e l’articolo 115 agli emittenti, agli offerenti, ai soggetti che li controllano o che sono…
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Art. 103 — Svolgimento dell’offerta
1. L’offerta è irrevocabile. Ogni clausola contraria è nulla. L’offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto.2. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti, agli offerenti, alle persone che agiscono di concerto con essi, nonché agli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni…
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Art. 115 — Comunicazioni alla CONSOB
1. La CONSOB, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico può, anche in via generale; a) richiedere agli emittenti quotati, agli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine, ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalità; b)…
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Art. 124 bis — Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento [ABROGATO]
[1. Le società di cui al presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le modalità stabiliti dalla CONSOB, informazioni sull’adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sull’osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell’eventuale inadempimento.]
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Art. 127 ter — Diritto di porre domande prima dell’assemblea
1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’assemblea. Alle domande pervenute prima dell’assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.1-bis. L’avviso di convocazione indica il termine entro il…
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Art. 135 sexies — Relazioni finanziarie [ABROGATO]
[1. Fermi restando i termini di cui agli articoli 2429 del codice civile, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio le società cooperative quotate aventi l’Italia come Stato membro d’origine approvano il bilancio d’esercizio e pubblicano con le modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 113-ter ,comma 3, la relazione finanziaria annuale comprendente…
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Art. 144 — Svolgimento della sollecitazione e della raccolta
1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina: a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione; b) le procedure di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni…
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Art. 152 — Denunzia al tribunale
1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono recare danno alla società o ad una o più società controllate, possono denunziare i fatti al tribunale ai…
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Art. 165 — Revisione contabile dei gruppi [ABROGATO]
[1. Le disposizioni della presente sezione, a eccezione dell’articolo 157, si applicano anche alle società controllate da società con azioni quotate.1-bis. La società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione dalle società incaricate della…
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Art. 98 — Pubblicazione del prospetto dei FIA chiusi o dei FIA UE chiusi
1. Nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA chiusi per le quali l’Italia è lo Stato membro d’origine, o di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA UE chiusi per le quali l’Italia è lo Stato membro ospitante, il prospetto è pubblicato quando si è conclusa la procedura…
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Art. 104 — Difese
1. Salvo autorizzazione dell’assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell’offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta. L’obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all’articolo 102, comma 1, e fino alla…
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Art. 58 bis — Imprese di investimento operanti nell’Unione europea
1. Ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione delle Sim indicate all’articolo 55 bis, comma 1, e delle imprese di investimento UE che svolgono le attività indicate dal medesimo articolo si applicano gli articoli 95-bis, 95-ter, 95-quater, 95-quinquies e 95-septies del Testo unico bancario, intendendosi suddette disposizioni riferite alle Sim o alle imprese…
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Art. 62 quinquies — Vigilanza sul rispetto di disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili
1. La Consob e la Banca d’Italia vigilano, ciascuna per quanto di competenza, ai sensi della presente parte, sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) n. 600/2014 nonché dagli atti delegati, dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del citato regolamento e della direttiva 2014/65/UE.
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Art. 65 sexies — Requisiti operativi delle sedi di negoziazione
1. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione dispongono di sistemi, procedure e meccanismi efficaci atti ad assicurare che i sistemi di negoziazione: a) siano resilienti e abbiano capacità sufficiente a gestire i picchi di volume di ordini e messaggi; b) siano in…
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Art. 69 bis — Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali [ABROGATO]
[1. La Banca d’Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualità di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012. La medesima autorità revoca l’autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte…
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Art. 79 ter 1 — Requisiti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso il fornitore di servizi di comunicazione dati [ABROGATO]
[1. I fornitori di servizi di comunicazione dati dispongono, al momento dell’autorizzazione e continuativamente, di: a) dispositivi efficaci al fine di evitare conflitti di interesse con i clienti. In particolare, un APA o un ARM che opera anche come gestore del mercato regolamentato o come impresa di investimento ovvero un gestore del mercato regolamentato o…
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Art. 79 sexdecies — Sistemi interni di segnalazione delle violazioni [ABROGATO]
[1. Ai depositari centrali e ai soggetti tenuti all’osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014 si applica l’articolo 8-bis.]
