Categoria: Capo VIII – Sanzioni
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Art. 50 — Omissione della dichiarazione
1. Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa è punito con la sanzione amministrativa pari al centoventi per cento dell’imposta liquidata o riliquidata d’ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione è presentata con un ritardo…
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Art. 51 — Infedeltà della dichiarazione
1. Chi omette l’indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dll’imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passività in tutto o in parte inesistenti, è punito con sanzione amministrativa pari all’ottanta per cento della differenza di imposta. La stessa sanzione si applica, con riferimento all’imposta corrispondente, a chi rilascia…
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Art. 52 — Omissione e tardività del pagamento [ABROGATO]
[1. Se l’imposta non è stata in tutto o in parte pagata entro il termine stabilito, si applica una soprattassa pari al venti per cento dell’importo non pagato o pagato in ritardo.2. La soprattassa è ridotta alla metà se il pagamento è avvenuto entro trenta giorni dalla scadenza del termine.]
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Art. 53 — Altre violazioni
1. L’erede o il legatario, al quale sono stati devoluti beni culturali, è punito, nei casi previsti nell’articolo 13, comma 4, con la sanzione amministrativa pari all’ottanta per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi dell’articolo 32 o dell’articolo 25, in dipendenza della inclusione dei beni nell’attivo ereditario o della esclusione della riduzione…
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Art. 54 — Determinazione della sanzione pecuniaria
1. Nella determinazione della sanzione commisurata all’imposta o alla maggiore imposta, questa è assunta al netto delle riduzioni e delle detrazioni di cui agli articolo 25 e 26.