Categoria: Titolo V – Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità
-
Art. 55 — Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996
1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene.2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del…
-
Art. 56 — Disposizioni sulla determinazione dell’indennità di espropriazione
1. Il soggetto già espropriato alla data dell’entrata in vigore della legge 8 agosto 1992, n. 359, può accettare l’indennità provvisoria con esclusione della riduzione del quaranta per cento, di cui all’articolo 37, se alla stessa data risultava ancora contestabile la determinazione dell’indennità di esproprio.
-
Art. 57 — Ambito di applicazione della normativa sui procedimenti in corso
1. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data.2. Restano in vigore le disposizioni regionali che attribuiscono…
-
Art. 57 bis — Applicazione della normativa ai procedimenti in corso relativi alle infrastrutture lineari energetiche
1. Per le infrastrutture lineari energetiche per le quali, alla data del 31 dicembre 2004, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità ovvero siano decorsi i termini previsti per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati a seguito degli avvisi di cui alle norme vigenti, non si applicano le disposizioni del presente testo…
-
Art. 58 — Abrogazione di norme
1. Con l’entrata in vigore del presente testo unico, sono o restano abrogati, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 57, comma 1 e dall’articolo 57 bis: 1) la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni; 2) la legge 18 dicembre 1879, n. 5188; 3) la legge 15 gennaio 1885, n. 2892; 4)…
-
Art. 59 — Entrata in vigore del testo unico
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003.