Categoria: Titolo III – Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale (artt. 2740-2906)
-
Art. 2818 — Provvedimenti da cui deriva
Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore [2828, 2830].Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto [2836].
-
Art. 2833 — Responsabilità per mancata iscrizione [ABROGATO]
[Le persone obbligate a richiedere l’iscrizione dell’ipoteca legale secondo l’articolo precedente, se non adempiono tale obbligo nel termine stabilito, rispondono dei danni e incorrono in una pena pecuniaria estensibile fino a lire tremila.]
-
Art. 2849 — Durata dell’ipoteca legale della moglie [ABROGATO]
[L’iscrizione dell’ipoteca legale della moglie conserva il suo effetto, senza che sia rinnovato, durante il matrimonio e per un anno successivo allo scioglimento del medesimo.]
-
Art. 2865 — Frutti dovuti dal terzo
I frutti dell’immobile ipotecato sono dovuti dal terzo a decorrere dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento [555, 604 c.p.c.].Nel caso di liberazione dell’immobile dalle ipoteche [2889; 792 c.p.c] i frutti sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in conformità dell’articolo 2890.
-
Art. 2881 — Nuova iscrizione dell’ipoteca
Salvo diversa disposizione di legge [1197 comma 3, 1276, 2926 comma 2, 2927 comma 2], se la causa estintiva dell’obbligazione è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all’ipoteca [2879], e l’iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla…
-
Art. 2897 — Regresso dell’acquirente divenuto compratore all’incanto
Il terzo acquirente al quale è stato aggiudicato l’immobile ha regresso contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita [2866].
-
Art. 2743 — Diminuzione della garanzia
Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l’immediato pagamento del suo credito [1186].
-
Art. 2758 — Crediti per tributi indiretti
I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l’effetto da esse stabilito [2772, 2778 n. 7].Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all’imposta sul valore aggiunto,…
-
Art. 2774 — Crediti per concessione di acque
I crediti dello Stato per i canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniali ovvero per i lavori eseguiti d’ufficio sono privilegiati sugli impianti, in conformità delle leggi speciali [2780 n. 3].Tale privilegio, per quanto riguarda i canoni, non è opponibile ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili…
-
Art. 2787 — Prelazione del creditore pignoratizio
Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno [2744, 2748, 2781, 2788].La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti [2786].Quando il credito garantito eccede la somma di euro 2,58, la…
-
Art. 2803 — Riscossione del credito dato in pegno
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d’accordo o altrimenti determinato dall’autorità giudiziaria. Se il credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere del danaro ricevuto…
-
Art. 2819 — Sentenze arbitrali
Si può iscrivere ipoteca in base al lodo degli arbitri, quando è stato reso esecutivo [825 c.p.c.].
-
Art. 2834 — Iscrizione dell’ipoteca legale dell’alienante e del condividente
Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d’ufficio l’ipoteca legale che spetta all’alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell’articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente [216 c.p.c.],…
-
Art. 2850 — Formalità per la rinnovazione
Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione [2839], in cui si dichiari che s’intende rinnovare l’iscrizione originaria.In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.Il conservatore deve osservare le disposizioni dell’articolo 2840.
-
Art. 2866 — Diritti del terzo nei confronti del debitore e di altri terzi acquirenti
Il terzo che ha pagato i creditori iscritti ovvero ha rilasciato l’immobile [2861] o sofferto l’espropriazione [c.p.c. 602] ha ragione d’indennità verso il suo autore [1482], anche se si tratta di acquisto a titolo gratuito.Ha pure diritto di subingresso nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore; se questi sono…
-
Art. 2882 — Formalità per la cancellazione
La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell’atto contenente il consenso del creditore.Per quest’atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837.
-
Art. 2898 — Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede
Nel caso in cui il titolo d’acquisto del terzo acquirente comprende mobili e immobili, o comprende più immobili, gli uni ipotecati e gli altri liberi, ovvero non tutti gravati dalle stesse iscrizioni, situati nella giurisdizione dello stesso tribunale o in diverse giurisdizioni di tribunali, alienati per un unico prezzo ovvero per prezzi distinti, il prezzo…
-
Art. 2744 — Divieto del patto commissorio
È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno [1963, 2798].
-
Art. 2759 — Crediti per le imposte sul reddito
I crediti dello Stato per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l’imposta locale sui redditi, dovuta per i due anni anteriori a quello in cui si procede, hanno privilegio, limitatamente all’imposta o alla quota d’imposta imputabile al reddito d’impresa, sopra i mobili che servono all’esercizio di imprese commerciali…
-
Art. 2775 — Contributi per opere di bonifica e di miglioramento
I crediti per i contributi indicati dall’articolo 864 sono privilegiati [2780 n. 2] sugli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica o di miglioramento.La costituzione del privilegio per le opere di miglioramento è subordinata all’osservanza delle leggi speciali.
-
Art. 2788 — Prelazione per il credito degli interessi
La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell’anno in corso alla data del pignoramento [492, 513, 518 c.p.c.] o, in mancanza di questo [502 c.p.c.], alla data della notificazione del precetto [479 c.p.c.]. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita [1470;…
-
Art. 2804 — Assegnazione o vendita del credito dato in pegno
Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito.Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall’articolo 2797.
-
Art. 2820 — Sentenze straniere
Si può parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere, dopo che ne è stata dichiarata l’efficacia dall’autorità giudiziaria italiana [797 c.p.c.], salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.
-
Art. 2835 — Iscrizione in base a scrittura privata
Se il titolo per l’iscrizione risulta da scrittura privata, la sottoscrizione di chi ha concesso l’ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente.Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa è depositata in pubblico archivio o negli atti d’un notaio, una copia autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati.L’originale o la…
-
Art. 2851 — Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa
Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall’articolo 2839, se queste risultano dai registri medesimi.
-
Art. 2867 — Terzo debitore di somma in dipendenza dell’acquisto
Se il terzo acquirente, che ha trascritto il suo titolo, è debitore, in dipendenza dell’acquisto, di una somma attualmente esigibile, la quale basti a soddisfare tutti i creditori iscritti contro il precedente proprietario, ciascuno di questi può obbligarlo al pagamento.Se il debito del terzo non è attualmente esigibile, o è minore o diverso da ciò…
-
Art. 2883 — Capacità per consentire la cancellazione
Chi non ha la capacità richiesta per liberare il debitore non può consentire la cancellazione dell’iscrizione, se non è assistito dalle persone il cui intervento è necessario per la liberazione [320, 374, 375, 394, 424].Il rappresentante legale dell’incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non…
-
Art. 2899 — Divieto di rinunzia a un’ipoteca a danno di altro creditore
Il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli è stata fatta la notificazione indicata dall’articolo 2890, se si tratta del processo di liberazione dalle ipoteche, o dopo la notificazione del provvedimento che dispone la vendita, in caso di espropriazione [2891; 569 c.p.c.], non può rinunziare alla sua ipoteca [2879] sopra uno di…
-
Art. 2745 — Fondamento del privilegio
Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità [2762, 2827].
-
Art. 2760 — Crediti dell’albergatore
I crediti dell’albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell’albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi.Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l’albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui…
-
Art. 2775 bis — Credito per mancata esecuzione di contratti preliminari
Nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare [2932] trascritto ai sensi dell’articolo 2645 bis, i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare [2770, 2779; 72 l. fall.], sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da…
-
Art. 2789 — Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio
Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, può anche esercitare l’azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente [2900].
-
Art. 2805 — Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno
Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore [1250, 1254].Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatasi anteriormente [1248].
-
Art. 2821 — Concessione d’ipoteca
L’ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità [2882; c. nav. 41].Non può essere concessa per testamento.
-
Art. 2836 — Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza
Se il titolo per l’iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo.[Se non è stata ancora pagata l’imposta di registro, si osservano le disposizioni dell’articolo 2669.]
-
Art. 2852 — Grado dell’ipoteca
L’ipoteca prende grado [2853] dal momento della sua iscrizione [2848], anche se è iscritta per un credito condizionale [1357]. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente.
-
Art. 2868 — Beneficio di escussione
Chi ha costituito un’ipoteca a garanzia del debito altrui [2808 comma 2] non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto.
-
Art. 2884 — Cancellazione ordinata con sentenza
La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.] o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti [586, 794 c.p.c.].
-
Art. 2900 — Condizioni, modalità ed effetti
Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura…
-
Art. 2746 — Distinzione dei privilegi
Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.
-
Art. 2761 — Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario
I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d’imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per…
-
Art. 2776 — Collocazione sussidiaria sugli immobili
I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all’indennità di cui all’art. 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751 bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi…
-
Art. 2790 — Conservazione della cosa e spese relative
Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali [1768], della perdita e del deterioramento di essa [1760 n. 1, 1768, 1780].Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa [2756, 2792].
-
Art. 2806 — Pegno di diritti diversi dai crediti
Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell’articolo 2787.Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
-
Art. 2822 — Ipoteca su beni altrui
Se l’ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l’iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa è acquistata dal concedente.Se l’ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualità, la iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione [1398, 1399].
-
Art. 2837 — Atti formati all’estero
Gli atti formati in paese estero che si presentano per l’iscrizione devono essere legalizzati [2674, 2843, 2882].
-
Art. 2853 — Richieste contemporanee di iscrizione
Il numero d’ordine delle iscrizioni determina il loro grado. Nondimeno, se più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, le iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di ciò si fa menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti [2650, 2678, 2840, 2854].
-
Art. 2869 — Estinzione dell’ipoteca per fatto del creditore
L’ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.
-
Art. 2885 — Cancellazione sotto condizione
Se è stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra condizione, la cancellazione non può essere eseguita se non si fa constatare al conservatore che la condizione è stata adempiuta.
