Categoria: Titolo III – Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità
-
Art. 51 — L’espropriazione per opere militari
1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilità delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare.2. L’elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle indennità da corrispondere è trasmesso al Sindaco nel cui territorio essi si trovano.3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II.4. Nulla…
-
Art. 52 — L’espropriazione di beni culturali
1. Nei casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico, previsti dagli articoli 92, 93 e 94 del testo unico approvato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente testo unico.
-
Art. 52 bis — L’espropriazione per infrastrutture lineari energetiche
1. Ai fini del presente decreto si intendono per infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all’esercizio degli stessi, le condotte necessarie per il trasporto e funzionali per lo stoccaggio di biossido…
-
Art. 52 ter — Procedure di comunicazione, notificazione e pubblicità degli atti del procedimento
1. Per le infrastrutture lineari energetiche, qualora il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, ogni comunicazione, notificazione o avviso previsto dal presente testo unico e riguardante l’iter per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è effettuato mediante pubblico avviso da affiggere all’albo pretorio dei Comuni nel cui territorio…
-
Art. 52 quater — Disposizioni generali in materia di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e pubblica utilita
1. Per le infrastrutture lineari energetiche, l’accertamento della conformità urbanistica delle opere, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, sono effettuate nell’ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.…
-
Art. 52 quinquies — Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali
1. Alle infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica, individuate nel piano di sviluppo della rete elettrica di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed all’articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre…
-
Art. 52 sexies — Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5, comma 3, il provvedimento di cui all’articolo 52 quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture…
-
Art. 52 septies — Disposizioni sulla redazione del progetto
1. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 110 del regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1775, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, qualora il numero dei soggetti interessati sia superiore a venti, per lo svolgimento delle operazioni planimetriche e delle altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione del progetto di infrastrutture lineari…
-
Art. 52 octies — Decreto di imposizione di servitù
1. Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dall’articolo 23, dispone l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indica l’ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell’articolo 24.
-
Art. 52 novies — Determinazione dell’indennità di espropriazione
1. Per le infrastrutture lineari energetiche, l’autorità espropriante per la determinazione dell’indennità provvisoria o definitiva di cui agli articoli 20 e 21, può avvalersi dei soggetti di cui all’articolo 20, comma 3, ovvero di propri uffici tecnici.