Categoria: Codice delle assicurazioni private
-
Art. 256 â Insinuazioni tardive
1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando non siano esauriti tutti i riparti, i creditori e i titolari di diritti reali sui beni in possesso dell’impresa, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell’articolo 252, comma 1, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i…
-
Art. 272 â Condizione di proponibilitĂ delle azioni relative agli atti pregiudizievoli
1. L’azione di annullamento, di nullitĂ o di inopponibilitĂ , fondata su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel quale ha sede legale l’impresa di assicurazione nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione, è improponibile o improcedibile nei confronti di chi, avendo beneficiato dell’atto pregiudizievole per la massa…
-
Art. 275 â Amministrazione straordinaria dell’ultima societĂ controllante italiana
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla ultima societĂ controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, si applicano le norme del capo II del presente titolo.2. L’amministrazione straordinaria della societĂ di cui al comma 1, oltre che nei casi previsti dall’articolo 231, può essere disposta quando: a) risultino gravi inadempienze nell’esercizio dell’attivitĂ di…
-
Art. 290 â Prescrizione dell’azione
1. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa designata, nei casi previsti dall’articolo 283, comma 1, lettere a), b) , d), d-bis) e d-ter) , è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.2. L’azione che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa designata, nel caso previsto dall’articolo 283, comma…
-
Art. 306 â Impedimenti all’esercizio delle funzioni di vigilanza
1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza con il rifiuto dell’accesso ai locali o con il diniego all’ordine di esibizione della documentazione concernente l’attivitĂ assicurativa o riassicurativa o di intermediazione assicurativa o riassicurativa, che viene opposto ai funzionari dell’IVASS incaricati di accertare i fatti che possono…
-
Art. 311 septies â Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative alle imprese e agli esponenti aziendali o al personale
1. L’IVASS, fermo restando quanto previsto dagli articoli 310 quater, 311 bis e 311 quater, nel termine di centoventi giorni dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all’estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione.2. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione…
-
Art. 324 quater â Ordine di porre termine alle violazioni
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 324 ter, per le violazioni previste dagli articoli 324 e 324 bis, l’IVASS in relazione alla tipologia e modalitĂ della violazione può, in alternativa all’applicazione delle sanzioni amministrative ivi previste, applicare nei confronti dell’impresa o dell’intermediario una sanzione consistente nell’ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da…
-
Art. 331 bis â Disposizioni di attuazione
1. L’IVASS emana disposizioni di attuazione del presente Titolo.
-
Art. 344 quater â Misure transitorie inerenti l’informativa e il processo di controllo prudenziale
1. Fino al 31 dicembre 2019, il termine per la presentazione da parte dell’impresa dell’informativa annuale all’IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio di cui all’articolo 47 quater, diminuisce di due settimane per ogni esercizio finanziario, a cominciare da 20 settimane dopo la chiusura di esercizio dell’impresa in relazione all’esercizio avente fine il…
-
Art. 350 â Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi
1. I provvedimenti adottati dallâIVASS a norma del capo II del titolo IX in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.2. I provvedimenti adottati dalla CONSAP a norma del capo VI del titolo…
-
Art. 241 â Liquidazione ordinaria dell’impresa di assicurazione
1. L’impresa di assicurazione informa tempestivamente l’IVASS del verificarsi di una causa di scioglimento della societĂ . L’IVASS, verificata la sussistenza dei presupposti per la liquidazione ordinaria nei casi previsti all’articolo 240, comma 1, approva, con il provvedimento di decadenza dall’autorizzazione o con altro successivo, la nomina dei liquidatori prima dell’iscrizione nel registro delle imprese degli…
-
Art. 257 â Liquidazione dell’attivo
1. I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l’attivo, salve le limitazioni stabilite dall’autoritĂ che vigila sulla liquidazione. Per gli atti previsti dall’articolo 132 del codice della crisi e dell’insolvenza, in deroga a quanto disposto dall’articolo 307, comma 2, del medesimo codice, i commissari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e…
-
Art. 273 â Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell’impresa di assicurazione
1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, adottati da un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, su un giudizio pendente in Italia relativo alla rivendica di beni, nonchĂŠ di diritti sugli stessi, dell’impresa di assicurazione sono regolati dalla…
-
Art. 276 â Liquidazione coatta amministrativa dell’ultima societĂ controllante italiana
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, all’ultima societĂ controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, si applicano le norme del capo IV del presente titolo.2. La liquidazione coatta amministrativa della societĂ di cui al comma 1, oltre che nei casi previsti dall’articolo 245, può essere disposta quando le inadempienze nell’esercizio dell’attivitĂ di direzione…
-
Art. 291 â PluralitĂ di danneggiati e supero del massimale
1. Qualora vi siano piĂš persone danneggiate nello stesso sinistro ed il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’impresa designata sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza del limite di risarcibilitĂ rispettivamente indicato dai commi 3 o 4 dell’articolo 283.2. L’impresa designata che, decorsi trenta giorni dall’incidente…
-
Art. 307 â Collaborazione con la Guardia di finanza
1. Nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, l’IVASS può avvalersi della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza…
-
Art. 312 â Comunicazioni per la vigilanza di gruppo [ABROGATO]
[1. L’omissione delle comunicazioni di cui all’articolo 213 o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. L’incompletezza o l’erroneitĂ della comunicazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.2. L’omissione delle comunicazioni di cui all’articolo 216, comma 2, o…
-
Art. 324 quinquies â Accertamento unitario delle violazioni della stessa indole
1. Per l’inosservanza degli articoli, 119 bis, comma 1, 119 ter, 120, 120 bis, 120 quater, 121, 131, 170, 185, 185 bis e 185 ter, o delle relative norme di attuazione, da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, l’IVASS provvede all’accertamento unitario delle violazioni della stessa indole, come definita dall’articolo 8-bis della legge 24…
-
Art. 332 â Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilitĂ delle imprese di assicurazione
1. Il fondo di integrazione, costituito ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, in data antecedente al 1° gennaio 2004, concorre alla formazione del reddito imponibile della…
-
Art. 344 quinquies â Misure transitorie in materia di fondi propri e investimenti
1. In deroga all’articolo 44 octies, commi 2, 3, 4 e 5, in materia di criteri per la classificazione in livelli, gli elementi dei fondi propri di base sono inseriti nei fondi propri di base di livello 1 per un periodo massimo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2016, se: a) sono stati…
-
Art. 351 â Modifiche ad altre norme in materia assicurativa
1. L’articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal seguente:”Art. 4 (Funzioni dell’IVASS). – 1. L’IVASS, in conformitĂ alla normativa dell’Unione europea in materia assicurativa e nell’ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza previste nel codice delle assicurazioni private.2. L’IVASS svolge attivitĂ consultiva e…
-
Art. 242 â Revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione
1. L’autorizzazione è revocata quando l’impresa di assicurazione: a) non si attiene, nell’esercizio dell’attivitĂ , ai limiti imposti nel provvedimento di autorizzazione o previsti nel programma di attivitĂ ; b) non soddisfa piĂš alle condizioni di accesso all’attivitĂ assicurativa; c) è gravemente inadempiente alle disposizioni del presente codice; d) non rispetta il Requisito Patrimoniale Minimo ed ha…
-
Art. 258 â Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione
1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti nell’apposito registro, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono.2. Dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, o dalla notifica all’impresa di…
-
Art. 274 â Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori
1. I commissari o i liquidatori, nominati dall’autoritĂ dello Stato membro nel quale ha sede legale l’impresa di assicurazione assoggettata ad un provvedimento di risanamento o ad una procedura di liquidazione, che intendano agire nel territorio della Repubblica, per l’esercizio delle relative funzioni, sono tenuti a documentare la nomina con la presentazione di una copia,…
-
Art. 277 â Amministrazione straordinaria delle societĂ del gruppo assicurativo
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando l’ultima societĂ controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle societĂ del gruppo di cui all’articolo 210 ter, comma 2, si applicano, ove ne ricorrono i presupposti, le norme del capo II del presente titolo. L’amministrazione…
-
Art. 292 â Diritto di regresso e di surroga dell’impresa designata
1. L’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall’articolo 283, comma 1, lettere a) b) , d), d-bis) e d-ter) , ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nonchĂŠ degli interessi e delle spese.2. Nel caso previsto dall’articolo 283,…
-
Art. 308 â Abuso di denominazione assicurativa
1. L’uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole assicurazione, riassicurazione, impresa o compagnia di assicurazione, impresa o compagnia di riassicurazione, mutua assicuratrice ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attivitĂ assicurativa o riassicurativa è vietato ai soggetti diversi,…
-
Art. 313 â Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto [ABROGATO]
[1. L’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 131 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.]
-
Art. 324 sexies â Criteri per la determinazione delle sanzioni
1. Nella determinazione del tipo e dell’ammontare delle sanzioni amministrative o della durata delle sanzioni accessorie previste per le violazioni in materia di distribuzione assicurativa, l’IVASS considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) la gravitĂ e…
-
Art. 333 â Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle annotazioni di vincolo delle attivitĂ patrimoniali
1. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo, previste dall’articolo 224, comma 1, da eseguire sui beni immobili situati nel territorio della Repubblica sono soggette alle imposte ipotecarie in misura fissa.2. La relativa spesa è posta a carico dell’impresa.
-
Art. 344 sexies â Misure transitorie in materia di Requisito Patrimoniale di SolvibilitĂ
1. In deroga agli articoli 45 bis, 45 ter, comma 3, e 45 sexies, il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è effettuato secondo le disposizioni seguenti: a) fino al 31 dicembre 2017 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio…
-
Art. 352 â Coordinamento formale con altre norme di legge
1. Nel comma 3 dell’articolo 120 del codice per la protezione dei dati personali le parole: “dell’articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 135 del codice delle assicurazioni private”.2. Nell’articolo 2, comma 1,…
-
Art. 243 â Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un’impresa di assicurazione di uno Stato terzo
1. La revoca dell’autorizzazione, rilasciata all’impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo per l’attivitĂ della sede secondaria nel territorio della Repubblica, è disposta, in conformitĂ a quanto previsto dall’articolo 264, comma 1, nei casi e con le modalitĂ e per gli effetti di cui all’articolo 242.2. La revoca è altresĂŹ disposta…
-
Art. 259 â Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione
1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato si applica l’articolo 1930 del codice civile.2. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa del riassicuratore o del riassicurato si applica l’articolo 1931 del codice civile.
-
Art. 274 bis â Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per: a) “Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita” o “Fondo”: organismo associativo istituito fra le imprese di assicurazione e gli intermediari aderenti con lo scopo di intervenire a tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative nei confronti delle imprese aderenti nei casi di cui all’articolo 274…
-
Art. 278 â Liquidazione coatta amministrativa delle societĂ del gruppo assicurativo
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando l’ultima societĂ controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle societĂ di cui all’articolo 210 ter, comma 2, del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del capo…
-
Art. 293 â Liquidazione dei danni a cura del commissario dell’impresa in liquidazione coatta
1. Il commissario dell’impresa in liquidazione può essere autorizzato, nel decreto che dispone la liquidazione coatta, a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed in deroga all’articolo 286, comma 1, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto…
-
Art. 308 bis â Inottemperanza alle richieste dell’IVASS o ritardo dell’esercizio delle funzioni di vigilanza
1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 306 e dall’articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste dell’IVASS ovvero ritarda l’esercizio delle sue funzioni è punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinque milioni e, se persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro…
-
Art. 314 â Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre e divieto di abbinamento [ABROGATO]
[1. Il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre di cui all’articolo 132, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro quindicimila.2. La violazione o l’elusione dell’obbligo a contrarre di cui all’articolo 132, comma 1, che sia attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati…
-
Art. 324 septies â Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale delle imprese e delle societĂ di intermediazione assicurativa o riassicurativa
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 325, comma 1 circa la responsabilitĂ delle imprese nei confronti delle quali sono accertate le violazioni, per l’inosservanza delle norme richiamate nell’articolo 324 bis, comma 1, si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro settecentomila nei confronti dei soggetti che…
-
Art. 334 â Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti
1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilitĂ civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell’impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o…
-
Art. 344 septies â Misure transitorie in materia di misure di salvaguardia
1. In deroga all’articolo 222, commi 2-bis e 2-ter, in materia di violazione del Requisito Patrimoniale di SolvibilitĂ e fatto salvo il comma 2-quater della medesima disposizione, se l’impresa rispetta il margine di solvibilitĂ richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di margine di solvibilitĂ applicabili al 31 dicembre 2015, ma, nel corso dell’anno…
-
Art. 353 â Integrazioni alle disposizioni relative all’imposta sui premi delle assicurazioni private
1. Dopo l’articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:”Art. 1-bis (Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti). – 1. Le assicurazioni obbligatorie della responsabilitĂ civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono soggette all’imposta sui premi nella misura…
-
Art. 244 â Decadenza e revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di riassicurazione
1. La decadenza dall’autorizzazione rilasciata all’impresa di riassicurazione è disposta nei casi previsti dall’articolo 240, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 240, commi 2, 3, 3-bis, 4, 5 e 6, e 241, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione.2. La…
-
Art. 260 â Ripartizione dell’attivo
1. I commissari procedono, secondo l’ordine stabilito dall’articolo 221 del codice della crisi e dell’insolvenza, alla ripartizione dell’attivo liquidato. Le indennitĂ e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell’articolo 221, comma 1, lettera…
-
Art. 274 ter â Soggetti aderenti e natura del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
1. Le imprese di assicurazione italiane autorizzate ad esercitare l’attivitĂ in uno o piĂš dei rami vita e gli iscritti al registro di cui all’articolo 109, quando l’importo dei premi annui, raccolti o intermediati, nei rami vita è pari o superiore a 50 milioni di euro, aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita.2.…
-
Art. 279 â Procedure proprie delle singole societĂ del gruppo assicurativo
1. Quando l’ultima societĂ controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le societĂ del gruppo di cui all’articolo 210 ter, comma 2, sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data comunicazione all’IVASS a cura…
-
Art. 294 â Esercizio dell’azione di risarcimento
1. Gli aventi diritto al risarcimento dei danni presentano al commissario la domanda di risarcimento, a mezzo raccomandata, anche se sia stata precedentemente inviata all’impresa posta in liquidazione coatta.2. Nessuna azione per il risarcimento può essere proposta nei confronti della procedura prima che siano decorsi sei mesi dalla richiesta. Le sentenze e gli altri provvedimenti…
-
Art. 309 â AttivitĂ oltre i limiti consentiti [ABROGATO]
[1. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi e che esercitano l’attivitĂ assicurativa oltre i limiti dell’autorizzazione in violazione degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28 e 29, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila. Le imprese che…
-
Art. 315 â Procedure liquidative [ABROGATO]
[1. Nei casi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o dalle disposizioni di attuazione la formulazione dell’offerta o la corresponsione della somma che siano effettuate fino a centoventi giorni dalla scadenza del termine utile ovvero la mancata comunicazione del diniego dell’offerta nel medesimo termine è punita: a) in caso di ritardo fino a trenta…
-
Art. 324 octies â Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari e degli esponenti aziendali o del personale della societĂ di intermediazione assicurativa o riassicurativa
1. L’IVASS, fermo restando quanto previsto dagli articoli 324 ter e 324 quinquies, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 324, 324 quater nei confronti degli intermediari e 324 septies, comma 5, nel termine di centoventi giorni dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all’estero, provvede alla…
-
Art. 335 â Imprese di assicurazione e di riassicurazione
1. Sono tenute a versare all’IVASS un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sull’attivitĂ di assicurazione e di riassicurazione, nella misura prevista dal comma 2: a) le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione I dell’albo di cui all’articolo 14, comma 4; b) le sedi secondarie delle imprese…
-
Art. 344 octies â Disposizioni transitorie in materia di vigilanza sul gruppo
1. L’ultima societĂ controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, fino al 31 marzo 2022, può presentare all’IVASS la domanda per l’autorizzazione all’utilizzo di un modello interno di gruppo applicabile ad una parte del gruppo se l’impresa, cui si applica il modello interno di gruppo, ha sede nel territorio della Repubblica e se presenta…
-
Art. 354 â Norme espressamente abrogate
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall’articolo 1 della legge 23 luglio 2003, n. 229, sono o restano abrogati:il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387;il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,…
-
Art. 245 â Liquidazione coatta amministrativa
1. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’IVASS, può disporre, con decreto, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attivitĂ in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa, anche quando ne sia in corso l’amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolaritĂ nell’amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie…
-
Art. 261 â Adempimenti finali
1. Liquidato l’attivo e prima dell’ultimo riparto ai creditori, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, all’IVASS, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale.2. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione…
-
Art. 274 quater â Dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
1. Il Fondo ha una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passivitĂ e comunque pari almeno allo 0,4 per cento dell’importo delle riserve tecniche dei rami vita, calcolate secondo le disposizioni di cui al titolo III, capo II, o secondo un regime di solvibilitĂ ritenuto equivalente conformemente all’ordinamento dell’Unione europea, detenute dalle imprese aderenti al 31…
-
Art. 280 â Disposizioni comuni agli organi delle procedure
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 233 e 246, le medesime persone possono essere nominate negli organi dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di societĂ del gruppo di cui all’articolo 210 ter, comma 2, quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.2. Il commissario che in una determinata operazione ha un…
-
Art. 295 â Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada
1. Gli assicurati con imprese che esercitano l’assicurazione della responsabilitĂ civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate nell’articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP – Fondo di garanzia…
-
Art. 310 â Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci percento del fatturato per le seguenti violazioni: a) inosservanza degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 30, 30 bis, 30 ter, 30 quater, 30 quinquies, 30 sexies, 30 septies, 30 octies, 30 novies, 32, 33, 35 bis, 35…
-
Art. 316 â Obblighi di comunicazione [ABROGATO]
[1. L’omissione, l’incompletezza, l’erroneitĂ o la tardivitĂ delle comunicazioni di cui all’articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all’articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un’unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a…
-
Art. 324 novies â Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti delle imprese e degli esponenti aziendali e del personale
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 324 ter e 324 quinquies, ai fini dell’irrogazione alle imprese delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 324 bis, 324 quater nei confronti delle imprese e all’articolo 324 septies, commi 1, 2, 3 e 4, si applica la disciplina di cui all’articolo 311 septies .
-
Art. 336 â Intermediari di assicurazione e di riassicurazione
1. Ciascun iscritto al registro di cui all’articolo 109 e all’elenco annesso al registro di cui agli articoli 116 quater e 116 quinquies è tenuto al pagamento all’IVASS di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: euro cento per le persone fisiche iscritte al registro…
-
Art. 344 novies â Misura transitoria sui tassi d’interesse privi di rischio
1. L’impresa di assicurazione o riassicurazione può applicare un adeguamento transitorio alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio riguardo agli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili.2. L’applicazione dell’adeguamento transitorio di cui al comma 1 è soggetto all’autorizzazione dell’IVASS.3. Per ciascuna valuta l’adeguamento è calcolato come parte della differenza tra: a)…
-
Art. 355 â Entrata in vigore
1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006.2. In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 1.
-
Art. 230 â Commissario per la gestione provvisoria
1. L’IVASS può disporre, quando ricorrono i presupposti per l’amministrazione straordinaria di cui all’articolo 231 e concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o piĂš commissari assumano i poteri di amministrazione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione . Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. I commissari, nell’esercizio delle loro…
-
Art. 246 â Organi della procedura
1. L’IVASS nomina uno o piĂš commissari liquidatori ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato nell’atto di nomina. I liquidatori e il comitato di sorveglianza sono nominati per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo tenuto conto dei risultati e dell’operato degli organi della procedura.2.…
-
Art. 262 â Concordato
1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero l’impresa ai sensi dell’articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell’insolvenza, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale dove l’impresa ha il centro degli interessi principali. La proposta di…
-
Art. 274 quinquies â Finanziamento del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e investimento delle risorse
1. Per costituire la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per l’ammontare determinato dal Fondo stesso ai sensi del comma 2 e di anno in anno comunicato agli aderenti. I contributi possono assumere la forma di impegni irrevocabili di pagamento ed esigibili nei casi previsti…
-
Art. 281 â Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale
1. Quando l’ultima societĂ controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l’azione revocatoria prevista dall’articolo 276, comma 5, nonchĂŠ per tutte le controversie fra le societĂ del gruppo è competente il tribunale dove tale societĂ controllante ha il centro degli interessi principali.2. Quando…
-
Art. 296 â Organismo di indennizzo italiano
1. Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è riconosciuta la funzione di Organismo di indennizzo italiano. Per l’esercizio delle funzioni di cui al all’articolo 297, comma 1-bis, la CONSAP utilizza il contributo di cui all’articolo 285, comma 3-bis.2. L’Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento delle sue funzioni può…
-
Art. 310 bis â Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre
1. L’inosservanza dell’articolo 132, commi 1, 1-bis e 1-ter, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro quindicimila.2. La violazione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro un milione ad euro cinque milioni qualora attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a singole…
-
Art. 317 â Altre violazioni [ABROGATO]
[1. L’inosservanza degli articoli 133, 134, commi 2 e 3, 146 e 148, comma 11, o delle relative norme di attuazione, è punita, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro settemilacinquecento.2. L’inosservanza dell’obbligo di consegna del contrassegno o del certificato di assicurazione o dell’attestazione sullo stato del rischio è punita con la…
-
Art. 325 â Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Ad eccezione delle sanzioni di cui al capo V, irrogate nei confronti delle persone fisiche responsabili della violazione, le sanzioni pecuniarie sono applicate nei confronti delle imprese e degli intermediari responsabili della violazione.2. [Qualora i soggetti di cui al comma 1 dimostrino che la violazione è stata commessa da propri dipendenti o collaboratori, con…
-
Art. 337 â Periti assicurativi
1. Gli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento alla CONSAP di un contributo annuale, denominato contributo di gestione del ruolo dei periti assicurativi, nella misura massima di euro cento.2. Il contributo di gestione è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato, sentita la CONSAP,…
-
Art. 344 decies â Misura transitoria sulle riserve tecniche
1. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione può applicare una deduzione transitoria alle riserve tecniche. La deduzione può essere applicata a livello dei gruppi di rischi omogenei di cui all’articolo 36 novies, comma 1.2. L’applicazione della deduzione transitoria di cui al comma 1 è soggetta all’autorizzazione dell’IVASS.3. La deduzione transitoria corrisponde a una parte della…
-
Art. 83 â Impresa capogruppo [ABROGATO]
[[1. Capogruppo è l’impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana ovvero l’impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che controlla, direttamente o indirettamente, le societĂ componenti il gruppo assicurativo e che non è, a sua volta, controllata da un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana o da un’altra impresa di partecipazione assicurativa…
-
Art. 98 â Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza
1. L’IVASS individua, con regolamento, i soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato previsti dagli articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato.
-
Art. 116 sexies â Accordi per la ripartizione di competenze tra Stato membro d’origine e Stato membro ospitante
1. Nell’ipotesi in cui l’attivitĂ principale di un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo sia esercitata in uno Stato membro diverso da quello di origine, le autoritĂ competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante possono concludere un accordo in forza del quale l’esercizio delle funzioni di vigilanza sia rimesso all’autoritĂ …
-
Art. 121 â Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 185, 185 bis e 185 ter, in caso di vendita a distanza, il distributore rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari: a) l’identitĂ del distributore e il fine della chiamata; b) l’identitĂ della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con il distributore…
-
Art. 129 â Soggetti esclusi dall’assicurazione
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai…
-
Art. 142 â Diritto di surroga dell’assicuratore sociale
1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l’ente gestore dell’assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall’impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, semprechĂŠ non sia giĂ stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l’osservanza…
-
Art. 152 â Mandatario per la liquidazione dei sinistri
1. L’impresa di assicurazione comunica tempestivamente ai centri di informazione di tutti gli Stati membri il nome e l’indirizzo del proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro.2. Il mandatario risiede o è stabilito nel territorio dello Stato membro per il quale è designato e si rivolge agli aventi diritto al…
-
Art. 166 â Criteri di redazione
1. Il contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.2. Le clausole che indicano decadenze, nullitĂ o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
-
Art. 181 â Contratti di assicurazioni sulla vita
1. I contratti di assicurazione sulla vita sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro dell’obbligazione è la Repubblica italiana.2. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative.3. I contratti di assicurazione…
-
Art. 191 â Potere regolamentare
1. Fatta salva la potestĂ regolamentare del Governo e del Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni previste dal presente Codice, l’IVASS, per l’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di…
-
Art. 204 â Autorizzazione relativa all’assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione
1. L’IVASS, nei casi in cui è previsto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 68, opera in piena consultazione con le AutoritĂ competenti degli altri Stati membri allorchĂŠ l’acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia: a) una banca, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investimento o una…
-
Art. 208 bis â Comunicazioni relative alla inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un’impresa di assicurazione
1. L’IVASS comunica alla Commissione e all’AEAP il numero e il tipo di casi che hanno comportato un rifiuto ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 19, comma 2 e in cui siano state adottate le misure di cui al comma 4 dell’articolo 193.
-
Art. 215 bis â Sistema di governo societario di gruppo
1. Il gruppo si dota di un sistema di governo societario coerente con le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, e con le relative disposizioni di attuazione dettate dall’IVASS con regolamento.2. L’ultima societĂ controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, è responsabile dell’attuazione delle disposizioni in materia di sistema di…
-
Art. 217 ter â Gestione centralizzata del rischio: procedura di autorizzazione
1. La richiesta di autorizzazione all’applicazione della vigilanza sulla solvibilitĂ di gruppo con gestione centralizzata dei rischi è presentata all’autoritĂ di vigilanza che ha autorizzato l’impresa di assicurazione o riassicurazione controllata. Tale autoritĂ informa gli altri membri del collegio delle autoritĂ di vigilanza e presenta loro immediatamente la domanda completa.2. Le autoritĂ di vigilanza interessate…
-
Art. 220 decies â Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie
1. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione si dota di procedure per individuare il deterioramento delle proprie condizioni finanziarie e comunica immediatamente all’IVASS il deterioramento individuato.
-
Art. 84 â Impresa di partecipazione capogruppo [ABROGATO]
[[1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la societĂ di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalitĂ , di onorabilitĂ e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione. 2. Alla societĂ …
-
Art. 99 â Data di riferimento
1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio di esercizio dell’impresa controllante obbligata alla redazione. Nel caso quest’ultima sia un’impresa di partecipazione assicurativa di cui all’articolo 95, comma 2, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell’esercizio delle imprese assicurative controllate.
-
Art. 116 septies â Violazione degli obblighi nell’esercizio della libera prestazione dei servizi
1. L’IVASS qualora, in qualitĂ di autoritĂ competente dello Stato membro ospitante, abbia motivo di ritenere che l’intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo operante nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi violi le disposizioni per l’esercizio di tale attivitĂ , ne informa l’AutoritĂ dello Stato membro d’origine.2. Nell’ipotesi in cui,…
-
Art. 121 bis â Acquisizione dal produttore delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi
1. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Titolo e agli articoli 185, 185 bis e 185 ter, i distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio adottano opportune disposizioni per ottenere dai soggetti di cui all’articolo 30 decies, comma 1, le informazioni di cui all’articolo 30 decies, comma 5, e per comprendere le…
-
Art. 130 â Imprese autorizzate
1. L’assicurazione può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime di stabilimento e di libertĂ di prestazione di servizi, l’assicurazione della responsabilitĂ civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.2. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e…
-
Art. 142 bis â Informazioni sulla copertura assicurativa
1. Il danneggiato ha diritto di ottenere dal Centro di informazione di cui all’articolo 154 le informazioni riguardanti la copertura assicurativa dei veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza della stessa.
-
Art. 153 â Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica
1. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica, che sono danneggiati da sinistri della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche…
-
Art. 167 â NullitĂ dei contratti conclusi con imprese non autorizzate
1. Ă nullo il contratto di assicurazione stipulato con un’impresa non autorizzata o con un’impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari.2. La nullitĂ può essere fatta valere solo dal contraente o dall’assicurato. La pronuncia di nullitĂ obbliga alla restituzione dei premi pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli indennizzi e le…
-
Art. 182 â PubblicitĂ dei prodotti assicurativi
1. La pubblicitĂ utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione è effettuata avendo riguardo alla correttezza dell’informazione ed alla conformitĂ rispetto al contenuto della documentazione informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono.2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicitĂ sia autonomamente effettuata dagli intermediari.3. [L’IVASS può richiedere,…