Autore: blob
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Art. 129 — Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara…
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Art. 129 bis — Accesso ai programmi di giustizia riparativa
1. In ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria può disporre, anche d’ufficio, l’invio dell’imputato e della vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l’avvio di un programma di giustizia riparativa.2. La richiesta…
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Art. 130 — Correzione di errori materiali
1. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità [177-186], e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato [568 ss.], e l’impugnazione non è dichiarata inammissibile [591],…
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Art. 131 — Poteri coercitivi del giudice
1. Il giudice, nell’esercizio delle sue funzioni, può chiedere l’intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.
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Art. 132 — Accompagnamento coattivo dell’imputato
1. L’accompagnamento coattivo [376, 399, 490] è disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre l’imputato alla sua presenza, se occorre anche con la forza.2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell’atto previsto e di quelli conseguenziali…
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Art. 133 — Accompagnamento coattivo di altre persone
1. Se il testimone [194], il perito [221], la persona sottoposta all’esame del perito diversa dall’imputato, il consulente tecnico [225, 233], l’interprete [143] o il custode di cose sequestrate [259], regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l’accompagnamento coattivo e può…
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Art. 133 bis — Disposizione generale
1. Salvo che sia diversamente previsto, quando l’autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un’udienza si osservano le disposizioni di cui all’articolo 133 ter.
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Art. 133 ter — Modalità e garanzie della partecipazione a distanza
1. L’autorità giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un’udienza, provvede con decreto motivato. Quando non è emesso in udienza, il decreto è notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la…
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Art. 134 — Modalità di documentazione
1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva e fonografica.2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva [140], con la stenotipia o altro strumento idoneo allo scopo ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Si…
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Art. 135 — Redazione del verbale
1. Il verbale è redatto dall’ausiliario che assiste il giudice [126].2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento idoneo, il giudice autorizza l’ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all’amministrazione dello Stato.
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Art. 136 — Contenuto del verbale
1. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell’anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell’ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l’indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l’ausiliario [126] ha fatto o ha constatato o di…
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Art. 137 — Sottoscrizione del verbale
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 483 comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in…
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Art. 138 — Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 483 comma 2, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre il giorno successivo a quello in cui sono stati formati. Essi sono uniti agli atti del processo, insieme con la trascrizione.2. Se la persona che ha impresso i nastri è impedita, il…
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Art. 139 — Riproduzione fonografica o audiovisiva
1. La riproduzione fonografica o audiovisiva [134] è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all’amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell’ausiliario [126] che assiste il giudice.2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione.3. Per la parte in cui la riproduzione fonografica,…
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Art. 140 — Modalità di documentazione in casi particolari
1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici [127, 134].2. Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il giudice…
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Art. 141 — Dichiarazioni orali delle parti
1. Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122], richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal caso l’ausiliario [126] che assiste il giudice redige il verbale e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti. Al verbale è unita,…
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Art. 141 bis — Modalità di documentazione dell’interrogatorio di persona in stato di detenzione
1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione…
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Art. 142 — Nullità dei verbali
1. Salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo [177] se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione [110] del pubblico ufficiale che lo ha redatto.
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Art. 143 — Diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali
1. L’imputato [60-61] che non conosce la lingua italiana [109] ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall’esito del procedimento, da un interprete al fine di potere comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. Ha altresì diritto all’assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il…
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Art. 143 bis — Altri casi di nomina dell’interprete
1. L’autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la…
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Art. 144 — Incapacità e incompatibilità dell’interprete
1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità [222]: a) il minorenne, l’interdetto, l’inabilitato e chi è affetto da infermità di mente; b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici [289; 28, 29, 31 c.p.] ovvero è interdetto o sospeso dall’esercizio di una professione o di un’arte [290; 30 e 35…
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Art. 145 — Ricusazione e astensione dell’interprete
1. L’interprete può essere ricusato, per i motivi indicati nell’articolo 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, l’interprete ha obbligo di dichiararlo.3. La dichiarazione…
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Art. 146 — Conferimento dell’incarico
1. L’autorità procedente accerta l’identità dell’interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144 e 145.2. Lo ammonisce poi sull’obbligo di adempiere bene e fedelmente l’incarico affidatogli, senz’altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto [326 c.p.] su tutti gli atti che si faranno…
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Art. 147 — Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell’interprete
1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l’autorità procedente fissa all’interprete un termine che può essere prorogato per giusta causa una sola volta. L’interprete può essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta.2. L’interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato…
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Art. 148 — Organi e forme delle notificazioni
1.Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l’integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale,…
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Art. 149 — Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo
1. Quando nei casi previsti dall’articolo 148, comma 4, ricorre una situazione di urgenza, il giudice o il pubblico ministero dispongono, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall’imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura, rispettivamente, della cancelleria o della segreteria.2. Dell’attività svolta è redatta attestazione che viene inserita…
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Art. 150 — Forme particolari di notificazione disposte dal giudice [ABROGATO]
[1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce all’atto, che la notificazione a persona diversa dall’imputato sia eseguita mediante l’impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell’atto.2. Nel decreto sono indicate le modalità necessarie per portare l’atto a conoscenza del destinatario.]
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Art. 151 — Notificazioni richieste dal pubblico ministero [ABROGATO]
[1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.2. La consegna di copia dell’atto all’interessato da parte della segreteria ha…
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Art. 152 — Notificazioni richieste dalle parti private
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero dall’invio di copia dell’atto in forma di documento analogico effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con…
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Art. 153 — Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero
1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, con le modalità previste dall’articolo 148, comma 1, e, nei casi indicati dall’articolo 148, comma 4, direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell’atto in forma di documento analogico nella segreteria. In tale ultimo caso, il pubblico ufficiale addetto annota sull’originale e sulla copia…
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Art. 153 bis — Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante
1. Il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.2. Il querelante ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con…
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Art. 154 — Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria
1. Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell’articolo 153 bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, secondo le disposizioni dell’articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se…
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Art. 155 — Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese
1. Quando per il numero dei destinatari o per l’impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l’autorità giudiziaria può disporre, con decreto, che la notificazione sia eseguita mediante pubblicazione dell’atto nel sito internet del Ministero della giustizia per un periodo di tempo determinato. Nel decreto da notificare unitamente…
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Art. 156 — Notificazioni all’imputato detenuto
1. Le notificazioni all’imputato detenuto [284, 285, 286, 648, 655, 679], anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione [168] e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell’istituto o a chi…
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Art. 157 — Prima notificazione all’imputato non detenuto
1. Nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, la prima notificazione all’imputato non detenuto, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all’articolo 161, comma 01, è eseguita mediante consegna di copia dell’atto in forma di documento analogico alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella…
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Art. 157 bis — Notifiche all’imputato non detenuto successive alla prima
1. In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all’imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di…
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Art. 157 ter — Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all’imputato non detenuto
1. La notificazione all’imputato non detenuto dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna è effettuata al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, fuori dai…
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Art. 158 — Prima notificazione all’imputato in servizio militare [ABROGATO]
[1. La prima notificazione all’imputato militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna non è possibile, l’atto è notificato presso l’ufficio del comandante il quale informa immediatamente l’interessato della avvenuta notificazione con il mezzo…
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Art. 159 — Notificazioni all’imputato in caso di irreperibilità
1. Nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, se non è possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’articolo 157, l’autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell’imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche…
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Art. 160 — Efficacia del decreto di irreperibilità
1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero, quando questo manchi, con la chiusura delle indagini preliminari [405].2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell’udienza…
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Art. 161 — Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
01. 1.La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l’autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni,…
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Art. 162 — Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto
1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall’imputato all’autorità che procede, con le modalità previste dall’articolo 111 bis o con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore [39 disp. att.].2. La dichiarazione può…
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Art. 163 — Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto
1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 148 e 157.
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Art. 164 — Efficacia della dichiarazione e dell’elezione di domicilio
1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall’articolo 156, comma 1.
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Art. 165 — Notificazioni all’imputato latitante o evaso
1. Le notificazioni all’imputato latitante [296] o evaso [385 c.p.] sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.1-bis. Per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 la disposizione del comma 1 si applica solo nel caso in…
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Art. 166 — Notificazioni all’imputato interdetto o infermo di mente
1. Se l’imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l’imputato si trova nelle condizioni previste dall’articolo 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.
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Art. 167 — Notificazioni ad altri soggetti
1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell’articolo 148, comma 1. Nel caso previsto dal comma 4 dell’articolo 148, si eseguono a norma dell’articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall’articolo 149.
