Autore: blob
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Art. 221 — Processi d’espropriazione mobiliare
Nei processi d’espropriazione di beni mobili in cui prima dell’entrata in vigore del codice è stata chiesta o disposta la vendita dei beni pignorati, il creditore procedente deve fare i depositi di cui all’articolo precedente prima della vendita, altrimenti il processo si estingue.Eseguiti i depositi, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo…
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Art. 220 — Espropriazione forzata soltanto iniziata
Se prima dell’entrata in vigore del codice è stato soltanto eseguito il pignoramento mobiliare o trascritto il precetto immobiliare, il creditore procedente deve eseguire o integrare i depositi prescritti dagli articoli 518 ultimo comma e 557 del codice e 38 delle presenti norme e proporre l’istanza di assegnazione o di vendita a norma dell’articolo 501…
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Art. 219 — Precetto immobiliare non trascritto
Il precetto immobiliare non trascritto prima dell’entrata in vigore del codice ha soltanto l’efficacia di cui all’articolo 480 del codice. L’espropriazione forzata immobiliare deve seguire secondo le norme del codice.
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Art. 218 — Impugnazioni relative alle cause di lavoro
Le sentenze pronunciate prima dell’entrata in vigore del codice sono impugnabili per il motivo indicato nel secondo comma dell’articolo 450 del codice davanti alla sezione della corte d’appello ivi indicata. Se l’appello è stato già proposto davanti ad un giudice diverso, questi deve rimettere con ordinanza la causa alla sezione della corte.In entrambi i casi…
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Art. 217 — Riassunzione davanti al giudice di rinvio
Le disposizioni degli articoli 197 e 198 si applicano anche alla riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio.Al procedimento si applicano le disposizioni del codice.
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Art. 216 — Ricorsi sforniti di deposito di cancelleria
Il cancelliere della corte suprema di cassazione, dopo l’entrata in vigore del codice, invita gli avvocati che hanno sottoscritto i ricorsi sforniti in tutto o in parte dei depositi indicati nell’articolo 38 a provvedere agli stessi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’invito.Se entro il termine indicato nel comma precedente non è effettuato…
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Art. 215 — Cause davanti alla corte suprema di cassazione
Se nel giorno in cui entra in vigore il codice è stato proposto ricorso per cassazione, al procedimento si applicano le disposizioni del codice, ma i termini per il deposito del ricorso e del controricorso rimangono quelli stabiliti dalla legge precedente.Se nel giorno in cui entra in vigore il codice sono stati depositati il ricorso…
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Art. 214 — Cause davanti al pretore e al conciliatore
Le disposizioni degli articoli precedenti si estendono, in quanto applicabili, anche ai giudizi davanti al pretore e al conciliatore.
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Art. 213 — Decisione delle cause davanti al giudice d’appello
Il giudice, se la sentenza impugnata è definitiva, decide secondo gli articoli 353 e seguenti del codice.Con la sentenza che conferma o riforma una sentenza interlocutoria senza chiudere il processo, il giudice di appello rimette le parti davanti al giudice di primo grado, fissando il termine perentorio per la riassunzione.
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Art. 212 — Effetto devolutivo dell’appello
In tutte le cause d’appello proposte contro sentenze pubblicate prima dell’entrata in vigore del codice, si applica l’articolo 490 del codice precedente.La disposizione del comma precedente si applica anche alle cause d’appello proposte contro sentenze non ancora pubblicate, ma relative a cause già in decisione nel giorno dell’entrata in vigore del codice.
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Art. 211 — Processi d’appello nei quali le parti sono già comparse
Nei processi d’appello nei quali, nel giorno in cui entra in vigore il codice, le parti sono già comparse si applicano le disposizioni degli articoli 198 e 199.Il cancelliere forma il fascicolo a norma dell’articolo 200 e, se l’impugnazione riguarda una sentenza interlocutoria esecutiva, inserisce nel fascicolo i soli atti relativi all’impugnazione, ma il giudice…
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Art. 210 — Processi d’appello nei quali sono in corso i termini di comparizione
Nei processi d’appello rispetto ai quali, nel giorno in cui entra in vigore il codice, non sono scaduti i termini per la comparizione delle parti fissati negli atti d’appello, queste debbono costituirsi a norma dell’articolo 347 del codice. Si applicano le disposizioni dell’articolo 197.Il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio a norma dell’articolo 200, nel tribunale…
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Art. 209 — Impugnazioni nei giudizi con pluralità di parti
Nei procedimenti d’impugnazione si applicano le disposizioni degli articoli 331 e seguenti del codice se, nel giorno in cui entra in vigore il codice stesso, non sono state pronunciate sentenze dal giudice d’impugnazione; altrimenti si osservano le disposizioni della legge precedente, in quanto non modificate dalle presenti norme.
