Categoria: Codice delle assicurazioni private
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Art. 116 quater — Attività in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica
1. L’accesso all’attività di intermediazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte di intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro, è subordinato alla trasmissione all’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio,…
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Art. 120 quater — Modalità dell’informazione
1. Tutte le informazioni di cui agli articoli 119 ter, 120, 120 bis, 120 ter, 121 sexies, 185, 185 bis e 185 ter sono comunicate ai contraenti: a) su supporto cartaceo; b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile; c) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti; d) a titolo gratuito. 2.…
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Art. 127 — Certificato di assicurazione e contrassegno
1. L’adempimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato da apposito certificato rilasciato dall’impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.2. L’impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati…
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Art. 140 — Pluralità di danneggiati e supero del massimale
1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.2. L’impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall’incidente e ignorando l’esistenza di altre persone danneggiate, pur…
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Art. 150 bis — Certificato di chiusa inchiesta
1. È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all’articolo 642 del codice penale, limitatamente all’ipotesi…
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Art. 164 — Modalità per la gestione dei sinistri
1. L’impresa che esercita l’attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all’IVASS, previste dal comma 2.2. L’impresa può: a) svolgere direttamente l’attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza; b) affidarla ad…
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Art. 179 — Nozione
1. La capitalizzazione è il contratto mediante il quale l’impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attività.2. Quando i contratti prevedono il periodico sorteggio…
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Art. 190 — Obblighi di informativa
1. L’IVASS, nel rispetto degli articoli 3 e 5, può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonché qualsiasi informazione in merito ai contratti che sono detenuti da intermediari o in merito ai contratti conclusi con terzi con i termini e le modalità…
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Art. 203 — Autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività assicurativa
1. L’IVASS consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività richiesta da qualsiasi impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia controllata da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; b) sia…
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Art. 207 octies — Cooperazione per l’autorizzazione del modello interno di gruppo
1. Nel caso in cui un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, in qualità di ultima società controllante italiana ai sensi dell’articolo 210, comma 2, e le sue imprese partecipate o controllate o congiuntamente le imprese partecipate o controllate di una società di partecipazione assicurativa, in qualità di ultima società controllante italiana ai sensi dell’articolo 210,…
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Art. 214 ter — Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi
1. Le valutazioni di equivalenza di cui agli articoli 216 sexies, comma 1, lettera e), e 220 septies, comma 1, sono effettuate dall’IVASS in conformità e nei limiti previsti dalle disposizioni dell’Unione europea.
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Art. 217 — Solvibilità corretta delle imprese di assicurazione [ABROGATO]
[1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210, comma 1, calcolano la situazione di solvibilità corretta secondo le disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento. 2. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta, fatta salva l’eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo, non si tiene conto delle…
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Art. 220 octies — Insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo
1. Nel caso in cui sia stata accertata l’insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo ovvero non ricorrono le altre condizioni di cui all’articolo 220 septies, si applicano in quanto compatibili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate italiane di cui all’articolo 210, comma 1, lettera c), gli strumenti di vigilanza sul…
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Art. 229 — Commissario per il compimento di singoli atti
1. L’IVASS, nel caso di grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, può disporre la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti che siano necessari per rendere la gestione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione conforme a legge.2. Il provvedimento può essere disposto decorso inutilmente il termine…
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Art. 82 — Gruppo assicurativo [ABROGATO]
[[1. A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo è alternativamente composto: a) dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate; b) dall’impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate. 2. Sono…
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Art. 97 — Esonero dall’obbligo di redazione
1. L’obbligo di redazione del bilancio consolidato non sussiste nei confronti delle imprese di cui all’articolo 95, commi 1 e 2, a loro volta controllate direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del presente titolo ovvero da un’impresa di assicurazione o riassicurazione costituita in un altro Stato membro.2.…
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Art. 116 quinquies — Attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica
1. L’accesso all’attività di intermediazione in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte di intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi, che hanno residenza o sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla trasmissione all’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, da parte dell’Autorità…
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Art. 120 quinquies — Vendita abbinata
1. Il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, informa il contraente dell’eventuale possibilità di acquistare separatamente le due componenti e fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell’accordo o del pacchetto e i giustificativi separati…
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Art. 128 — Massimali di garanzia
1. Per l’adempimento dell’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi: a) nel caso di danni alle persone un importo di euro 6.450.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime; b) nel caso di danno alle cose, euro…
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Art. 141 — Risarcimento del terzo trasportato
1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro,…
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Art. 151 — Procedura
1. Il presente capo stabilisce disposizioni specifiche relative agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dall’uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.2. Fatte salve la legislazione di Stati…
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Art. 165 — Raccordo con le disposizioni del codice civile
1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del codice civile.