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Art. 168 — Relazione di notificazione
1. Per le notificazioni effettuate con modalità telematiche la ricevuta di avvenuta consegna, generata dal sistema, assume valore di relazione di notificazione. Quando la notificazione non è eseguita con modalità telematiche, salvo quanto previsto dall’articolo 157 comma 6, l’ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all’originale e alla copia notificata, la relazione in…
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Art. 169 — Notificazioni all’imputato all’estero
1. Quando l’autorità giudiziaria non può procedere alla notificazione con modalità telematiche e risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all’estero della persona nei cui confronti si deve procedere ovvero del luogo in cui all’estero la stessa esercita abitualmente l’attività lavorativa, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata…
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Art. 170 — Notificazioni col mezzo della posta
1. Nei casi di cui all’articolo 148 comma 4, e ai fini di cui all’articolo 157 ter, le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali.2. È valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu…
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Art. 171 — Nullità delle notificazioni
1. La notificazione è nulla: a) se l’atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto; b) se vi è incertezza assoluta sull’autorità o sulla parte privata mittente o richiedente ovvero sul destinatario; b-bis) se, in caso di notificazione eseguita con modalità telematiche, non sono rispettati…
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Art. 757 — Conservazione di testamenti e di carte
Se nel procedere all’apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre carte importanti, il giudice provvede alla conservazione di essi.Se non può provvedervi nello stesso giorno, nel processo verbale descrive la forma esterna delle carte, e le chiude in un involto da lui sigillato e sottoscritto, in presenza delle parti, fissando il giorno e l’ora…
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Art. 758 — Cose su cui non si possono apporre i sigilli e cose deteriorabili
Se vi sono oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all’uso personale di coloro che abitano nella casa , se ne fa descrizione nel processo verbale.Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti…
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Art. 759 — Informazioni e nomina del custode
Durante le operazioni di apposizione dei sigilli, il giudice assume le informazioni che ritiene opportune allo scopo di accertare che nessuna cosa sia stata asportata .Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode .
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Art. 760 — Apposizione dei sigilli durante e dopo l’inventario
L’apposizione dei sigilli che viene chiesta durante l’inventario [769 ss.] può avere luogo soltanto per gli oggetti non inventariati.Esaurito l’inventario, non si fa luogo all’apposizione dei sigilli, salvo che l’inventario sia impugnato.
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Art. 761 — Accesso nei luoghi sigillati
Il giudice o il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l’apposizione dei sigilli , finché non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell’articolo 762, salvo che il giudice disponga con decreto motivato l’accesso per urgenti motivi.
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Art. 762 — Termine
I sigilli non possono essere rimossi e l’inventario non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall’apposizione, salvo che il giudice per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato.Se alcuno degli eredi è minore non emancipato [2, 390 c.c. e ss.] , non si può procedere alla rimozione dei sigilli finché non gli sia…
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Art. 763 — Provvedimento di rimozione
La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal giudice su istanza di alcuna delle persone indicate nell’articolo 753 nn. 1, 2 e 4 .Nei casi previsti nell’articolo 754 può essere ordinata anche d’ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai nn. 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall’inventario [769] .L’istanza e…
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Art. 764 — Opposizione
Chiunque vi ha interesse può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice .Il giudice fissa con decreto un’udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell’opponente .Il giudice provvede…
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Art. 765 — Ufficiale procedente
La rimozione dei sigilli è eseguita dall’ufficiale che può procedere all’inventario a norma dell’articolo 769 .Se non occorre l’inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del tribunale . Nei comuni in cui non ha sede il tribunale la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del giudice di pace.
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Art. 766 — Avviso alle persone interessate
Non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia stato dato avviso, nelle forme stabilite nell’articolo 772 , alle persone indicate nell’articolo 771 .
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Art. 767 — Alterazioni nello stato dei sigilli
L’ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato.Se trova in essi qualche alterazione , deve sospendere ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al giudice , il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche per la prosecuzione dell’inventario.
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Art. 768 — Disposizione generale
Le disposizioni di questo capo si osservano in ogni altro caso in cui si debba procedere ad apposizione o rimozione di sigilli, salvo che la legge stabilisca altrimenti .
