Autore: blob
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Art. 709 ter — Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni [ABROGATO]
[Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i…
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Art. 710 — Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi [ABROGATO]
[Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione .Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l’assunzione uno dei suoi componenti.Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito,…
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Art. 711 — Separazione consensuale [ABROGATO]
[Nel caso di separazione consensuale previsto nell’articolo 158 del c.c., il presidente , su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell’articolo 708.Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l’articolo 706 ultimo comma.Se la conciliazione non riesce, si…
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Art. 712 — Forma della domanda [ABROGATO]
[La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio.Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza del coniuge o del…
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Art. 713 — Provvedimenti del presidente [ABROGATO]
[Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz’altro la domanda ; altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell’interdicendo o dell’inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.Il ricorso e…
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Art. 714 — Istruzione preliminare [ABROGATO]
[All’udienza, il giudice istruttore, con l’intervento del pubblico ministero, procede all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando , sente il parere delle altre persone citate , interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d’ufficio l’assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell’articolo 419 del c.c..]
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Art. 715 — Impedimento a comparire dell’interdicendo o dell’inabilitando [ABROGATO]
[Se per legittimo impedimento l’interdicendo o l’inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l’intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova .]
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Art. 716 — Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando [ABROGATO]
[L’interdicendo o l’inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni , anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del c.c. .]
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Art. 717 — Nomina del tutore e del curatore provvisorio [ABROGATO]
[Il tutore o il curatore provvisorio di cui all’articolo precedente è nominato, anche d’ufficio, con decreto del giudice istruttore .Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d’interdizione o d’inabilitazione, lo stesso giudice istruttore, può revocare la nomina, anche d’ufficio.]
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Art. 718 — Legittimazione all’impugnazione [ABROGATO]
[La sentenza che provvede sulla domanda d’interdizione o d’inabilitazione può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda [417], anche se non parteciparono al giudizio , e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza .]
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Art. 719 — Termine per l’impugnazione [ABROGATO]
[Il termine per l’impugnazione [325 ss.] decorre per tutte le persone indicate nell’articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio [285, 286, 326] .Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio[717], l’atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui .]
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Art. 720 — Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione [ABROGATO]
[Per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.Coloro che avevano diritto di promuovere l’interdizione e l’inabilitazione [c.c. 417] possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda[105], e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.]
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Art. 720 bis — Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno [ABROGATO]
[Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d’appello a norma dell’articolo 739.Contro il decreto della corte d’appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione.]
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Art. 721 — Provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso [ABROGATO]
[I provvedimenti indicati nell’articolo 48 del c.c. sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio[737], su ricorso degli interessati , sentito il pubblico ministero.]
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Art. 722 — Domanda per dichiarazione di assenza [ABROGATO]
[La domanda per dichiarazione d’assenza si propone con ricorso [disp. att. 190 dispat] nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale .]
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Art. 723 — Fissazione dell’udienza di comparizione [ABROGATO]
[Il presidente del tribunale fissa con decreto l’udienza per la comparizione davanti a sé o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma dell’articolo precedente , e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Può anche ordinare…
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Art. 724 — Procedimento [ABROGATO]
[Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale che questo pronuncia con sentenza .]
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Art. 725 — Immissione in possesso temporaneo [ABROGATO]
[Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volontà e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi.Se la domanda è proposta da altri interessati , il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contraddittorio di coloro che sarebbero…
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Art. 726 — Domanda per dichiarazione di morte presunta [ABROGATO]
[La domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso [disp. att. 190] , nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale e di tutte le altre persone, che, a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero…
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Art. 727 — Pubblicazione della domanda [ABROGATO]
[Il presidente del tribunale nomina un giudice a norma dell’articolo 723 e ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizia dello…
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Art. 728 — Comparizione [ABROGATO]
[Decorsi sei mesi dalla data dell’ultima pubblicazione il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l’udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente e delle persone indicate nel ricorsoa norma dell’articolo 726 e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.Il decreto è comunicato al pubblico ministero [71,…
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Art. 729 — Pubblicazione della sentenza [ABROGATO]
[La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia . Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza e…
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Art. 730 — Esecuzione [ABROGATO]
[La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato [324] e che sia compiuta l’annotazione di cui all’articolo precedente [c.c. 63].]
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Art. 731 — Comunicazione all’ufficio di stato civile [ABROGATO]
[Il cancelliere dà notizia , a norma dell’articolo 133 secondo comma, all’ufficio dello stato civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta .]
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Art. 732 — Provvedimenti su parere del giudice tutelare [ABROGATO]
[I provvedimenti relativi ai minori [c.c. 2], agli interdetti [c.c. 414] e agli inabilitati [c.c. 415] sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio[c.c. 737], salvo che la legge disponga altrimenti [c.c. 318, 320 3 – 4 – 6, 347, 348, 354, 360, 361, 371, 372, 373, 374, 375, 392, 394, 395, 402, 405, 406,…
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Art. 733 — Vendita di beni [ABROGATO]
[Se, nell’autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti [c.c. 376], designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere dello stesso tribunale o un notaio del luogo in cui si trovano…
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Art. 734 — Esito negativo dell’incanto [ABROGATO]
[Se al primo incanto non è fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell’articolo 376 primo comma del Codice civile , l’ufficiale designato ne dà atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.Il tribunale, se non crede di revocare l’autorizzazione o disporre…
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Art. 735 — Sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare [ABROGATO]
[La sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare può essere chiesta, nel caso previsto nell’articolo 174 del c.c., dall’altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell’articolo 176, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.]
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Art. 736 — Procedimento [ABROGATO]
[La domanda per i provvedimenti previsti nell’articolo precedente si propone con ricorso.Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a sé o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.Dopo l’audizione delle parti, il presidente o il giudice…
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Art. 736 bis — Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari [ABROGATO]
[Nei casi di cui all’articolo 342bis del codice civile , l’istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite…
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Art. 737 — Forma della domanda e del provvedimento
I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso [125] al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti [724, 728, 750, 779; c.c. 84 5, 87 6, 89 2, 250 4, 288 4, 305, 314] .
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Art. 738 — Procedimento
Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore , che riferisce in camera di consiglio [disp. att. 113].Se deve essere sentito il pubblico ministero [70], gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente [72].Il giudice può assumere informazioni .
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Art. 739 — Reclami delle parti
Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri casi. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. Contro i decreti…
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Art. 740 — Reclami del pubblico ministero
Il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo contro i decreti del giudice tutelare e contro quelli del tribunale per i quali è necessario il suo parere [disp. att. c.c. 45] .
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Art. 741 — Efficacia dei provvedimenti
I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo .Se vi sono ragioni d’urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata .
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Art. 742 — Revocabilità dei provvedimenti
I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati , ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca .
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Art. 742 bis — Ambito di applicazione degli articoli precedenti
Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone .
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Art. 743 — Copie degli atti
Qualunque depositario pubblico , autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica [2714, 2715], ancorché l’istante o i suoi autori non siano stati parte nell’atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo .La copia d’un testamento pubblico [c.c. 603]…
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Art. 744 — Copie o estratti da pubblici registri
I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge [476, 698 3], a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziali da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese [60] .
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Art. 745 — Rifiuto o ritardo nel rilascio
Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all’articolo precedente, l’istante può ricorrere al giudice di pace, [al pretore o] al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici…
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Art. 746 — Collazione di copie
Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell’articolo 743 ha diritto di collazionarla con l’originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, può ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il giudice, sentito il depositario, dà con decreto le disposizioni opportune per la collazione e…
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Art. 747 — Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari
L’autorizzazione a vendere beni ereditari [c.c. 460 2, 499, 531, 694, 703 4, 719] si chiede con ricorso diretto [per i mobili al pretore e per gli immobili] al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [c.c. 456].Nel caso in cui i beni appartengono a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare…
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Art. 748 — Forma della vendita
La vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori [733] .Il giudice , quando occorre, fissa le modalità per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato .
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Art. 749 — Procedimento per la fissazione dei termini
L’istanza per fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto [c.c. 481, 485, 487, 488, 500, 620, 645, 650, 702], se non è proposta nel corso di un giudizio , si propone con ricorso [125] al tribunale del luogo in cui si è aperta la…
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Art. 750 — Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari
L’istanza per l’imposizione di una cauzione a carico dell’erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge [c.c. 492, 639, 640, 647], è proposta, quando non vi è giudizio pendente , con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.Il presidente fissa con decreto l’udienza di comparizionedel ricorrente e…
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Art. 751 — Scelta dell’onerato
L’istanza per la scelta prevista nell’articolo 631 ultimo comma del c.c. è proposta con ricorso, che deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e all’onerato.La scelta è fatta dal presidente del tribunale con decreto .
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Art. 752 — Giudice competente
All’apposizione dei sigilli procede il tribunale [c.c. 361, 705] .Nei comuni in cui non ha sede il tribunale , i sigilli possono essere apposti, in caso d’urgenza, dal giudice di pace . Il processo verbale è trasmesso immediatamente al tribunale .
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Art. 753 — Persone che possono chiedere l’apposizione
Possono chiedere l’apposizione dei sigilli: 1) l’esecutore testamentario ; 2) coloro che possono avere diritto alla successione [565] ; 3) le persone che coabitavano col defunto, o che al momento della morte erano addette al suo servizio, se il coniuge, gli eredi o alcuno di essi sono assenti dal luogo ; 4) i creditori .…
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Art. 754 — Apposizioni d’ufficio
L’apposizione dei sigilli è disposta d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei casi seguenti: 1) se il coniuge o alcuno degli eredi è assente dal luogo ; 2) se tra gli eredi vi sono minori [c.c. 2] o interdetti [c.c. 414] e manca il tutore o il curatore ; 3) se il defunto è…
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Art. 755 — Poteri del giudice
Se le porte sono chiuse , o si incontrano ostacoli all’apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficoltà, tanto prima quanto durante l’apposizione, il giudice può ordinare l’apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni [68].
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Art. 756 — Custodia delle chiavi
Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finché non sia ordinata la rimozione di questi, debbono essere custodite dal cancelliere .
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Art. 757 — Conservazione di testamenti e di carte
Se nel procedere all’apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre carte importanti, il giudice provvede alla conservazione di essi.Se non può provvedervi nello stesso giorno, nel processo verbale descrive la forma esterna delle carte, e le chiude in un involto da lui sigillato e sottoscritto, in presenza delle parti, fissando il giorno e l’ora…
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Art. 758 — Cose su cui non si possono apporre i sigilli e cose deteriorabili
Se vi sono oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all’uso personale di coloro che abitano nella casa , se ne fa descrizione nel processo verbale.Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti…
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Art. 759 — Informazioni e nomina del custode
Durante le operazioni di apposizione dei sigilli, il giudice assume le informazioni che ritiene opportune allo scopo di accertare che nessuna cosa sia stata asportata .Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode .
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Art. 760 — Apposizione dei sigilli durante e dopo l’inventario
L’apposizione dei sigilli che viene chiesta durante l’inventario [769 ss.] può avere luogo soltanto per gli oggetti non inventariati.Esaurito l’inventario, non si fa luogo all’apposizione dei sigilli, salvo che l’inventario sia impugnato.
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Art. 761 — Accesso nei luoghi sigillati
Il giudice o il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l’apposizione dei sigilli , finché non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell’articolo 762, salvo che il giudice disponga con decreto motivato l’accesso per urgenti motivi.
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Art. 762 — Termine
I sigilli non possono essere rimossi e l’inventario non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall’apposizione, salvo che il giudice per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato.Se alcuno degli eredi è minore non emancipato [2, 390 c.c. e ss.] , non si può procedere alla rimozione dei sigilli finché non gli sia…
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Art. 763 — Provvedimento di rimozione
La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal giudice su istanza di alcuna delle persone indicate nell’articolo 753 nn. 1, 2 e 4 .Nei casi previsti nell’articolo 754 può essere ordinata anche d’ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai nn. 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall’inventario [769] .L’istanza e…
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Art. 764 — Opposizione
Chiunque vi ha interesse può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice .Il giudice fissa con decreto un’udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell’opponente .Il giudice provvede…
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Art. 765 — Ufficiale procedente
La rimozione dei sigilli è eseguita dall’ufficiale che può procedere all’inventario a norma dell’articolo 769 .Se non occorre l’inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del tribunale . Nei comuni in cui non ha sede il tribunale la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del giudice di pace.
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Art. 766 — Avviso alle persone interessate
Non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia stato dato avviso, nelle forme stabilite nell’articolo 772 , alle persone indicate nell’articolo 771 .
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Art. 767 — Alterazioni nello stato dei sigilli
L’ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato.Se trova in essi qualche alterazione , deve sospendere ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al giudice , il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche per la prosecuzione dell’inventario.
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Art. 768 — Disposizione generale
Le disposizioni di questo capo si osservano in ogni altro caso in cui si debba procedere ad apposizione o rimozione di sigilli, salvo che la legge stabilisca altrimenti .
