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Art. 83 ter — Emissione di strumenti finanziari [ABROGATO]
[1. Per ciascuna emissione di strumenti finanziari soggetti alla disciplina della presente sezione deve essere scelta un’unica società di gestione accentrata. L’emittente comunica alla società l’ammontare globale dell’emissione di strumenti finanziari, il suo frazionamento ed ogni ulteriore caratteristica stabilita dal regolamento indicato nell’articolo 81, comma 1. La società di gestione accentrata apre per ogni emissione…
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Art. 87 — Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati
1. I vincoli gravanti sugli strumenti finanziari immessi nel sistema si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del depositante con la girata al depositario centrale di titoli; le annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per non apposte; di ciò è fatta menzione sul titolo.2. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal sistema, il…
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Art. 56 — Amministrazione straordinaria
1. La Banca d’Italia, di propria iniziativa o su proposta formulata dalla Consob nell’ambito delle sue competenze, può disporre lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle Sicaf quando: a) risultino gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative,…
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Art. 62 — Vigilanza sulle sedi di negoziazione
1. La Consob vigila sulle sedi di negoziazione e, fermi restando i poteri e le attribuzioni della Consob e della Banca d’Italia ai sensi della parte II del presente decreto, sui relativi gestori, al fine di assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.2. La Consob vigila affinché la regolamentazione del…
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Art. 65 bis — Requisiti dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione
1. Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione dispone di: a) regole e procedure trasparenti che garantiscono un processo di negoziazione corretto e ordinato nonché di criteri obiettivi che consentono l’esecuzione efficiente degli ordini; b) misure per garantire una gestione sana dell’operatività del sistema, compresi dispositivi di…
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Art. 68 ter — Caratteristiche dei limiti e dei controlli sulla gestione delle posizioni e obblighi di informazione
1. I limiti di posizione e i controlli sulla gestione delle posizioni sono trasparenti e non discriminatori, specificano come si applicano alle persone e tengono conto della natura e della composizione dei membri e partecipanti al mercato e dell’utilizzo che essi fanno dei contratti presentati alla negoziazione.2. Il gestore della sede di negoziazione informa dettagliatamente…
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Art. 78 — Informazioni da fornire ai fini della trasparenza e dell’effettuazione degli altri calcoli e obblighi di pubblicazione
1. Al fine dell’applicazione dei requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione imposti dagli articoli da 3 a 11 e da 14 a 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 e dell’implementazione del regime previsto dall’articolo 32 del medesimo regolamento in connessione con l’obbligo di negoziazione su strumenti derivati, nonché per determinare se un’impresa di investimento è…
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Art. 79 duodecies — Individuazione delle autorità nazionali competenti a svolgere le ulteriori funzioni previste dal regolamento UE n. 909/2014
1. Le autorità competenti a vigilare sull’applicazione della disciplina in materia di scritture contabili, prevista dall’articolo 3 del regolamento (UE) n. 909/2014, sono: a) la Banca d’Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle controparti di un contratto di garanzia finanziaria e delle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato; b) la Consob,…
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Art. 83 quater — Attribuzioni dei depositari centrali e degli intermediari
1. Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina della presente sezione nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali possono effettuarsi soltanto tramite gli intermediari.2. A nome e su richiesta degli intermediari, i depositari centrali accendono per ogni intermediario conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso.3. L’intermediario, qualora incaricato dello…
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Art. 88 — Ritiro degli strumenti finanziari accentrati
1. Il depositario centrale di titoli mette a disposizione del depositario gli strumenti finanziari di cui è chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari nominativi sono girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata è convalidato con timbro, data e firma del depositario.2. Il depositario centrale…
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Art. 56 bis — Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo
1. La Banca d’Italia , sentita la Consob può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle relative società capogruppo, al ricorrere dei presupposti indicati all’articolo 56, comma 1, lettera a). Il provvedimento è pubblicato…
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Art. 62 bis — Sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato e operatori principali
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, con regolamento può stabilire requisiti specifici per le sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato e per i relativi gestori, individuare ulteriori modalità di negoziazione e/o tipologie di operatori ammessi su tali sedi, nonché definire criteri per attribuire la qualifica…
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Art. 65 ter — Requisiti specifici per i sistemi multilaterali di negoziazione
1. Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione, oltre a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 65 bis, dispone di: a) regole non discrezionali per l’esecuzione degli ordini nel sistema; b) procedure per gestire i rischi ai quali è esposto il sistema, meccanismi e sistemi adeguati ad identificare tutti i rischi che possano compromettere…
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Art. 68 quater — Notifica dei titolari di posizioni in base alle categorie
1. Il gestore di una sede di negoziazione nella quale sono negoziati derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse pubblica una relazione settimanale indicante le posizioni aggregate detenute dalle differenti categorie di persone per i differenti strumenti finanziari derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse,…
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Art. 79 — Individuazione dell’autorità competente
1. La gestione di un APA o di un ARM è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della CONSOB, in conformità a quanto previsto dal Titolo IV-bis del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. La CONSOB revoca l’autorizzazione concessa ai sensi del presente comma quando ricorrono i presupposti di cui all’articolo 27-sexies…
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Art. 79 terdecies — Individuazione delle autorità nazionali rilevanti
1. La Banca d’Italia e la Consob sono le autorità rilevanti ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014.
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Art. 83 quinquies — Diritti del titolare del conto
1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto indicato nell’articolo 83 quater, comma 3, ha la legittimazione piena ed esclusiva all’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi e le norme del presente titolo. Il titolare può disporre degli strumenti finanziari registrati nel conto in…
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Art. 89 — Aggiornamento del libro soci
1. Il depositario centrale di titoli comunica agli emittenti le azioni nominative ad essa girate ai fini dell’aggiornamento del libro dei soci.
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Art. 57 — Liquidazione coatta amministrativa
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia o della CONSOB, nell’ambito delle rispettive competenze, può disporre con decreto la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle Sicaf, anche quando ne sia in corso l’amministrazione straordinaria ovvero…
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Art. 62 ter — Vigilanza sulle sedi di negoziazione all’ingrosso
1. Ferme restando le competenze e i poteri della Consob ai sensi del presente decreto, la Banca d’Italia vigila sulle sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato e, fermi restando i poteri e le attribuzioni della Consob e della Banca d’Italia ai sensi della parte II del presente decreto, sui relativi gestori, avendo riguardo…
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Art. 65 quater — Requisiti specifici per i sistemi organizzati di negoziazione
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 65 bis e nel rispetto degli obblighi individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b), numero 2), in un sistema organizzato di negoziazione l’esecuzione degli ordini è svolta su base discrezionale. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione esercita la propria discrezionalità quando decide di: a) collocare…
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Art. 68 quinquies — Poteri della Consob e obblighi di collaborazione
1. Nello svolgimento dei compiti di vigilanza ai sensi della presente sezione, la Consob esercita i poteri previsti dagli articoli 62 octies, 62 novies, 62 decies e può altresì: a) richiedere a chiunque informazioni, notizie, dati o l’esibizione di documenti, in originale o in copia, in relazione all’entità e alla finalità di una posizione o…
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Art. 79 bis — Autorizzazione e revoca [ABROGATO]
[1. L’autorizzazione è rilasciata a condizione che il richiedente soddisfi tutti i requisiti derivanti dal presente titolo. Il gestore di una sede di negoziazione può gestire i servizi di comunicazione dati previa verifica che esso rispetti le disposizioni del presente titolo. Il servizio è inserito nell’autorizzazione del gestore della sede di negoziazione.2. Fermo restando quanto…
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Art. 79 quaterdecies — Finalità e poteri di vigilanza
1. La vigilanza sui depositari centrali è esercitata dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, all’ordinata prestazione dei servizi svolti dai depositari centrali, all’integrità dei mercati e alla tutela degli investitori, e dalla Banca d’Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico.2. Ove non diversamente specificato nel presente decreto, le competenze previste dal…
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Art. 83 sexies — Diritto d’intervento in assemblea ed esercizio del voto
1. La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all’emittente, effettuata dall’intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.2. Per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell’emittente nei mercati regolamentati…
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Art. 90 — Gestione accentrata dei titoli di Stato
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce con regolamento le modalità di individuazione dei depositari centrali dei titoli di Stato nonché i criteri per la fornitura dei relativi servizi.
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Art. 58 — Succursali in Italia di imprese di investimento e di gestori esteri
1. Quando a una impresa di investimento UE, a una società di gestione UE, a un GEFIA UE o a un GEFIA non UE autorizzato in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia è revocata l’autorizzazione all’attività da parte dell’autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni…
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Art. 62 quater — Vigilanza regolamentare e informativa sulle sedi di negoziazione all’ingrosso
1. La Banca d’Italia con proprio provvedimento individua gli obblighi informativi e di comunicazione dei gestori delle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato nei propri confronti, indicando anche contenuto, termini e modalità di comunicazione.2. Per le sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato: a) i poteri regolamentari previsti negli articoli 64, comma…
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Art. 65 quinquies — Negoziazione «matched principal»
1. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione può svolgere negoziazione «matched principal» esclusivamente nel caso in cui: a) il cliente vi abbia acconsentito; e b) la negoziazione interviene su obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati non appartenenti a una categoria di derivati dichiarata soggetta all’obbligo di compensazione in conformità…
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Art. 69 — Mercati di crescita per le piccole e medie imprese
1. La Consob, su domanda del gestore di un sistema multilaterale di negoziazione, registra un sistema come mercato di crescita per le piccole e medie imprese se sono soddisfatti i requisiti di cui al comma 2.2. Fermo restando il rispetto degli altri obblighi del presente decreto relativi alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione,…
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Art. 79 ter — Requisiti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso il fornitore di servizi di comunicazione dati [ABROGATO]
[1. I membri dell’organo di amministrazione di un fornitore di servizi di comunicazione dati soddisfano requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, possiedono conoscenze, competenze ed esperienze adeguate e dedicano tempo sufficiente all’esercizio delle proprie funzioni.2. Se un gestore del mercato chiede l’autorizzazione per gestire un APA, un CTP o un ARM e i soggetti che…
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Art. 79 quindecies — Regolamento dei servizi
1. I depositari centrali disciplinano con regolamento i servizi da essi prestati, le relative modalità di svolgimento e i criteri di ammissione dei partecipanti.2. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, approva in sede di autorizzazione iniziale i regolamenti di cui al comma 1, ogni successiva modificazione e può richiedere di apportare modificazioni idonee a…
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Art. 83 septies — Eccezioni opponibili
1. All’esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la registrazione l’emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.
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Art. 90 bis — Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti sul territorio della Repubblica
1. La Consob è l’autorità competente a ricevere i reclami ed esercitare, d’intesa con la Banca d’Italia, le competenze in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica da parte di: a) partecipanti, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014; b) emittenti, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 4,…
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Art. 58 bis — Imprese di investimento operanti nell’Unione europea
1. Ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione delle Sim indicate all’articolo 55 bis, comma 1, e delle imprese di investimento UE che svolgono le attività indicate dal medesimo articolo si applicano gli articoli 95-bis, 95-ter, 95-quater, 95-quinquies e 95-septies del Testo unico bancario, intendendosi suddette disposizioni riferite alle Sim o alle imprese…
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Art. 62 quinquies — Vigilanza sul rispetto di disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili
1. La Consob e la Banca d’Italia vigilano, ciascuna per quanto di competenza, ai sensi della presente parte, sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) n. 600/2014 nonché dagli atti delegati, dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del citato regolamento e della direttiva 2014/65/UE.
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Art. 65 sexies — Requisiti operativi delle sedi di negoziazione
1. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione dispongono di sistemi, procedure e meccanismi efficaci atti ad assicurare che i sistemi di negoziazione: a) siano resilienti e abbiano capacità sufficiente a gestire i picchi di volume di ordini e messaggi; b) siano in…
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Art. 69 bis — Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali [ABROGATO]
[1. La Banca d’Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualità di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012. La medesima autorità revoca l’autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte…
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Art. 79 ter 1 — Requisiti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso il fornitore di servizi di comunicazione dati [ABROGATO]
[1. I fornitori di servizi di comunicazione dati dispongono, al momento dell’autorizzazione e continuativamente, di: a) dispositivi efficaci al fine di evitare conflitti di interesse con i clienti. In particolare, un APA o un ARM che opera anche come gestore del mercato regolamentato o come impresa di investimento ovvero un gestore del mercato regolamentato o…
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Art. 79 sexdecies — Sistemi interni di segnalazione delle violazioni [ABROGATO]
[1. Ai depositari centrali e ai soggetti tenuti all’osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014 si applica l’articolo 8-bis.]
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Art. 83 octies — Costituzione di vincoli
1. I vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari disciplinati dalla presente sezione, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall’intermediario.2. Possono essere accesi specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull’insieme degli strumenti finanziari in essi registrati;…
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Art. 90 ter — Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di accesso tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading
1. La Consob è l’autorità competente a ricevere i reclami e svolgere, d’intesa con la Banca d’Italia, le funzioni in materia di accesso di controparti centrali e sedi di negoziazione ai servizi di regolamento gestiti da depositari centrali, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014.2. In…
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Art. 59 — Sistemi di indennizzo
1. Il rilascio dell’autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento è subordinato all’adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB.2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, disciplina con regolamento l’organizzazione…
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Art. 62 sexies — Vigilanza sulle sedi di negoziazione di strumenti finanziari sull’energia e il gas
1. Ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull’energia elettrica e il gas e alle società che organizzano e gestiscono tali mercati si applicano le disposizioni del presente titolo, fatto salvo quanto indicato ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.2. I provvedimenti di cui agli articoli 62, comma 2; 64 bis,…
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Art. 65 septies — Obblighi informativi e di comunicazione
1. La Consob, con proprio regolamento, individua gli obblighi informativi e di comunicazione nei propri confronti dei gestori delle sedi di negoziazione, indicandone contenuto, termini e modalità di adempimento.2. Le sedi di negoziazione mettono a disposizione della Consob, su richiesta, i dati relativi al book di negoziazione, anche mediante accesso allo stesso.3. Fermi restando gli…
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Art. 70 — Riconoscimento dei mercati
1. La Consob, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità, può riconoscere mercati extra-UE di strumenti finanziari, al fine di estenderne l’operatività sul territorio della Repubblica.2. I gestori dei mercati regolamentati che intendano estendere in Stati non UE l’operatività dei mercati da essi gestiti, ne danno comunicazione alla Consob, che rilascia il proprio nulla-osta…
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Art. 79 quinquies — Individuazione delle autorità nazionali competenti sulle controparti centrali
1. La Banca d’Italia e la Consob sono le autorità competenti per l’autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto disposto dai commi seguenti, dall’articolo 79 sexies e dall’articolo 79 novies 1.2. La Consob è l’autorità competente, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1,…
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Art. 79 septiesdecies — Segnalazione di violazioni alla Banca d’Italia e alla Consob [ABROGATO]
[1. La Banca d’Italia e la Consob ricevono, ciascuna secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza, da parte del personale dei depositari centrali e dei soggetti tenuti all’osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti le norme di cui al medesimo regolamento e la parte III, titolo II-bis e II-ter.2. Si…
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Art. 83 novies — Compiti dell’intermediario
1. L’intermediario: a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest’ultimo gli abbia conferito il relativo mandato; b) a richiesta dell’interessato, effettua le comunicazioni e rilascia le certificazioni di cui all’articolo 83 quinquies, comma 3, quando necessarie per l’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari;…
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Art. 90 quater — Accesso alle controparti centrali su base transfrontaliera
1. Fatti salvi i titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012, le imprese di investimento UE e le banche UE autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento hanno diritto di accedere direttamente e indirettamente alle controparti centrali stabilite nel territorio della Repubblica, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle…
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Art. 60 — Adesione ai sistemi d’indennizzo da parte di intermediari esteri
1. Le succursali di imprese di investimento UE, di società di gestione UE, di GEFIA UE e di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia o di banche UE insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese di origine, a un…
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Art. 62 septies — Vigilanza sui sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro
1. La Banca d’Italia vigila sull’efficienza e sul buon funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, nonché sui soggetti gestori, e può richiedere le opportune modifiche alle regole del sistema idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.2. La Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può richiedere la…
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Art. 66 — Criteri generali di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni
1. I mercati regolamentati: a) si dotano di regole chiare e trasparenti riguardanti l’ammissione degli strumenti finanziari alla quotazione e alla negoziazione; b) adottano e mantengono meccanismi efficaci per verificare che gli emittenti dei valori mobiliari ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato rispettino gli obblighi cui sono soggetti ai sensi del diritto dell’Unione europea in…
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Art. 70 bis — Accesso alle controparti centrali e ai sistemi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari [ABROGATO]
[1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento possono accedere alle controparti centrali e ai sistemi di cui agli articoli 68 e 69, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari.2. Le società di gestione assicurano ai partecipanti ai mercati da…
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Art. 79 sexies — Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali
1. La Banca d’Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualità di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012. La medesima autorità revoca l’autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte…
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Art. 79 duodevicies — Revisione legale dei conti
1. Ai depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica si applicano gli articoli 155, comma 2, 156, comma 4 e 159, comma 1.
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Art. 83 novies 1 — Non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi
1. Gli intermediari e i depositari centrali comunicano al pubblico i corrispettivi per i servizi prestati ai sensi del capo I-bis della direttiva 2007/36/CE, distintamente per ciascun servizio.2. I corrispettivi che gli intermediari e i depositari centrali applicano agli azionisti, agli emittenti con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati…
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Art. 90 quinquies — Accesso ai servizi di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari su base transfrontaliera
1. Fatto salvo l’articolo 33 del regolamento (UE) n. 909/2014, le imprese di investimento UE e le banche UE autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento hanno il diritto di accedere direttamente e indirettamente ai servizi di regolamento gestiti da depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, per finalizzare o per disporre la…
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Art. 60 bis — Responsabilità delle Sim, delle Sgr, delle Sicav e delle Sicaf per illecito amministrativo dipendente da reato
1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una SIM, di una SGR, di una Sicav o di una Sicaf, ne dà comunicazione alla Banca d’Italia e alla CONSOB. Nel corso del procedimento,…
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Art. 62 octies — Poteri informativi e di indagine
1. La Consob e la Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste dagli articoli 62, comma 1, e 62 ter, comma 1, possono: a) chiedere a chiunque la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini da esse…
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Art. 66 bis — Condizioni per la quotazione di determinate società
1. Il regolamento del mercato regolamentato può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in un segmento distinto del mercato.2. La Consob determina con proprio regolamento: a) [LETTERA ABROGATA DALLA L.…
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Art. 70 ter — Accordi conclusi dalle società di gestione dei mercati regolamentati con controparti centrali o con società che gestiscono servizi di liquidazione [ABROGATO]
[1. Le società di gestione dei mercati regolamentati possono concludere accordi con le controparti centrali o con le società che gestiscono servizi di liquidazione di un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione o la liquidazione di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato.2. La Consob, d’intesa con la…
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Art. 79 septies — Garanzie acquisite nell’esercizio dell’attività di controparte centrale e prevalenza delle disposizioni in materia di segregazione e portabilità delle posizioni e delle garanzie della clientela
1. I margini e le altre prestazioni acquisite da una controparte centrale a titolo di garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’attività di compensazione svolta in favore dei propri partecipanti non possono essere soggetti ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o della controparte centrale, anche in caso di apertura di…
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Art. 79 undevicies — Modifiche all’assetto di controllo
1. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 27, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) n. 909/2014 per il trasferimento delle partecipazioni che danno origine a cambiamenti dell’identità delle persone che esercitano il controllo sul funzionamento del depositario centrale di titoli, non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute.…
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Art. 83 decies — Responsabilità dell’intermediario
1. L’intermediario è responsabile: a) verso il titolare del conto, per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività di trasferimento suo tramite degli strumenti finanziari, di tenuta dei conti, e per il puntuale adempimento degli obblighi posti dal presente decreto e dal regolamento di cui all’articolo 82, comma 2; b) verso l’emittente, per l’adempimento degli obblighi di…
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Art. 90 sexies — Accordi conclusi dai gestori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione con controparti centrali o con depositari centrali che gestiscono servizi di regolamento
1. Fatti salvi gli articoli 7 e 8 e il Titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012, l’articolo 53 del regolamento (UE) n. 909/2014 , nonché gli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 600/2014, i gestori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione possono concludere accordi con le controparti…
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Art. 4 decies — Obbligo di notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave sui PRIIP [ABROGATO]
[1. L’ideatore di PRIIP, o la persona che vende PRIIP, notificano alla Consob il documento contenente le informazioni chiave redatto in conformità a quanto stabilito ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, prima che i PRIIP in questione siano commercializzati in Italia.2. L’obbligo di notifica di cui al comma 1 si applica anche alle versioni…
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Art. 7 novies — Riserve di capitale
1. La Banca d’Italia adotta le misure sulle riserve di capitale previste dal Capo IV del Titolo VII della direttiva 2013/36/UE, nonché quelle di natura macroprudenziale previste dal regolamento (UE) n. 575/2013, quale autorità designata ai sensi di tali normative europee nei confronti delle Sim e delle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle…
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Art. 15 bis — Persone che agiscono di concerto
1. Ai fini dell’applicazione del capo II del presente Titolo, è soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell’articolo 15 anche l’acquisizione o la detenzione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, ancorché invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni,…
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Art. 25 — Attività di negoziazione nei mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei sistemi organizzati di negoziazione
1. Le Sim e le banche italiane autorizzate all’esercizio dei servizi e attività di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti possono operare nelle sedi di negoziazione italiane o di un altro Stato membro dell’Unione europea e nei mercati extra-UE riconosciuti dalla Consob ai sensi dell’articolo 70.
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Art. 32 ter — Risoluzione stragiudiziale di controversie
1. I soggetti nei cui confronti la Consob esercita la propria attività di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 2, nonché i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all’articolo 6, commi…
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Art. 35 duodecies — Valutazione del merito di credito
1. I gestori, per la valutazione del merito di credito dei beni in cui investono gli Oicr, adottano sistemi e procedure che non prevedono l’affidamento esclusivo o meccanico alle valutazioni emesse da agenzie di rating del credito.2. Tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività degli Oicr, la Banca d’Italia e la…
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Art. 44 — Commercializzazione di FIA non riservati
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35 bis, 37, 38 e 39, la commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA italiani non riservati alle categorie di investitori di cui all’articolo 43, è preceduta da una notifica inoltrata dal gestore alla Consob per ciascun FIA oggetto di commercializzazione.2. Alla lettera di notifica è…
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Art. 53 — Sospensione degli organi amministrativi [ABROGATO]
[1. Il Presidente della CONSOB può disporre in via d’urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione degli organi di amministrazione delle SIM e la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie.2.…
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Art. 4 undecies — Sistemi interni di segnalazione delle violazioni
1. I soggetti di cui alle parti II e III adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l’attività svolta, nonché del regolamento prospetto come definito all’articolo 93-bis, comma 1, lettera a), e del regolamento (UE) n. 596/2014.2. Le…
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Art. 7 decies — Vigilanza sul rispetto di disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili
1. La Banca d’Italia e la Consob vigilano, ciascuna per quanto di competenza, ai sensi della presente parte: a) sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) n. 600/2014, nonché dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del regolamento n. 600/2014 e della direttiva 2014/65/UE; b) sul rispetto delle disposizioni…
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Art. 16 — Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione
1. Il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie stabilite ai sensi dell’articolo 15, comma 1, non possono essere esercitati quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall’articolo 15 quando sia intervenuto il divieto della Banca d’Italia o non sia ancora decorso…
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Art. 25 bis — Depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche
1. Gli articoli 21, 23 e 24 bis si applicano all’offerta e alla consulenza aventi ad oggetto depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche. Rimane fermo quanto stabilito ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e…
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Art. 32 ter 1 — Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori
1. Al fine di agevolare l’accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell’ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 32 ter, la Consob istituisce presso il proprio bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, di seguito denominato “Fondo”. Il Fondo è destinato a…
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Art. 36 — Fondi comuni di investimento
1. Il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito o dalla società di gestione subentrata nella gestione, in conformità alla legge e al regolamento.2. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d’Italia, sentita la Consob, determina…
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Art. 45 — Obblighi relativi all’acquisizione di partecipazioni rilevanti o di controllo di società non quotate
1. Le Sgr comunicano alla Consob il raggiungimento, il superamento o la riduzione al di sotto delle soglie del 10%, 20%, 30%, 50% e 75% dei diritti di voto in una società non quotata in conseguenza dell’acquisto, della detenzione o della cessione di partecipazioni al capitale sociale da parte del FIA italiano, del FIA UE…
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Art. 54 — Provvedimenti ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia [ABROGATO]
[1. Quando sussistono elementi che fanno presumere l’inosservanza da parte degli OICVM UE, dei FIA UE e non UE delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d’Italia o la CONSOB, nell’ambito delle rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l’offerta delle relative quote…
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Art. 4 duodecies — Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza
1. La Banca d’Italia e la Consob: a) ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale dei soggetti indicati dall’articolo 4-undecies, segnalazioni che si riferiscono a violazioni delle norme del presente decreto, nonché di atti dell’Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie; b) tengono conto dei criteri previsti all’articolo 4 undecies,…
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Art. 7 undecies — Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033
1. La Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall’articolo 5, sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033.2. La Banca d’Italia, nei limiti e secondo le modalità indicate all’articolo 6 bis del Testo Unico Bancario, è l’autorità competente ad adottare, sentita la Consob, la decisione…
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Art. 17 — Richiesta di informazioni sulle partecipazioni
