Autore: blob
-
Art. 1316 — Obbligazioni indivisibili
L’obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti.
-
Art. 1317 — Disciplina delle obbligazioni indivisibili
Le obbligazioni indivisibili [1316] sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali [1292 ss.], in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.
-
Art. 1318 — Indivisibilità nei confronti degli eredi
L’indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore [1295].
-
Art. 1319 — Diritto di esigere l’intero
Ciascuno dei creditori può esigere l’esecuzione dell’intera prestazione indivisibile [1316]. Tuttavia l’erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell’intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi.
-
Art. 1320 — Estinzione parziale
Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito o ha consentito a ricevere un’altra prestazione in luogo di quella dovuta, il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile [1316] se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione…
-
Art. 1321 — Nozione
Il contratto [1173] è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale [1174, 1322].
-
Art. 1322 — Autonomia contrattuale
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge [41 Cost.] e dalle norme corporative.Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare [1323], purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
-
Art. 1323 — Norme regolatrici dei contratti
Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.
-
Art. 1324 — Norme applicabili agli atti unilaterali
Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale [1334, 1987].
-
Art. 1326 — Conclusione del contratto
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte [1328, 1333, 1335].L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi [1328 comma 2].Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia…
-
Art. 1327 — Esecuzione prima della risposta dell’accettante
Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto iniziol’esecuzione.L’accettante deve dare prontamente avviso all’altra parte della iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.
-
Art. 1328 — Revoca della proposta e dell’accettazione
La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l’accettante ne ha intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione del contratto.L’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza [1335] del…
-
Art. 1329 — Proposta irrevocabile
Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto [1331, 1333].Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità [414] del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell’affare o altre circostanze escludano tale efficacia [1330].
-
Art. 1330 — Morte o incapacità dell’imprenditore
La proposta o l’accettazione, quando è fatta dall’imprenditore nell’esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l’imprenditore muore o diviene incapace [414] prima della conclusione del contratto [1326], salvo che si tratti di piccoli imprenditori [2083] o che diversamente risulti dalla natura dell’affare o da altre circostanze.
-
Art. 1331 — Opzione
Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’articolo 1329.Se per l’accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice.
-
Art. 1332 — Adesione di altre parti al contratto
Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell’adesione, questa deve essere diretta all’organo che sia stato costituito per l’attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari [2528].
-
Art. 1333 — Contratto con obbligazioni del solo proponente
La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente [1236, 1268, 1272, 1273, 1936] è irrevocabile appena giunge a conoscenza [1335] della parte alla quale è destinata.Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è…
-
Art. 1334 — Efficacia degli atti unilaterali
Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
-
Art. 1335 — Presunzione di conoscenza
La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute [1334] nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
-
Art. 1336 — Offerta al pubblico
L’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta [1326], salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.La revoca dell’offerta, se è fatta nella stessa forma dell’offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.
-
Art. 1337 — Trattative e responsabilità precontrattuale
Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede [1175].
-
Art. 1338 — Conoscenza delle cause di invalidità
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto [1398].
-
Art. 1339 — Inserzione automatica di clausole
Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti [1419].
-
Art. 1340 — Clausole d’uso
Le clausole d’uso s’intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti [1368, 1374].
-
Art. 1341 — Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto [1342, 1679, 2211] predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza [1176, 1370].In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a…
-
Art. 1342 — Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari [1370], predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate.Si osserva inoltre la disposizione del secondo…
-
Art. 1343 — Causa illecita
La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
-
Art. 1344 — Contratto in frode alla legge
Si reputa altresì illecita la causa [1343] quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa [743, 1418].
-
Art. 1345 — Motivo illecito
Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe [626, 788, 1418 comma 2].
-
Art. 1346 — Requisiti
L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile [1325, n. 3, 1972].
-
Art. 1347 — Possibilità sopravvenuta dell’oggetto
Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell’avveramento della condizione o della scadenza del termine.
-
Art. 1348 — Cose future
La prestazione di cose future [820 comma 2] può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge.
-
Art. 1349 — Determinazione dell’oggetto
Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento [631, 632, 664]. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice…
-
Art. 1350 — Atti che devono farsi per iscritto
Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità [1351, 1392, 1403, 2725 comma 2]: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili [812]; 2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, [978], il diritto di superficie [952 ss.], il diritto del…
-
Art. 1351 — Contratto preliminare
Il contratto preliminare [2932] è nullo [1421] se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo [1350, 2645bis, 2725 comma 2, 2739, 2775bis, 2825bis, 2932].
-
Art. 1352 — Forme convenzionali
Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume [2728] che la forma sia stata voluta per la validità [1350, 1418, 1421] di questo.
-
Art. 1353 — Contratto condizionale
Le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto [108, 475, 520, 633, 702, 1521, 1757, 1938, 2010, 2659].
-
Art. 1354 — Condizioni illecite o impossibili
È nullo [1418] il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si…
-
Art. 1355 — Condizione meramente potestativa
È nulla [1418] l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell’alienante o, rispettivamente, da quella del debitore [645].
-
Art. 1356 — Pendenza della condizione
In pendenza della condizione sospensiva l’acquirente di un diritto può compiere atti conservativi.L’acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l’altro contraente può compiere atti conservativi.
-
Art. 1357 — Atti di disposizione in pendenza della condizione
Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione [1361, 2852].
-
Art. 1358 — Comportamento delle parti nello stato di pendenza
Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell’altra parte.
-
Art. 1359 — Avveramento della condizione
La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa.
-
Art. 1360 — Retroattività della condizione
Gli effetti dell’avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso.Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica…
-
Art. 1361 — Atti di amministrazione
L’avveramento della condizione non pregiudica la validità degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava l’esercizio del diritto.Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata.
