Categoria: Codice delle assicurazioni private
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Art. 191 — Potere regolamentare
1. Fatta salva la potestà regolamentare del Governo e del Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni previste dal presente Codice, l’IVASS, per l’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di…
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Art. 204 — Autorizzazione relativa all’assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione
1. L’IVASS, nei casi in cui è previsto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 68, opera in piena consultazione con le Autorità competenti degli altri Stati membri allorché l’acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia: a) una banca, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investimento o una…
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Art. 208 bis — Comunicazioni relative alla inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un’impresa di assicurazione
1. L’IVASS comunica alla Commissione e all’AEAP il numero e il tipo di casi che hanno comportato un rifiuto ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 19, comma 2 e in cui siano state adottate le misure di cui al comma 4 dell’articolo 193.
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Art. 215 bis — Sistema di governo societario di gruppo
1. Il gruppo si dota di un sistema di governo societario coerente con le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, e con le relative disposizioni di attuazione dettate dall’IVASS con regolamento.2. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, è responsabile dell’attuazione delle disposizioni in materia di sistema di…
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Art. 217 ter — Gestione centralizzata del rischio: procedura di autorizzazione
1. La richiesta di autorizzazione all’applicazione della vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata dei rischi è presentata all’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa di assicurazione o riassicurazione controllata. Tale autorità informa gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza e presenta loro immediatamente la domanda completa.2. Le autorità di vigilanza interessate…
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Art. 220 decies — Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie
1. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione si dota di procedure per individuare il deterioramento delle proprie condizioni finanziarie e comunica immediatamente all’IVASS il deterioramento individuato.
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Art. 84 — Impresa di partecipazione capogruppo [ABROGATO]
[[1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione. 2. Alla società…
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Art. 99 — Data di riferimento
1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio di esercizio dell’impresa controllante obbligata alla redazione. Nel caso quest’ultima sia un’impresa di partecipazione assicurativa di cui all’articolo 95, comma 2, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell’esercizio delle imprese assicurative controllate.
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Art. 116 septies — Violazione degli obblighi nell’esercizio della libera prestazione dei servizi
1. L’IVASS qualora, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, abbia motivo di ritenere che l’intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo operante nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi violi le disposizioni per l’esercizio di tale attività, ne informa l’Autorità dello Stato membro d’origine.2. Nell’ipotesi in cui,…
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Art. 121 bis — Acquisizione dal produttore delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi
1. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Titolo e agli articoli 185, 185 bis e 185 ter, i distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio adottano opportune disposizioni per ottenere dai soggetti di cui all’articolo 30 decies, comma 1, le informazioni di cui all’articolo 30 decies, comma 5, e per comprendere le…
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Art. 130 — Imprese autorizzate
1. L’assicurazione può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi, l’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.2. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e…
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Art. 142 bis — Informazioni sulla copertura assicurativa
1. Il danneggiato ha diritto di ottenere dal Centro di informazione di cui all’articolo 154 le informazioni riguardanti la copertura assicurativa dei veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza della stessa.
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Art. 153 — Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica
1. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica, che sono danneggiati da sinistri della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche…
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Art. 167 — Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate
1. È nullo il contratto di assicurazione stipulato con un’impresa non autorizzata o con un’impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari.2. La nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall’assicurato. La pronuncia di nullità obbliga alla restituzione dei premi pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli indennizzi e le…
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Art. 182 — Pubblicità dei prodotti assicurativi
1. La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione è effettuata avendo riguardo alla correttezza dell’informazione ed alla conformità rispetto al contenuto della documentazione informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono.2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità sia autonomamente effettuata dagli intermediari.3. [L’IVASS può richiedere,…
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Art. 192 — Imprese di assicurazione italiane
1. Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia sono soggette alla vigilanza dell’IVASS sia per l’attività esercitata nel territorio della Repubblica sia per quella svolta nel territorio degli altri Stati membri in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi.2. L’IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante…
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Art. 205 — Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri
1. L’IVASS può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie delle imprese di assicurazioni o di riassicurazioni operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell’esercizio della vigilanza sull’impresa. Prima di procedere all’ispezione l’IVASS informa l’autorità di vigilanza dello…
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Art. 208 ter — Cooperazione per l’applicazione delle disposizioni sulla coassicurazione comunitaria
1. L’IVASS collabora con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e con la Commissione europea ai fini di esaminare eventuali difficoltà insorte in relazione ai contratti di coassicurazione comunitaria e per verificare che le disposizioni dell’Unione europea siano correttamente applicate.
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Art. 215 ter — Valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo
1. L’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, procede alla valutazione richiesta dall’articolo 30 ter a livello di gruppo.2. Qualora il calcolo della solvibilità a livello di gruppo sia effettuato conformemente al metodo del bilancio consolidato di cui agli articoli 216 ter, comma 2, e 216 quinquies, l’ultima società controllante italiana fornisce…
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Art. 217 quater — Gestione centralizzata del rischio: determinazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 207 octies il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’impresa di assicurazione o riassicurazione controllata di cui all’articolo articolo 217 bis è calcolato secondo quanto previsto dai commi 2, 4, 5 e 6 del presente articolo.2. Nell’ipotesi in cui il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’impresa di assicurazione o riassicurazione controllata è…
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Art. 221 — Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 184, qualora l’impresa di assicurazione o di riassicurazione, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche di cui agli articoli 36, 36 bis, 36 ter, 36 quater, 36 quinquies, 36 sexies, 36 septies, 36 octies, 36 novies e 37 e sulle attività…
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Art. 85 — Albo delle imprese capogruppo [ABROGATO]
[[1. L’impresa capogruppo è iscritta in un apposito albo tenuto dall’ISVAP. 2. La capogruppo comunica all’ISVAP l’esistenza del gruppo assicurativo e la sua composizione aggiornata. 3. L’ISVAP può procedere d’ufficio all’accertamento dell’esistenza di un gruppo assicurativo e alla sua iscrizione nell’albo e può richiedere alla capogruppo la rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo. 4. Le…
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Art. 100 — Relazione sulla gestione
1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell’andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti , nonché una descrizione dei…
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Art. 116 octies — Violazione degli obblighi nell’esercizio della libertà di stabilimento
1. L’IVASS qualora, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, accerta che un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo, che eserciti l’attività in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica, violi le disposizioni di cui agli articoli 30 decies, ai Capi III, III-bis, III-ter del Titolo IX ed agli articoli 185,…
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Art. 121 ter — Disposizioni particolari in materia di Governo e controllo del prodotto
1. Le disposizioni in materia di Governo e controllo del prodotto di cui agli articoli 30 decies e 121 bis non si applicano ai prodotti assicurativi che consistono nell’assicurazione dei grandi rischi.2. Fatta salva l’applicazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti delle disposizioni di cui all’articolo…
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Art. 131 — Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto
1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un’adeguata informazione ai soggetti che devono adempiere all’obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti, le imprese mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, il documento informativo e le condizioni di contratto…
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Art. 142 ter — Utenti della strada non motorizzati
1. L’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada i quali, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti in…
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Art. 154 — Centro di informazione italiano
1. È istituito presso la CONSAP il Centro di informazione italiano per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nei casi previsti dall’articolo 151. A tale fine la CONSAP può stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici o privati che…
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Art. 168 — Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo comma, del codice civile, il trasferimento di portafoglio, che sia autorizzato in conformità a quanto previsto dagli articoli 198 e 200, non è causa di risoluzione dei contratti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica…
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Art. 183 — Regole di comportamento
1. Nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati; [b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;] c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare…
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Art. 193 — Imprese di assicurazione di altri Stati membri
1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell’autorità dello Stato membro d’origine anche per l’attività svolta, in regime di stabilimento od in regime di libertà di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica.1-bis. Qualora l’IVASS abbia motivo di ritenere che le attività dell’impresa…
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Art. 205 bis — Vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate dalle imprese aventi sede nel territorio della Repubblica
1. L’IVASS può effettuare, direttamente o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali del fornitore delle attività esternalizzate avente sede in altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell’esercizio dell’attività di vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate.2. Prima di procedere all’ispezione l’IVASS informa l’autorità competente dello Stato membro in cui…
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Art. 208 quater — Piattaforme di collaborazione costituite dall’AEAP
1. L’IVASS fornisce tempestivamente, su richiesta dell’AEAP, tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento delle piattaforme di collaborazione costituite presso l’AEAP.2. L’IVASS può richiedere la creazione, richiedendone la relativa costituzione, di piattaforme di collaborazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri o aderire a piattaforme esistenti.