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Art. 769 — Istanza
L’inventario può essere chiesto al tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli [763] ed è eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale .L’istanza si propone con ricorso [125], nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio…
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Art. 770 — Inventario da eseguirsi dal notaio
Quando all’inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta: 1) le chiavi da lui custodite a norma dell’articolo 756 ; 2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli [762 ss.], dell’istanza e del decreto di rimozione [752 ss.]; 3) una nota delle opposizioni che sono state proposte [764 ss.] con indicazione…
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Art. 771 — Persone che hanno diritto di assistere all’inventario
Hanno diritto di assistere alla formazione dell’inventario: 1) il coniuge superstite; 2) gli eredi legittimi presunti [c.c. 565 ss.]; 3) l’esecutore testamentario [c.c. 700 ss. ], gli eredi istituiti e i legatari [c.c. 588]; 4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli [764] .
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Art. 772 — Avviso dell’inizio dell’inventario
L’ufficiale che procede all’inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell’articolo precedente del luogo, giorno ed ora in cui darà inizio alle operazioni.L’avviso non è necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all’inventario; ma in loro vece…
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Art. 773 — Nomina di stimatore
L’ufficiale che procede all’inventario nomina , quando occorre, uno o più stimatori per la valutazione degli oggetti mobili [68; disp. att. 52, 161] .
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Art. 774 — Rinvio delle operazioni
Quando l’inventario non può essere ultimato nel giorno del suo inizio, l’ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo , avvertendone verbalmente le parti presenti.
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Art. 775 — Processo verbale d’inventario
Il processo verbale d’inventario contiene: 1) la descrizione degli immobili, mediante l’indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini, e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie ; 2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d’oro e d’argento ; 3)…
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Art. 776 — Consegna delle cose mobili inventariate
Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto dal giudice , su istanza di una delle parti, sentite le altre .
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Art. 777 — Applicabilità delle norme agli altri casi d’inventario
Le disposizioni contenute in questa sezione si applicano a ogni inventario ordinato dalla legge , salve le formalità speciali stabilite dal Codice civile per l’inventario dei beni dei minori [c.c. 362 ss.] .
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Art. 778 — Reclami contro lo stato di graduazione
I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell’articolo 501 del codice civile sono proposti al giudice competente per valore del luogo dell’aperta successione .Il valore della causa è determinato da quello dell’attivo ereditariocalcolato sulla stima di inventario dei mobili e a norma dell’articolo 15 per gli immobili .I reclami si propongono con citazione [163]…
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Art. 779 — Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari
L’istanza dei creditori e legatari prevista nell’articolo 509 del Codice civile si propone con ricorso [125] .Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizionedell’erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito [c.c. 498 2]. Il decreto è comunicato alle parti dal cancelliere.[Il pretore provvede sull’istanza con ordinanza, contro la quale è ammesso…
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Art. 780 — Domanda dell’erede contro l’eredità
Le domande dell’erede con beneficio d’inventario contro l’eredità sono proposte contro gli altri eredi. Se non vi sono eredi o se tutti propongono la stessa domanda, il giudice nomina un curatore in rappresentanza della eredità [78] .
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Art. 781 — Notificazione del decreto di nomina
Il decreto di nomina del curatore dell’eredità giacente è notificato alla persona nominata a cura del cancelliere , nel termine stabilito nello stesso decreto.
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Art. 782 — Vigilanza del giudice
L’amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del giudice [c.c. 529; disp. att. 193]. Questi, quando lo crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.Gli atti del curatore che eccedono l’ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice [c.c.…
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Art. 783 — Vendita di beni ereditari
La vendita dei beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell’inventario , salvo che il giudice , con decreto motivato non disponga altrimenti [747].La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio [737 ss.] soltanto nei casi di necessità o utilità evidente…
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Art. 784 — Litisconsorzio necessario
Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono [12 3, 22, 23, 102; c.c. 713 ss., 1111ss., 2646] .
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Art. 785 — Pronuncia sulla domanda di divisione
Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa è disposta con ordinanza del giudice istruttore ; altrimenti questi provvede a norma dell’articolo 187 .
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Art. 786 — Direzione delle operazioni
Le operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore, il quale, anche nel corso di esse, può delegarne la direzione a un notaio [790; disp. att. 194].
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Art. 787 — Vendita di mobili
Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite[c.c. 1861, 1872], il giudice istruttore o il notaio delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non se non sorge controversia sulla necessità della vendita.Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio .
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Art. 788 — Vendita di immobili
Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell’articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita.Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti.Quando…
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Art. 789 — Progetto di divisione e contestazioni su di esso
Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in cancelleria e fissa con decreto l’udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.Il decreto è comunicato alle parti .Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile , dichiara esecutivo il progetto , altrimenti provvede a…
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Art. 790 — Operazioni davanti al notaio
Se a dirigere le operazioni di divisione è stato delegato un notaio [786] , questi dà avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti del luogo, giorno e ora in cui le operazioni avranno inizio.Le operazioni si svolgono alla presenza delle parti, assistite, se lo richiedono e a loro spese, dai propri…
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Art. 791 — Progetto di divisione formato dal notaio
Il notaio redige unico processo verbale delle operazioni effettuate.Formato il progetto delle quote e dei lotti, se le parti non si accordano su di esso, il notaio trasmette il processo verbale al giudice istruttore, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.Il giudice provvede come al penultimo comma dell’articolo precedente per la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti…
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Art. 791 bis — Divisione a domanda congiunta
Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l’opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio ovvero di un avvocato aventi sede…
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Art. 792 — Deposito del prezzo
L’acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di voler liberare l’immobile acquistato dalle ipoteche deve chiedere, con ricorso [125] al presidente del tribunale competente per la espropriazione [26], la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto . Il presidente provvede con decreto.Se non sono state fatte richieste di espropriazione…
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Art. 793 — Convocazione dei creditori
Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell’articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l’udienza di comparizione dell’acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti [c.c. 2890], e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura dell’acquirente…
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Art. 794 — Provvedimenti del giudice
All’udienza il giudice, accertata la regolarità del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell’acquirente che ha chiesto la liberazione, e quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 596 e seguenti [c.c. 2893] .
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Art. 795 — Espropriazione
Se è fatta istanza di espropriazione [c.c. 2891, 2898], il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l’ammissibilità di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti .La vendita non può essere fatta che all’incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.L’incanto si apre sul prezzo offerto dal…
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Art. 796 — Giudice competente [ABROGATO]
[Chi vuol far valere nella Repubblica una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione [163] davanti alla corte di appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione.La dichiarazione di efficacia [797] può essere chiesta in via diplomatica, quando ciò è consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocità. In questo caso, se la parte…
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Art. 797 — Condizioni per la dichiarazione di efficacia [ABROGATO]
[La corte d’appello dichiara con sentenza l’efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando accerta: 1) che il giudice dello Stato nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell’ordinamento italiano; 2) che la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si…
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Art. 798 — Riesame del merito [ABROGATO]
[Su domanda del convenuto la corte d’appello procede al riesame del merito della causa, quando la sentenza è stata pronunciata in contumacia, o quando ricorre alcuno dei casi indicati nei nn. 1, 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 395. In questi casi la corte, secondo i risultati dell’istruzione e della discussione, decide sul merito, oppure…
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Art. 799 — Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente [ABROGATO]
[La sentenza straniera può essere fatta valere anche in corso di giudizio, quando il giudice di questo accerta che ricorrono le condizioni indicate nell’articolo 797. Tale accertamento produce effetti soltanto nel giudizio in cui la sentenza straniera è fatta valere. Ma, se vi procede la corte d’appello competente a norma dell’articolo 796, l’efficacia della sentenza…
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Art. 800 — Sentenze arbitrali straniere [ABROGATO]
[Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle sentenze arbitrali straniere, pronunciate tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino oppure tra cittadini domiciliati o residenti all’estero, purché non riguardino le controversie che non possono formare oggetto di compromesso a norma dell’articolo 806 e, secondo la legge del luogo in cui sono state…
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Art. 801 — Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione [ABROGATO]
[Agli atti di giudici stranieri in materia di volontaria giurisdizione, quando si vuole farli valere in Italia, è attribuita efficacia nella Repubblica a norma degli articoli 796 e 797 in quanto applicabili.]
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Art. 802 — Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri [ABROGATO]
[Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della corte d’appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti, sentito il pubblico ministero. Se l’assunzione dei mezzi di prova è chiesta…
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Art. 803 — Esecuzione richiesta in via diplomatica [ABROGATO]
[Se la richiesta per l’assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l’assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d’ufficio dal giudice procedente, e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere. Quando i mezzi richiesti…
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Art. 804 — Atti pubblici ricevuti all’estero [ABROGATO]
[L’efficacia esecutiva nella Repubblica degli atti contrattuali ricevuti da pubblico ufficiale in paese estero è dichiarata con sentenza della corte d’appello del luogo in cui l’atto deve eseguirsi, previo accertamento che l’atto ha forza esecutiva nel paese estero nel quale è stato ricevuto e che non contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano.]