Categoria: Capo I – L’espropriazione per opere militari e di beni culturali
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Art. 51 — L’espropriazione per opere militari
1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilità delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare.2. L’elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle indennità da corrispondere è trasmesso al Sindaco nel cui territorio essi si trovano.3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II.4. Nulla…
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Art. 52 — L’espropriazione di beni culturali
1. Nei casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico, previsti dagli articoli 92, 93 e 94 del testo unico approvato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente testo unico.