-
Art. 2901 — Condizioni
Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare [2652 n. 5] che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni [524, 1113], quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio…
-
Art. 2747 — Efficacia del privilegio
Il privilegio generale non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne formano oggetto [1153], salvo quanto è disposto dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.Se la legge non dispone diversamente [2756 comma 2, 2757 comma 3, 2760 comma 2, 2761, 2764, 2765], il privilegio speciale sui mobili [2755], sempre…
-
Art. 2762 — Privilegio del venditore di macchine
Chi ha venduto macchine per un prezzo superiore a euro 15,49 ha privilegio per il prezzo non pagato sulle macchine vendute e consegnate, anche se sono incorporate o congiunte all’immobile di proprietà del compratore o di un terzo.Il privilegio è subordinato alla trascrizione dei documenti, dai quali la vendita e il credito risultano, nel registro…
-
Art. 2777 — Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all’articolo 2751 bis nell’ordine seguente: a) i crediti di cui all’articolo 2751 bis, numero 1; b) i crediti…
-
Art. 2791 — Pegno di cosa fruttifera
Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.
-
Art. 2807 — Norme applicabili al pegno di crediti
Per tutto ciò che non è regolato nella presente Sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della Sezione precedente [2786-2799].
-
Art. 2823 — Ipoteca su beni futuri
L’ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza [458, 1348].
-
Art. 2838 — Somma per cui l’iscrizione è eseguita
Se la somma di danaro non è altrimenti determinata negli atti in base ai quali è eseguita l’iscrizione o in atto successivo [2809], essa è determinata dal creditore nella nota per l’iscrizione [2839 n.4, 2855].Qualora tra la somma enunciata nell’atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l’iscrizione ha efficacia per la somma minore.
-
Art. 2854 — Ipoteche iscritte nello stesso grado
I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell’importo relativo.
-
Art. 2870 — Eccezioni opponibili dal terzo datore
Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore può opporre al creditore le eccezioni indicate dall’articolo 2859.
-
Art. 2886 — Formalità per la cancellazione
Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l’atto su cui la richiesta è fondata [2882, 2884].La cancellazione di un’iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all’iscrizione medesima, con l’indicazione del titolo dal quale è stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la…
-
Art. 2902 — Effetti
Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato.Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace, se…
-
Art. 2748 — Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche
Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio [2777, 2781].I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente [2770, 2774].
-
Art. 2763 — Crediti per canoni enfiteutici
I crediti del concedente per il canone dovuto dall’enfiteuta [959] per l’anno in corso e per il precedente [972 n. 2] hanno privilegio sui frutti dell’anno e su quelli raccolti anteriormente, purché si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze [2778 n. 15].
-
Art. 2778 — Ordine degli altri privilegi sui mobili
Salvo quanto è disposto dall’articolo 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell’ordine che segue: 1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali – compresi quelli sostitutivi o integrativi – che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i…
-
Art. 2792 — Divieto di uso e disposizione della cosa
Il creditore non può, senza il consenso del costituente, usare della cosa [1770, 2803], salvo che l’uso sia necessario per la conservazione di essa [2790]. Egli non può darla in pegno [2784] o concederne ad altri il godimento.In ogni caso, deve imputare l’utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale [2791,…
-
Art. 2808 — Costituzione ed effetti dell’ipoteca
L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare [602 c.p.c.], anche in confronto del terzo acquirente [518, 2858, 2910 comma 2], i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione [518, 2748, 2770, 2777, 2812, 2825, 2847, 2911, 2916; 51 l. fall.].L’ipoteca può avere per oggetto…
-
Art. 2824 — Ipoteca iscritta in base a titolo annullabile
L’iscrizione di ipoteca eseguita in virtù di un titolo annullabile rimane convalidata con la convalida del titolo.
-
Art. 2839 — Formalità per l’iscrizione dell’ipoteca
Per eseguire l’iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale.La nota deve indicare: 1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo datore d’ipoteca; la denominazione o la ragione sociale, la…
-
Art. 2855 — Estensione degli effetti dell’iscrizione
L’iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell’atto di costituzione d’ipoteca, quelle dell’iscrizione [2846] e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l’intervento nel processo di esecuzione [499, 563 c.p.c.]. Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l’ipoteca con patto espresso, purché sia presa la corrispondente iscrizione.Qualunque sia la…
-
Art. 2871 — Diritti del terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l’espropriazione
Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l’espropriazione ha regresso contro il debitore. Se vi sono più debitori obbligati in solido, il terzo che ha costituito l’ipoteca a garanzia di tutti ha regresso contro ciascuno per l’intero [1951].Il terzo datore ha regresso contro i fideiussori del debitore. Ha inoltre regresso…
-
Art. 2887 — Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all’ordine
La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell’obbligazione risultante da un titolo all’ordine è consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l’atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale è restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l’annotazione della cancellazione.La cancellazione dell’ipoteca importa la perdita del diritto…
-
Art. 2903 — Prescrizione dell’azione
L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto [2935].