Categoria: Capo VIII – Indennità dovuta al titolare del bene non espropriato
-
Art. 44 — Indennità per l’imposizione di servitù
1. È dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.2. L’indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di…