Categoria: Capo VI – Norme particolari per le successioni testamentarie
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Art. 43 — Disposizioni testamentarie impugnate o modificate
1. Nelle successioni testamentarie l’imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, salvo il disposto, in caso di accoglimento dell’impugnazione o di accordi sopravvenuti, dell’art. 28, comma 6, o…
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Art. 44 — Disposizioni testamentarie condizionali
1. L’imposta, se l’istituzione di erede è sottoposta a condizione risolutiva, si applica con le aliquote proprie dell’erede istituito e, nel caso di avveramento della condizione, con le aliquote proprie dell’erede subentrante.2. L’imposta, se l’istituzione di erede è sottoposta a condizione sospensiva, si applica con le aliquote proprie di quello degli eventuali successibili, compreso l’erede…
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Art. 45 — Sostituzione fedecommissaria
1. L’imposta, nel caso previsto dall’art. 692 del Codice Civile, si applica nei confronti dell’istituito su un valore pari a quello dell’usufrutto sui beni che formano oggetto della sostituzione fedecommissaria.2. L’imposta, alla morte dell’istituito, si applica nei confronti del sostituito in base al valore dei beni alla data dell’apertura della successione, ferma restando l’imposta già…
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Art. 46 — Presunzione di legato
1. Il riconoscimento, contenuto nel testamento, che determinati beni intestati al defunto o da lui posseduti o che si presumono compresi nell’attivo ereditario appartengono ad un terzo è considerato legato a favore di questo, se non è dimostrato che alla data dell’apertura della successione i beni già gli appartenevano.2. Il riconoscimento di debito contenuto nel…