Autore: blob
-
Art. 198 — Processi di primo grado nei quali le parti sono comparse
Nei processi di primo grado nei quali, nel giorno in cui entra in vigore il codice, è avvenuta la comparizione delle parti, queste debbono, nel termine perentorio di tre mesi, procedere ai depositi richiesti dagli articoli 165 e 166 del codice e dall’articolo 38 in quanto necessari, integrare con comparsa le loro deduzioni e proporre…
-
Art. 199 — Processi di primo grado nei quali è stata pronunciata sentenza interlocutoria
Se è stata pronunciata sentenza interlocutoria passata in giudicato o esecutiva e, fino al giorno dell’entrata in vigore del codice le parti non hanno riassunta la causa davanti al giudice di primo grado, debbono farlo con citazione nel termine di cui all’articolo precedente.Se è stata pronunciata sentenza interlocutoria non esecutiva soggetta ad impugnazione, il termine…
-
Art. 200 — Formazione del fascicolo e designazione del giudice istruttore
Il cancelliere che riceve il deposito degli atti a norma degli articoli precedenti forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta, entro due giorni dal deposito dell’istanza di designazione del giudice istruttore, al presidente del tribunale.Il presidente designa il giudice istruttore a norma dell’articolo 173 del codice, e il procedimento prosegue secondo le norme del codice.
-
Art. 201 — Sospensione del processo
Quando è impugnata una sentenza interlocutoria esecutiva, il giudice istruttore, dopo l’assunzione dei mezzi di prova ammessi, può sospendere su istanza di parte il processo, finché non sia pronunciata sentenza sull’impugnazione, e può sempre autorizzare le parti a ritirare il proprio fascicolo per produrlo davanti al giudice dell’impugnazione.
-
Art. 202 — Prima udienza di trattazione
Nella prima udienza davanti al giudice istruttore, che segue alla costituzione o alla riassunzione della causa a norma degli articoli 197, 198 e 199 si applicano le disposizioni dell’articolo 183 del codice.
-
Art. 203 — Assunzione dei mezzi di prova
Se nel giorno in cui entra in vigore il codice non è ancora fissata l’assunzione di un mezzo di prova ammesso, il giudice istruttore provvede anche d’ufficio per l’assunzione a norma del codice, dopo che le parti hanno adempiuto quanto è prescritto negli articoli 198 e 199.Se nel giorno in cui entra in vigore il…
-
Art. 204 — Cause in decisione davanti al tribunale
Per le cause che, nel giorno in cui entra in vigore il codice, si trovano in decisione, il tribunale applica gli articoli 276 e seguenti del codice.Se le conclusioni non sono complete a norma dell’articolo 189 del codice, il tribunale, quando ritiene che tali conclusioni siano necessarie per la decisione della causa, rimette con ordinanza…
-
Art. 205 — Efficacia delle sentenze interlocutorie
Le sentenze interlocutorie finché non siano riformate vincolano le parti nelle deduzioni complementari che queste debbono prendere a norma degli articoli 197 e 198.
-
Art. 206 — Impugnazione delle sentenze interlocutorie
Le sentenze interlocutorie sono impugnabili a norma della legge precedente, ma il procedimento d’impugnazione è regolato dal codice, salve le disposizioni delle presenti norme.Le sentenze interlocutorie che hanno pronunciato soltanto sulla competenza sono impugnabili solamente col regolamento di competenza nel termine di tre mesi dall’entrata in vigore del codice.Le sentenze interlocutorie che hanno pronunciato sulla…
-
Art. 207 — Termini per le impugnazioni
I termini per le impugnazioni, che al momento in cui entra in vigore il codice si trovano in corso, sono regolati dalla legge precedente.
-
Art. 208 — Decadenza dall’impugnazione
Alle sentenze che sono già pubblicate nel giorno in cui entra in vigore il codice si applica la disposizione dell’articolo 327 dello stesso, ma il termine di un anno decorre dal giorno dell’entrata in vigore del codice.
-
Art. 209 — Impugnazioni nei giudizi con pluralità di parti
Nei procedimenti d’impugnazione si applicano le disposizioni degli articoli 331 e seguenti del codice se, nel giorno in cui entra in vigore il codice stesso, non sono state pronunciate sentenze dal giudice d’impugnazione; altrimenti si osservano le disposizioni della legge precedente, in quanto non modificate dalle presenti norme.
-
Art. 210 — Processi d’appello nei quali sono in corso i termini di comparizione
Nei processi d’appello rispetto ai quali, nel giorno in cui entra in vigore il codice, non sono scaduti i termini per la comparizione delle parti fissati negli atti d’appello, queste debbono costituirsi a norma dell’articolo 347 del codice. Si applicano le disposizioni dell’articolo 197.Il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio a norma dell’articolo 200, nel tribunale…
-
Art. 211 — Processi d’appello nei quali le parti sono già comparse
Nei processi d’appello nei quali, nel giorno in cui entra in vigore il codice, le parti sono già comparse si applicano le disposizioni degli articoli 198 e 199.Il cancelliere forma il fascicolo a norma dell’articolo 200 e, se l’impugnazione riguarda una sentenza interlocutoria esecutiva, inserisce nel fascicolo i soli atti relativi all’impugnazione, ma il giudice…
-
Art. 212 — Effetto devolutivo dell’appello
In tutte le cause d’appello proposte contro sentenze pubblicate prima dell’entrata in vigore del codice, si applica l’articolo 490 del codice precedente.La disposizione del comma precedente si applica anche alle cause d’appello proposte contro sentenze non ancora pubblicate, ma relative a cause già in decisione nel giorno dell’entrata in vigore del codice.
-
Art. 213 — Decisione delle cause davanti al giudice d’appello
Il giudice, se la sentenza impugnata è definitiva, decide secondo gli articoli 353 e seguenti del codice.Con la sentenza che conferma o riforma una sentenza interlocutoria senza chiudere il processo, il giudice di appello rimette le parti davanti al giudice di primo grado, fissando il termine perentorio per la riassunzione.
-
Art. 214 — Cause davanti al pretore e al conciliatore
Le disposizioni degli articoli precedenti si estendono, in quanto applicabili, anche ai giudizi davanti al pretore e al conciliatore.
-
Art. 215 — Cause davanti alla corte suprema di cassazione
Se nel giorno in cui entra in vigore il codice è stato proposto ricorso per cassazione, al procedimento si applicano le disposizioni del codice, ma i termini per il deposito del ricorso e del controricorso rimangono quelli stabiliti dalla legge precedente.Se nel giorno in cui entra in vigore il codice sono stati depositati il ricorso…
-
Art. 216 — Ricorsi sforniti di deposito di cancelleria
Il cancelliere della corte suprema di cassazione, dopo l’entrata in vigore del codice, invita gli avvocati che hanno sottoscritto i ricorsi sforniti in tutto o in parte dei depositi indicati nell’articolo 38 a provvedere agli stessi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’invito.Se entro il termine indicato nel comma precedente non è effettuato…
-
Art. 217 — Riassunzione davanti al giudice di rinvio
Le disposizioni degli articoli 197 e 198 si applicano anche alla riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio.Al procedimento si applicano le disposizioni del codice.
-
Art. 218 — Impugnazioni relative alle cause di lavoro
Le sentenze pronunciate prima dell’entrata in vigore del codice sono impugnabili per il motivo indicato nel secondo comma dell’articolo 450 del codice davanti alla sezione della corte d’appello ivi indicata. Se l’appello è stato già proposto davanti ad un giudice diverso, questi deve rimettere con ordinanza la causa alla sezione della corte.In entrambi i casi…
-
Art. 219 — Precetto immobiliare non trascritto
Il precetto immobiliare non trascritto prima dell’entrata in vigore del codice ha soltanto l’efficacia di cui all’articolo 480 del codice. L’espropriazione forzata immobiliare deve seguire secondo le norme del codice.
-
Art. 220 — Espropriazione forzata soltanto iniziata
Se prima dell’entrata in vigore del codice è stato soltanto eseguito il pignoramento mobiliare o trascritto il precetto immobiliare, il creditore procedente deve eseguire o integrare i depositi prescritti dagli articoli 518 ultimo comma e 557 del codice e 38 delle presenti norme e proporre l’istanza di assegnazione o di vendita a norma dell’articolo 501…
-
Art. 221 — Processi d’espropriazione mobiliare
Nei processi d’espropriazione di beni mobili in cui prima dell’entrata in vigore del codice è stata chiesta o disposta la vendita dei beni pignorati, il creditore procedente deve fare i depositi di cui all’articolo precedente prima della vendita, altrimenti il processo si estingue.Eseguiti i depositi, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo…
-
Art. 222 — Processi d’espropriazione immobiliare
Nei processi d’espropriazione di beni immobili, nei quali prima dell’entrata in vigore del codice è stata chiesta l’autorizzazione a vendere i beni pignorati, l’autorizzazione stessa è data a norma della legge precedente, ma le condizioni della vendita sono disposte a norma dell’articolo 576 del codice. Quindi il processo prosegue secondo le disposizioni del codice, ma…
-
Art. 223 — Processi per consegna o rilascio e per esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare
I processi per consegna o rilascio e per esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare iniziati prima dell’entrata in vigore del codice sono regolati dalla legge precedente.
-
Art. 224 — Processi d’opposizione all’esecuzione
Ai processi d’opposizione all’esecuzione iniziati prima dell’entrata in vigore del codice si applicano le disposizioni degli articoli 197 e seguenti.
-
Art. 225 — Opposizione agli atti esecutivi
Per i processi d’opposizione agli atti esecutivi, nei quali nel giorno dell’entrata in vigore del codice non sono state pronunciate sentenze, si applicano le disposizioni del codice, osservate le norme degli articoli 197 e seguenti in quanto applicabili.Se sono state pronunciate sentenze, si osservano le disposizioni della legge precedente con le modificazioni portate dalle presenti…
-
Art. 226 — Riassunzione del processo esecutivo sospeso
Alla riassunzione del processo esecutivo che trovasi sospeso nel giorno dell’entrata in vigore del codice si applica la disposizione dell’articolo 627 del codice. Se il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o la pronuncia della sentenza d’appello è avvenuto prima dell’entrata in vigore del codice, il termine di tre mesi previsto nell’articolo 627…
-
Art. 227 — Compromessi e clausole compromissorie anteriori all’entrata in vigore del codice
I compromessi e le clausole compromissorie stipulati anteriormente all’entrata in vigore del codice a norma delle leggi precedenti conservano piena efficacia.
-
Art. 228 — Arbitri e procedimento arbitrale
Per la sostituzione o revocazione degli arbitri e per i diritti e doveri ad essi spettanti si applicano le disposizioni degli articoli 811 e 813 e seguenti del codice.Al procedimento arbitrale si applicano le disposizioni degli articoli 816 e seguenti del codice, ma sono salvi gli effetti dei lodi interlocutori già depositati all’entrata in vigore…
-
Art. 229 — Impugnabilità delle sentenze
Le sentenze pronunciate dagli arbitri prima dell’entrata in vigore del codice sono impugnabili a norma della legge precedente.
-
Art. 230 — Immutabilità della competenza già fissata
Il giudice regolarmente adito secondo le leggi anteriori mantiene la competenza sugli affari di cui è stato investito anche se le norme sulla competenza sono mutate.I giudizi proposti prima dell’entrata in vigore del codice davanti ai collegi tecnici per la decisione delle controversie di cottimo e alle commissioni per gli infortuni agricoli e per le…
-
Art. 231 — Albo degli esperti
Finché non siano formati gli albi degli esperti della magistratura del lavoro previsti nell’articolo 4, continuano ad aver vigore quelli formati secondo la legge precedente.
-
Art. 1 — Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati
1. Agli effetti di quanto stabilito dall’articolo 11 del codice, il distretto di corte d’appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è determinato sulla base della tabella A allegata alle presenti norme.
-
Art. 2 — Riunione di processi
1. Se più processi che possono essere riuniti a norma dell’articolo 17 del codice pendono davanti a diversi giudici o a diverse sezioni dello stesso ufficio giudiziario, il dirigente dell’ufficio o della sezione designa per la eventuale riunione il giudice o la sezione cui è stato assegnato per primo uno dei processi, salvo che sussistano…
-
Art. 3 — Designazione del pubblico ministero [ABROGATO]
[1. I titolari degli uffici del pubblico ministero curano che, ove possibile, alla trattazione del procedimento provvedano, per tutte le fasi del relativo grado, il magistrato o i magistrati originariamente designati.]
-
Art. 3 bis — Priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell’esercizio dell’azione penale
1. Nella trattazione delle notizie di reato e nell’esercizio dell’azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell’ufficio.
-
Art. 4 — Contrasto tra pubblici ministeri
1. Quando ricorre l’ipotesi prevista dall’articolo 54 comma 2 del codice, il pubblico ministero trasmette immediatamente al procuratore generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione gli atti del procedimento in originale o in copia.
-
Art. 4 bis — Formalità delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero
1. La richiesta al procuratore generale di cui all’articolo 54 quater, comma 3, del codice, deve essere depositata presso la segreteria del medesimo, unitamente a copia della richiesta presentata al pubblico ministero.2. Ai fini della determinazione dell’ufficio del pubblico ministero che deve procedere, il procuratore generale presso la corte di appello o presso la Corte…
-
Art. 4 ter — Nucleo di polizia penitenziaria a supporto delle funzioni del procuratore nazionale antimafia
1. Nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 371 bis, commi 1 e 2, del codice e con specifico riferimento all’acquisizione, all’analisi ed all’elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti dall’ambiente penitenziario, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si avvale di un apposito nucleo costituito, fino a un massimo di venti unita’, nell’ambito del Corpo di…
-
Art. 5 — Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria
1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell’arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza nonché del Corpo forestale dello Stato.2. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell’attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la corte…
-
Art. 6 — Costituzione dell’organico delle sezioni
1. L’organico delle sezioni di polizia giudiziaria è costituito da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell’organico delle procure della Repubblica.2. Almeno due terzi dell’organico sono riservati ad ufficiali di polizia giudiziaria.3. Fermi restando i limiti previsti dai commi 1 e 2, entro il 15 gennaio di ogni biennio…
-
Art. 7 — Ripianamento organico e posti vacanti
1. Le amministrazioni rispettivamente interessate provvedono al ripianamento organico entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall’articolo 6 comma 3.2. Quando si deve provvedere alla copertura delle vacanze, l’elenco di queste è pubblicato senza ritardo sul bollettino dell’amministrazione interessata su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello.3. Nell’ipotesi indicata nel comma 2,…
-
Art. 8 — Assegnazione alle sezioni
1. Gli interessati alla assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria presentano domanda alla amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla pubblicazione delle vacanze indicando, se lo ritengono, tre sedi di preferenza.2. Le domande, con il parere dell’ufficio o comando da cui dipendono gli interessati, sono trasmesse senza ritardo al procuratore generale presso la corte di…
-
Art. 9 — Direzione e coordinamento delle sezioni
1. Il capo dell’ufficio presso cui è istituita la sezione la dirige e ne coordina l’attività in relazione alle richieste formulate dai singoli magistrati a norma dell’articolo 58 del codice.2. Per ciascuna forza di polizia che compone la sezione, l’ufficiale di polizia giudiziaria più elevato in grado o con qualifica superiore è responsabile del personale…
-
Art. 10 — Stato giuridico e carriera del personale delle sezioni
1. Lo stato giuridico e la carriera del personale delle sezioni sono disciplinati dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.2. Ai fini della compilazione della documentazione caratteristica del personale, nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti, il capo dell’ufficio presso cui è istituita la sezione fornisce elementi informativi che concorrono alla formazione della valutazione.3. Il personale delle…
-
Art. 125 — Richiesta di archiviazione [ABROGATO]
[1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l’infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio.]
-
Art. 126 — Avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione
1. Nel caso previsto dall’articolo 408 comma 2 del codice, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari dopo la presentazione dell’opposizione della persona offesa ovvero dopo la scadenza del termine indicato nel comma 3 del medesimo articolo.
-
Art. 127 — Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale
1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni mese al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi: a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti…
-
Art. 127 bis — Avocazione e criteri di priorità
1. Nel disporre l’avocazione delle notizie di reato nei casi previsti dagli articoli 412 e 421 bis , comma 2, del codice, il procuratore generale presso la corte di appello tiene conto dei criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell’ufficio della procura della Repubblica che ha iscritto la notizia di reato.
-
Art. 128 — Fissazione della udienza preliminare nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione
1. Nel caso previsto dall’articolo 409 comma 5 del codice, il giudice fa notificare all’imputato e alla persona offesa dal reato il decreto di fissazione della udienza preliminare, nel quale sono enunciati gli elementi previsti dall’articolo 417 comma 1 lettere a), b), c) del codice.
-
Art. 129 — Informazioni sul procedimento penale
1. Quando esercita l’azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l’autorità da cui l’impiegato dipende, dando notizia dell’imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne dà comunicazione anche al comitato parlamentare per i…
-
Art. 130 — Contenuto del fascicolo trasmesso dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio
1. Se gli atti di indagine preliminare riguardano più persone o più imputazioni, il pubblico ministero forma il fascicolo previsto dall’articolo 416 comma 2 del codice, inserendovi gli atti ivi indicati per la parte che si riferisce alle persone o alle imputazioni per cui viene esercitata l’azione penale.2. In ogni caso il pubblico ministero può,…
-
Art. 130 bis — Separazione dei procedimenti in fase di indagine
1. Il pubblico ministero, prima dell’esercizio dell’azione penale, procede di regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell’articolo 18, comma 1, lettera e-bis) del codice
-
Art. 131 — Deposito degli atti per l’udienza preliminare
1. Durante il termine per comparire e fino alla conclusione dell’udienza preliminare, le parti, la persona offesa e i difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, degli atti e delle cose indicati nell’articolo 419 commi 2 e 3 del codice e di estrarre copia degli atti suddetti.
-
Art. 131 bis — Liberazione dell’imputato prosciolto
1. L’imputato detenuto nei cui confronti è pronunciata la sentenza di cui all’articolo 425 del codice è posto in libertà immediatamente dopo la lettura del dispositivo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 154 bis.
-
Art. 132 — Decreto che dispone il giudizio davanti alla corte di assise o al tribunale
1. Quando la corte di assise o il tribunale è diviso in sezioni, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l’indicazione della sezione davanti alla quale le parti devono comparire.2. Per ogni processo il presidente del tribunale, in seguito alla richiesta del giudice per le indagini preliminari, comunica anche con mezzi telematici, sulla base…
-
Art. 132 bis — Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi
1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta: a) ai processi relativi ai delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica; a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 387 bis, 558 bis, 572, 582, nelle ipotesi…
-
Art. 133 — Notificazione del decreto che dispone il giudizio
1. [Il decreto che dispone il giudizio è notificato, a norma dell’articolo 429 comma 4 del codice, anche alle altre parti private non presenti all’udienza preliminare.]1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a…
-
Art. 134 — Sentenza emessa nel giudizio abbreviato nei confronti di imputato non comparso [ABROGATO]
[1. La sentenza emessa nel giudizio abbreviato è notificata per estratto all’imputato non comparso, unitamente all’avviso di deposito della sentenza medesima.]
