Categoria: Sezione II – Pagamento dell’indennità a incapaci a enti e associazioni
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Art. 30 — Regola generale
1. Se il bene da espropriare appartiene ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltà di alienare immobili, gli atti del procedimento non richiedono alcuna particolare autorizzazione.
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Art. 31 — Disposizioni sulla indennità
1. I tutori e gli altri amministratori dei soggetti indicati nell’articolo precedente devono chiedere l’approvazione del tribunale civile per la determinazione consensuale o per l’accettazione dell’indennità offerta dal promotore dell’espropriazione, ovvero per la conclusione dell’accordo di cessione.2. Se lo Stato o un altro ente pubblico è titolare del bene, si applicano le disposizioni riguardanti la…