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Art. 180 — Contratti di assicurazione contro i danni
1. I contratti di assicurazione contro i danni sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica italiana.2. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative.3. Le…
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Art. 190 bis — Informazioni statistiche
1. L’IVASS chiede ai soggetti vigilati di comunicare i dati e le informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo. L’IVASS stabilisce con regolamento la periodicità, le modalità, i contenuti ed i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, di tali dati e informazioni.2. L’impresa di assicurazione…
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Art. 203 bis — Cooperazione per l’esercizio della vigilanza sulle società veicolo
1. L’IVASS coopera e scambia informazioni con le Autorità di vigilanza degli altri Stati membri al fine di verificare i contratti conclusi dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica con società veicolo aventi sede in un altro Stato membro o per verificare i contratti conclusi con società veicolo aventi…
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Art. 208 — Comunicazioni alla Commissione europea e all’AEAP e alle autorità di vigilanza di altri Stati membri relativamente ad imprese di Stati membri e di Stati terzi
1. L’IVASS comunica alla Commissione europea, all’AEAP e alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri: a) ogni autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa rilasciata ad un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di nuova costituzione che sia controllata, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato…
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Art. 215 — Operazioni infragruppo rilevanti [ABROGATO]
[1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, sono soggette alla vigilanza dell’ISVAP sulle operazioni infragruppo che sono realizzate tra le medesime entità e le…
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Art. 217 bis — Gestione centralizzata del rischio: condizioni per la vigilanza sulla solvibilità sul gruppo
1. Le previsioni di cui agli articoli 217 quater e 217 quinquies si applicano all’impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: a) l’impresa di assicurazione o riassicurazione controllata è inclusa nell’area di vigilanza sul gruppo esercitata dall’autorità di vigilanza dello Stato…
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Art. 220 novies — Misure correttive sul gruppo
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 227, se le imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo non rispettano i requisiti di cui al presente Titolo o se i requisiti sono rispettati ma la solvibilità è comunque a rischio o se le operazioni infragruppo o le concentrazioni dei rischi minacciano la situazione finanziaria delle imprese…
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Art. 83 — Impresa capogruppo [ABROGATO]
[[1. Capogruppo è l’impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana ovvero l’impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che controlla, direttamente o indirettamente, le società componenti il gruppo assicurativo e che non è, a sua volta, controllata da un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana o da un’altra impresa di partecipazione assicurativa…
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Art. 98 — Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza
1. L’IVASS individua, con regolamento, i soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato previsti dagli articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato.
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Art. 116 sexies — Accordi per la ripartizione di competenze tra Stato membro d’origine e Stato membro ospitante
1. Nell’ipotesi in cui l’attività principale di un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo sia esercitata in uno Stato membro diverso da quello di origine, le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante possono concludere un accordo in forza del quale l’esercizio delle funzioni di vigilanza sia rimesso all’autorità…
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Art. 121 — Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 185, 185 bis e 185 ter, in caso di vendita a distanza, il distributore rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari: a) l’identità del distributore e il fine della chiamata; b) l’identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con il distributore…
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Art. 129 — Soggetti esclusi dall’assicurazione
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai…
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Art. 142 — Diritto di surroga dell’assicuratore sociale
1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l’ente gestore dell’assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall’impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l’osservanza…
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Art. 152 — Mandatario per la liquidazione dei sinistri
1. L’impresa di assicurazione comunica tempestivamente ai centri di informazione di tutti gli Stati membri il nome e l’indirizzo del proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro.2. Il mandatario risiede o è stabilito nel territorio dello Stato membro per il quale è designato e si rivolge agli aventi diritto al…
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Art. 166 — Criteri di redazione
1. Il contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.2. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
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Art. 181 — Contratti di assicurazioni sulla vita
1. I contratti di assicurazione sulla vita sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro dell’obbligazione è la Repubblica italiana.2. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative.3. I contratti di assicurazione…
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Art. 191 — Potere regolamentare
1. Fatta salva la potestà regolamentare del Governo e del Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni previste dal presente Codice, l’IVASS, per l’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di…
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Art. 204 — Autorizzazione relativa all’assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione
1. L’IVASS, nei casi in cui è previsto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 68, opera in piena consultazione con le Autorità competenti degli altri Stati membri allorché l’acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia: a) una banca, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investimento o una…
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Art. 208 bis — Comunicazioni relative alla inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un’impresa di assicurazione
1. L’IVASS comunica alla Commissione e all’AEAP il numero e il tipo di casi che hanno comportato un rifiuto ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 19, comma 2 e in cui siano state adottate le misure di cui al comma 4 dell’articolo 193.
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Art. 215 bis — Sistema di governo societario di gruppo
1. Il gruppo si dota di un sistema di governo societario coerente con le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, e con le relative disposizioni di attuazione dettate dall’IVASS con regolamento.2. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, è responsabile dell’attuazione delle disposizioni in materia di sistema di…
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Art. 217 ter — Gestione centralizzata del rischio: procedura di autorizzazione
1. La richiesta di autorizzazione all’applicazione della vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata dei rischi è presentata all’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa di assicurazione o riassicurazione controllata. Tale autorità informa gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza e presenta loro immediatamente la domanda completa.2. Le autorità di vigilanza interessate…
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Art. 220 decies — Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie
1. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione si dota di procedure per individuare il deterioramento delle proprie condizioni finanziarie e comunica immediatamente all’IVASS il deterioramento individuato.
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Art. 84 — Impresa di partecipazione capogruppo [ABROGATO]
[[1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione. 2. Alla società…
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Art. 99 — Data di riferimento
1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio di esercizio dell’impresa controllante obbligata alla redazione. Nel caso quest’ultima sia un’impresa di partecipazione assicurativa di cui all’articolo 95, comma 2, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell’esercizio delle imprese assicurative controllate.
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Art. 116 septies — Violazione degli obblighi nell’esercizio della libera prestazione dei servizi
1. L’IVASS qualora, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, abbia motivo di ritenere che l’intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo operante nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi violi le disposizioni per l’esercizio di tale attività, ne informa l’Autorità dello Stato membro d’origine.2. Nell’ipotesi in cui,…
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Art. 121 bis — Acquisizione dal produttore delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi
1. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Titolo e agli articoli 185, 185 bis e 185 ter, i distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio adottano opportune disposizioni per ottenere dai soggetti di cui all’articolo 30 decies, comma 1, le informazioni di cui all’articolo 30 decies, comma 5, e per comprendere le…
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Art. 130 — Imprese autorizzate
1. L’assicurazione può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi, l’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.2. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e…
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Art. 142 bis — Informazioni sulla copertura assicurativa
1. Il danneggiato ha diritto di ottenere dal Centro di informazione di cui all’articolo 154 le informazioni riguardanti la copertura assicurativa dei veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza della stessa.
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Art. 153 — Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica
1. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica, che sono danneggiati da sinistri della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche…
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Art. 167 — Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate
1. È nullo il contratto di assicurazione stipulato con un’impresa non autorizzata o con un’impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari.2. La nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall’assicurato. La pronuncia di nullità obbliga alla restituzione dei premi pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli indennizzi e le…
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Art. 182 — Pubblicità dei prodotti assicurativi
1. La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione è effettuata avendo riguardo alla correttezza dell’informazione ed alla conformità rispetto al contenuto della documentazione informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono.2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità sia autonomamente effettuata dagli intermediari.3. [L’IVASS può richiedere,…
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Art. 192 — Imprese di assicurazione italiane
1. Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia sono soggette alla vigilanza dell’IVASS sia per l’attività esercitata nel territorio della Repubblica sia per quella svolta nel territorio degli altri Stati membri in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi.2. L’IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante…
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Art. 205 — Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri
1. L’IVASS può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie delle imprese di assicurazioni o di riassicurazioni operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell’esercizio della vigilanza sull’impresa. Prima di procedere all’ispezione l’IVASS informa l’autorità di vigilanza dello…
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Art. 208 ter — Cooperazione per l’applicazione delle disposizioni sulla coassicurazione comunitaria
1. L’IVASS collabora con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e con la Commissione europea ai fini di esaminare eventuali difficoltà insorte in relazione ai contratti di coassicurazione comunitaria e per verificare che le disposizioni dell’Unione europea siano correttamente applicate.