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Art. 208 — Decadenza dall’impugnazione
Alle sentenze che sono già pubblicate nel giorno in cui entra in vigore il codice si applica la disposizione dell’articolo 327 dello stesso, ma il termine di un anno decorre dal giorno dell’entrata in vigore del codice.
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Art. 207 — Termini per le impugnazioni
I termini per le impugnazioni, che al momento in cui entra in vigore il codice si trovano in corso, sono regolati dalla legge precedente.
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Art. 206 — Impugnazione delle sentenze interlocutorie
Le sentenze interlocutorie sono impugnabili a norma della legge precedente, ma il procedimento d’impugnazione è regolato dal codice, salve le disposizioni delle presenti norme.Le sentenze interlocutorie che hanno pronunciato soltanto sulla competenza sono impugnabili solamente col regolamento di competenza nel termine di tre mesi dall’entrata in vigore del codice.Le sentenze interlocutorie che hanno pronunciato sulla…
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Art. 205 — Efficacia delle sentenze interlocutorie
Le sentenze interlocutorie finché non siano riformate vincolano le parti nelle deduzioni complementari che queste debbono prendere a norma degli articoli 197 e 198.
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Art. 204 — Cause in decisione davanti al tribunale
Per le cause che, nel giorno in cui entra in vigore il codice, si trovano in decisione, il tribunale applica gli articoli 276 e seguenti del codice.Se le conclusioni non sono complete a norma dell’articolo 189 del codice, il tribunale, quando ritiene che tali conclusioni siano necessarie per la decisione della causa, rimette con ordinanza…
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Art. 203 — Assunzione dei mezzi di prova
Se nel giorno in cui entra in vigore il codice non è ancora fissata l’assunzione di un mezzo di prova ammesso, il giudice istruttore provvede anche d’ufficio per l’assunzione a norma del codice, dopo che le parti hanno adempiuto quanto è prescritto negli articoli 198 e 199.Se nel giorno in cui entra in vigore il…
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Art. 202 — Prima udienza di trattazione
Nella prima udienza davanti al giudice istruttore, che segue alla costituzione o alla riassunzione della causa a norma degli articoli 197, 198 e 199 si applicano le disposizioni dell’articolo 183 del codice.
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Art. 201 — Sospensione del processo
Quando è impugnata una sentenza interlocutoria esecutiva, il giudice istruttore, dopo l’assunzione dei mezzi di prova ammessi, può sospendere su istanza di parte il processo, finché non sia pronunciata sentenza sull’impugnazione, e può sempre autorizzare le parti a ritirare il proprio fascicolo per produrlo davanti al giudice dell’impugnazione.
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Art. 200 — Formazione del fascicolo e designazione del giudice istruttore
Il cancelliere che riceve il deposito degli atti a norma degli articoli precedenti forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta, entro due giorni dal deposito dell’istanza di designazione del giudice istruttore, al presidente del tribunale.Il presidente designa il giudice istruttore a norma dell’articolo 173 del codice, e il procedimento prosegue secondo le norme del codice.
