Categoria: Sezione I – Disposizioni generali
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Art. 26 — Pagamento o deposito dell’indennità provvisoria
1. Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell’atto determinativo dell’indennità provvisoria, l’autorità espropriante ordina che il promotore dell’espropriazione effettui il pagamento delle indennità che siano state accettate, ovvero il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti.1-bis. L’autorità espropriante ordina il pagamento diretto dell’indennità al proprietario nei casi di cui all’art.…
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Art. 27 — Pagamento o deposito definitivo dell’indennità a seguito della perizia di stima dei tecnici o della Commissione provinciale
1. La relazione di stima è depositata dai tecnici ovvero della Commissione provinciale presso l’ufficio per le espropriazioni. L’autorità espropriante dà notizia dell’avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento e segnala la facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l’autorità espropriante, in base alla relazione peritale e…
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Art. 28 — Pagamento definitivo della indennità
1. L’autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell’indennità di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l’opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l’accordo per la distribuzione dell’indennità.2. L’autorizzazione è disposta su istanza…
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Art. 29 — Pagamento dell’indennità a seguito di procedimento giurisdizionale
1. Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennità agli aventi diritto è disposto dall’autorità giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse.