Autore: blob
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Art. 348 — Scelta del tutore
Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale [316]. La designazione può essere fatta per testamento [587], per atto pubblico [2699] o per scrittura privata autenticata [2703].Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore…
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Art. 349 — Giuramento del tutore
Il tutore, prima di assumere l’ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza [353].
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Art. 350 — Incapacità all’ufficio tutelare
Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall’ufficio [393]: 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio; 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale [348]; 3) coloro che hanno o sono per…
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Art. 351 — Dispensa dall’ufficio tutelare
Sono dispensati dall’ufficio di tutore: 1) ; 2) il Presidente del Consiglio dei Ministri; 3) i membri del Sacro Collegio; 4) i Presidenti delle Assemblee legislative; 5) i Ministri Segretari di Stato. Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4, 5, possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa .
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Art. 352 — Dispensa su domanda
Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda [353] dall’assumere o dal continuare l’esercizio della tutela: 1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell’articolo precedente; 2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d’anime; 3) ; 4) i militari in attività di servizio; 5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;…
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Art. 353 — Domanda di dispensa
La domanda di dispensa per le cause indicate nell’articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare [344] prima della prestazione del giuramento [349], salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l’ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona [360].
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Art. 354 — Tutela affidata a enti di assistenza
La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l’ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare [43] ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore [43] o all’ospizio in cui questi è ricoverato. L’amministrazione dell’ente o dell’ospizio delega uno dei…
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Art. 355 — Protutore
Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione [360, 383].Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell’articolo 354.
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Art. 356 — Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore
Chi fa una donazione [769] o dispone con testamento [587] a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla responsabilità genitoriale, può nominargli un curatore speciale per l’amministrazione dei beni donati o lasciati [366, 78 c.p.c.].Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite…
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Art. 357 — Funzioni del tutore
Il tutore ha la cura della persona del minore [371], lo rappresenta in tutti gli atti civili [1387] e ne amministra i beni.
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Art. 358 — Doveri del minore
Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l’istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore.Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare.
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Art. 359 — Cattiva condotta del minore [ABROGATO]
[Il tutore che non riesce a frenare la cattiva condotta del minore, salva l’applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, ne riferisce al presidente del tribunale. Questi sentito il minore e, potendo, il protutore e qualche prossimo parente o affine e assunte informazioni puo ordinare il collocamento del minore in un istituto di correzione.Contro il…
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Art. 360 — Funzioni del protutore
Il protutore [346] rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo è in opposizione con l’interesse del tutore [380, 382].Se anche il protutore si trova in opposizione d’interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale [78 c.p.c.].Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in…
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Art. 361 — Provvedimenti urgenti
Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare [344] di dare, sia d’ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine [78] del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio…
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Art. 362 — Inventario
Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all’inventario [36, 769 ss. c.p.c.] dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa [46].L’inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare [43, 45] il termine se le circostanze…
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Art. 363 — Formazione dell’inventario
L’inventario [362] si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare [344], con l’intervento del protutore [360] e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l’assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia…
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Art. 364 — Contenuto dell’inventario
Nell’inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile [769 ss. c.p.c.].
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Art. 365 — Inventario di aziende
Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali o agricole [2195, 2555], si procede con le forme usate nel commercio o nell’economia agraria alla formazione dell’inventario dell’azienda, con l’assistenza e l’intervento delle persone indicate nell’articolo 363. Questi particolari inventari sono pure depositati presso il tribunale e il loro riepilogo è riportato nell’inventario generale.
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Art. 366 — Beni amministrati da curatore speciale
Il tutore deve comprendere nell’inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale [356]. Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all’inventario generale.Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici…
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Art. 367 — Dichiarazione di debiti o crediti del tutore
Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell’inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l’obbligo di interpellarlo al riguardo.Nel caso di inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è interpellato dal giudice tutelare [344] all’atto del deposito [46, 48].In ogni caso…
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Art. 368 — Omissione della dichiarazione
Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto.Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso dalla tutela.
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Art. 369 — Deposito di titoli e valori
Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore [1992, 2003] e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito [251] designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento…
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Art. 370 — Amministrazione prima dell’inventario
Prima che sia compiuto l’inventario, la amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione.
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Art. 371 — Provvedimenti circa l’educazione e l’amministrazione
Compiuto l’inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera: 1) sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all’esercizio di un’arte, mestiere o professione, disposto l’ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di età inferiore se capace di…
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Art. 372 — Investimento di capitali
I capitali del minore devono, previa autorizzazione [43, 45] del giudice tutelare [344], essere dal tutore investiti: 1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato; 2) nell’acquisto di beni immobili posti nello Stato; 3) in mutui [1813] garantiti da idonea ipoteca [2808] sopra beni posti nello Stato, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti…
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Art. 373 — Titoli al portatore
Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore [2003], il tutore deve farli convertire in nominativi, salvo che il giudice tutelare disponga [43, 45] che siano depositati in cauta custodia [369].