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Art. 83 octies — Costituzione di vincoli
1. I vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari disciplinati dalla presente sezione, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall’intermediario.2. Possono essere accesi specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull’insieme degli strumenti finanziari in essi registrati;…
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Art. 90 ter — Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di accesso tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading
1. La Consob è l’autorità competente a ricevere i reclami e svolgere, d’intesa con la Banca d’Italia, le funzioni in materia di accesso di controparti centrali e sedi di negoziazione ai servizi di regolamento gestiti da depositari centrali, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014.2. In…
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Art. 59 — Sistemi di indennizzo
1. Il rilascio dell’autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento è subordinato all’adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB.2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, disciplina con regolamento l’organizzazione…
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Art. 62 sexies — Vigilanza sulle sedi di negoziazione di strumenti finanziari sull’energia e il gas
1. Ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull’energia elettrica e il gas e alle società che organizzano e gestiscono tali mercati si applicano le disposizioni del presente titolo, fatto salvo quanto indicato ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.2. I provvedimenti di cui agli articoli 62, comma 2; 64 bis,…
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Art. 65 septies — Obblighi informativi e di comunicazione
1. La Consob, con proprio regolamento, individua gli obblighi informativi e di comunicazione nei propri confronti dei gestori delle sedi di negoziazione, indicandone contenuto, termini e modalità di adempimento.2. Le sedi di negoziazione mettono a disposizione della Consob, su richiesta, i dati relativi al book di negoziazione, anche mediante accesso allo stesso.3. Fermi restando gli…
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Art. 70 — Riconoscimento dei mercati
1. La Consob, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità, può riconoscere mercati extra-UE di strumenti finanziari, al fine di estenderne l’operatività sul territorio della Repubblica.2. I gestori dei mercati regolamentati che intendano estendere in Stati non UE l’operatività dei mercati da essi gestiti, ne danno comunicazione alla Consob, che rilascia il proprio nulla-osta…
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Art. 79 quinquies — Individuazione delle autorità nazionali competenti sulle controparti centrali
1. La Banca d’Italia e la Consob sono le autorità competenti per l’autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto disposto dai commi seguenti, dall’articolo 79 sexies e dall’articolo 79 novies 1.2. La Consob è l’autorità competente, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1,…
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Art. 79 septiesdecies — Segnalazione di violazioni alla Banca d’Italia e alla Consob [ABROGATO]
[1. La Banca d’Italia e la Consob ricevono, ciascuna secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza, da parte del personale dei depositari centrali e dei soggetti tenuti all’osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti le norme di cui al medesimo regolamento e la parte III, titolo II-bis e II-ter.2. Si…
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Art. 83 novies — Compiti dell’intermediario
1. L’intermediario: a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest’ultimo gli abbia conferito il relativo mandato; b) a richiesta dell’interessato, effettua le comunicazioni e rilascia le certificazioni di cui all’articolo 83 quinquies, comma 3, quando necessarie per l’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari;…
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Art. 90 quater — Accesso alle controparti centrali su base transfrontaliera
1. Fatti salvi i titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012, le imprese di investimento UE e le banche UE autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento hanno diritto di accedere direttamente e indirettamente alle controparti centrali stabilite nel territorio della Repubblica, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle…
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Art. 60 — Adesione ai sistemi d’indennizzo da parte di intermediari esteri
1. Le succursali di imprese di investimento UE, di società di gestione UE, di GEFIA UE e di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia o di banche UE insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese di origine, a un…
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Art. 62 septies — Vigilanza sui sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro
1. La Banca d’Italia vigila sull’efficienza e sul buon funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, nonché sui soggetti gestori, e può richiedere le opportune modifiche alle regole del sistema idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.2. La Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può richiedere la…
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Art. 66 — Criteri generali di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni
1. I mercati regolamentati: a) si dotano di regole chiare e trasparenti riguardanti l’ammissione degli strumenti finanziari alla quotazione e alla negoziazione; b) adottano e mantengono meccanismi efficaci per verificare che gli emittenti dei valori mobiliari ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato rispettino gli obblighi cui sono soggetti ai sensi del diritto dell’Unione europea in…
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Art. 70 bis — Accesso alle controparti centrali e ai sistemi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari [ABROGATO]
[1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento possono accedere alle controparti centrali e ai sistemi di cui agli articoli 68 e 69, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari.2. Le società di gestione assicurano ai partecipanti ai mercati da…
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Art. 79 sexies — Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali
1. La Banca d’Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualità di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012. La medesima autorità revoca l’autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte…
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Art. 79 duodevicies — Revisione legale dei conti
1. Ai depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica si applicano gli articoli 155, comma 2, 156, comma 4 e 159, comma 1.
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Art. 83 novies 1 — Non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi
1. Gli intermediari e i depositari centrali comunicano al pubblico i corrispettivi per i servizi prestati ai sensi del capo I-bis della direttiva 2007/36/CE, distintamente per ciascun servizio.2. I corrispettivi che gli intermediari e i depositari centrali applicano agli azionisti, agli emittenti con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati…
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Art. 90 quinquies — Accesso ai servizi di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari su base transfrontaliera
1. Fatto salvo l’articolo 33 del regolamento (UE) n. 909/2014, le imprese di investimento UE e le banche UE autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento hanno il diritto di accedere direttamente e indirettamente ai servizi di regolamento gestiti da depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, per finalizzare o per disporre la…
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Art. 60 bis — Responsabilità delle Sim, delle Sgr, delle Sicav e delle Sicaf per illecito amministrativo dipendente da reato
1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una SIM, di una SGR, di una Sicav o di una Sicaf, ne dà comunicazione alla Banca d’Italia e alla CONSOB. Nel corso del procedimento,…
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Art. 62 octies — Poteri informativi e di indagine
1. La Consob e la Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste dagli articoli 62, comma 1, e 62 ter, comma 1, possono: a) chiedere a chiunque la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini da esse…
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Art. 66 bis — Condizioni per la quotazione di determinate società
1. Il regolamento del mercato regolamentato può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in un segmento distinto del mercato.2. La Consob determina con proprio regolamento: a) [LETTERA ABROGATA DALLA L.…
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Art. 70 ter — Accordi conclusi dalle società di gestione dei mercati regolamentati con controparti centrali o con società che gestiscono servizi di liquidazione [ABROGATO]
[1. Le società di gestione dei mercati regolamentati possono concludere accordi con le controparti centrali o con le società che gestiscono servizi di liquidazione di un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione o la liquidazione di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato.2. La Consob, d’intesa con la…
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Art. 79 septies — Garanzie acquisite nell’esercizio dell’attività di controparte centrale e prevalenza delle disposizioni in materia di segregazione e portabilità delle posizioni e delle garanzie della clientela
1. I margini e le altre prestazioni acquisite da una controparte centrale a titolo di garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’attività di compensazione svolta in favore dei propri partecipanti non possono essere soggetti ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o della controparte centrale, anche in caso di apertura di…
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Art. 79 undevicies — Modifiche all’assetto di controllo
1. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 27, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) n. 909/2014 per il trasferimento delle partecipazioni che danno origine a cambiamenti dell’identità delle persone che esercitano il controllo sul funzionamento del depositario centrale di titoli, non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute.…
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Art. 83 decies — Responsabilità dell’intermediario
1. L’intermediario è responsabile: a) verso il titolare del conto, per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività di trasferimento suo tramite degli strumenti finanziari, di tenuta dei conti, e per il puntuale adempimento degli obblighi posti dal presente decreto e dal regolamento di cui all’articolo 82, comma 2; b) verso l’emittente, per l’adempimento degli obblighi di…
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Art. 90 sexies — Accordi conclusi dai gestori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione con controparti centrali o con depositari centrali che gestiscono servizi di regolamento
1. Fatti salvi gli articoli 7 e 8 e il Titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012, l’articolo 53 del regolamento (UE) n. 909/2014 , nonché gli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 600/2014, i gestori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione possono concludere accordi con le controparti…
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Art. 60 bis 1 — Ambito di applicazione
1. Il presente Capo si applica alle Sim indicate all’articolo 55 bis, comma 1, e alle succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche che svolgono le attività indicate dal medesimo articolo, se non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.2. Le Sim che rientrano nel campo…
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Art. 62 novies — Poteri ispettivi
1. Nell’ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste dagli articoli 62, comma 1, e 62 ter, comma 1, la Consob e la Banca d’Italia possono effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione e di coloro ai quali…
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Art. 66 ter — Provvedimenti di ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni adottati dal gestore della sede di negoziazione
1. Fatto salvo il potere della Consob di cui all’articolo 66 quater, comma 1, di richiedere la sospensione o l’esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni, il gestore di una sede di negoziazione può sospendere o escludere dalle negoziazioni gli strumenti finanziari che cessano di rispettare le regole del sistema, a meno che tale sospensione…
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Art. 71 — Obblighi dell’internalizzatore sistematico
1. L’impresa di investimento che supera i limiti stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/565, in relazione al modo frequente, sistematico e sostanziale, per l’applicazione del regime degli internalizzatori sistematici o che sceglie comunque di assoggettarsi a tale regime, ne informa la Consob.2. Ai fini della verifica della permanenza delle caratteristiche richieste dalla definizione di internalizzatore…
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Art. 79 octies — Individuazione delle autorità nazionali competenti per l’esercizio di ulteriori poteri di vigilanza ai sensi del regolamento UE n. 648/2012
1. La Consob è l’autorità nazionale competente per il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione da parte dei soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, come definiti dall’articolo 2, punto…
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Art. 79 undevicies 1 — Disposizioni applicabili allo svolgimento di servizi e attività di investimento da parte dei depositari centrali
1. Fermo restando quanto previsto dal presente titolo e dal titolo II-ter, ai depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 e stabiliti nel territorio della Repubblica o stabiliti in un altro Stato membro aventi succursale in Italia, che svolgono servizi e attività di investimento in aggiunta alla prestazione dei servizi esplicitamente elencati…
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Art. 83 undecies — Obblighi degli emittenti azioni
1. Gli emittenti azioni aggiornano il libro dei soci in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell’articolo 83 novies, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), dell’articolo 83 duodecies nonché, nell’ipotesi di sollecitazione di deleghe promossa dall’emittente stesso, in conformità alle comunicazioni effettuate dagli intermediari ai sensi…
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Art. 60 bis 2 — Piani di risoluzione
1. La Banca d’Italia predispone, sentita la Consob per i profili di competenza: a) un piano di risoluzione individuale per ciascuna Sim non sottoposta a vigilanza su base consolidata secondo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; ovvero b) un piano di risoluzione di gruppo per i gruppi indicati dall’articolo…
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Art. 62 decies — Poteri di intervento
1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni della presente parte, la Consob e la Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste dagli articoli 62, comma 1, e 62 ter, comma 1, possono: a) pubblicare avvertimenti al pubblico nel sito internet della Consob o della Banca d’Italia; b) intimare…
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Art. 66 quater — Provvedimenti di sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni su iniziativa della Consob
1. La Consob può sospendere o escludere uno strumento finanziario dalle negoziazioni o richiedere che vi provveda il gestore di una sede di negoziazione. A tal fine la Consob può chiedere al gestore medesimo tutte le informazioni che ritenga utili. Per le sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato, i poteri di cui al…
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Art. 72 — Individuazione dell’autorità competente
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, la Consob e la Banca d’Italia sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 18), del regolamento (UE) n. 600/2014, secondo quanto disposto dal presente capo.
