Autore: blob
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Art. 448 — Cessazione per morte dell’obbligato
L’obbligo degli alimenti cessa con la morte dell’obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza [50, 63].
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Art. 448 bis — Cessazione per decadenza dell’avente diritto dalla responsabilità genitoriale sui figli
Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all’adempimento dell’obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all’articolo 463, possono escluderlo dalla successione.
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Art. 449 — Registri dello stato civile
I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull’ordinamento dello stato civile.
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Art. 450 — Pubblicità dei registri dello stato civile
I registri dello stato civile sono pubblici.Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.
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Art. 451 — Forza probatoria degli atti
Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso [221 c.p.c.], di ciò che l’ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto [2700].Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria [2697].Le indicazioni estranee all’atto non hanno alcun valore [2739].
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Art. 452 — Mancanza, distruzione o smarrimento di registri
Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell’atto, la prova della nascita [236, 240] o della morte può essere data con ogni mezzo [132].In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o…
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Art. 453 — Annotazioni
Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall’autorità giudiziaria.
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Art. 454 — Rettificazioni [ABROGATO]
[La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato, con la quale si ordina all’ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei registri o di ricevere un atto omesso o di rinnovare un atto smarrito o distrutto.Le sentenze devono essere trascritte nei registri.]
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Art. 455 — Efficacia della sentenza di rettificazione
La sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati [2909].
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Art. 456 — Apertura della successione
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
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Art. 457 — Delazione dell’eredità
L’eredità si devolve per legge [565 c.c.] o per testamento [587 c.c.].Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari [536 c.c.].
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Art. 458 — Divieto di patti successori
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla [1418 c.c.] ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.
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Art. 459 — Acquisto dell’eredità
L’eredità si acquista con l’accettazione [470 c.c.]. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.
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Art. 460 — Poteri del chiamato prima dell’accettazione
Il chiamato all’eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.Non può il chiamato compiere…
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Art. 461 — Rimborso delle spese sostenute dal chiamato
Se il chiamato rinunzia all’eredità [519 e ss. c.c.], le spese sostenute per gli atti indicati dall’articolo precedente sono a carico dell’eredità [511, 712 c.c.].
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Art. 462 — Capacità delle persone fisiche
Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione [1 c.c.].Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente…
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Art. 463 — Casi di indegnità
È escluso dalla successione come indegno [306, 309 c.c.]: 1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale [575 c.p.]; 2) chi…
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Art. 463 bis — Sospensione dalla successione
Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell’unione civile indagati per l’omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell’articolo 528.…
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Art. 464 — Restituzione dei frutti
L’indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l’apertura della successione.
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Art. 1 — Soggetti destinatari
1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di…
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Art. 2 — Foglio di via obbligatorio
1. Qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno,…
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Art. 3 — Avviso orale
1. Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all’articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.2. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell’avviso al solo fine di dare allo stesso…
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Art. 4 — Soggetti destinatari
1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano: a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’articolo 416 bis c.p.; b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all’articolo 12 quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno…
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Art. 5 — Titolarità della proposta. Competenza
1. Nei confronti delle persone indicate all’articolo 4 possono essere proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune…
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Art. 6 — Tipologia delle misure e loro presupposti
1. Alle persone indicate nell’articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.2. Salvi i casi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del…
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Art. 7 — Procedimento applicativo
1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l’interessato ne faccia richiesta.2. Il presidente fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate…
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Art. 8 — Decisione
1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.2. Qualora il tribunale disponga l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.3. A…
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Art. 9 — Provvedimenti d’urgenza
1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all’articolo 7, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente.2. Nel caso in cui…
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Art. 10 — Impugnazioni
1. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la corte di appello e l’interessato e il suo difensore hanno facoltà di proporre ricorso alla corte d’appello, anche per il merito.1-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo…
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Art. 11 — Esecuzione
1. Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione è comunicato al questore per l’esecuzione.2. Il provvedimento stesso, su istanza dell’interessato e sentita l’autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall’organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento può essere…
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Art. 12 — Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale
1. Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all’obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario…
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Art. 13 — Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la libertà vigilata
1. Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.