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Art. 215 quater — Vigilanza sulla concentrazione di rischi
1. Le concentrazioni dei rischi a livello di gruppo sono oggetto di vigilanza da parte dell’IVASS al fine di accertare che tali concentrazioni non producano effetti negativi sulla solvibilità del gruppo o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese coinvolte.2. L’IVASS individua…
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Art. 217 quinquies — Gestione centralizzata del rischio: inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo
1. In caso di inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e fatto salvo l’articolo 222, l’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa di assicurazione o riassicurazione controllata trasmette senza indugio al collegio delle autorità di vigilanza il piano di risanamento presentato dall’impresa controllata per ristabilire, entro sei mesi dal rilevamento dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale di…
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Art. 222 — Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità
1. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione informa immediatamente l’IVASS non appena rilevano che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.2. Entro due mesi dalla rilevazione dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità ovvero, in mancanza di comunicazione dell’impresa, su…
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Art. 86 — Poteri di indagine [ABROGATO]
[[1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza di cui al presente capo, l’ISVAP può effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso la capogruppo e presso le società, con sede legale nel territorio della Repubblica, appartenenti al gruppo assicurativo. 2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società diverse da quelle…
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Art. 101 — Libri e registri obbligatori
1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, ferme restando le altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.2. Le imprese autorizzate all’esercizio dei rami vita, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla…
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Art. 116 novies — Violazione degli obblighi nell’esercizio di libera prestazione di servizi o stabilimento da parte di intermediari italiani
1. L’IVASS può adottare, nei confronti di intermediari con residenza o sede legale in Italia, anche su segnalazione dell’autorità competente dello stato membro ospitante, misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse nell’esercizio dell’attività di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altri Stati membri. Dell’adozione di tali misure l’IVASS informa l’autorità competente dello…
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Art. 121 quater — Vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi
1. Fatte salve le competenze previste dall’articolo 25-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l’IVASS esercita i poteri di vigilanza in relazione alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo svolta da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite degli intermediari iscritti nelle sezioni del Registro di cui all’articolo 109, comma 2,…
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Art. 132 — Obbligo a contrarre
1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all’assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e le tariffe di cui al comma…
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Art. 143 — Denuncia di sinistro
1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall’IVASS. In caso…
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Art. 155 — Accesso al Centro di informazione italiano
1. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all’art. 151, hanno diritto di richiedere al Centro di informazione italiano entro sette anni dalla data del sinistro: a) nome ed indirizzo dell’impresa di assicurazione; b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa; c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei…
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Art. 169 — Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, secondo comma, del codice civile, i contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo.2. Gli assicurati hanno facoltà di recesso, dopo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione,…
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Art. 184 — Misure cautelari ed interdittive
1. Avuto riguardo all’obiettivo di protezione degli assicurati, l’IVASS sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni in materia di requisiti di Governo e controllo del…
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Art. 194 — Imprese di assicurazione di Stati terzi
1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell’IVASS per l’attività svolta nel territorio della Repubblica.
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Art. 205 ter — Cooperazione per la vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e sugli intermediari di assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione
1. L’IVASS collabora con i soggetti di cui all’articolo 10 e secondo le modalità e alle condizioni previste da tale disposizione, al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni, anche con riguardo all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa.2. Ai fini della iscrizione al registro di cui all’articolo 109 e di quello unico europeo tenuto…
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Art. 209 — Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie
1. L’IVASS comunica alla Commissione europea le assicurazioni di cui la legge italiana dispone l’obbligatorietà, indicando le disposizioni, legislative e di attuazione, vigenti per ciascuna di esse e specifica le informazioni che è necessario riportare nel documento che l’impresa di assicurazione consegna all’assicurato per l’attestazione dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo.
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Art. 215 quinquies — Operazioni infragruppo
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane sono soggette alla vigilanza dell’IVASS sulle operazioni infragruppo, anche realizzate con l’impresa di partecipazione assicurativa mista.2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione si dotano, nell’ambito del sistema di governo societario, di adeguati meccanismi di segnalazione e contabili, per consentire l’accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e…
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Art. 217 sexies — Gestione centralizzata del rischio: fine delle deroghe per l’impresa controllata
1. Le disposizioni, di cui agli articoli 217 quater e 217 quinquies cessano di essere applicabili quando: a) la condizione di cui all’articolo 217 bis, comma 1, lettera a), non è più soddisfatta; b) la condizione di cui all’articolo 217 bis, comma 1, lettera b), non è più soddisfatta e l’ultima impresa di assicurazione o…
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Art. 222 bis — Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano immediatamente l’autorità di vigilanza qualora rilevino che il Requisito Patrimoniale Minimo non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.2. Entro un mese dalla rilevazione dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, ovvero, in mancanza di comunicazione dell’impresa, su…
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Art. 87 — Disposizioni di carattere generale o particolare [ABROGATO]
[[1. L’ISVAP, al fine di assicurare una stabile ed efficiente gestione del gruppo, può impartire alla capogruppo, con regolamento o con provvedimenti di carattere particolare, disposizioni concernenti il gruppo assicurativo complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto adeguate procedure di gestione del rischio, ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili, ed appropriati meccanismi di…
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Art. 102 — Revisione legale del bilancio
1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è corredato dalla relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.2. La relazione del revisore legale o della società di revisione legale esprime anche un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche…
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Art. 116 decies — Poteri legati alle disposizioni nazionali di interesse generale
1. L’IVASS, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, può adottare misure non discriminatorie idonee a sanzionare le irregolarità commesse nel territorio della Repubblica, in caso di mancata osservanza delle disposizioni di interesse generale di cui all’articolo 116 undecies, ivi inclusa l’adozione di misure che vietino all’intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o…
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Art. 121 quinquies — Conflitti di interesse
1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi rispettano le disposizioni di cui all’articolo 119 bis in materia di regole di comportamento e conflitti di interesse.2. In deroga all’articolo 120 quater, comma 1, le informazioni di cui all’articolo 119 bis, comma 7, sono: a) fornite su un supporto…
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Art. 132.1 — Preventivatore per il confronto dei prezzi dell’assicurazione autoveicoli
1. I consumatori confrontano gratuitamente i prezzi, le tariffe e le condizioni contrattuali delle imprese di assicurazione che forniscono copertura nel ramo dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, attraverso lo strumento indipendente denominato “Preventivass”, consultabile nei siti internet dell’IVASS e del Ministero delle imprese e del made in Italy.2.…
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Art. 144 — Azione diretta del danneggiato
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.2. Per l’intero massimale di…
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Art. 156 — Attività peritale
1. L’attività professionale di perito assicurativo per l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all’articolo 157.2. Le imprese di assicurazione possono…
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Art. 170 — Divieto di abbinamento
1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese non possono subordinare la conclusione di un contratto per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile alla conclusione di ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari.2. In deroga al comma 1, al fine di garantire il recupero della franchigia eventualmente prevista a carico del contraente,…
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Art. 185 — Documentazione informativa
1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti redigono i seguenti documenti: a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni di cui all’articolo 185 bis, redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 dell’11 agosto 2017 (DIP); b) il documento informativo…
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Art. 195 — Imprese di riassicurazione italiane
1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell’IVASS sia per l’attività esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi.2. Nei confronti delle imprese di…
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Art. 206 — Assistenza per l’esercizio della vigilanza supplementare [ABROGATO]
[1. L’ISVAP può chiedere alle autorità competenti di un altro Stato membro di effettuare accertamenti ovvero concordare altre modalità per le verifiche necessarie all’esercizio della vigilanza supplementare, se intende acquisire informazioni riguardanti un’impresa avente sede legale in un altro Stato membro che sia un’impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata dall’impresa di assicurazione…
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Art. 210 — Vigilanza sul gruppo
1. La vigilanza a livello di gruppo si applica, in base a quanto previsto dal presente Titolo e secondo le disposizioni stabilite da IVASS con regolamento: a) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllanti o partecipanti in almeno un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, o…
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Art. 216 — Comunicazione delle operazioni infragruppo
1. L’impresa di assicurazione o riassicurazione segnala all’IVASS, ad intervalli regolari e almeno una volta l’anno, ogni operazione infragruppo significativa effettuata ai sensi dell’articolo 215 quinquies, comma 1.2. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione segnala all’IVASS con la massima tempestività le operazioni infragruppo molto significative.3. L’IVASS individua con regolamento, avuto riguardo alla tipologia e alla…
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Art. 217 septies — Gestione centralizzata del rischio: imprese di assicurazione o riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista
1. Gli articoli 217 bis, 217 ter, 217 quater, 217 quinquies, art. 217 sexies del codice ass. private si applicano alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista.