-
Art. 134 bis — Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato
1. Nei casi previsti dall’articolo 146 bis, commi 1, 1-bis e 1-quater, la partecipazione dell’imputato avviene a distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza.
-
Art. 135 — Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena
1. Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ordina l’esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico…
-
Art. 136 — Limiti all’effetto estintivo
1. L’effetto estintivo previsto dall’articolo 445 comma 2 del codice non si produce se la persona nei cui confronti la pena è stata applicata si sottrae volontariamente alla sua esecuzione.
-
Art. 137 — Concorso formale e continuazione
1. Nel caso di applicazione della pena richiesta dalle parti con più sentenze per reati unificati a norma dell’articolo 81 del codice penale, il termine di estinzione previsto dall’articolo 445 comma 2 del codice decorre nuovamente per tutti i reati dalla data in cui è divenuta irrevocabile l’ultima sentenza.2. La disciplina del concorso formale e…
-
Art. 138 — Formazione del fascicolo per il dibattimento nel giudizio direttissimo
1. In tutti i casi di giudizio direttissimo con imputato in stato di arresto o di custodia cautelare, il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento a norma dell’articolo 431 del codice. Quando l’imputato è presentato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio, il fascicolo medesimo è formato…
-
Art. 139 — Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di giudizio immediato
1. Durante i termini previsti dall’articolo 458 del codice, le parti e i difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, del fascicolo trasmesso a norma dell’articolo 454 comma 2 del codice.
-
Art. 141 — Procedimento di oblazione
1. Se la domanda di oblazione è proposta nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero la trasmette, unitamente agli atti del procedimento, al giudice per le indagini preliminari.2. Il pubblico ministero, anche prima di presentare richiesta di decreto penale, può avvisare l’interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha facoltà di chiedere di essere…
-
Art. 141 bis — Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova. Proposta di messa alla prova formulata dal pubblico ministero.
1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l’azione penale, può avvisare l’interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell’articolo 168 bis del codice penale, e che l’esito positivo della prova estingue il reato.1-bis. Il pubblico ministero può formulare la proposta di sospensione…
-
Art. 141 ter — Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova
1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell’articolo 168 bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall’articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.1-bis. Gli uffici di esecuzione penale esterna forniscono…
-
Art. 142 — Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso
1. [I testimoni, i periti, gli interpreti e i consulenti tecnici sono citati almeno tre giorni prima della data fissata per il dibattimento.]2. Quando per le notificazioni dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell’articolo 210 del codice è richiesto l’ufficiale giudiziario, le parti devono consegnare al medesimo gli…
-
Art. 143 — Rinnovazione della citazione a giudizio
1. Negli atti preliminari al dibattimento, in tutti i casi in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notificazione, vi provvede il presidente.
-
Art. 143 bis — Adempimenti in caso di sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato
1. Quando il giudice emette la sentenza di cui all’art. 420 quater del c.p.p., ne dispone la trasmissione alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l’inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all’articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
-
Art. 144 — Spese e indennità per i testimoni, periti e consulenti tecnici [ABROGATO]
[1. Gli importi delle spese e delle indennità dovuti ai testimoni, periti e consulenti tecnici citati a richiesta delle parti private non ammesse al gratuito patrocinio sono anticipati dalle parti richiedenti.2. Il presidente può esonerare l’imputato, che ne faccia domanda, dalla anticipazione degli importi indicati nel comma 1, per tutte o alcune delle persone di…
-
Art. 145 — Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti
1. I testimoni, i periti, i consulenti tecnici e gli interpreti citati devono trovarsi presenti all’inizio dell’udienza.2. Se il dibattimento deve protrarsi per più giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, stabilisce il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.
-
Art. 146 — Aula di udienza dibattimentale
1. Nelle aule di udienza per il dibattimento, i banchi riservati al pubblico ministero e ai difensori sono posti allo stesso livello di fronte all’organo giudicante. Le parti private siedono a fianco dei propri difensori, salvo che sussistano esigenze di cautela. Il seggio delle persone da sottoporre ad esame è collocato in modo da consentire…
-
Art. 146 bis — Partecipazione al dibattimento a distanza
1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, nonché nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà. Allo stesso modo…
-
Art. 147 — Riprese audiovisive dei dibattimenti
1. Ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, il giudice con ordinanza, se le parti consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento, purché non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell’udienza o alla decisione.2. L’autorizzazione può essere data…
-
Art. 147 bis — Esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso
1. L’esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all’esame, determinate, d’ufficio ovvero su richiesta di parte o dell’autorità che ha disposto il programma o le misure di protezione, dal…
-
Art. 147 ter — Ricognizione in dibattimento delle persone che collaborano con la giustizia
1. Quando nel dibattimento occorre procedere a ricognizione della persona nei cui confronti è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, ovvero ad altro atto che implica l’osservazione del corpo della medesima, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, ne autorizza o ordina…
-
Art. 147 quater — Requisiti tecnici di sicurezza in caso di partecipazione a distanza
1. Il Ministero della giustizia assicura che, nei casi di partecipazione a distanza al compimento di atti del procedimento ovvero alla celebrazione delle udienze, i collegamenti telematici agli uffici giudiziari siano realizzati attraverso reti o canali di comunicazione idonei a garantire l’integrità e la sicurezza della trasmissione dei dati.
-
Art. 148 — Eliminazione di atti dal fascicolo per il dibattimento
1. Gli atti del fascicolo per il dibattimento dei quali il giudice ha disposto la eliminazione a norma dell’articolo 491 comma 4 del codice sono restituiti al pubblico ministero.
-
Art. 149 — Regole da osservare prima dell’esame testimoniale
1. L’esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso della udienza nessuna delle persone citate prima di deporre possa comunicare con alcuna delle parti o con i difensori o consulenti tecnici, assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell’aula di udienza.
-
Art. 150 — Esame delle parti private
1. L’esame delle parti private, nell’ordine previsto dall’articolo 503 comma 1 del codice, ha luogo appena terminata l’assunzione delle prove a carico dell’imputato.
-
Art. 151 — Assunzione di nuove prove
1. Nel caso previsto dall’articolo 507 del codice, il giudice dispone l’assunzione dei nuovi mezzi di prova secondo l’ordine previsto dall’articolo 496 del codice, se le prove sono state richieste dalle parti.2. Quando è stato disposto di ufficio l’esame di una persona, il presidente vi provvede direttamente stabilendo, all’esito, la parte che deve condurre l’esame…
-
Art. 152 — Facoltà delle parti nel caso di perizia disposta nel dibattimento
1. Quando il giudice ha disposto la citazione del perito a norma dell’articolo 508 comma 1 del codice, le parti hanno facoltà di presentare al dibattimento, anche senza citazione, i propri consulenti tecnici a norma dell’articolo 225 del codice.
-
Art. 153 — Liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile
1. Agli effetti dell’articolo 541 comma 1 del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al più tardi insieme alle conclusioni.
-
Art. 154 — Redazione non immediata dei motivi della sentenza
1. Nei casi previsti dall’articolo 544 commi 2 e 3 del codice, il presidente provvede personalmente alla redazione della motivazione o designa un estensore tra i componenti del collegio.2. L’estensore rende disponibile la bozza della sentenza al presidente il quale, se sorgono questioni sulla motivazione, ne dà lettura al collegio, che può designare un altro…
-
Art. 154 bis — Liberazione dell’imputato prosciolto
1. L’imputato detenuto è posto in libertà immediatamente dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza di proscioglimento, se non detenuto per altra causa.2. L’imputato prosciolto e la persona di cui è comunque disposta l’immediata liberazione sono accompagnati, separatamente dai soggetti da tradurre, presso l’istituto penitenziario, per il disbrigo delle formalità conseguenti alla liberazione;…
-
Art. 154 ter — Comunicazione della sentenza
1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un’amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all’amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.…
-
Art. 155 — Decisione sulla richiesta di incidente probatorio [ABROGATO]
[1. Ai fini della decisione prevista dall’articolo 551 comma 2 del codice, il giudice per le indagini preliminari può chiedere in visione il fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini espletate.]
-
Art. 157 — Ulteriori indagini. Avocazione
1. Quando emette decreto di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari, se rileva l’esigenza di ulteriori indagini, ne informa il procuratore generale presso la corte di appello. Questi, se ne ravvisa i presupposti, richiede la riapertura delle indagini a norma dell’articolo 414 del codice.2. Quando è accolta la richiesta del procuratore generale, le nuove…
-
Art. 158 — Avocazione nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione [ABROGATO]
[1. Nel caso previsto dall’articolo 554 comma 2 del codice, il pubblico ministero comunica immediatamente l’ordinanza al procuratore generale presso la corte di appello che può disporre l’avocazione con decreto motivato entro cinque giorni dalla comunicazione della ordinanza medesima. Decorso tale termine, il pubblico ministero formula l’imputazione entro i cinque giorni successivi.2. Il decreto con…
-
Art. 159 — Indicazione dei procedimenti speciali nel decreto di citazione a giudizio
1. Nel decreto di citazione a giudizio sono indicati i procedimenti speciali, e i relativi articoli di legge, che possono trovare applicazione nel caso concreto.2. Il pubblico ministero, nel decreto di citazione a giudizio, può manifestare il proprio consenso all’applicazione della pena su richiesta, indicando gli elementi previsti dall’articolo 444, comma 1, del codice.
-
Art. 160 — Determinazione della data dell’udienza dibattimentale o del procedimento speciale
1. Ai fini dell’emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall’articolo 132 comma 2 è proposta al presidente del tribunale rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari.2. [Quando il pubblico ministero deve fissare l’udienza…
-
Art. 161 — Deposito degli atti per il giudizio abbreviato [ABROGATO]
[1. Nel decreto di citazione emesso dal pubblico ministero per il giudizio abbreviato a norma dell’articolo 560 commi 2 e 3 del codice, in luogo di quanto previsto dall’articolo 555 comma 1 lettera g) del codice, è contenuto l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella cancelleria del giudice per le indagini…
-
Art. 162 — Delega delle funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale
1. La delega prevista dall’articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 è conferita con atto scritto di cui è fatta annotazione in apposito registro ed è esibita in dibattimento.2. Nel caso di giudizio direttissimo, la delega può essere conferita anche per la partecipazione alla contestuale udienza di convalida.3. Quando si presenta la…
-
Art. 163 — Presentazione dell’arrestato per la convalida
1. Nel caso previsto dall’articolo 558 comma 1, la presentazione dell’arrestato al giudice per la convalida e il contestuale giudizio è disposta dal procuratore della Repubblica con l’atto mediante il quale formula l’imputazione.2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto consegnano immediatamente gli atti al pubblico ministero presente all’udienza.
-
Art. 163 bis — Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale
1. L’inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica è rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.2. Il giudice, se ravvisa l’inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la…
-
Art. 163 ter — Presentazione dell’atto di impugnazione presso la sezione distaccata
1. Nei casi previsti dagli articoli 461 comma 1 e 582 comma 2 del codice, le dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella cancelleria della sezione distaccata del tribunale.