Categoria: Sezione I – Disposizioni sul procedimento
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Art. 12 — Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità
1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta: a) quando l’autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero…
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Art. 13 — Contenuto ed effetti dell’atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità
1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell’opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all’esproprio.2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone.3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera può essere stabilito…
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Art. 14 — Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità
1. L’autorità che emana uno degli atti previsti dall’articolo 12, comma 1, ovvero esegue un decreto di espropriazione, ne trasmette una copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le opere di competenza statale, e al presidente della Regione, per le opere di competenza regionale.2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti…