Categoria: Titolo III – Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale (artt. 2740-2906)
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Art. 2754 — Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione
Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti ad istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente…
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Art. 2770 — Crediti per atti conservativi o di espropriazione
I crediti per le spese di giustizia [2755] fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni immobili nell’interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi [2905].Del pari ha privilegio il credito dell’acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell’immobile dalle ipoteche.
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Art. 2783 ter — Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell’Unione europea
I crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di pertinenza del bilancio generale dell’Unione europea sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l’imposta sul valore aggiunto.
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Art. 2799 — Indivisibilità del pegno
Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile.
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Art. 2815 — Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto dell’enfiteuta
Nel caso di affrancazione, le ipoteche gravanti sul diritto del concedente [2810 n. 4] si risolvono sul prezzo dovuto per l’affrancazione [2742]; le ipoteche gravanti sul diritto dell’enfiteuta si estendono alla piena proprietà [2814].Nel caso di devoluzione [974] o di cessazione dell’enfiteusi per decorso del termine [958], le ipoteche gravanti sul diritto dell’enfiteuta si risolvono…
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Art. 2830 — Ipoteca giudiziale sui beni dell’eredità beneficiata e dell’eredità giacente
Se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario o se si tratta di eredità giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.
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Art. 2846 — Spese d’iscrizione
Le spese d’iscrizione dell’ipoteca sono a carico del debitore, se non vi è patto contrario, ma devono essere anticipate dal richiedente [2855].
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Art. 2862 — Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo
Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima dell’annotazione del rilascio [2861].Le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali che già spettavano al terzo prima dell’acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita all’incanto eseguita contro di lui [576 c.p.c. ss.].Del…
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Art. 2878 — Cause di estinzione
L’ipoteca si estingue: 1) con la cancellazione dell’iscrizione [2882 ss.]; 2) con la mancata rinnovazione dell’iscrizione entro il termine indicato dall’articolo 2847; 3) con l’estinguersi dell’obbligazione [1176 ss., 1230, 2934]; 4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall’articolo 2742; 5) con la rinunzia del creditore [2879]; 6) con lo spirare del termine…
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Art. 2894 — Effetti del mancato deposito del prezzo
Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine stabilito dall’articolo 792 del codice di procedura civile, la richiesta di liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, salva la responsabilità del richiedente per i danni verso i creditori iscritti.
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Art. 2740 — Responsabilità patrimoniale
Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge [490, 2313; 514 c.p.c., 515 c.p.c., 545 c.p.c.; 46 l. fall.].
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Art. 2755 — Spese per atti conservativi o di espropriazione
I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi [671 c.p.c.] o per l’espropriazione di beni mobili [513 c.p.c.] nell’interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi [2777, 2905, 2910].
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Art. 2771 — Crediti per le imposte sui redditi immobiliari [ABROGATO]
[ [I crediti dello Stato per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l’imposta locale sui redditi, limitatamente all’imposta o alla quota proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, sono privilegiati sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel…
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Art. 2784 — Nozione
Il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.Possono essere dati in pegno i beni mobili [812], le universalità di mobili [816], i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili [813].
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Art. 2800 — Condizioni della prelazione
Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto [1350 n. 13] e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata [1264, 1265] con scrittura avente data certa [2704].
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Art. 2816 — Ipoteca sul diritto di superficie
Le ipoteche che hanno per oggetto il diritto di superficie si estinguono nel caso di devoluzione della superficie al proprietario del suolo per decorso del termine [954]. Se però il superficiario ha diritto a un corrispettivo, le ipoteche iscritte contro di lui si risolvono sul corrispettivo medesimo. Le ipoteche iscritte contro il proprietario del suolo…
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Art. 2831 — Ipoteca a garanzia di obbligazioni all’ordine o al portatore
Le obbligazioni risultanti dai titoli all’ordine o al portatore possono essere garantite con ipoteca.Per i titoli all’ordine l’ipoteca è iscritta a favore dell’attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori [2011]; questi non sono tenuti a effettuare l’annotazione prevista dall’articolo 2843 [2839 n. 1, 2845, 2887].Per i titoli al portatore l’ipoteca a favore degli obbligazionisti…
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Art. 2847 — Durata dell’efficacia dell’iscrizione
L’iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se l’iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine [2850].
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Art. 2863 — Ricupero dell’immobile rilasciato e abbandono dell’esecuzione
Finché non sia avvenuta la vendita, il terzo può ricuperare l’immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese [2855].Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente.Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si…
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Art. 2879 — Rinunzia all’ipoteca
La rinunzia del creditore all’ipoteca [2878, 2881, 2899] deve essere espressa e deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità.La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell’ipotecaabbiano acquistato il diritto all’ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell’articolo 2843.
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Art. 2895 — Desistenza del creditore
La desistenza del creditore che ha richiesto l’incanto non può impedire l’espropriazione, a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti [500, 629 c.p.c.].
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Art. 2741 — Concorso dei creditori e cause di prelazione
I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.
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Art. 2756 — Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento
I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili [1152] hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese [2778 n. 4].Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa [1153, 2747],…
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Art. 2772 — Crediti per tributi indiretti
Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto, nonché quelli derivanti dall’applicazione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce [2780 nn. 4 e 5].I crediti dello Stato, derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilità solidale del cessionario, sugli…
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Art. 2785 — Rinvio a leggi speciali
Le disposizioni del presente Capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni.
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Art. 2801 — Consegna del documento
Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente è tenuto a consegnarlo al creditore.
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Art. 2817 — Persone a cui compete
Hanno ipoteca legale: 1) l’alienante sopra gli immobili alienati per l’adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di alienazione [1498]; 2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo [2650]; [3) lo Stato sopra i beni dell’imputato e della persona civilmente…
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Art. 2832 — Iscrizione dell’ipoteca legale della moglie [ABROGATO]
[L’ipoteca legale spettante alla moglie deve essere iscritta nel termine di venti giorni a cura del marito e del notaio che ha ricevuto l’atto di costituzione della dote.Se l’ipoteca non è stata ristretta a determinati beni, il notaio deve far dichiarare dal marito la situazione dei beni a lui appartenenti, con le indicazioni stabilite dall’articolo…
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Art. 2848 — Nuova iscrizione dell’ipoteca
Nonostante il decorso del termine indicato dall’articolo precedente, il creditore può procedere a nuova iscrizione; in tal caso l’ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione [2852].La nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti dell’immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo [2644].
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Art. 2864 — Danni causati dal terzo e miglioramenti
Il terzo è tenuto a risarcire i danni che da sua colpa grave sono derivati all’immobile in pregiudizio dei creditori iscritti [2043, 2813, 2827].Egli non può ritenere l’immobile per causa di miglioramenti; ma ha il diritto di far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo,…
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Art. 2880 — Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi
Riguardo ai beni acquistati da terzi, l’ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito [2878 n. 3], col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione ed’interruzione.
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Art. 2896 — Aggiudicazione al terzo acquirente
Se l’aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il decreto di trasferimento [586 c.p.c.] deve essere annotato in margine alla trascrizione dell’atto di acquisto [2643 n. 6].
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Art. 2742 — Surrogazione dell’indennità alla cosa
Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L’autorità giudiziaria può,…
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Art. 2757 — Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola
I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell’annata agricola hanno privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano concorso [2778, nn. 5-6].Il privilegio si può esercitare finché i frutti si trovano nel fondo o nelle…
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Art. 2773 — Crediti dei comuni e delle province per tributi [ABROGATO]
[I crediti dei comuni e delle province per i tributi previsti dalla legge per la finanza locale hanno privilegio sopra gli immobili ai quali i tributi stessi si riferiscono.Il privilegio non è opponibile ai terzi che hanno acquistato anteriormente diritti sugli immobili.]
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Art. 2786 — Costituzione
Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa [1794, 1997, 2014, 2026, 2787, 2789, 2790].La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia…
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Art. 2802 — Riscossione d’interessi e di prestazioni periodiche
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l’ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale [2791]. Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.
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Art. 2818 — Provvedimenti da cui deriva
Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore [2828, 2830].Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto [2836].
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Art. 2833 — Responsabilità per mancata iscrizione [ABROGATO]
[Le persone obbligate a richiedere l’iscrizione dell’ipoteca legale secondo l’articolo precedente, se non adempiono tale obbligo nel termine stabilito, rispondono dei danni e incorrono in una pena pecuniaria estensibile fino a lire tremila.]
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Art. 2849 — Durata dell’ipoteca legale della moglie [ABROGATO]
[L’iscrizione dell’ipoteca legale della moglie conserva il suo effetto, senza che sia rinnovato, durante il matrimonio e per un anno successivo allo scioglimento del medesimo.]
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Art. 2865 — Frutti dovuti dal terzo
I frutti dell’immobile ipotecato sono dovuti dal terzo a decorrere dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento [555, 604 c.p.c.].Nel caso di liberazione dell’immobile dalle ipoteche [2889; 792 c.p.c] i frutti sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in conformità dell’articolo 2890.
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Art. 2881 — Nuova iscrizione dell’ipoteca
Salvo diversa disposizione di legge [1197 comma 3, 1276, 2926 comma 2, 2927 comma 2], se la causa estintiva dell’obbligazione è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all’ipoteca [2879], e l’iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla…
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Art. 2897 — Regresso dell’acquirente divenuto compratore all’incanto
Il terzo acquirente al quale è stato aggiudicato l’immobile ha regresso contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita [2866].
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Art. 2743 — Diminuzione della garanzia
Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l’immediato pagamento del suo credito [1186].
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Art. 2758 — Crediti per tributi indiretti
I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l’effetto da esse stabilito [2772, 2778 n. 7].Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all’imposta sul valore aggiunto,…
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Art. 2774 — Crediti per concessione di acque
I crediti dello Stato per i canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniali ovvero per i lavori eseguiti d’ufficio sono privilegiati sugli impianti, in conformità delle leggi speciali [2780 n. 3].Tale privilegio, per quanto riguarda i canoni, non è opponibile ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili…
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Art. 2787 — Prelazione del creditore pignoratizio
Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno [2744, 2748, 2781, 2788].La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti [2786].Quando il credito garantito eccede la somma di euro 2,58, la…
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Art. 2803 — Riscossione del credito dato in pegno
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d’accordo o altrimenti determinato dall’autorità giudiziaria. Se il credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere del danaro ricevuto…
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Art. 2819 — Sentenze arbitrali
Si può iscrivere ipoteca in base al lodo degli arbitri, quando è stato reso esecutivo [825 c.p.c.].
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Art. 2834 — Iscrizione dell’ipoteca legale dell’alienante e del condividente
Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d’ufficio l’ipoteca legale che spetta all’alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell’articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente [216 c.p.c.],…
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Art. 2850 — Formalità per la rinnovazione
Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione [2839], in cui si dichiari che s’intende rinnovare l’iscrizione originaria.In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.Il conservatore deve osservare le disposizioni dell’articolo 2840.
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Art. 2866 — Diritti del terzo nei confronti del debitore e di altri terzi acquirenti
Il terzo che ha pagato i creditori iscritti ovvero ha rilasciato l’immobile [2861] o sofferto l’espropriazione [c.p.c. 602] ha ragione d’indennità verso il suo autore [1482], anche se si tratta di acquisto a titolo gratuito.Ha pure diritto di subingresso nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore; se questi sono…
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Art. 2882 — Formalità per la cancellazione
La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell’atto contenente il consenso del creditore.Per quest’atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837.
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Art. 2898 — Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede
Nel caso in cui il titolo d’acquisto del terzo acquirente comprende mobili e immobili, o comprende più immobili, gli uni ipotecati e gli altri liberi, ovvero non tutti gravati dalle stesse iscrizioni, situati nella giurisdizione dello stesso tribunale o in diverse giurisdizioni di tribunali, alienati per un unico prezzo ovvero per prezzi distinti, il prezzo…
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Art. 2744 — Divieto del patto commissorio
È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno [1963, 2798].