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Art. 215 ter — Valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo
1. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, procede alla valutazione richiesta dall’articolo 30 ter a livello di gruppo.2. Qualora il calcolo della solvibilità a livello di gruppo sia effettuato conformemente al metodo del bilancio consolidato di cui agli articoli 216 ter, comma 2, e 216 quinquies, l’ultima società controllante italiana fornisce…
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Art. 217 quater — Gestione centralizzata del rischio: determinazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 207 octies il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’impresa di assicurazione o riassicurazione controllata di cui all’articolo articolo 217 bis è calcolato secondo quanto previsto dai commi 2, 4, 5 e 6 del presente articolo.2. Nell’ipotesi in cui il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’impresa di assicurazione o riassicurazione controllata è…
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Art. 221 — Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 184, qualora l’impresa di assicurazione o di riassicurazione, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche di cui agli articoli 36, 36 bis, 36 ter, 36 quater, 36 quinquies, 36 sexies, 36 septies, 36 octies, 36 novies e 37 e sulle attività…
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Art. 85 — Albo delle imprese capogruppo [ABROGATO]
[[1. L’impresa capogruppo è iscritta in un apposito albo tenuto dall’ISVAP. 2. La capogruppo comunica all’ISVAP l’esistenza del gruppo assicurativo e la sua composizione aggiornata. 3. L’ISVAP può procedere d’ufficio all’accertamento dell’esistenza di un gruppo assicurativo e alla sua iscrizione nell’albo e può richiedere alla capogruppo la rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo. 4. Le…
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Art. 100 — Relazione sulla gestione
1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell’andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti , nonché una descrizione dei…
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Art. 116 octies — Violazione degli obblighi nell’esercizio della libertà di stabilimento
1. L’IVASS qualora, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, accerta che un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo, che eserciti l’attività in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica, violi le disposizioni di cui agli articoli 30 decies, ai Capi III, III-bis, III-ter del Titolo IX ed agli articoli 185,…
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Art. 121 ter — Disposizioni particolari in materia di Governo e controllo del prodotto
1. Le disposizioni in materia di Governo e controllo del prodotto di cui agli articoli 30 decies e 121 bis non si applicano ai prodotti assicurativi che consistono nell’assicurazione dei grandi rischi.2. Fatta salva l’applicazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti delle disposizioni di cui all’articolo…
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Art. 131 — Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto
1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un’adeguata informazione ai soggetti che devono adempiere all’obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti, le imprese mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, il documento informativo e le condizioni di contratto…
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Art. 142 ter — Utenti della strada non motorizzati
1. L’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada i quali, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti in…
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Art. 154 — Centro di informazione italiano
1. È istituito presso la CONSAP il Centro di informazione italiano per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nei casi previsti dall’articolo 151. A tale fine la CONSAP può stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici o privati che…
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Art. 168 — Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo comma, del codice civile, il trasferimento di portafoglio, che sia autorizzato in conformità a quanto previsto dagli articoli 198 e 200, non è causa di risoluzione dei contratti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica…
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Art. 183 — Regole di comportamento
1. Nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati; [b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;] c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare…
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Art. 193 — Imprese di assicurazione di altri Stati membri
1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell’autorità dello Stato membro d’origine anche per l’attività svolta, in regime di stabilimento od in regime di libertà di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica.1-bis. Qualora l’IVASS abbia motivo di ritenere che le attività dell’impresa…
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Art. 205 bis — Vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate dalle imprese aventi sede nel territorio della Repubblica
1. L’IVASS può effettuare, direttamente o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali del fornitore delle attività esternalizzate avente sede in altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell’esercizio dell’attività di vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate.2. Prima di procedere all’ispezione l’IVASS informa l’autorità competente dello Stato membro in cui…
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Art. 208 quater — Piattaforme di collaborazione costituite dall’AEAP
1. L’IVASS fornisce tempestivamente, su richiesta dell’AEAP, tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento delle piattaforme di collaborazione costituite presso l’AEAP.2. L’IVASS può richiedere la creazione, richiedendone la relativa costituzione, di piattaforme di collaborazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri o aderire a piattaforme esistenti.
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Art. 215 quater — Vigilanza sulla concentrazione di rischi
1. Le concentrazioni dei rischi a livello di gruppo sono oggetto di vigilanza da parte dell’IVASS al fine di accertare che tali concentrazioni non producano effetti negativi sulla solvibilità del gruppo o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese coinvolte.2. L’IVASS individua…
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Art. 217 quinquies — Gestione centralizzata del rischio: inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo
1. In caso di inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e fatto salvo l’articolo 222, l’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa di assicurazione o riassicurazione controllata trasmette senza indugio al collegio delle autorità di vigilanza il piano di risanamento presentato dall’impresa controllata per ristabilire, entro sei mesi dal rilevamento dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale di…
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Art. 222 — Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità
1. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione informa immediatamente l’IVASS non appena rilevano che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.2. Entro due mesi dalla rilevazione dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità ovvero, in mancanza di comunicazione dell’impresa, su…
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Art. 86 — Poteri di indagine [ABROGATO]
[[1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza di cui al presente capo, l’ISVAP può effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso la capogruppo e presso le società, con sede legale nel territorio della Repubblica, appartenenti al gruppo assicurativo. 2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società diverse da quelle…
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Art. 101 — Libri e registri obbligatori
1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, ferme restando le altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.2. Le imprese autorizzate all’esercizio dei rami vita, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla…
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Art. 116 novies — Violazione degli obblighi nell’esercizio di libera prestazione di servizi o stabilimento da parte di intermediari italiani
1. L’IVASS può adottare, nei confronti di intermediari con residenza o sede legale in Italia, anche su segnalazione dell’autorità competente dello stato membro ospitante, misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse nell’esercizio dell’attività di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altri Stati membri. Dell’adozione di tali misure l’IVASS informa l’autorità competente dello…
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Art. 121 quater — Vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi
1. Fatte salve le competenze previste dall’articolo 25-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l’IVASS esercita i poteri di vigilanza in relazione alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo svolta da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite degli intermediari iscritti nelle sezioni del Registro di cui all’articolo 109, comma 2,…
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Art. 132 — Obbligo a contrarre
1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all’assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e le tariffe di cui al comma…
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Art. 143 — Denuncia di sinistro
1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall’IVASS. In caso…
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Art. 155 — Accesso al Centro di informazione italiano
1. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all’art. 151, hanno diritto di richiedere al Centro di informazione italiano entro sette anni dalla data del sinistro: a) nome ed indirizzo dell’impresa di assicurazione; b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa; c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei…
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Art. 169 — Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, secondo comma, del codice civile, i contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo.2. Gli assicurati hanno facoltà di recesso, dopo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione,…
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Art. 184 — Misure cautelari ed interdittive
1. Avuto riguardo all’obiettivo di protezione degli assicurati, l’IVASS sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni in materia di requisiti di Governo e controllo del…
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Art. 194 — Imprese di assicurazione di Stati terzi
1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell’IVASS per l’attività svolta nel territorio della Repubblica.
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Art. 205 ter — Cooperazione per la vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e sugli intermediari di assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione
1. L’IVASS collabora con i soggetti di cui all’articolo 10 e secondo le modalità e alle condizioni previste da tale disposizione, al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni, anche con riguardo all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa.2. Ai fini della iscrizione al registro di cui all’articolo 109 e di quello unico europeo tenuto…
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Art. 209 — Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie
1. L’IVASS comunica alla Commissione europea le assicurazioni di cui la legge italiana dispone l’obbligatorietà, indicando le disposizioni, legislative e di attuazione, vigenti per ciascuna di esse e specifica le informazioni che è necessario riportare nel documento che l’impresa di assicurazione consegna all’assicurato per l’attestazione dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo.