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Art. 374 — Autorizzazione del giudice tutelare
Il tutore non può senza l’autorizzazione del giudice tutelare: 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l’uso del minore, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio; 2) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento; 3) riscuotere capitali; 4) costituire pegni o ipoteche, ovvero consentire alla cancellazione di ipoteche…
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Art. 375 — Autorizzazione del tribunale [ABROGATO]
[Il tutore non può senza l’autorizzazione del tribunale [732 c.p.c., 38]: 1) alienare beni [376], eccettuati i frutti [820] e i mobili soggetti a facile deterioramento; 2) costituire pegni [2784] o ipoteche [2808]; 3) procedere a divisioni [713, 1111] o promuovere i relativi giudizi [784]; 4) fare compromessi [806 c.p.c.] e transazioni [1965, 1966] o…
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Art. 376 — Vendita di beni
Nell’autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all’incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo.[abrogato]
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Art. 377 — Atti compiuti senza l’osservanza delle norme dei precedenti articoli
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati [1425] su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa [799].
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Art. 378 — Atti vietati al tutore e al protutore
Il tutore e il protutore non possono, neppure all’asta pubblica [534, 733 c.p.c.] rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l’autorizzazione [43, 45] e le cautele fissate dal giudice tutelare [344].Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono…
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Art. 379 — Gratuità della tutela
L’ufficio tutelare è gratuito [381].Il giudice tutelare [344] tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore [360], autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell’amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate [357].
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Art. 380 — Contabilità dell’amministrazione
Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto [385] ogni anno al giudice tutelare [46].Il giudice può sottoporre il conto annuale all’esame del protutore e di qualche prossimo parente [74 ss. c.c.] o affine [78] del minore.
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Art. 381 — Cauzione
Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l’ammontare e le modalità.Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.
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Art. 382 — Responsabilità del tutore e del protutore
Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia [1176]. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri [357].Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.
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Art. 383 — Esonero dall’ufficio
Il giudice tutelare [344] può sempre esonerare [43, 45] il tutore dall’ufficio, qualora l’esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo [352].
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Art. 384 — Rimozione e sospensione del tutore
Il giudice tutelare può rimuovere [43, 45] dall’ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza [382] o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell’adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell’ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente [393].Il giudice non può rimuovere il tutore se…
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Art. 385 — Conto finale
Il tutore che cessa dalle funzioni [383] deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell’amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga [263 c.p.c.].
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Art. 386 — Approvazione del conto
Il giudice tutelare invita il protutore [360], il minore divenuto maggiore [2] o emancipato [390] ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni [388].Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva [295]; in caso contrario nega…
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Art. 387 — Prescrizione delle azioni relative alla tutela
Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono [2941 n. 5, 2946] in cinque anni dal compimento della maggiore età [2] o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall’ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte…
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Art. 388 — Divieto di convenzioni prima che sia decorso un anno dall’approvazione del conto
Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore [2] può aver luogo prima che sia decorso un anno dall’approvazione del conto [386] della tutela [295, 596, 779].La convenzione può essere annullata [1425, 1441] su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
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Art. 389 — Registro delle tutele
Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l’apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l’esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari [363] e dei rendiconti [385] e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore…
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Art. 391 — Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare [ABROGATO]
[Il minore che ha compiuto gli anni diciotto puo essere emancipato dal giudice tutelare su istanza del genitore esercente la patria potesta o del tutore.L’emancipazione puo essere accordata dal giudice tutelare su istanza dello stesso minore, sentiti i genitori o il tutore. Il giudice tutelare non puo accordare la emancipazione senza il consenso del genitore…
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Art. 392 — Curatore dell’emancipato
Curatore del minore sposato con persona maggiore di età [2] è il coniuge.Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare [344] può nominare [43, 45] un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.Se interviene l’annullamento per una causa diversa dall’età [117], o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio…
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Art. 393 — Incapacità o rimozione del curatore
Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348, ultimo comma, 350 e 384 [129].
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Art. 394 — Capacità dell’emancipato
L’emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione [320, 374, 1572].Il minore emancipato può con l’assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto [75 c.p.c.].Per gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione [374],…
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Art. 395 — Rifiuto del consenso da parte del curatore
Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell’atto.
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Art. 396 — Inosservanza delle precedenti norme
Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell’articolo 394 possono essere annullati istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa [1441 ss.].Sono applicabili al curatore le disposizioni dell’articolo 378.
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Art. 397 — Emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale
Il minore emancipato può esercitare un’impresa commerciale senza l’assistenza del curatore se è autorizzato dal giudice tutelare, sentito il curatore.L’autorizzazione può essere revocata dal giudice tutelare su istanza del curatore o d’ufficio sentito il minore emancipato.Il minore emancipato, che è autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione,…
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Art. 398 — Revoca dell’emancipazione [ABROGATO]
[Quando gli atti del minore ne dimostrano l’incapacità ad amministrare, l’emancipazione accordata per l’articolo 391 può essere revocata dal giudice tutelare su istanza di chi richiede l’emancipazione o anche d’ufficio, sentito il minore.Revocata l’emancipazione, il minore rientra sotto la patria potestà o la tutela e vi rimane sino all’età maggiore.]
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Art. 399 — Pubblicità [ABROGATO]
[I provvedimenti con i quali e concessa o revocata l’emancipazione devono essere iscritti, a cura del cancelliere, in apposito registro e comunicati entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile perche li annoti in margine all’atto di nascita dell’emancipato.La pubblicita dei provvedimenti relativi all’autorizzazione dell’esercizio dell’impresa commerciale o alla revoca dell’autorizzazione e regolata dal libro V.]
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Art. 400 — Norme regolatrici dell’assistenza dei minori
L’assistenza dei minori è regolata, oltre che dalle leggi speciali, dalle norme del presente titolo [31 Cost.].
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Art. 401 — Limiti di applicazione delle norme
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli di genitori che si trovino [254] [258] nell’impossibilità di provvedere al loro mantenimento.Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l’educazione o la…
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Art. 402 — Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza
L’istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro [343 ss.], fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore [346], e in tutti i casi nei quali l’esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito [330,…
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Art. 403 — Intervento della pubblica autorità a favore dei minori
Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo…
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Art. 404 — Amministrazione di sostegno
La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
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Art. 405 — Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicità
Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell’articolo 406.Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal…
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Art. 406 — Soggetti
Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417.Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione davanti al giudice competente per quest’ultima.I responsabili dei servizi…
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Art. 407 — Procedimento
Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.Il giudice tutelare deve sentire personalmente…
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Art. 408 — Scelta dell’amministratore di sostegno
La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con…
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Art. 409 — Effetti dell’amministrazione di sostegno
Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
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Art. 410 — Doveri dell’amministratore di sostegno
Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonchè il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza…
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Art. 411 — Norme applicabili all’amministrazione di sostegno
Si applicano all’amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388.All’ amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno…
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Art. 412 — Atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice
Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o…
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Art. 413 — Revoca dell’amministrazione di sostegno
Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.L’istanza è comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno.Il giudice tutelare provvede con decreto motivato,…
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Art. 414 — Persone che possono essere interdette
Il maggiore di età [2] e il minore emancipato [390], i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti [85, 119, 193, 245, 417 ss., 429, 2949 n. 1; 40; 643 c.p.; 712 c.p.c.] quando ciò è necessario per assicurare la loro…
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Art. 415 — Persone che possono essere inabilitate
Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione [414], può essere inabilitato [166, 193, 429; 40; 712 c.p.c.].Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità [776] o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi…
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Art. 416 — Interdizione e inabilitazione nell’ultimo anno di minore età
Il minore non emancipato può essere interdetto [414] o inabilitato [415] nell’ultimo anno della sua minore età [2]. L’interdizione o l’inabilitazione ha effetto [421] dal giorno in cui il minore raggiunge l’età maggiore [40].
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Art. 417 — Istanza d’interdizione o di inabilitazione
L’interdizione [414] o l’inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini [78] entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero [69 c.p.c.].Se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha…
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Art. 418 — Poteri dell’autorità giudiziaria
Promosso il giudizio di interdizione [712 c.p.c.], può essere dichiarata anche d’ufficio l’inabilitazione per infermità di mente [415].Se nel corso del giudizio d’inabilitazione si rivela l’esistenza delle condizioni richieste per l’interdizione [414], il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l’interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l’istruttoria necessaria 714 c.p.c.].Se nel…
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Art. 419 — Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori
Non si può pronunziare l’interdizione o l’inabilitazione senza che si sia proceduto all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando.Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d’ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi [77] dell’interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.Dopo l’esame, qualora sia…
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Art. 420 — Internamento definitivo in manicomio [ABROGATO]
[La nomina del tutore provvisorio puo essere altresi disposta dal tribunale con lo stesso provvedimento col quale autorizza in via definitiva la custodia di una persona inferma di mente in un manicomio o in un altro istituto di cura o in una casa privata. In tal caso, se l’istanza d’interdizione non e stata proposta dalle…
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Art. 421 — Decorrenza degli effetti dell’interdizione e dell’inabilitazione
L’interdizione [414] e l’inabilitazione [415] producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall’articolo 416.
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Art. 422 — Cessazione del tutore e del curatore provvisorio
Nella sentenza che rigetta l’istanza d’interdizione [414] o d’inabilitazione [415], può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio [419] rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato [324 c.p.c.].
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Art. 423 — Pubblicità
Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio [419] e la sentenza d’interdizione [414] o di inabilitazione [415] devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro [48, 49] e comunicati entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita [430, 42].