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Art. 222 ter — Limitazioni alla distribuzione di elementi dei fondi propri
1. Fatte salve le deroghe previste dalle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o del requisito minimo di solvibilità o se la distribuzione comporta detta inosservanza, l’impresa non opera distribuzioni in relazione ad elementi di fondi propri, incluse distribuzioni di utili, fino al momento in cui non…
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Art. 87 bis — Disposizioni applicabili all’impresa di partecipazione finanziaria mista [ABROGATO]
[1. L’IVASS può individuare le ipotesi in cui l’impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo è esentata dall’applicazione di una o più disposizioni adottate ai sensi del presente capo. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 83, comma 2, e 84, commi 1 e 3, si applicano all’impresa di partecipazione finanziaria mista, qualora il settore di…
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Art. 103 — Attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale [ABROGATO]
[1. Se l’incarico di revisione legale dei conti è conferito a un revisore legale o se tra gli amministratori della società di revisione legale non è presente un attuario iscritto nell’albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, la relazione di cui all’articolo 102, comma 1, è corredata dalla relazione di un…
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Art. 116 undecies — Pubblicazione delle norme di interesse generale
1. L’IVASS rende note le disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle attività di distribuzione che, nell’interesse generale, devono essere osservate sul territorio italiano, ivi inclusa l’eventuale informativa riguardante l’imposizione di disposizioni più stringenti nei confronti dei distributori nell’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa sul territorio della Repubblica.
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Art. 121 sexies — Informativa al contraente e incentivi
1. Fatti salvi gli articoli 120, commi 1 e 2, e 120 bis, commi 1 e 2, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione forniscono ai contraenti, prima della conclusione di un contratto, informazioni appropriate in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e in relazione a tutti i costi e agli oneri…
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Art. 132 bis — Obblighi informativi degli intermediari
1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall’articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.…
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Art. 144 bis — Tutela dei danneggiati nei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo
1. Nel caso di un sinistro causato da un insieme di veicoli consistente in un veicolo trainante e in un rimorchio, laddove il rimorchio disponga di un’assicurazione della responsabilità civile separata, il danneggiato può presentare la propria richiesta di indennizzo direttamente all’impresa di assicurazione che ha assicurato il rimorchio, ove: a) possa essere identificato il…
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Art. 157 — Ruolo dei periti assicurativi
1. La CONSAP cura l’istituzione e il funzionamento del ruolo e determina, con regolamento, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e sul suo sito internet, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e di cancellazione e le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l’accesso pubblico al ruolo.2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi…
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Art. 170 bis — Durata del contratto
1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L’impresa…
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Art. 185 bis — Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
1. Il documento informativo standardizzato per i prodotti assicurativi danni di cui all’articolo 185, comma 1, lettera a), ha le seguenti caratteristiche: a) è un documento sintetico e autonomo; b) è presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e ha caratteri di dimensione leggibile; c) non è meno comprensibile…
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Art. 195 bis — Imprese di riassicurazione di altri Stati membri
1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale della autorità dello Stato membro di origine anche per l’attività svolta in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.1-bis. Qualora l’IVASS abbia motivo di ritenere che le…
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Art. 206 bis — Collegio delle autorità di vigilanza
1. Per agevolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza sul gruppo, le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo costituiscono il Collegio delle autorità di vigilanza, presieduto dall’autorità di vigilanza sul gruppo.2. Il Collegio delle autorità di vigilanza garantisce che le procedure di cooperazione, di scambio delle informazioni e di consultazione fra le autorità di vigilanza…
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Art. 210 bis — Altre disposizioni applicabili
1. L’IVASS può individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo, in particolare relative alla concentrazione dei rischi e alle operazioni infragruppo, non si applicano qualora l’ultima società controllante di cui all’articolo 210, comma 2, sia una impresa di assicurazione o…
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Art. 216 bis — Poteri dell’IVASS sulle operazioni infragruppo
1. Se risulta che un’operazione infragruppo determina o rischia di determinare gli effetti negativi di cui all’articolo 215 quinquies, comma 3 o arreca o rischia di arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o per gli interessi delle imprese di assicurazione e riassicurazione cedenti, l’IVASS può, secondo…
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Art. 218 — Verifica della solvibilità dell’impresa controllante [ABROGATO]
[1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210, comma 2, effettuano una verifica della solvibilità dell’impresa controllante secondo le disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento. 2. Se un’impresa di partecipazione assicurativa, un’impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo è a sua volta controllata da una o…
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Art. 223 — Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell’impresa di assicurazione [ABROGATO]
[1. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 222, qualora i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell’impresa di assicurazione o qualora i diritti delle imprese di assicurazione cedenti siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria…
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Art. 88 — Disposizioni applicabili
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo.2. [Le disposizioni sul bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione si applicano anche alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in…
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Art. 104 — Accertamenti sulla gestione contabile
1. L’IVASS può far svolgere al revisore legale o alla società di revisione legale una verifica, previo accertamento dell’esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell’impresa. Nello svolgimento di tale verifica il revisore legale o…
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Art. 117 — Separazione patrimoniale
1. I premi pagati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell’intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l’intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell’intermediario medesimo.2. Sul conto…
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Art. 121 septies — Valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza del prodotto assicurativo e comunicazione ai clienti
1. L’IVASS stabilisce con il regolamento di cui all’articolo 121 quater i casi in cui l’impresa di assicurazione o l’intermediario assicurativo sono obbligati a fornire consulenza per la distribuzione del prodotto di investimento assicurativo.2. Fatto salvo l’articolo 119 ter, commi 1 e 2, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione che forniscono consulenza su un prodotto…
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Art. 132 ter — Sconti obbligatori
1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall’impresa nei limiti stabiliti dal comma 2: a) nel caso in cui, su proposta dell’impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l’assicurazione…
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Art. 145 — Proponibilità dell’azione di risarcimento
1. Nel caso si applichi la procedura di cui all’articolo 148, l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in…
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Art. 158 — Requisiti per l’iscrizione
1. Per ottenere l’iscrizione nel ruolo la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili; b) non aver riportato condanna condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione…
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Art. 171 — Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante
1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti effetti: a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio…
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Art. 185 ter — Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita
1. Il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di cui all’articolo 185, comma 1, lettera b), ha le seguenti caratteristiche: a) è un documento sintetico e autonomo; b) è presentato e strutturato in modo da contenere informazioni accurate, corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con la documentazione del prodotto assicurativo cui si riferisce;…
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Art. 195 ter — Imprese di riassicurazione di Stati terzi
1. Le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell’IVASS per l’attività svolta nel territorio della Repubblica.
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Art. 206 ter — Accordi di coordinamento
1. L’istituzione e il funzionamento del Collegio delle autorità di vigilanza è disciplinato da accordi di coordinamento conclusi dall’autorità di vigilanza sul gruppo e dalle altre autorità di vigilanza interessate. In caso di opinioni divergenti sugli accordi di coordinamento, ciascuna autorità del Collegio può rinviare la questione all’AEAP conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n.…
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Art. 210 ter — Albo delle società capogruppo
1. L’ultima società controllante italiana, di cui all’articolo 210, comma 2, è iscritta in un apposito albo delle società capogruppo italiane tenuto dall’IVASS.2. La società capogruppo comunica all’IVASS l’elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e le società strumentali, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista controllate intermedie.3. La società…
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Art. 216 ter — Vigilanza sulla solvibilità di gruppo
1. Il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato secondo le disposizioni stabilite dall’IVASS con regolamento.2. Il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato dall’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, a partire dal bilancio consolidato. La solvibilità di gruppo dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante è data dalla differenza tra:…
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Art. 219 — Calcolo della situazione di solvibilità corretta [ABROGATO]
[1. L’ISVAP disciplina con regolamento: a) i metodi di calcolo della solvibilità corretta, i criteri di valutazione delle attività e delle passività, i termini e le modalità delle comunicazioni da effettuare periodicamente, i casi di esonero dall’obbligo di calcolo della solvibilità corretta per le imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate; b) il…
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Art. 223 bis — Misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione
1. Fatti salvi gli articoli 222 e 222 bis, se la solvibilità dell’impresa continua a deteriorarsi, l’IVASS può adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dei contraenti in caso di contratti di assicurazione o il rispetto degli obblighi derivanti da contratti di riassicurazione. Tali misure sono proporzionate e riflettono il livello e la…
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Art. 89 — Disposizioni particolari
1. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile e quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.2. È consentita la tenuta di una…
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Art. 105 — Revoca dell’incarico all’attuario revisore [ABROGATO]
[1. Qualora l’ISVAP accerti l’inosservanza dei doveri relativi allo svolgimento dell’incarico dell’attuario di cui all’articolo 102, comma 1, o dell’attuario nominato . . . ai sensi dell’articolo 103, comma 1, ovvero acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza sull’attività del revisore legale o della società di revisione legale, ne informa la CONSOB. 2. Qualora l’ISVAP…
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Art. 118 — Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi
1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione. Salvo prova contraria a carico dell’impresa o dell’intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall’avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta.2. La…
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Art. 121 octies — Protocollo d’intesa
1. L’IVASS e la CONSOB definiscono attraverso un protocollo d’intesa forme di coordinamento operativo, anche al fine di assicurare l’applicazione di una disciplina che favorisca maggiori garanzie a tutela del consumatore.