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Art. 14 — Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale
1. La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all’interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato.2. Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente…
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Art. 15 — Rapporti dell’obbligo di soggiorno con la detenzione, le misure di sicurezza e la libertà vigilata
1. Il tempo trascorso in custodia cautelare seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata dell’obbligo del soggiorno.2. L’obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a…
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Art. 16 — Soggetti destinatari
1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano: a) ai soggetti di cui all’articolo 4; b) alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che…
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Art. 17 — Titolarità della proposta
1. Nei confronti delle persone indicate all’articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo.2. Nei casi previsti dall’articolo…
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Art. 18 — Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto
1. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione.2. Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto…
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Art. 19 — Indagini patrimoniali
1. I soggetti di cui all’articolo 17, commi 1 e 2, procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all’articolo 16 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica…
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Art. 20 — Sequestro
1. Il tribunale, anche d’ufficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di…
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Art. 21 — Esecuzione del sequestro
1. Il sequestro è eseguito con le modalità previste dall’articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La polizia giudiziaria, eseguite le formalità ivi previste, procede all’apprensione materiale dei beni e all’immissione dell’amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l’assistenza, ove ritenuto opportuno,…
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Art. 22 — Provvedimenti d’urgenza
1. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca vengano dispersi, sottratti od alienati, i soggetti di cui all’articolo 17, commi 1 e 2 possono, unitamente alla proposta, richiedere al presidente del tribunale competente per l’applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei…
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Art. 23 — Procedimento applicativo
1. Salvo che sia diversamente disposto, al procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal titolo I, capo II, sezione I.2. I terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, nei trenta giorni successivi all’esecuzione del sequestro, sono chiamati dal tribunale ad intervenire nel…
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Art. 24 — Confisca
1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini…
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Art. 25 — Sequestro e confisca per equivalente
1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all’articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di…
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Art. 26 — Intestazione fittizia
1. Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.2. Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria si presumono fittizi: a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso,…
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Art. 27 — Comunicazioni e impugnazioni
1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, l’applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l’esecuzione sui…
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Art. 28 — Revocazione della confisca
1. La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte di appello individuata secondo i criteri di cui all’articolo 11 dello stesso codice: a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla…
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Art. 29 — Indipendenza dall’esercizio dell’azione penale
1. L’azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale.
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Art. 30 — Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali
1. Il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in un procedimento penale. In tal caso la custodia giudiziale dei beni sequestrati nel processo penale viene affidata all’amministratore giudiziario, il quale provvede alla gestione dei beni stessi ai sensi del titolo III. Questi comunica…
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Art. 31 — Cauzione. Garanzie reali
1. Il tribunale, con l’applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma dell’articolo 22, costituisca un’efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.2.…
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Art. 32 — Confisca della cauzione
1. In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall’applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell’ammontare della cauzione. Per l’esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del…
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Art. 33 — L’amministrazione giudiziaria dei beni personali
1. Nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), g) ed h) il tribunale può aggiungere ad una delle misure di prevenzione previste dall’articolo 6, quella dell’amministrazione giudiziaria dei beni personali, esclusi quelli destinati all’attività professionale o produttiva, quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilità dei medesimi agevoli…
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Art. 34 — L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende
1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all’articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, previsti dall’articolo 92, ovvero di quelli compiuti ai sensi dell’articolo 213 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall’Autorità nazionale anticorruzione, sussistono sufficienti indizi per ritenere…
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Art. 34 bis — Controllo giudiziario delle aziende
1. Quando l’agevolazione prevista dal comma 1 dell’articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d’ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l’attività. Nel caso in cui…
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Art. 34 ter — Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale
1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e la definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono…
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Art. 35 — Nomina e revoca dell’amministratore giudiziario
1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II del presente libro il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i…
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Art. 35.1 — Dichiarazione di incompatibilità
1. L’amministratore giudiziario, al momento dell’accettazione dell’incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, deposita presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario conferente l’incarico una dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 35, comma 4-bis. In caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente il tribunale provvede d’urgenza alla sostituzione…
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Art. 35.2 — Vigilanza
1. I sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia assicurano al presidente della Corte di appello la possibilità di estrarre, anche in forma massiva, le dichiarazioni depositate a norma dell’articolo 35.1, dalle quali deve essere possibile rilevare almeno i seguenti dati: a) il nome del giudice che ha assegnato l’incarico e la sezione di appartenenza;…
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Art. 35 bis — Responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione
1. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da responsabilità civile l’amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell’articolo 35, comma 4, e l’amministratore nominato ai sensi dell’articolo 41, comma 6, per gli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro.2. Dalla data del sequestro e sino…
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Art. 36 — Relazione dell’amministratore giudiziario
1. L’amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. La relazione contiene: a) l’indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende, nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati; b) il presumibile valore di mercato dei beni quale…
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Art. 37 — Compiti dell’amministratore giudiziario
1. L’amministratore giudiziario, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, tiene un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, sul quale annota tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione secondo i criteri stabiliti al comma 6. Con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia…
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Art. 38 — Compiti dell’Agenzia
1. Fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione, l’Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all’autorità giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112, proponendo altresì al tribunale l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in…
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Art. 39 — Assistenza legale alla procedura
1. L’Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell’amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l’Avvocato generale dello Stato ne riconosca l’opportunità.1-bis. A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l’amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all’Avvocatura dello…
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Art. 40 — Gestione dei beni sequestrati
1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi dell’attività di ausilio e supporto dell’Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112.2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell’articolo 47, primo comma, del regio decreto…
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Art. 41 — Gestione delle aziende sequestrate
1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, l’amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Dopo la relazione di cui all’articolo 36, comma…
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Art. 41 bis — Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate
1. L’accesso alle risorse delle sezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 196 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è richiesto dall’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall’Agenzia, dopo l’adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell’attività dell’impresa previsti dall’articolo 41, comma 1-sexies.2. I crediti derivanti…
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Art. 41 ter — Istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo
1. Al fine di favorire il coordinamento tra le istituzioni, le associazioni indicate nell’articolo 48, comma 3, lettera c), le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi il compito di: a)…
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Art. 41 quater — Supporto delle aziende sequestrate o confiscate
1. Nella gestione dell’azienda l’amministratore giudiziario, sentito il competente tavolo provinciale permanente di cui all’articolo 41 ter, previa autorizzazione del giudice delegato, e l’Agenzia possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini a quelli in cui opera l’azienda sequestrata o non definitivamente confiscata, in possesso…
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Art. 42 — Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi
1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l’amministrazione dei beni sono sostenute dall’amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento.2. Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al…
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Art. 43 — Rendiconto di gestione
1. All’esito della procedura, e comunque dopo il provvedimento di confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal deposito, l’amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall’articolo 37, comma 5.2. Il conto della gestione espone in modo completo e analitico le modalità e i risultati della gestione…
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Art. 44 — Gestione dei beni confiscati
1. L’Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva dal decreto di confisca della corte di appello, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e, in quanto applicabile, dell’articolo 40 del presente decreto, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell’Agenzia medesima ai…
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Art. 45 — Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato
1. A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV.2. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il…
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Art. 45 bis — Liberazione degli immobili e delle aziende
1. L’Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l’immobile risulti ancora occupato, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l’esecuzione dello sgombero o dell’allontanamento nel caso previsto dall’articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare.
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Art. 46 — Restituzione per equivalente
1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all’articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e…
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Art. 47 — Procedimento di destinazione
1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell’Agenzia, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all’articolo 36, e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall’Agenzia una nuova stima.2. L’Agenzia provvede all’adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni…
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Art. 48 — Destinazione dei beni e delle somme
1. L’Agenzia versa al Fondo unico giustizia: a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso; b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche…
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Art. 49 — Regolamento
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno e della difesa, è adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del…
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Art. 50 — Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica
1. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o partecipazioni societarie disposto ai sensi del presente decreto. È conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.2. Nelle…
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Art. 51 — Regime-fiscale e degli oneri economici
1. I redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad essere assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste dall’articolo 6 del testo unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le medesime modalità applicate prima del sequestro.2. Se il sequestro si protrae oltre…
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Art. 52 — Diritti dei terzi
1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al…
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Art. 53 — Limite della garanzia patrimoniale
1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi, al netto delle spese del…