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Art. 79 octies 1 — Individuazione delle autorità nazionali competenti per l’esercizio di ulteriori poteri di vigilanza ai sensi del regolamento UE n. 600/2014
1. La Consob è l’autorità competente per il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 da parte delle sedi di negoziazione, delle Sim, delle banche italiane, nonché delle imprese dei paesi terzi autorizzate ai sensi dell’articolo 28 o dell’articolo 29 ter del presente decreto, che operano…
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Art. 79 vicies — Crisi
1. Nel caso di accertate gravi irregolarità, il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Consob o della Banca d’Italia, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi dei depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Con tale decreto sono nominati uno o più commissari straordinari…
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Art. 83 duodecies — Identificazione degli azionisti
1. Al fine di facilitare la comunicazione degli emittenti con gli azionisti nonché l’esercizio dei diritti sociali, anche in modo coordinato, da parte degli azionisti, gli emittenti italiani con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell’Unione europea hanno il diritto di richiedere ai soggetti indicati dal regolamento di…
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Art. 60 bis 3 — Risolvibilità
1. La Banca d’Italia valuta se una Sim non facente parte di un gruppo è risolvibile secondo quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dalle disposizioni da esso richiamate.2. La Banca d’Italia valuta se un gruppo individuato ai sensi dell’articolo 11 è risolvibile, quando ne è l’autorità di risoluzione…
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Art. 64 — L’attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati
1. L’attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari è esercitata da società per azioni anche senza scopo di lucro (gestore del mercato regolamentato).2. Il gestore del mercato regolamentato: a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi a esso dovuti; b) assicura e verifica il rispetto dei…
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Art. 66 quinquies — Negoziazione di strumenti finanziari emessi dal gestore del mercato regolamentato
1. La Consob dispone l’ammissione, l’esclusione e la sospensione dalla quotazione e dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da un gestore del mercato in un mercato regolamentato da esso gestito.2. La Consob determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato regolamentato per assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori,…
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Art. 73 — Vigilanza
1. La Consob vigila sull’osservanza delle disposizioni di cui ai Titoli II, III e IV del regolamento (UE) n. 600/2014, sugli obblighi di negoziazione previsti dagli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, nonché sull’accesso non discriminatorio agli indici di riferimento e sull’obbligo di concedere una licenza per gli stessi, secondo quanto previsto…
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Art. 79 novies — Poteri di vigilanza
1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dal presente titolo, nei confronti dei soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, la Consob dispone dei poteri previsti dagli articoli 6 bis, 6 ter e 7. Nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione la…
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Art. 80 — Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari [ABROGATO]
[1. L’attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro.2. Le società di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, ai sensi del capo II del presente titolo. Esse possono…
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Art. 83 terdecies — Pagamento dei dividendi
1. In deroga all’articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti gli strumenti finanziari registrati nei conti indicati all’articolo 83 quater, comma 3, è determinata con riferimento alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile individuata dall’emittente che stabilisce altresì le…
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Art. 60 bis 4 — Risoluzione e altre procedure di gestione delle crisi
1. Alle Sim si applicano i Titoli IV e VI, nonché gli articoli 99, 102, 103, 104 e 105 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Alle Sim di classe 1 si applica altresì il Titolo V del medesimo decreto legislativo. I provvedimenti, indicati all’articolo 20 del medesimo decreto legislativo, con cui è disposta…
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Art. 64 bis — Obblighi riguardanti le persone che esercitano un’influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato
1. Le persone che sono nella posizione di esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato devono rispettare i requisiti di onorabilità determinati con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob e la Banca d’Italia.2. Gli acquisti delle partecipazioni nel capitale del gestore del mercato regolamentato e le successive…
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Art. 67 — Criteri generali di accesso degli operatori
1. Il gestore di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione stabilisce, attua e mantiene regole trasparenti e non discriminatorie, basate su criteri oggettivi, che disciplinano l’accesso in qualità di membri o partecipanti o clienti.2. Ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione possono…
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Art. 74 — Esenzioni dai requisiti di trasparenza pre-negoziazione delle sedi di negoziazione
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 e in conformità a quanto previsto dagli articoli 4, paragrafo 1, e 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, la Consob può esentare il gestore di una sede di negoziazione dagli obblighi di pubblicare le informazioni pre-negoziazione stabiliti dagli articoli 3 e 8 del…
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Art. 79 novies 1 — Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/23)
1. Fatti salvi i poteri specifici delle autorità competenti in tema di accertamento dei presupposti per la risoluzione e quanto previsto dai commi seguenti, le funzioni attribuite dal regolamento (UE) 2021/23 alle autorità competenti sono esercitate dalla Banca d’Italia e dalla Consob in conformità all’articolo 79 sexies, comma 3, primo periodo.2. La Banca d’Italia è…