1. La Banca d’Italia e la CONSOB, indicando il termine per la risposta, possono richiedere: a) alle SIM, alle società di gestione del risparmio, alle Sicav e alle Sicaf, l’indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione; b) alle società…
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Art. 25 ter — Prodotti di investimento assicurativo
1. La distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalla normativa europea direttamente applicabile.2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti…
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Art. 32 quater — Riserva di attività
1. L’esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservato alle Sgr, alle Sicav, alle Sicaf, alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano, secondo le disposizioni del presente titolo.2. Le disposizioni del presente titolo non si…
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Art. 37 — Regolamento del fondo
1. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica il gestore e il depositario, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.2. Il regolamento stabilisce in particolare: a) la denominazione e la durata…
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Art. 46 — Obblighi relativi all’acquisizione di partecipazioni di controllo di un emittente
1. Le Sgr i cui FIA italiani, FIA UE e non UE acquisiscono una partecipazione di controllo al capitale di un emittente comunicano le informazioni stabilite dalla Consob con proprio regolamento, secondo le modalità e nei termini ivi stabiliti, nei confronti: a) dell’emittente; b) degli azionisti le cui identità e i cui indirizzi sono a…
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Art. 55 — Provvedimenti cautelari applicabili ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede [ABROGATO]
[1. La CONSOB, in caso di necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede dall’esercizio dell’attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l’esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB.2. La CONSOB…
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Art. 4 terdecies — Esenzioni
1. Le disposizioni contenute nella parte II non si applicano: a) alle imprese di assicurazione né alle imprese che svolgono le attività di riassicurazione e di retrocessione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; b) ai soggetti che prestano servizi di investimento esclusivamente nei confronti di soggetti controllanti, controllati o sottoposti a…
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Art. 7 duodecies — Disciplina applicabile alle Sim di classe 1-minus
1. Alle Sim di classe 1-minus si applicano, in aggiunta alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013, le disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE. Restano fermi i poteri e le competenze attribuite alla Banca d’Italia e alla Consob dal presente decreto legislativo.
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Art. 18 — Soggetti
1. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi.2. Le Sgr possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall’articolo 1, comma 5, lettere d) ed f).…
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Art. 25 quater — Obbligazioni bancarie e altri strumenti di debito
1. Sono nulli i contratti sottoscritti dai clienti al dettaglio relativi alla prestazione dei servizi di investimento che hanno per oggetto strumenti di cui all’articolo 12 ter del Testo Unico bancario emessi dai soggetti indicati all’articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dalle Sim indicate all’articolo 55 bis, comma 1, o da…
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Art. 33 — Attività esercitabili
1. Le Sgr gestiscono il patrimonio e i rischi degli Oicr nonché amministrano e commercializzano gli Oicr gestiti.2. Le Sgr possono altresì: a) prestare il servizio di gestione di portafogli; b) istituire e gestire fondi pensione; c) svolgere le attività connesse o strumentali; d) prestare i servizi accessori di cui all’Allegato I, Sezione B, numero…
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Art. 38 — Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno
1. Le Sicav e Sicaf in gestione esterna rispettano le seguenti condizioni: a) adottano la forma di società per azioni; b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica; c) dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall’articolo 2327 del codice civile; d) lo statuto…
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Art. 46 bis — Erogazione diretta di crediti da parte di FIA italiani
1. I FIA italiani possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, nel rispetto delle norme del presente decreto e delle relative disposizioni attuative adottate ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 39.
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Art. 55 bis — Ambito di applicazione
1. Il presente Capo si applica ai seguenti soggetti: a) le Sim di classe 1; b) le Sim aventi sede legale in Italia, diverse da quelle indicate alla lettera a), che prestano il servizio di negoziazione per conto proprio o il servizio di assunzione a fermo di strumenti finanziari e, in aggiunta o alternativa, collocamento…
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Art. 4 quater — Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, e ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015
1. [La Banca d’Italia e la Consob sono le autorità competenti per l’autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto disposto dai commi seguenti e dall’articolo 69 bis.]2. [La Consob è l’autorità competente, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di cui…
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Art. 5 — Finalità e destinatari della vigilanza
1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi: a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; b) la tutela degli investitori; c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; d) la competitività del sistema finanziario; e) l’osservanza delle disposizioni in materia finanziaria. 2. Per il perseguimento degli obiettivi di…