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Art. 2759 — Crediti per le imposte sul reddito
I crediti dello Stato per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l’imposta locale sui redditi, dovuta per i due anni anteriori a quello in cui si procede, hanno privilegio, limitatamente all’imposta o alla quota d’imposta imputabile al reddito d’impresa, sopra i mobili che servono all’esercizio di imprese commerciali…
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Art. 2775 — Contributi per opere di bonifica e di miglioramento
I crediti per i contributi indicati dall’articolo 864 sono privilegiati [2780 n. 2] sugli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica o di miglioramento.La costituzione del privilegio per le opere di miglioramento è subordinata all’osservanza delle leggi speciali.
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Art. 2788 — Prelazione per il credito degli interessi
La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell’anno in corso alla data del pignoramento [492, 513, 518 c.p.c.] o, in mancanza di questo [502 c.p.c.], alla data della notificazione del precetto [479 c.p.c.]. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita [1470;…
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Art. 2804 — Assegnazione o vendita del credito dato in pegno
Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito.Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall’articolo 2797.
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Art. 2820 — Sentenze straniere
Si può parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere, dopo che ne è stata dichiarata l’efficacia dall’autorità giudiziaria italiana [797 c.p.c.], salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.
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Art. 2835 — Iscrizione in base a scrittura privata
Se il titolo per l’iscrizione risulta da scrittura privata, la sottoscrizione di chi ha concesso l’ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente.Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa è depositata in pubblico archivio o negli atti d’un notaio, una copia autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati.L’originale o la…
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Art. 2851 — Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa
Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall’articolo 2839, se queste risultano dai registri medesimi.
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Art. 2867 — Terzo debitore di somma in dipendenza dell’acquisto
Se il terzo acquirente, che ha trascritto il suo titolo, è debitore, in dipendenza dell’acquisto, di una somma attualmente esigibile, la quale basti a soddisfare tutti i creditori iscritti contro il precedente proprietario, ciascuno di questi può obbligarlo al pagamento.Se il debito del terzo non è attualmente esigibile, o è minore o diverso da ciò…
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Art. 2883 — Capacità per consentire la cancellazione
Chi non ha la capacità richiesta per liberare il debitore non può consentire la cancellazione dell’iscrizione, se non è assistito dalle persone il cui intervento è necessario per la liberazione [320, 374, 375, 394, 424].Il rappresentante legale dell’incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non…
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Art. 2899 — Divieto di rinunzia a un’ipoteca a danno di altro creditore
Il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli è stata fatta la notificazione indicata dall’articolo 2890, se si tratta del processo di liberazione dalle ipoteche, o dopo la notificazione del provvedimento che dispone la vendita, in caso di espropriazione [2891; 569 c.p.c.], non può rinunziare alla sua ipoteca [2879] sopra uno di…
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Art. 2745 — Fondamento del privilegio
Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità [2762, 2827].
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Art. 2760 — Crediti dell’albergatore
I crediti dell’albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell’albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi.Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l’albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui…
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Art. 2775 bis — Credito per mancata esecuzione di contratti preliminari
Nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare [2932] trascritto ai sensi dell’articolo 2645 bis, i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare [2770, 2779; 72 l. fall.], sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da…
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Art. 2789 — Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio
Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, può anche esercitare l’azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente [2900].
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Art. 2805 — Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno
Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore [1250, 1254].Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatasi anteriormente [1248].
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Art. 2821 — Concessione d’ipoteca
L’ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità [2882; c. nav. 41].Non può essere concessa per testamento.
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Art. 2836 — Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza
Se il titolo per l’iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo.[Se non è stata ancora pagata l’imposta di registro, si osservano le disposizioni dell’articolo 2669.]
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Art. 2852 — Grado dell’ipoteca
L’ipoteca prende grado [2853] dal momento della sua iscrizione [2848], anche se è iscritta per un credito condizionale [1357]. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente.
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Art. 2868 — Beneficio di escussione
Chi ha costituito un’ipoteca a garanzia del debito altrui [2808 comma 2] non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto.
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Art. 2884 — Cancellazione ordinata con sentenza
La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.] o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti [586, 794 c.p.c.].