-
Art. 1362 — Intenzione dei contraenti
Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto [1326].
-
Art. 1363 — Interpretazione complessiva delle clausole
Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto.
-
Art. 1364 — Espressioni generali
Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.
-
Art. 1365 — Indicazioni esemplificative
Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto.
-
Art. 1366 — Interpretazione di buona fede
Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.
-
Art. 1367 — Conservazione del contratto
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
-
Art. 1368 — Pratiche generali interpretative
Le clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell’impresa [2083].
-
Art. 1369 — Espressioni con più sensi
Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto.
-
Art. 1370 — Interpretazione contro l’autore della clausola
Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro.
-
Art. 1371 — Regole finali
Qualora, nonostante l’applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.
-
Art. 1372 — Efficacia del contratto
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge [1399 comma 3, 1453, 1896; 72].Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge [1411, 1415].
-
Art. 1373 — Recesso unilaterale
Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.Nei contratti a esecuzione continuata o periodica [1467], tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in…
-
Art. 1374 — Integrazione del contratto
Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità.
-
Art. 1375 — Esecuzione di buona fede
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
-
Art. 1376 — Contratto con effetti reali
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
-
Art. 1377 — Trasferimento di una massa di cose
Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell’articolo precedente, ancorché, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate [1537].
-
Art. 1378 — Trasferimento di cosa determinata solo nel genere
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere [1178], la proprietà si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da essi stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l’individuazione avviene anche mediante la consegna [1510] al vettore [1678]…
-
Art. 1379 — Divieto di alienazione
Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.
-
Art. 1380 — Conflitto tra più diritti personali di godimento
Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito.Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data certa [2704] anteriore.Sono salve le norme relative agli effetti…
-
Art. 1381 — Promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo
Colui che ha promesso l’obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l’altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.
-
Art. 1382 — Effetti della clausola penale
La clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
-
Art. 1383 — Divieto di cumulo
Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo.
-
Art. 1384 — Riduzione della penale
La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento.
-
Art. 1385 — Caparra confirmatoria
Se al momento della conclusione del contratto [1326 ss.] una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal…
-
Art. 1386 — Caparra penitenziale
Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.
-
Art. 1387 — Fonti della rappresentanza
Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge [48, 320, 357, 360, 424, 643] ovvero dall’interessato [1392; 31].
-
Art. 1388 — Contratto concluso dal rappresentante
Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato [1398] .
-
Art. 1389 — Capacità del rappresentante e del rappresentato
Quando la rappresentanza è conferita dall’interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che…
-
Art. 1390 — Vizi della volontà
Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante. Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo.
-
Art. 1391 — Stati soggettivi rilevanti
Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d’ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato.In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d’ignoranza o di buona fede…
-
Art. 1392 — Forma della procura
La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.
-
Art. 1393 — Giustificazione dei poteri del rappresentante
Il terzo che contragga col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.
-
Art. 1394 — Conflitto d’interessi
Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d’interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
-
Art. 1395 — Contratto con se stesso
È annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso [1735], in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d’interessi [2373, 2391].L’impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.
-
Art. 1396 — Modificazione ed estinzione della procura
Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall’interessato non sono opponibili ai terzi che…
-
Art. 1397 — Restituzione del documento della rappresentanza
Il rappresentante è tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati.
-
Art. 1398 — Rappresentanza senza potere
Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.
-
Art. 1399 — Ratifica
Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall’interessato [1188, 1444, 1711, 1890, 2032, 2822], con l’osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso.La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d’accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.Il terzo contraente…
-
Art. 1400 — Speciali forme di rappresentanza
Le speciali forme di rappresentanza nelle imprese agricole e commerciali sono regolate dal libro V [2138, 2150, 2203].
-
Art. 1401 — Riserva di nomina del contraente
Nel momento della conclusione del contratto [1326] una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente [1402] la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.
-
Art. 1402 — Termine e modalità della dichiarazione di nomina
La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all’altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso.La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall’accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto.
-
Art. 1403 — Forme e pubblicità
La dichiarazione di nomina e la procura o l’accettazione della persona nominata [1402] non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge.Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità [2643], deve agli stessi effetti essere resa…
-
Art. 1404 — Effetti della dichiarazione di nomina
Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.
-
Art. 1405 — Effetti della mancata dichiarazione di nomina
Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari.
-
Art. 1406 — Nozione
Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta [1594, 1602, 1624, 1918 comma 3, 2149, 2160, 2558].
-
Art. 1407 — Forma
Se una parte ha consentito preventivamente che l’altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l’ha accettata.Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è inserita la clausola «all’ordine»…
-
Art. 1408 — Rapporti fra contraente ceduto e cedente
Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo.Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte [1294].Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente…
-
Art. 1409 — Rapporti fra contraente ceduto e cessionario
Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.
-
Art. 1410 — Rapporti fra cedente e cessionario
Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto.Se il cedente assume la garanzia dell’adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto [1942, 1944].
-
Art. 1411 — Contratto a favore di terzi
È valida la stipulazione a favore di un terzo [1273, 1773, 1875, 1920], qualora lo stipulante vi abbia interesse [1174].Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente di…
-
Art. 1412 — Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante
Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria [587] e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest’ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca.La prestazione deve essere eseguita a favore degli…
-
Art. 1413 — Eccezioni opponibili dal promittente al terzo
Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.
-
Art. 1414 — Effetti della simulazione tra le parti
Il contratto simulato non produce effetto tra le parti [123, 164].Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma [1350].Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano…
-
Art. 1415 — Effetti della simulazione rispetto ai terzi
La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione [2652, n. 4].I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando…
-
Art. 1416 — Rapporti con i creditori
La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato.I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono…