Autore: blob
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Art. 2022 — Trasferimento
Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e nel registro dell’emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro.Colui che chiede l’intestazione del titolo a favore di un’altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad…
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Art. 2023 — Trasferimento mediante girata
Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo può essere trasferito anche mediante girata autenticata da un notaio o da un agente di cambio.La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l’indicazione del giratario. Se il titolo non è interamente liberato, è necessaria anche la sottoscrizione del giratario [2356].Il trasferimento mediante girata…
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Art. 2024 — Vincoli sul credito
Nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell’emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro [1997, 2026].Per l’annotazione si osserva il disposto del secondo comma dell’articolo 2022.
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Art. 2026 — Pegno
La costituzione in pegno di un titolo nominativo [2786] può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola “in garanzia” o altra equivalente.Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura [2014].
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Art. 2027 — Ammortamento
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, l’intestatario o il giratario di esso può farne denunzia all’emittente e chiedere l’ammortamento del titolo in conformità delle norme relative ai titoli all’ordine.In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di azioni nominative, durante il termine stabilito dall’articolo 2016 il ricorrente può esercitare i diritti inerenti alle…
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Art. 2028 — Obbligo di continuare la gestione
Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l’interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.L’obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l’interessato muore prima che l’affare sia terminato, finché l’erede possa provvedere direttamente.
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Art. 2029 — Capacità del gestore
Il gestore deve avere la capacità di contrattare.
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Art. 2030 — Obbligazioni del gestore
Il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato.Tuttavia il giudice, in considerazione delle circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione, può moderare il risarcimento dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua colpa.
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Art. 2031 — Obblighi dell’interessato
Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l’interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte…
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Art. 2032 — Ratifica dell’interessato
La ratifica dell’interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato, anche se la gestione è stata compiuta da persona che credeva di gestire un affare proprio.
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Art. 2033 — Indebito oggettivo
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto [1189] ha diritto di ripetere ciò che ha pagato [1185 comma 2, 1463, 1952 comma 3]. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda…
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Art. 2034 — Obbligazioni naturali
Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace.I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non…
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Art. 2035 — Prestazione contraria al buon costume
Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato.
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Art. 2036 — Indebito soggettivo
Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede [1147] del titolo o delle garanzie del credito [1189].Chi ha ricevuto l’indebito [1189 comma 2] è anche tenuto a restituire i frutti e gli…
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Art. 2037 — Restituzione di cosa determinata
Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla [1189 comma 2]Se la cosa è perita, anche per caso fortuito [1218, 1256], chi l’ha ricevuta in mala fede è tenuto a corrisponderne il valore; se la cosa è soltanto deteriorata, colui che l’ha data può chiedere l’equivalente, oppure la restituzione e un’indennità per…
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Art. 2038 — Alienazione della cosa ricevuta indebitamente
Chi, avendo ricevuto la cosa in buona fede [1147], l’ha alienata prima di conoscere l’obbligo di restituirla è tenuto a restituire il corrispettivo conseguito. Se questo è ancora dovuto, colui che ha pagato l’indebito subentra nel diritto dell’alienante [1203 n. 5]. Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente è obbligato, nei limiti…
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Art. 2039 — Indebito ricevuto da un incapace
L’incapace che ha ricevuto l’indebito, anche in mala fede, non è tenuto che nei limiti in cui ciò che ha ricevuto è stato rivolto a suo vantaggio [1190, 1443, 2041].
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Art. 2040 — Rimborso di spese e di miglioramenti
Colui al quale è restituita la cosa è tenuto a rimborsare il possessore delle spese e dei miglioramenti, a norma degli articoli 1149, 1150, 1151 e 1152.
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Art. 2041 — Azione generale di arricchimento
Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.
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Art. 2042 — Carattere sussidiario dell’azione
L’azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.
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Art. 2043 — Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [2058].
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Art. 2044 — Legittima difesa
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri [52 c.p.].Nei casi di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.Nel caso di cui all’articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una…
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Art. 2045 — Stato di necessità
Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona [1447] e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del…
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Art. 2046 — Imputabilità del fatto dannoso
Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa [2047; 87 c.p.].
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Art. 2047 — Danno cagionato dall’incapace
In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto [2048].Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in…
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Art. 2048 — Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte
Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante.I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei…
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Art. 2049 — Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni [2056 ss.] arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti [1900].
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Art. 2050 — Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno [1681, 2054].
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Art. 2051 — Danno cagionato da cosa in custodia
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito [1218, 1256, 2052].
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Art. 2052 — Danno cagionato da animali
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni [2056] cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito [1218, 1256, 2051].
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Art. 2053 — Rovina di edificio
Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione [1669; 677 c.p.].
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Art. 2054 — Circolazione di veicoli
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso…
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Art. 2055 — Responsabilità solidale
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate.Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
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Art. 2056 — Valutazione dei danni
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso [1226].
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Art. 2057 — Danni permanenti
Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.
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Art. 2058 — Risarcimento in forma specifica
Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.
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Art. 2059 — Danni non patrimoniali
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.
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Art. 2060 — Del lavoro
Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali [1, 4, 35, 39 Cost.].
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Art. 2061 — Ordinamento delle categorie professionali
L’ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi [2229; 33, 41 Cost.], dai regolamenti, dai provvedimenti dell’autorità governativa e dagli statuti delle associazioni professionali.
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Art. 2062 — Esercizio professionale delle attività economiche
L’esercizio professionale delle attività economiche [41 Cost; 2082, 2229, 2247], è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti [e dalle norme corporative].
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Art. 2063 — Oggetto
Le ordinanze corporative [2064, 2065] per il coordinamento della produzione e degli scambi possono avere per oggetto: 1) la disciplina unitaria della produzione; 2) il regolamento dei rapporti tra determinate categorie professionali; 3) le tariffe per le prestazioni e per i beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio. Le materie indicate nel…
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Art. 2064 — Formazione e pubblicazione [ABROGATO]
[La formazione e la pubblicazione delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi sono regolate dalle leggi speciali [2063].]
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Art. 2065 — Efficacia [ABROGATO]
[Le ordinanze corporative [2066] e gli accordi economici collettivi hanno efficacia per tutti coloro che esercitano la loro attività nel ramo di produzione regolato dalle ordinanze e dagli accordi medesimi [2063, 2077; 808 c.p.c.].]
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Art. 2066 — Inderogabilità [ABROGATO]
[I contratti individuali non possono derogare alle ordinanze corporative e agli accordi economici collettivi, salvo che questi lo consentano [2065].Le clausole dei contratti individuali, difformi dalle norme inderogabili contenute nelle ordinanze e negli accordi previsti nel presente capo, sono sostituite di diritto dalle norme suddette [1339, 1419, 2077].La disposizione del comma precedente non si applica…
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Art. 2067 — Soggetti
I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali [39 Cost.].
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Art. 2068 — Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo
Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro, in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorità in conformità della legge.Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico[2229, 2240].
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Art. 2069 — Efficacia
Il contratto collettivo deve contenere l’indicazione della categoria d’imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell’impresa [2082], a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia [2071].In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti [2075, 2113].
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Art. 2070 — Criteri di applicazione
L’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore [2082, 2195; Cost. 39].Se l’imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un’attività organizzata, si applica…
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Art. 2071 — Contenuto
Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro [2072, 2096; 808 c.p.c.].Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti…
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Art. 2072 — Deposito e pubblicazione [ABROGATO]
[Il deposito e la pubblicazione del contratto collettivo sono regolati dalle leggi speciali.Prima della pubblicazione l’autorità governativa deve accertare che ricorrano le condizioni richieste per la validità del contratto collettivo.La pubblicazione può essere rifiutata, se il contratto collettivo non contiene le disposizioni e le indicazioni richieste dall’art. 2071, salvo che le parti si siano obbligate…
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Art. 2073 — Denunzia [ABROGATO]
[La denunzia del contratto collettivo deve farsi almeno tre mesi prima della scadenza [2071, 2074, 2075].Se, avvenuta la denunzia, le associazioni professionali non hanno, un mese prima della scadenza, provveduto alla stipulazione e al deposito del nuovo contratto collettivo, ed è rimasto infruttuoso l’esperimento di conciliazione previsto nell’art. 412 del codice di procedura civile, può…
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Art. 2074 — Efficacia dopo la scadenza [ABROGATO]
[Il contratto collettivo, anche quando è stato denunziato [2073, 2075], continua a produrre i suoi effetti effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo.]
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Art. 2075 — Efficacia nel caso di variazioni nell’inquadramento [ABROGATO]
[Il contratto collettivo conserva efficacia nei confronti della categoria alla quale si riferisce, anche se la rappresentanza legale di questa, per effetto di variazioni nell’inquadramento, spetta ad altra associazione [2069].Questa ha però facoltà di denunziare il contratto collettivo indipendentemente dal termine fissato per la scadenza di esso [2073, 2074.]
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Art. 2076 — Contratto collettivo annullabile [ABROGATO]
[Il contratto collettivo annullabile conserva efficacia fino a che intervenga una sentenza di annullamento passata in giudicato [2071; 324 c.p.c.].La domanda di annullamento è proposta davanti alla magistratura del lavoro dalle associazioni interessate o dal pubblico ministero.La domanda deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione del contratto collettivo.]
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Art. 2077 — Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale
I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro [1339,…
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Art. 2078 — Efficacia degli usi
In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge.Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.
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Art. 2079 — Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto
La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II [2141 e ss.] ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo [1647, 1648, 1649, 1652, 1654].Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere norme relative al salario, all’orario di…
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Art. 1273 — Accollo
Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore [1411].L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo [1230, 1268, 1272, 1274].Se non…
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Art. 1274 — Insolvenza del nuovo debitore
Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore, il debitore originario non è liberato [1276].Le medesime disposizioni…
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Art. 1275 — Estinzione delle garanzie
In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle.
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Art. 1276 — Invalidità della nuova obbligazione
Se l’obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore è dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l’obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate dai terzi.
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Art. 1277 — Debito di somma di danaro
I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.
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Art. 1278 — Debito di somma di monete non aventi corso legale
Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento [1182].
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Art. 1279 — Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale
La disposizione dell’articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola “effettivo” o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell’obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.
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Art. 1280 — Debito di specie monetaria avente valore intrinseco
Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se così è stabilito dal titolo costitutivo del debito, sempreché la moneta avesse corso legale al tempo in cui l’obbligazione fu assunta.Se però la moneta non è reperibile, o non ha più corso, o ne è alterato il valore intrinseco, il pagamento si…
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Art. 1281 — Leggi speciali
Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali.Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.
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Art. 1282 — Interessi nelle obbligazioni pecuniarie
I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto [820, 1194, 1224], salvo che la legge [1207, 1825, 2033, 2036] o il titolo [1815, 1825] stabiliscano diversamente.Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora [1219].Se il credito ha per oggetto…
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Art. 1283 — Anatocismo
In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
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Art. 1284 — Saggio degli interessi
Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio…
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Art. 1285 — Obbligazione alternativa
Il debitore di un’obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell’una e parte dell’altra [1181].
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Art. 1286 — Facoltà di scelta
La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo.La scelta diviene irrevocabile con l’esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all’altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo.Se la scelta deve essere fatta da più persone, il…
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Art. 1287 — Decadenza dalla facoltà di scelta
Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore.Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l’esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest’ultimo.Se la scelta è rimessa a un terzo e…
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Art. 1288 — Impossibilità di una delle prestazioni
L’obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione [1174, 1346], o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti [1256].
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Art. 1289 — Impossibilità colposa di una delle prestazioni
Quando la scelta spetta al debitore, l’obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile [1288]. Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore è liberato dall’obbligazione, qualora non preferisca eseguire l’altra prestazione, e chiedere il risarcimento dei danni.Quando la scelta spetta…
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Art. 1290 — Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni
Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l’equivalente di quella che è divenuta impossibile per l’ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare l’equivalente dell’una o dell’altra.
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Art. 1291 — Obbligazione con alternativa multipla
Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono più di due.
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Art. 1292 — Nozione della solidarietà
L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera…
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Art. 1293 — Modalità varie dei singoli rapporti
La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse [1944 comma 2], o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori.
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Art. 1294 — Solidarietà tra condebitori
I condebitori sono tenuti in solido [1716, 1944, 1946, 2054, 2055], se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente [754].
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Art. 1295 — Divisibilità tra gli eredi
Salvo patto contrario, l’obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote [752, 754, 1318].
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Art. 1296 — Scelta del creditore per il pagamento
Il debitore ha la scelta di pagare all’uno o all’altro dei creditori in solido, quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.
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Art. 1297 — Eccezioni personali
Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori [1945].A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori.
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Art. 1298 — Rapporti interni tra debitori o creditori solidali
Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi.Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
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Art. 1299 — Regresso tra condebitori
Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi [1203 n. 3].Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel…
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Art. 1300 — Novazione
La novazione [1230] tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori [1233]. Qualora però si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest’ultimo.Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto…
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Art. 1301 — Remissione
La remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non può esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione.Se la…
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Art. 1302 — Compensazione
Ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest’ultimo.A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazioneciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.
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Art. 1303 — Confusione
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore e di debitore in solido, l’obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore.Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di debitore e di creditore in solido, l’obbligazione si estingue per la parte di questo.
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Art. 1304 — Transazione
La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarino di volerne profittare.
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Art. 1305 — Giuramento
Il giuramento [2736] sul debito e non sul vincolo solidale, deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal debitore a uno dei creditori in solido, produce gli effetti seguenti: il giuramento ricusato dal creditore…
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Art. 1306 — Sentenza
La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori [2909].Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla…
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Art. 1307 — Inadempimento
Se l’adempimento dell’obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, gli altricondebitori non sono liberati dall’obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.
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Art. 1308 — Costituzione in mora
La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell’articolo 1310.La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.
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Art. 1309 — Riconoscimento del debito
Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.
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Art. 1310 — Prescrizione
Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione [2943 ss.] contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori [1308]La sospensione della prescrizione [2942] nei rapporti di uno dei debitori o di uno…
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Art. 1311 — Rinunzia alla solidarietà
Il creditore che rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei debitori conserva l’azione in solido contro gli altri [1313].Rinunzia alla solidarietà: 1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva; 2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di…
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Art. 1312 — Pagamento separato dei frutti o degli interessi
Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che è a carico di uno dei debitori perde contro di lui l’azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.
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Art. 1313 — Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà
Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà.
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Art. 1314 — Obbligazioni divisibili
Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e la obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.
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Art. 1315 — Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore
Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata [752].