Categoria: Titolo IV – Testo Unico sulle successioni e donazioni
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Art. 61 — Consolidazione dell’usufrutto
1. L’imposta relativa alla riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo gratuito o per causa di morte si applica solo se la consolidazione dell’usufrutto si è verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637. Non si fa luogo a rimborso delle imposte già…
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Art. 62 — Agevolazioni
1. Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge.
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Art. 63 — Entrata in vigore
1. Il presente testo unico entra in vigore il 1 gennaio 1991 e si applica alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire da tale data.