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Art. 199 — Processi di primo grado nei quali è stata pronunciata sentenza interlocutoria
Se è stata pronunciata sentenza interlocutoria passata in giudicato o esecutiva e, fino al giorno dell’entrata in vigore del codice le parti non hanno riassunta la causa davanti al giudice di primo grado, debbono farlo con citazione nel termine di cui all’articolo precedente.Se è stata pronunciata sentenza interlocutoria non esecutiva soggetta ad impugnazione, il termine…
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Art. 198 — Processi di primo grado nei quali le parti sono comparse
Nei processi di primo grado nei quali, nel giorno in cui entra in vigore il codice, è avvenuta la comparizione delle parti, queste debbono, nel termine perentorio di tre mesi, procedere ai depositi richiesti dagli articoli 165 e 166 del codice e dall’articolo 38 in quanto necessari, integrare con comparsa le loro deduzioni e proporre…
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Art. 197 — Processi di primo grado nei quali non è avvenuta la comparizione delle parti
Nei processi di primo grado rispetto ai quali nel giorno in cui entra in vigore il codice non sono scaduti i termini fissati nell’atto di citazione per la comparizione delle parti, queste debbono costituirsi in cancelleria nei termini stessi, depositando gli atti indicati negli articoli 165 e 166 del codice e inoltre la carta bollata…
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Art. 196 duodecies — Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza
L’udienza di cui all’articolo 127 bis del codice è tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l’effettiva partecipazione delle parti e, se l’udienza non è pubblica, la sua riservatezza. Si applica l’articolo 84.Nel verbale si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali assicurano che non sono in atto…
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Art. 196 undecies — Modalità dell’attestazione di conformità
L’attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.L’attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo documento informatico.Nel caso previsto dal secondo…
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Art. 196 decies — Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario
Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando trasmettono all’ufficiale giudiziario con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento formato…
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Art. 196 novies — Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti
Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato…
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Art. 196 octies — Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria
Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale.Il difensore, il dipendente di cui si avvale la…
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Art. 196 septies — Copia cartacea di atti depositati telematicamente
Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite misure organizzative per l’acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la gestione e la conservazione delle copie cartacee.Con il decreto di cui al primo comma sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e…
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Art. 196 sexies — Perfezionamento del deposito con modalità telematiche
Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano…
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Art. 196 quinquies — Dell’atto del processo redatto in formato elettronico
L’atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti è depositato telematicamente nel fascicolo informatico.In caso di atto formato da organo collegiale l’originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente.Quando l’atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell’ufficio…
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Art. 196 quater — Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti
Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.…
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Art. 196 ter — Elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all’azione di classe
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabiliti i requisiti per l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 840 bis, secondo comma, del codice, i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni iscritte, nonché il contributo dovuto ai fini…
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Art. 196 bis — Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe
Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-bis del libro quarto del codice sono eseguite con modalità telematiche all’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato dichiarato dall’aderente. Si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche.Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero…
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Art. 196 — Reclamo contro il decreto che nega l’esecutorietà del lodo [ABROGATO]
[Le parti debbono proporre il reclamo previsto negli articoli 825 ultimo comma e 456 ultimo comma del codice nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione del decreto che nega l’esecutorietà.]
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Art. 195 — Decreto di approvazione dell’attribuzione delle quote nel giudizio di divisione
Il processo verbale dal quale risulta l’attribuzione delle quote nelle operazioni di divisione è approvato con decreto del giudice istruttore se non sorgono contestazioni o con la sentenza che decide sulle contestazioni sorte.Il decreto del giudice istruttore costituisce titolo esecutivo.
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Art. 194 — Nomina dell’esperto nel giudizio di divisione
Quando per la formazione della massa da dividersi e delle quote è necessaria l’opera di un esperto, questi è nominato, d’ufficio o su istanza del notaio o di uno degli interessati, dal giudice istruttore, che ne riceve il giuramento a norma dell’articolo 193 del codice.
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Art. 193 — Giuramento del curatore dell’eredità giacente
Il curatore dell’eredità giacente, prima d’iniziare l’esercizio delle sue funzioni, deve prestare giuramento davanti al pretore di custodire e amministrare fedelmente i beni dell’eredità.
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Art. 192 — Modalità di chiusura dell’inventario
L’ufficiale che procede all’inventario deve, prima di chiuderlo, interrogare coloro che avevano la custodia dei mobili o abitavano la casa in cui questi erano posti, se siano a conoscenza che esistano altri oggetti da comprendere nell’inventario.
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Art. 191 — Efficacia del processo verbale di vendita di beni immobili appartenenti a minori
Il processo verbale di vendita dei beni immobili appartenenti a minori costituisce titolo esecutivo per il rilascio.
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Art. 190 — Documentazione dell’istanza di dichiarazione di assenza o di morte presunta
Ai ricorsi indicati negli articoli 722 e 726 del codice debbono essere allegati i documenti comprovanti lo stato di famiglia, il fatto e il tempo della scomparsa.
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Art. 189 — Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi
L’ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all’articolo 708 del codice costituisce titolo esecutivo. Essa conserva la sua efficacia anche dopo l’estinzione del processo finché non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso…
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Art. 188 — Dichiarazione di inefficacia del decreto d’ingiunzione
La parte alla quale non è stato notificato il decreto d’ingiunzione nei termini di cui all’articolo 644 del codice può chiedere con ricorso al giudice, che ha pronunciato il decreto, che ne dichiari l’inefficacia.Il giudice fissa con decreto un’udienza per la comparizione delle parti davanti a sé e il termine entro il quale il ricorso…
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Art. 187 bis — Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti
In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l’istanza di cui all’articolo 495 del codice non…
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Art. 187 — Regolamento di competenza delle sentenze in materia esecutiva
Le sentenze dichiarate non impugnabili che il giudice pronuncia sulle opposizioni agli atti esecutivi sono sempre soggette a regolamento di competenza a norma degli articoli 42 e seguenti del codice.
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Art. 186 bis — Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva
I giudizi di merito di cui all’articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione.
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Art. 186 — Fascicolo della causa di opposizione all’esecuzione
Se per la causa di opposizione all’esecuzione è competente un giudice diverso da quello dell’esecuzione, il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere al cancelliere del giudice dell’esecuzione la trasmissione del ricorso di opposizione, di copia del processo verbale dell’udienza di comparizione di cui agli articoli 615, 618 e…
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Art. 185 — Udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione
All’udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione fissata sulle opposizioni all’esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice.
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Art. 184 — Contenuto dei ricorsi d’opposizione all’esecuzione
I ricorsi previsti negli articoli 615 secondo comma e 619 del codice, oltre le indicazioni volute dall’articolo 125 del codice, debbono contenere quelle di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 163 del codice.
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Art. 183 — Provvedimenti temporanei nell’esecuzione per consegna o rilascio
I provvedimenti temporanei di cui all’articolo 610 del codice sono dati dal giudice dell’esecuzione con decreto.
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Art. 182 — Intimazione al detentore del pegno
Il creditore pignorante deve fare l’intimazione di cui all’articolo 544 del codice con l’atto di pignoramento, se il pegno è detenuto dal debitore, o con atto separato, notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice, se il pegno è detenuto da altri.
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Art. 181 — Disposizioni sulla divisione
Il giudice dell’esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all’istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti.Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza di cui all’articolo 600, secondo comma, del codice, fissa l’udienza davanti a…
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Art. 180 — Avviso di pignoramento ai comproprietari del bene pignorato
L’avviso ai comproprietari dei beni indivisi nel caso previsto dall’articolo 599 secondo comma del codice deve contenere l’indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell’atto di pignoramento e della trascrizione di esso. L’avviso è sottoscritto dal creditore pignorante.Con lo stesso avviso o con altro separato gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti…
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Art. 179 quater — Distribuzione degli incarichi
Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, le deleghe siano assegnate tra gli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 179 ter in modo tale che a nessuno dei professionisti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall’ufficio e dal singolo giudice e garantisce…
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Art. 179 ter — Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita
Presso ogni tribunale è istituito l’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534 bis e 591 bis del codice.L’elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato presieduto da questi o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e…
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Art. 179 bis — Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell’ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati e commercialisti per le…
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Art. 179 — Graduazione e liquidazione
Quando lo ritiene opportuno, il giudice dell’esecuzione può limitare il progetto di distribuzione della somma ricavata di cui all’articolo 596 del codice alla sola graduazione dei creditori partecipanti all’esecuzione, salva la liquidazione delle quote spettanti a ciascuno di essi dopo che sia approvata la graduazione.Il giudice che ha disposto a norma del comma precedente forma…
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Art. 178 — Procedimento di rendiconto
Quando l’amministratore dell’immobile pignorato ha depositato il conto a norma dell’articolo 593 del codice, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti, provvede all’approvazione del conto.Le disposizioni per l’assegnazione delle rendite riscosse a norma dell’articolo 594 del codice sono date dal giudice dell’esecuzione con ordinanza non impugnabile.
