Categoria: Capo IV – Disposizioni sull’integrazione sociale, sulle discriminazioni e istituzione del fondo per le politiche migratorie
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Art. 42 — Misure di integrazione sociale
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell’ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono: a) le attività intraprese in favore degli…
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Art. 42 bis — Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile
1. Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all’articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, il Ministro dell’interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l’ordine pubblico…
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Art. 43 — Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o…
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Art. 44 — Azione civile contro la discriminazione
1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo 28…
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Art. 45 — Fondo nazionale per le politiche migratorie
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme…
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Art. 46 — Commissione per le politiche di integrazione
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali è istituita la Commissione per le politiche di integrazione.2. La Commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini dell’obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per l’integrazione degli immigrati, di…