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Art. 2900 — Condizioni, modalità ed effetti
Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura…
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Art. 2746 — Distinzione dei privilegi
Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.
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Art. 2761 — Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario
I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d’imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per…
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Art. 2776 — Collocazione sussidiaria sugli immobili
I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all’indennità di cui all’art. 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751 bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi…
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Art. 2790 — Conservazione della cosa e spese relative
Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali [1768], della perdita e del deterioramento di essa [1760 n. 1, 1768, 1780].Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa [2756, 2792].
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Art. 2806 — Pegno di diritti diversi dai crediti
Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell’articolo 2787.Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
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Art. 2822 — Ipoteca su beni altrui
Se l’ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l’iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa è acquistata dal concedente.Se l’ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualità, la iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione [1398, 1399].
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Art. 2837 — Atti formati all’estero
Gli atti formati in paese estero che si presentano per l’iscrizione devono essere legalizzati [2674, 2843, 2882].
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Art. 2853 — Richieste contemporanee di iscrizione
Il numero d’ordine delle iscrizioni determina il loro grado. Nondimeno, se più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, le iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di ciò si fa menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti [2650, 2678, 2840, 2854].
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Art. 2869 — Estinzione dell’ipoteca per fatto del creditore
L’ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.
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Art. 2885 — Cancellazione sotto condizione
Se è stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra condizione, la cancellazione non può essere eseguita se non si fa constatare al conservatore che la condizione è stata adempiuta.
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Art. 2901 — Condizioni
Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare [2652 n. 5] che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni [524, 1113], quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio…
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Art. 2747 — Efficacia del privilegio
Il privilegio generale non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne formano oggetto [1153], salvo quanto è disposto dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.Se la legge non dispone diversamente [2756 comma 2, 2757 comma 3, 2760 comma 2, 2761, 2764, 2765], il privilegio speciale sui mobili [2755], sempre…
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Art. 2762 — Privilegio del venditore di macchine
Chi ha venduto macchine per un prezzo superiore a euro 15,49 ha privilegio per il prezzo non pagato sulle macchine vendute e consegnate, anche se sono incorporate o congiunte all’immobile di proprietà del compratore o di un terzo.Il privilegio è subordinato alla trascrizione dei documenti, dai quali la vendita e il credito risultano, nel registro…
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Art. 2777 — Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all’articolo 2751 bis nell’ordine seguente: a) i crediti di cui all’articolo 2751 bis, numero 1; b) i crediti…
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Art. 2791 — Pegno di cosa fruttifera
Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.
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Art. 2807 — Norme applicabili al pegno di crediti
Per tutto ciò che non è regolato nella presente Sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della Sezione precedente [2786-2799].
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Art. 2823 — Ipoteca su beni futuri
L’ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza [458, 1348].
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Art. 2838 — Somma per cui l’iscrizione è eseguita
Se la somma di danaro non è altrimenti determinata negli atti in base ai quali è eseguita l’iscrizione o in atto successivo [2809], essa è determinata dal creditore nella nota per l’iscrizione [2839 n.4, 2855].Qualora tra la somma enunciata nell’atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l’iscrizione ha efficacia per la somma minore.
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Art. 2854 — Ipoteche iscritte nello stesso grado
I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell’importo relativo.
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Art. 2870 — Eccezioni opponibili dal terzo datore
Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore può opporre al creditore le eccezioni indicate dall’articolo 2859.
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Art. 2886 — Formalità per la cancellazione
Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l’atto su cui la richiesta è fondata [2882, 2884].La cancellazione di un’iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all’iscrizione medesima, con l’indicazione del titolo dal quale è stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la…
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Art. 2902 — Effetti
Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato.Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace, se…
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Art. 2748 — Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche
Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio [2777, 2781].I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente [2770, 2774].
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Art. 2763 — Crediti per canoni enfiteutici
I crediti del concedente per il canone dovuto dall’enfiteuta [959] per l’anno in corso e per il precedente [972 n. 2] hanno privilegio sui frutti dell’anno e su quelli raccolti anteriormente, purché si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze [2778 n. 15].