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Art. 424 — Tutela dell’interdetto e curatela dell’inabilitato
Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati.Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell’interdicendo e del curatore provvisorio dell’inabilitando a norma dell’articolo 419. Per l’interdicendo non si nomina il protutore…
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Art. 425 — Esercizio dell’impresa commerciale da parte dell’inabilitato
L’inabilitato [414] può continuare l’esercizio dell’impresa commerciale soltanto se autorizzato dal giudice tutelare [100; 732 c.p.c.]. L’autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore.
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Art. 426 — Durata dell’ufficio
Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell’interdetto o nella curatela dell’inabilitato [424] oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.
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Art. 427 — Atti compiuti dall’interdetto e dall’inabilitato
Nella sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore.Gli atti compiuti dall’interdetto dopo la sentenza di interdizione…
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Art. 428 — Atti compiuti da persona incapace d’intendere o di volere
Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta [414], si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore.L’annullamento…
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Art. 429 — Revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione
Quando cessa la causa dell’interdizione [414] o dell’inabilitazione [415], queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado [74, 76] o degli affini entro il secondo grado [78], del tutore dell’interdetto [424], del curatore dell’inabilitato o su istanza del pubblico ministero.Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa…
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Art. 430 — Pubblicità
Alla sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si applica l’articolo 423.
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Art. 431 — Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca
La sentenza che revoca l’interdizione o l’inabilitazione [429] produce i suoi effetti appena passata in giudicato [324 c.p.c.].Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione [133 c.p.c.] della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato [432].
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Art. 432 — Inabilitazione nel giudizio di revoca dell’interdizione
L’autorità giudiziaria [712, 720 c.p.c.] che, pur riconoscendo fondata l’istanza di revoca dell’interdizione, non crede che l’infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l’interdizione e dichiarare inabilitato l’infermo medesimo.Si applica anche in questo caso, il primo comma dell’articolo precedente.Gli atti non eccedenti l’ordinaria amministrazione [426] compiuti dall’inabilitato [415] dopo la pubblicazione della sentenza che…
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Art. 433 — Persone obbligate
All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine: 1) il coniuge [51, 156]; 2) i figli [legittimi o legittimati o naturali o adottivi] anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi [, anche naturali]; 3) i genitori [279] e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; 4) i generi e le nuore [434];…
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Art. 434 — Cessazione dell’obbligo tra affini
L’obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora [433 nn. 4 e 5] cessano [504]: 1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze; 2) quando il coniuge, da cui deriva l’affinità [78], e i figli nati dalla sua unione con l’altro coniuge e…
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Art. 435 — Obbligo dei genitori e dei figli naturali [ABROGATO]
[Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei genitori e degli ascendenti legittimi dell’alimentando.Il genitore deve gli alimenti al figlio naturale e ai discendenti legittimi di questo. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei figli naturali dell’alimentando.Il genitore deve altresi gli alimenti strettamente necessari ai figli…
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Art. 436 — Obbligo tra adottante e adottato
L’adottante [291] deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori [legittimi o naturali] di lui [433 n. 3].
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Art. 437 — Obbligo del donatario
Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria [438 co. III, 785, 801].
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Art. 438 — Misura degli alimenti
Gli alimenti possono essere chiesti [445] solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche [440, 441] di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita…
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Art. 439 — Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle
Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario [433, n. 6].Possono comprendere anche le spese per l’educazione e l’istruzione se si tratta di minore.
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Art. 440 — Cessazione, riduzione e aumento
Se dopo l’assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi riceve [438], l’autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l’aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell’alimentato.Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado…
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Art. 441 — Concorso di obbligati
Se più persone sono obbligate nello stesso grado, alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche [438].Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l’onere in tutto o in parte l’obbligazione stessa è posta in tutto o in parte…
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Art. 442 — Concorso di aventi diritto
Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non è in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l’autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela [76] e dei rispettivi bisogni [438], e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia…
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Art. 443 — Modo di somministrazione degli alimenti
Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.L’autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione [1287].In caso di urgente necessità l’autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente…
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Art. 444 — Adempimento della prestazione alimentare
L’assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l’alimentando ne abbia fatto.
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Art. 445 — Decorrenza degli alimenti
Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale [163 c.p.c.] o dal giorno della costituzione in mora [1219] dell’obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale [2948 n. 2].
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Art. 446 — Assegno provvisorio
Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale può, sentita l’altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati [1292], a carico di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri [282 c.p.c.].
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Art. 447 — Inammissibilità di cessione e di compensazione
Il credito alimentare non può essere ceduto [1260].L’obbligato agli alimenti non può opporre all’altra parte la compensazione [1241], neppure quando si tratta di prestazioni arretrate [545 c.p.c.].