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Art. 177 — Dichiarazione di responsabilità dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell’esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita.Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato attribuito il credito da esso portato.
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Art. 176 — Comunicazione del decreto di decadenza
Il decreto col quale il giudice dell’esecuzione dichiara la decadenza dell’aggiudicatario a norma dell’articolo 587 del codice è comunicato dal cancelliere al creditore che ha chiesto la vendita e all’aggiudicatario.Con lo stesso decreto il giudice dell’esecuzione fissa un’udienza per l’audizione delle parti a norma dell’articolo 569 del codice.
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Art. 175 — Convocazione delle parti per l’incanto
Il giudice dell’esecuzione, prima di ordinare l’incanto a norma dell’articolo 575 del codice, dispone l’audizione delle parti e dei creditori a norma dell’articolo 569 del codice.
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Art. 174 — Dichiarazione di residenza dell’offerente
Chi offre un prezzo per l’acquisto senza incanto dell’immobile pignorato deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il tribunale. In mancanza le comunicazioni gli sono fatte presso la cancelleria.
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Art. 173 quinquies — Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d’acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo
Il giudice, con l’ordinanza di vendita di cui all’articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell’offerta d’acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o…
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Art. 173 quater — Avviso delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato
L’avviso di cui al quarto comma dell’articolo 591 bis del codice deve contenere l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all’articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all’articolo 46 del citato testo…
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Art. 173 ter — Pubblicità degli avvisi tramite internet
Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di cui all’articolo 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.
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Art. 173 bis — Contenuto della relazione di stima e compiti dell’esperto
L’esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare: 1) l’identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali; 2) una sommaria descrizione del bene; 3) lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza…
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Art. 173 — Pubblicità dell’istanza di assegnazione o di vendita [ABROGATO]
[Dell’istanza di assegnazione o di vendita deve essere data pubblica notizia a cura del cancelliere a norma dell’articolo 490 del codice almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata per pronunciare sull’istanza stessa.]
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Art. 172 — Cancellazione della trascrizione del pignoramento
Il giudice dell’esecuzione deve sentire le parti prima di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento a norma dell’articolo 562 del codice e in ogni altro caso in cui deve dichiarare l’inefficacia del pignoramento per estinzione del processo.
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Art. 171 — Procedimento per le autorizzazioni al debitore e al custode
Le autorizzazioni al debitore e al custode previste nell’articolo 560 del codice sono date dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti e gli altri interessati.
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Art. 170 — Atto di pignoramento immobiliare
L’atto di pignoramento di beni immobili previsto nell’articolo 555 del codice deve essere sottoscritto, prima della relazione di notificazione, dal creditore pignorante a norma dell’articolo 125 del codice.
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Art. 169 septies — Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati
La dichiarazione prevista dall’articolo 553, primo comma, del codice contiene le seguenti informazioni: 1) il numero di ruolo della procedura, l’indicazione del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento; 2) l’importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese; 3)…
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Art. 169 sexies — Elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati
Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei soggetti specializzati di cui all’articolo 532 del codice per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati. Alle domande di iscrizione all’elenco è allegata la documentazione comprovante le competenze maturate, anche relativamente a specifiche categorie di beni. L’elenco è formato dal presidente del tribunale, che provvede…
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Art. 169 quinquies — Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite
I soggetti nominati commissionari a norma dell’articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell’articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell’esecuzione, al presidente del tribunale e all’ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite…
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Art. 169 quater — Ulteriori modalità del pagamento del prezzo di acquisto
Il prezzo di acquisto può essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale.
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Art. 169 ter — Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita
Nelle comunicazioni previste dall’articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri.
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Art. 169 bis — Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione
Con il decreto di cui all’articolo 179 bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.
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Art. 169 — Registrazione del processo verbale di vendita
Il cancelliere del tribunale presso il quale è depositato il processo verbale di vendita, a norma dell’articolo 537 ultimo comma del codice, cura la registrazione di esso.
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Art. 168 — Reclamo contro l’operato dell’ufficiale incaricato della vendita
I reclami contro l’operato dell’ufficiale incaricato della vendita sono proposti dalle parti e dagli interessati con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza.Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.Sul ricorso il giudice dell’esecuzione,…
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Art. 167 — Processo verbale di consegna al commissionario
Il cancelliere redige processo verbale della consegna delle cose pignorate al commissionario per la vendita. In esso debbono essere descritte le cose consegnate. La descrizione può farsi con riferimento a quella contenuta nell’atto di pignoramento, del quale il commissionario deve dichiarare di avere presa esatta cognizione.
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Art. 166 — Modalità della custodia
Il giudice dell’esecuzione dà con decreto le disposizioni circa i modi di custodire i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati.
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Art. 165 — Partecipazione del creditore al pignoramento
All’atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni.Nel caso di cui al primo comma l’ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l’ora dell’accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza.Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di…
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Art. 164 ter — Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo
Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a…
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Art. 164 bis — Infruttuosità dell’espropriazione forzata
Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.
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Art. 164 — Atti di trasferimento del bene espropriato
Il giudice dell’esecuzione, in seguito all’alienazione del bene espropriato, compie in luogo del debitore tutti gli atti necessari al trasferimento del bene all’acquirente.
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Art. 163 — Ordine di cessazione della vendita forzata
La cessazione della vendita forzata prevista dall’articolo 504 del codice è disposta dal giudice dell’esecuzione se questi presiede alla vendita, o altrimenti dall’ufficiale incaricato della stessa, che ne riferisce immediatamente al giudice che lo ha nominato. In questo caso il giudice, sentite le parti, pronuncia definitivamente sulla cessazione.
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Art. 162 — Deposito del prezzo di assegnazione
La parte del valore della cosa assegnata che eccede il credito dell’assegnatario deve essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari.
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Art. 161 quater — Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche
La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire. Le specifiche…
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Art. 161 ter — Vendite con modalità telematiche
Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma…
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Art. 161 bis — Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione
Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice.
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Art. 161 — Giuramento dell’esperto e dello stimatore
L’esperto nominato dal giudice a norma dell’articolo 568 ultimo comma del codice presta giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli.L’ufficiale giudiziario che per la stima delle cose da pignorare si avvale dell’opera di uno stimatore, prima che questi incominci le sue operazioni, deve raccoglierne il giuramento di bene e fedelmente procedere alla stima.Il…
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Art. 160 — Forma degli avvisi
Gli avvisi che la legge prescrive siano fatti ai creditori e agli altri intervenuti nel procedimento esecutivo debbono essere sottoscritti dal creditore procedente o dal cancelliere a cura del quale sono notificati.
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Art. 159 ter — Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore
Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521 bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un’istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell’atto di pignoramento. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo…
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Art. 159 bis — Nota d’iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione
La nota d’iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l’indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non…
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Art. 159 — Istituti autorizzati all’incanto, e all’amministrazione dei beni
Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all’incanto dei beni mobili a norma dell’articolo 534 del codice o l’amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell’articolo 592 del codice sono autorizzati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.Agli istituti autorizzati alle vendite all’incanto dei mobili pignorati può essere affidata anche la custodia…
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Art. 158 — Avviso al sequestrante
Quando dall’atto di pignoramento o dai pubblici registri risulta l’esistenza di un sequestro conservativo sui beni pignorati, il creditore pignorante deve fare notificare al sequestrante avviso del pignoramento a norma dell’articolo 498 del codice.
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Art. 157 — Processo verbale di pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario
L’ufficiale giudiziario redige processo verbale del versamento eseguito dal debitore delle somme che debbono essere consegnate al creditore a norma dell’art. 494 primo comma del Codice.Nello stesso processo verbale inserisce l’eventuale riserva di ripetizione della somma versata, prevista nel secondo comma dello stesso articolo.Il processo verbale è depositato immediatamente in cancelleria insieme con la prova…
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Art. 156 bis — Esecuzione sui bene sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale
Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o è compromessa in arbitri, il sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del sequestro conservativo ottenuto, proporre domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui…
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Art. 156 — Esecuzione sui beni sequestrati
Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell’articolo 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l’esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell’articolo 498 del codice.Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il sequestrante deve inoltre chiedere,…