Categoria: Titolo I – Testo Unico sulle successioni e donazioni
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Art. 5 — Soggetti passivi
1. L’imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi.2. Ai fini dell’imposta sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati,…
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Art. 6 — Ufficio competente
1. Competente per l’applicazione dell’imposta alle successioni è l’ufficio del registro nella cui circoscrizione era l’ultima residenza del defunto o, se questa era all’estero o non è nota, l’ufficio del registro di Roma.2. La competenza per l’applicazione dell’imposta alle donazioni è determinata secondo le disposizioni relative all’imposta di registro.
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Art. 1 — Oggetto dell’imposta
1. L’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi.2. Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la…
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Art. 2 — Territorialità dell’imposta
1. L’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero.2. Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.3. Agli effetti del comma 2 si considerano…
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Art. 3 — Trasferimenti non soggetti all’imposta
1. Non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, nè quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità nonché da organizzazioni non…
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Art. 4 — Aliquote [ABROGATO]
[1. L’imposta è commisurata per scaglioni di valore imponibile con le aliquote crescenti stabilite nella tariffa allegata al presente testo unico, salvo quanto stabilito nell’art. 59.]