Categoria: Capo V – Riscossione dell’imposta
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Art. 36 — Soggetti obbligati al pagamento dell’imposta
1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari.2. Il coerede che ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria.3. Fino a quando l’eredità non sia stata accettata, o non sia…
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Art. 37 — Pagamento dell’imposta
1. Il pagamento dell’imposta principale dell’imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 e dell’imposta suppletiva deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione.2. Dalla data di scadenza del termine di cui al comma 1 decorrono gli interessi di mora nella misura del…
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Art. 38 — Dilazione del pagamento
1. Il contribuente può eseguire il pagamento nella misura non inferiore al venti per cento dell’imposta liquidata ai sensi dell’articolo 33, nel termine di sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione, e per il rimanente importo in un numero di otto rate trimestrali, ovvero, per importi superiori a ventimila euro,…
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Art. 39 — Pagamento dell’imposta mediante cessione di beni culturali
1. Gli eredi e i legatari possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale dell’imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli interessi e delle sanzioni amministrative, di beni culturali vincolati o non vincolati, di cui all’art. 13, e di opere di autori viventi o eseguite da non più di…
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Art. 40 — Riscossione in pendenza di giudizio
1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione dell’imposta principale. La somma che risulta pagata in più in base alla decisione della controversia deve essere rimborsata d’ufficio al contribuente entro novanta giorni da quello in cui la decisione è divenuta definitiva.2. L’imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo…
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Art. 41 — Riscossione coattiva e prescrizione
1. Per la riscossione coattiva dell’imposta e delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal Codice Civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione…
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Art. 42 — Rimborso dell’imposta
1. Deve essere rimborsata, unitamente agli interessi, alle soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati, l’imposta: a) pagata indebitamente o risultante pagata in più a norma dell’art. 40, commi da 1 a 3; b) relativa a beni e diritti riconosciuti appartenenti a terzi, con sentenza passata in giudicato, per causa anteriore all’apertura della successione a seguito…