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Art. 769 — Istanza
L’inventario può essere chiesto al tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli [763] ed è eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale .L’istanza si propone con ricorso [125], nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio…
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Art. 770 — Inventario da eseguirsi dal notaio
Quando all’inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta: 1) le chiavi da lui custodite a norma dell’articolo 756 ; 2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli [762 ss.], dell’istanza e del decreto di rimozione [752 ss.]; 3) una nota delle opposizioni che sono state proposte [764 ss.] con indicazione…
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Art. 771 — Persone che hanno diritto di assistere all’inventario
Hanno diritto di assistere alla formazione dell’inventario: 1) il coniuge superstite; 2) gli eredi legittimi presunti [c.c. 565 ss.]; 3) l’esecutore testamentario [c.c. 700 ss. ], gli eredi istituiti e i legatari [c.c. 588]; 4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli [764] .
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Art. 772 — Avviso dell’inizio dell’inventario
L’ufficiale che procede all’inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell’articolo precedente del luogo, giorno ed ora in cui darà inizio alle operazioni.L’avviso non è necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all’inventario; ma in loro vece…
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Art. 773 — Nomina di stimatore
L’ufficiale che procede all’inventario nomina , quando occorre, uno o più stimatori per la valutazione degli oggetti mobili [68; disp. att. 52, 161] .
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Art. 774 — Rinvio delle operazioni
Quando l’inventario non può essere ultimato nel giorno del suo inizio, l’ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo , avvertendone verbalmente le parti presenti.
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Art. 775 — Processo verbale d’inventario
Il processo verbale d’inventario contiene: 1) la descrizione degli immobili, mediante l’indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini, e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie ; 2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d’oro e d’argento ; 3)…
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Art. 776 — Consegna delle cose mobili inventariate
Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto dal giudice , su istanza di una delle parti, sentite le altre .
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Art. 777 — Applicabilità delle norme agli altri casi d’inventario
Le disposizioni contenute in questa sezione si applicano a ogni inventario ordinato dalla legge , salve le formalità speciali stabilite dal Codice civile per l’inventario dei beni dei minori [c.c. 362 ss.] .
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Art. 778 — Reclami contro lo stato di graduazione
I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell’articolo 501 del codice civile sono proposti al giudice competente per valore del luogo dell’aperta successione .Il valore della causa è determinato da quello dell’attivo ereditariocalcolato sulla stima di inventario dei mobili e a norma dell’articolo 15 per gli immobili .I reclami si propongono con citazione [163]…
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Art. 779 — Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari
L’istanza dei creditori e legatari prevista nell’articolo 509 del Codice civile si propone con ricorso [125] .Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizionedell’erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito [c.c. 498 2]. Il decreto è comunicato alle parti dal cancelliere.[Il pretore provvede sull’istanza con ordinanza, contro la quale è ammesso…
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Art. 780 — Domanda dell’erede contro l’eredità
Le domande dell’erede con beneficio d’inventario contro l’eredità sono proposte contro gli altri eredi. Se non vi sono eredi o se tutti propongono la stessa domanda, il giudice nomina un curatore in rappresentanza della eredità [78] .
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Art. 781 — Notificazione del decreto di nomina
Il decreto di nomina del curatore dell’eredità giacente è notificato alla persona nominata a cura del cancelliere , nel termine stabilito nello stesso decreto.
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Art. 782 — Vigilanza del giudice
L’amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del giudice [c.c. 529; disp. att. 193]. Questi, quando lo crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.Gli atti del curatore che eccedono l’ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice [c.c.…
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Art. 783 — Vendita di beni ereditari
La vendita dei beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell’inventario , salvo che il giudice , con decreto motivato non disponga altrimenti [747].La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio [737 ss.] soltanto nei casi di necessità o utilità evidente…
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Art. 784 — Litisconsorzio necessario
Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono [12 3, 22, 23, 102; c.c. 713 ss., 1111ss., 2646] .
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Art. 785 — Pronuncia sulla domanda di divisione
Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa è disposta con ordinanza del giudice istruttore ; altrimenti questi provvede a norma dell’articolo 187 .
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Art. 786 — Direzione delle operazioni
Le operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore, il quale, anche nel corso di esse, può delegarne la direzione a un notaio [790; disp. att. 194].
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Art. 787 — Vendita di mobili
Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite[c.c. 1861, 1872], il giudice istruttore o il notaio delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non se non sorge controversia sulla necessità della vendita.Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio .
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Art. 788 — Vendita di immobili
Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell’articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita.Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti.Quando…
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Art. 789 — Progetto di divisione e contestazioni su di esso
Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in cancelleria e fissa con decreto l’udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.Il decreto è comunicato alle parti .Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile , dichiara esecutivo il progetto , altrimenti provvede a…
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Art. 790 — Operazioni davanti al notaio
Se a dirigere le operazioni di divisione è stato delegato un notaio [786] , questi dà avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti del luogo, giorno e ora in cui le operazioni avranno inizio.Le operazioni si svolgono alla presenza delle parti, assistite, se lo richiedono e a loro spese, dai propri…
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Art. 791 — Progetto di divisione formato dal notaio
Il notaio redige unico processo verbale delle operazioni effettuate.Formato il progetto delle quote e dei lotti, se le parti non si accordano su di esso, il notaio trasmette il processo verbale al giudice istruttore, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.Il giudice provvede come al penultimo comma dell’articolo precedente per la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti…
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Art. 791 bis — Divisione a domanda congiunta
Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l’opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio ovvero di un avvocato aventi sede…
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Art. 792 — Deposito del prezzo
L’acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di voler liberare l’immobile acquistato dalle ipoteche deve chiedere, con ricorso [125] al presidente del tribunale competente per la espropriazione [26], la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto . Il presidente provvede con decreto.Se non sono state fatte richieste di espropriazione…
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Art. 793 — Convocazione dei creditori
Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell’articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l’udienza di comparizione dell’acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti [c.c. 2890], e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura dell’acquirente…
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Art. 794 — Provvedimenti del giudice
All’udienza il giudice, accertata la regolarità del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell’acquirente che ha chiesto la liberazione, e quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 596 e seguenti [c.c. 2893] .
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Art. 795 — Espropriazione
Se è fatta istanza di espropriazione [c.c. 2891, 2898], il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l’ammissibilità di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti .La vendita non può essere fatta che all’incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.L’incanto si apre sul prezzo offerto dal…
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Art. 796 — Giudice competente [ABROGATO]
[Chi vuol far valere nella Repubblica una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione [163] davanti alla corte di appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione.La dichiarazione di efficacia [797] può essere chiesta in via diplomatica, quando ciò è consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocità. In questo caso, se la parte…
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Art. 797 — Condizioni per la dichiarazione di efficacia [ABROGATO]
[La corte d’appello dichiara con sentenza l’efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando accerta: 1) che il giudice dello Stato nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell’ordinamento italiano; 2) che la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si…
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Art. 798 — Riesame del merito [ABROGATO]
[Su domanda del convenuto la corte d’appello procede al riesame del merito della causa, quando la sentenza è stata pronunciata in contumacia, o quando ricorre alcuno dei casi indicati nei nn. 1, 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 395. In questi casi la corte, secondo i risultati dell’istruzione e della discussione, decide sul merito, oppure…
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Art. 799 — Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente [ABROGATO]
[La sentenza straniera può essere fatta valere anche in corso di giudizio, quando il giudice di questo accerta che ricorrono le condizioni indicate nell’articolo 797. Tale accertamento produce effetti soltanto nel giudizio in cui la sentenza straniera è fatta valere. Ma, se vi procede la corte d’appello competente a norma dell’articolo 796, l’efficacia della sentenza…
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Art. 800 — Sentenze arbitrali straniere [ABROGATO]
[Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle sentenze arbitrali straniere, pronunciate tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino oppure tra cittadini domiciliati o residenti all’estero, purché non riguardino le controversie che non possono formare oggetto di compromesso a norma dell’articolo 806 e, secondo la legge del luogo in cui sono state…
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Art. 801 — Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione [ABROGATO]
[Agli atti di giudici stranieri in materia di volontaria giurisdizione, quando si vuole farli valere in Italia, è attribuita efficacia nella Repubblica a norma degli articoli 796 e 797 in quanto applicabili.]
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Art. 802 — Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri [ABROGATO]
[Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della corte d’appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti, sentito il pubblico ministero. Se l’assunzione dei mezzi di prova è chiesta…
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Art. 803 — Esecuzione richiesta in via diplomatica [ABROGATO]
[Se la richiesta per l’assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l’assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d’ufficio dal giudice procedente, e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere. Quando i mezzi richiesti…
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Art. 804 — Atti pubblici ricevuti all’estero [ABROGATO]
[L’efficacia esecutiva nella Repubblica degli atti contrattuali ricevuti da pubblico ufficiale in paese estero è dichiarata con sentenza della corte d’appello del luogo in cui l’atto deve eseguirsi, previo accertamento che l’atto ha forza esecutiva nel paese estero nel quale è stato ricevuto e che non contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano.]