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Art. 215 quinquies — Operazioni infragruppo
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane sono soggette alla vigilanza dell’IVASS sulle operazioni infragruppo, anche realizzate con l’impresa di partecipazione assicurativa mista.2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione si dotano, nell’ambito del sistema di governo societario, di adeguati meccanismi di segnalazione e contabili, per consentire l’accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e…
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Art. 217 sexies — Gestione centralizzata del rischio: fine delle deroghe per l’impresa controllata
1. Le disposizioni, di cui agli articoli 217 quater e 217 quinquies cessano di essere applicabili quando: a) la condizione di cui all’articolo 217 bis, comma 1, lettera a), non è più soddisfatta; b) la condizione di cui all’articolo 217 bis, comma 1, lettera b), non è più soddisfatta e l’ultima impresa di assicurazione o…
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Art. 222 bis — Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano immediatamente l’autorità di vigilanza qualora rilevino che il Requisito Patrimoniale Minimo non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.2. Entro un mese dalla rilevazione dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, ovvero, in mancanza di comunicazione dell’impresa, su…
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Art. 87 — Disposizioni di carattere generale o particolare [ABROGATO]
[[1. L’ISVAP, al fine di assicurare una stabile ed efficiente gestione del gruppo, può impartire alla capogruppo, con regolamento o con provvedimenti di carattere particolare, disposizioni concernenti il gruppo assicurativo complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto adeguate procedure di gestione del rischio, ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili, ed appropriati meccanismi di…
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Art. 102 — Revisione legale del bilancio
1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è corredato dalla relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.2. La relazione del revisore legale o della società di revisione legale esprime anche un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche…
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Art. 116 decies — Poteri legati alle disposizioni nazionali di interesse generale
1. L’IVASS, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, può adottare misure non discriminatorie idonee a sanzionare le irregolarità commesse nel territorio della Repubblica, in caso di mancata osservanza delle disposizioni di interesse generale di cui all’articolo 116 undecies, ivi inclusa l’adozione di misure che vietino all’intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o…
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Art. 121 quinquies — Conflitti di interesse
1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi rispettano le disposizioni di cui all’articolo 119 bis in materia di regole di comportamento e conflitti di interesse.2. In deroga all’articolo 120 quater, comma 1, le informazioni di cui all’articolo 119 bis, comma 7, sono: a) fornite su un supporto…
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Art. 132.1 — Preventivatore per il confronto dei prezzi dell’assicurazione autoveicoli
1. I consumatori confrontano gratuitamente i prezzi, le tariffe e le condizioni contrattuali delle imprese di assicurazione che forniscono copertura nel ramo dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, attraverso lo strumento indipendente denominato “Preventivass”, consultabile nei siti internet dell’IVASS e del Ministero delle imprese e del made in Italy.2.…
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Art. 144 — Azione diretta del danneggiato
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.2. Per l’intero massimale di…
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Art. 156 — Attività peritale
1. L’attività professionale di perito assicurativo per l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all’articolo 157.2. Le imprese di assicurazione possono…
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Art. 170 — Divieto di abbinamento
1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese non possono subordinare la conclusione di un contratto per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile alla conclusione di ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari.2. In deroga al comma 1, al fine di garantire il recupero della franchigia eventualmente prevista a carico del contraente,…
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Art. 185 — Documentazione informativa
1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti redigono i seguenti documenti: a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni di cui all’articolo 185 bis, redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 dell’11 agosto 2017 (DIP); b) il documento informativo…
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Art. 195 — Imprese di riassicurazione italiane
1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell’IVASS sia per l’attività esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi.2. Nei confronti delle imprese di…
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Art. 206 — Assistenza per l’esercizio della vigilanza supplementare [ABROGATO]
[1. L’ISVAP può chiedere alle autorità competenti di un altro Stato membro di effettuare accertamenti ovvero concordare altre modalità per le verifiche necessarie all’esercizio della vigilanza supplementare, se intende acquisire informazioni riguardanti un’impresa avente sede legale in un altro Stato membro che sia un’impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata dall’impresa di assicurazione…