Categoria: Capo II – Disposizioni in materia di istruzione diritto allo studio e professione
-
Art. 38 — Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale
1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.2. L’effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l’attivazione di…
-
Art. 38 bis — Disposizioni in materia di soggiorni di breve durata per gli studenti delle filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri
1. Le disposizioni della legge 28 maggio 2007, n. 68, si applicano agli studenti delle filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario di cui all’articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, nel caso in cui il soggiorno in Italia dei predetti studenti non sia superiore a centocinquanta…
-
Art. 39 — Accesso ai percorsi di istruzione tecnico superiore e ai percorsi di formazione superiore
1. In materia di accesso ai corsi di istruzione e formazione tecnico superiore, ai corsi degli Istituti tecnico superiori e alla formazione superiore, nonché agli interventi per il diritto allo studio, è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.2.…
-
Art. 39 bis — Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio
1. È consentito l’ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri: a) maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, percorsi di istruzione tecnica superiore e corsi di formazione superiore;…
-
Art. 39 bis 1 — Permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti
1. In presenza dei requisiti reddituali di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 34, comma 3, lo straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente, che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica,…
-
Art. 39 ter — Disposizioni per i medici extracomunitari
1. Gli stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all’Unione europea, che intendano partecipare a iniziative di formazione o di aggiornamento che comportano lo svolgimento di attività clinica presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, possono essere temporaneamente autorizzati, con decreto…
-
Art. 37 — Attività professionali
1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all’esercizio delle professioni, è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla legge 6 marzo 1998, n. 40, l’iscrizione agli Ordini o Collegi professionali…