Categoria: Titolo III – Testo Unico sulle successioni e donazioni
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Art. 55 — Registrazione degli atti di donazione
1. Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni del Testo unico dell’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, concernenti gli atti da registrare in termine fisso.1-bis. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette,…
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Art. 56 — Determinazione dell’imposta
1. [L’imposta è determinata dall’applicazione delle aliquote indicate al comma 1-bis al valore globale dei beni e dei diritti oggetto della donazione, al netto degli oneri da cui è gravato il donatario diversi da quelli indicati nell’articolo 58, comma 1, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in…
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Art. 56 bis — Accertamento delle liberalità indirette
1. Ferma l’esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del Codice Civile, l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni: a) quando l’esistenza delle stesse risulti da…
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Art. 57 — Donazioni anteriori
1. Il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione è maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donante al donatario, comprese quelle presunte di cui all’art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell’art. 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con…
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Art. 58 — Disposizioni varie
1. Gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari.2. Per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni relative all’imposta di registro. Le donazioni a favore di nascituri e quelle a favore di enti di cui all’art.…
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Art. 59 — Applicazione dell’imposta in misura fissa
1. L’imposta si applica nella misura fissa prevista per l’imposta di registro: a) per le donazioni di beni culturali vincolati di cui all’art. 12, lettera g), a condizione che sia presentata all’ufficio del registro l’attestazione prevista dall’art. 13, comma 2, salvo quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo; b) per le…
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Art. 59 bis — Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico
1. Non sono soggette ad imposta, anche nella ipotesi di cui all’articolo 59, comma 3, le donazioni di veicoli di cui all’articolo 12, comma 1, lettera l).
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Art. 60 — Rinvio
1. Per le modalità e i termini della liquidazione dell’imposta o maggiore imposta determinata a norma degli articoli 56 e 57, per la rettifica del valore dei beni e dei diritti, per l’applicazione dell’imposta in caso di omissione della richiesta di registrazione, per la riscossione e il rimborso dell’imposta, per i divieti e gli obblighi…